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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1500/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1963, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Adriatici e dall'avv. Eleonora Gavoni presso lo studio dei difensori sito in Voghera (PV), Via Mazzini
n. 33, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Milanese (MB), Via Doria n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Benato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Monteverdi n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
❖ Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di liquidazione, Parte_1 Parte_2 in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) da versarsi in numero tre rate mensili di pari importo, come segue:
- Euro 3.333,00 entro e non oltre 5 giorni dal deposito del presente ricorso;
- Euro 3.333,00 entro e non oltre il 17 marzo 2025;
- Euro 3.333,00 entro e non oltre 5 giorni dal deposito dell'emananda Sentenza.
❖ Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natura durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria,
e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 dell a l. n. 898/1970 o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
❖ Le parti dichiarano di avere definitivo tombalmente tutte le ulteriori questioni e, pertanto, di non avere più nulla da prendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo, ragione o causa dipendente dall'intercorso rapporto di coniugio, se non in relazione alle obbligazioni di versamento della somma indicata quale una tantum a favore della Sig.ra Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale dell'8 gennaio 2008 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 12 febbraio 2008.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. In particolare, si ritiene che l'importo previsto dalle parti a tiolo di una tantum che ha versato nonché verserà a sia equo ex art. 5 comma 8 L. Pt_1 Pt_2
898/1970 e successive modifiche.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 26.01.1986 (atto n. 197 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Bologna), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bologna, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1500/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1963, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Adriatici e dall'avv. Eleonora Gavoni presso lo studio dei difensori sito in Voghera (PV), Via Mazzini
n. 33, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Milanese (MB), Via Doria n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Benato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Monteverdi n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
❖ Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di liquidazione, Parte_1 Parte_2 in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) da versarsi in numero tre rate mensili di pari importo, come segue:
- Euro 3.333,00 entro e non oltre 5 giorni dal deposito del presente ricorso;
- Euro 3.333,00 entro e non oltre il 17 marzo 2025;
- Euro 3.333,00 entro e non oltre 5 giorni dal deposito dell'emananda Sentenza.
❖ Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natura durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria,
e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 dell a l. n. 898/1970 o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
❖ Le parti dichiarano di avere definitivo tombalmente tutte le ulteriori questioni e, pertanto, di non avere più nulla da prendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo, ragione o causa dipendente dall'intercorso rapporto di coniugio, se non in relazione alle obbligazioni di versamento della somma indicata quale una tantum a favore della Sig.ra Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale dell'8 gennaio 2008 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 12 febbraio 2008.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. In particolare, si ritiene che l'importo previsto dalle parti a tiolo di una tantum che ha versato nonché verserà a sia equo ex art. 5 comma 8 L. Pt_1 Pt_2
898/1970 e successive modifiche.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 26.01.1986 (atto n. 197 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Bologna), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bologna, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi