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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1375/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 10 gennaio 2025 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. CUCUZZA
[...] C.F._2
GAETANO
APPELLANTE
e
Controparte_1
(CF , assistito e difeso dall'Avv. PIRRACCHIO VINCENZA P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CADEDDU SIMONE P.IVA_2
APPELLATI
Controparte_3
amministrativa (C.F. ),
[...] P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 384/2020 pubblicata in data 29/01/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: 1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'esecuzione e l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per sussistenza dei presupposti di legge;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale accogliere Contro la chiamata in causa di e;
3) in via principale e nel merito, CP_1
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 384/2020 emessa dal Tribunale di Catania,
Sezione Quarta Civile, Giudice Dott.ssa Vera Marletta, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 16193/2013, pubblicata in data 29/01/2020 ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 2745/2013 perché fondato sulla nullità di clausole fideiussorie, e conseguentemente nullità dell'intero contratto. 4) in subordine, revocare il decreto ingiuntivo n. 2745/2013 per estinzione parziale del fatto sopravvenuto, e, per l'effetto, ricalcolare l'importo presuntivamente dovuto, essendo tale somma pari a € 21.203,04 e non l'importo ingiunto di € 108.517,65. Inoltre revocare il decreto ingiuntivo n. 2745/2013 in quanto la pretesa di risulta CP_3 iniqua ovvero manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c. 5) con condanna di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata Controparte_1
Voglia l'ECC.ma Corte di Appello rigettare l'appello e condannare controparte alle spese processuali anche per questo giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per Parte Appellata Controparte_2
Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello avversario in quanto palesemente inammissibile e infondato e, per l'effetto, di confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari e salvezza di ogni altro diritto. Con riserva di depositare ulteriore documentazione e articolare mezzi di prova.
pag. 2/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 384/2020 del 29/01/2020, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 confermava il Decreto Ingiuntivo n. 2745/2013 che dichiarava definitivamente esecutivo;
condannava e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di Controparte_3 [...]
e di Controparte_1 [...]
delle spese del procedimento e poneva le spese di Controparte_2
CTU, già liquidate, definitivamente a carico degli opponenti.
In particolare il primo giudice, dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della Contro chiamata in causa dei terzi e , citati direttamente in giudizio dagli CP_1
opponenti e senza la preventiva formulazione dell'istanza di autorizzazione alla citazione, evidenziava che:
- i contratti di fideiussione risultavano completi di sottoscrizione delle parti e di data certa;
- la richiesta formulata dagli opponenti all'udienza del 12.02.2018 e volta a dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, doveva essere rigettata in quanto infondata, non avendo la parte adeguatamente assolto al proprio onere probatorio;
- il CTU, nella relazione depositata, aveva accertato la conformità dei tassi moratori applicati alla legge, giungendo ad un risultato maggiore di quello ingiunto per aver calcolato gli interessi moratori sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo;
- gli opponenti non potevano dolersi del fatto che il decidente non aveva tenuto Contro conto di un eventuale pagamento che il terzo impropriamente citato, aveva effettuato alla in relazione ai predetti rapporti, e ciò in quanto il terzo era CP_2
stato citato in giudizio in assenza di autorizzazione del Giudice e la documentazione depositata dagli opponenti all'udienza del 17.10.2017 – che pag. 3/14 proverebbe il suddetto pagamento – era stata prodotta tardivamente, essendosi formata in data 06.03.2017 e quindi andava prodotta al più tardi nel corso della prima udienza utile, tenutasi già in data 20.03.2017;
- sebbene la parte può legittimamente richiedere al Giudice la riduzione in via equitativa ex art. 1384 c.c. del tasso manifestamente eccessivo, nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per disporre la suddetta riduzione, essendo i tassi moratori inferiori al tasso soglia predisposto dalla legge e non dotati della manifesta eccessività richiesta dall'art. 1384 c.c..
Avverso detta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello, con atto di citazione notificato il 21/09/2020, per le ragioni meglio esaminate in motivazione.
Si sono costituiti Controparte_1
e di instando
[...] Controparte_2 per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 07/05/2021 la Corte ha disposto la sospensione della sentenza appellata per l'importo superiore ad € 22.000.
Avendo gli appellanti dato atto che la la era Controparte_3 stata posta in liquidazione coatta amministrativa ma notificato l'appello al difensore della costituitasi in primo grado, la Controparte_3
Corte, al fine di valutare la regolare costituzione del rapporto processuale, ha acquisito copia del provvedimento con cui la Controparte_3
è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa (decreto n. 368 del
26.04.2018 dell' ai sensi Parte_3
dell'art. 80 TUB) e con successiva ordinanza, risultando cessato il mandato alle liti conferito in primo grado al predetto difensore, ha disposto la notifica dell'atto di appello alla Controparte_5
, in persona del commissario liquidatore (e ad eventuali cessionari
[...] del credito costituito da due rapporti di conto corrente, identificati con i n.
pag. 4/14 01/01/01659 e n. 01/01/02406, nonché da un mutuo chirografario n.
01/21/00033, rapporti tutti intestati alla società Coney Island s.r.l., in favore della quale gli odierni appellanti hanno prestato fideiussione omnibus).
Regolarizzata la costituzione del rapporto processuale ed evocata correttamente in giudizio, Controparte_6
non si è costituita in giudizio con conseguente sua
[...] contumacia.
Indi, la Corte all'udienza del 10.1.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti hanno denunciato l'errata applicazione dell'art. 269 comma 2 c.p.c. con conseguente errata dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa dei terzi , citando CP_7
all'uopo l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il terzo chiamato non possa dolersi della irritualità della propria chiamata in giudizio facendone discendere l'estromissione, ritenendosi inoltre legittimati, nella veste di attori in senso formale, a citare direttamente in giudizio i terzi.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione (ribadito nelle recenti pronunce del 19/03/2024, n.7259 e del 12/03/2024, n. 650) “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e
l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali”.
pag. 5/14 Con il secondo motivo, parte appellante ha denunciato l'errata applicazione del principio dell'onere probatorio di parte e la conseguente erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti con perché in CP_3
contrasto con la normativa antitrust.
Gli originari opponenti hanno sostenuto che il giudice di prime cure ha trascurato l'esposizione dell'iter logico-giuridico seguito e degli elementi prodotti in sede di primo grado dall'odierna difesa, in quanto negli atti di primo giudizio, e precisamente nelle note conclusionali del 29 novembre 2019 pag. 6-8, sono stati specificatamente indicati, per esteso, gli articoli 2, 6 ed 8 dello schema
ABI, lesivi della concorrenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, ed inoltre sono stati indicati gli articoli dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti con corrispondenti a quelle clausole sopraindicate CP_3 dello schema ABI che sono state ritenute nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, senza che fosse necessario produrre l'intero provvedimento della Banca d'Italia.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato (anche di questa Corte) che seppure sia vero che la nullità del contratto può essere dichiarata o eccepita in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che essa risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso Cass.
n.41994/2021 e Corte Appello Catania – est Balsamo - n. 1913/2022 pubblicata in data 11/10/2022 e la recentissima sentenza n. 1038/2025).
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che “nel caso in esame, la Corte catanese, non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la
pag. 6/14 conformità dei contratti di fideiussione al "modello ABI", ma anche sul parere dell'AGCM e sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti, pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (cfr.
Cass. 22/10/2024, n. 27389).
In particolare, nella sentenza del 15.07.2024, n.19401, la Corte di Cassazione ha affermato che “va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass.
n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali
pag. 7/14 del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
L'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità di cui qui si discute - che, quando proposta, per la prima volta in sede di note conclusive è ammissibile anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate - deve, quindi, poggiare su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
…. la circostanza che il medesimo ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza delle clausole contestate) che la parte avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo già in primo grado.
La quaestio nullitatis, quindi, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, potrebbe sì obbligare questa Corte a rilevarne l'eventuale fondatezza o meno, ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato siano stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto pag. 8/14 su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Orbene, nel caso in esame i fideiussori non hanno prodotto né lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui, in tesi, si sarebbero rifatti i contratti di fideiussione sottoscritti dagli appellante, né il parere dell'AGCM, né il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990, cui consegue il difetto di prova circa la sussistenza della dedotta nullità.
Ed invero "al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del
2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del
"diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va
pag. 9/14 certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. da ultimo Cass. n.
16289 del 2024 pag. 13-14 della motivazione),.
Da siffatta statuizione di inammissibilità discende, quindi, la piena validità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nella convenzione.
Peraltro gli appellanti non hanno formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/2022, 28943/2017,
31569/2019, Cass. n. 835/2025) né hanno sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità delle clausole del contratto di fideiussione in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia, essendosi limitati ad invocare la nullità (totale) del contratto per effetto della violazione della disciplina antitrust, sicchè il tema di indagine relativo alla nullità (parziale) di dette clausole contrattuali appare, nel caso in esame, privo di specifico interesse.
Infine, dalla statuizione di rigetto della nullità delle fideiussioni discende la piena validità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta alla lettera F del contratto, con la quale i fideiussori hanno rinunciato (preventivamente ed espressamente) alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., con dispensa del creditore dall'obbligo di agire contro il debitore nel termine semestrale.
Con il terzo motivo, gli appellanti hanno dedotto l'errata applicazione del principio di produzione documentale e pertanto l'errata dichiarazione di inammissibilità del documento, ossia della cartella esattoriale n.29320160018443423001.
Il motivo è fondato.
Premesso che nel caso in esame risulta incontestato che la suddetta cartella si è formata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, il Collegio non può che ribadire l'orientamento di questa Corte che, uniformandosi a quanto sancito dalla
Corte di Cassazione (cfr. tra le altre Cass. 11/03/2022, n.7977), ha evidenziato pag. 10/14 che, in materia di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in secondo grado, nel vigente regime processuale non sussiste alcun onere della parte-previsto a pena di decadenza- di produrre nel procedimento di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati a seguito dello spirare del termine assegnato dal giudicante per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne discende che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ex art. 345, co. 3, cod. proc. civ. ammissibili in secondo grado, sebbene la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli anteriormente alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 c.p.c. (cfr. C.d.A. Catania n.
1299/2023 e 1104/2025).
A maggior ragione, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi tardivo il deposito dell'atto avvenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso dalla cartella esattoriale n.29329320160018443423001 notificata a emerge che la Parte_4 Controparte_2
ha provveduto a liquidare alla la somma di € 87.314,63, e di
[...] CP_3 essersi surrogata automaticamente nei diritti di nei confronti degli CP_3 odierni appellanti, avviando la riscossione di tale credito tramite iscrizione ruolo.
Ne discende, pertanto, che dall'importo preteso dalla
[...]
di cui al decreto ingiuntivo n. 2745/13 emesso Controparte_6
in data 10/06/2013 dal Tribunale di Catania - con cui è stato ingiunto ai fideiussori e il pagamento, in solido, della Parte_1 Parte_2
complessiva somma di € 108.517,65, oltre interessi come da contratto sulla sorte capitale delle rate di mutuo insolute e le spese legali, va detratto l'importo di €
87.314,63, già ottenuto dalla Banca.
Deve, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo sopra indicato e
[...]
e vanno condannati al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 CP_2
pag. 11/14 – del minor importo di € 21.203,02, Controparte_3 oltre interessi come da contratto sulla sorte capitale delle rate di mutuo insolute.
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza in punto di mancata applicazione del principio di riduzione in via equitativa ex. art. 1384 cc del tasso manifestamente eccessivo, sebbene nel caso di specie la riduzione ex art. 1384 c.c. trovi giustificazione nel sanzionare un rapporto contrattuale attraverso cui si realizza la c.d. usura soggettiva.
Il motivo è infondato.
Occorre, all'uopo, rilevare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5379), la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Il compimento di tale valutazione prescinde, quindi, da qualsivoglia parametro positivamente prestabilito, tampoco dai canoni di usurarietà definiti dalla L. n.
108 del 1996: l'esito del giudizio equitativo ex art. 1384 c.c. può, infatti, condurre tanto a ritenere eccessiva (e, quindi, passibile di riduzione) una penale pag. 12/14 pecuniaria contenuta nei limiti del tasso soglia quanto a ritenere non eccessiva
(e, quindi, non riducibile) una penale pecuniaria che oltrepassi siffatta soglia.
Le osservazioni che precedono, funditus ispirate dalla diversità di funzione assolta dai due istituti in esame (corrispettiva o retributiva per gli interessi moratori;
sanzionatoria e risarcitoria, per la clausola penale) giustificano l'inapplicabilità alla clausola penale della disciplina in tema di usurarietà dei tassi d'interesse e danno pertanto conto della infondatezza del motivo di appello, nel quale si sostiene l'usurarietà soggettiva degli interessi.
L'appello, pertanto, va parzialmente accolto.
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della minore condanna - derivanti dalla documentazione acquisita in corso del giudizio - sussistono fondate ragioni (riconosciute anche dalla giurisprudenza sopra citata), per disporre la compensazione, in ragione della metà, delle spese del primo grado del giudizio nei confronti della
[...]
in liquidazione coatta amministrativa, Controparte_3 mentre la restante metà va posta a carico degli appellanti rimasti comunque soccombenti e liquidata come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta), mentre, con riguardo alla medesima nulla deve disporsi CP_2
sulle spese del presente grado attesa la contumacia di parte appellata.
La sentenza va, viceversa, confermata con riguardo all'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi e, conseguentemente, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese del grado nei confronti degli stessi, nuovamente evocati in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_8 Parte_5
pag. 13/14 coatta amministrativa,
[...]
Controparte_9
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 384/2020
[...] pubblicata in data 29/01/2020, in parziale riforma della sentenza, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2745/13 emesso in data 10/06/2013 dal
Tribunale di Catania;
2) condanna e al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 21.203,02, oltre interessi come da contratto sulla sorte capitale delle rate di mutuo insolute;
3) compensa in ragione della metà le spese del primo grado del giudizio nei confronti di Controparte_3 [...]
e condanna gli appellanti al Controparte_5
pagamento, in favore della stessa, della restante metà, che liquida in CP_2 complessivi € 2.538,50, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Controparte_1
[...] Controparte_2 che liquida in complessivi € 1.983,00, oltre 15 % per spese
[...]
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario Avv.
Vincenza Pirracchio, con riferimento alle spese liquidate in favore della
[...]
CP_1
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1375/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 10 gennaio 2025 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. CUCUZZA
[...] C.F._2
GAETANO
APPELLANTE
e
Controparte_1
(CF , assistito e difeso dall'Avv. PIRRACCHIO VINCENZA P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CADEDDU SIMONE P.IVA_2
APPELLATI
Controparte_3
amministrativa (C.F. ),
[...] P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 384/2020 pubblicata in data 29/01/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: 1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'esecuzione e l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per sussistenza dei presupposti di legge;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale accogliere Contro la chiamata in causa di e;
3) in via principale e nel merito, CP_1
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 384/2020 emessa dal Tribunale di Catania,
Sezione Quarta Civile, Giudice Dott.ssa Vera Marletta, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 16193/2013, pubblicata in data 29/01/2020 ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 2745/2013 perché fondato sulla nullità di clausole fideiussorie, e conseguentemente nullità dell'intero contratto. 4) in subordine, revocare il decreto ingiuntivo n. 2745/2013 per estinzione parziale del fatto sopravvenuto, e, per l'effetto, ricalcolare l'importo presuntivamente dovuto, essendo tale somma pari a € 21.203,04 e non l'importo ingiunto di € 108.517,65. Inoltre revocare il decreto ingiuntivo n. 2745/2013 in quanto la pretesa di risulta CP_3 iniqua ovvero manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c. 5) con condanna di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata Controparte_1
Voglia l'ECC.ma Corte di Appello rigettare l'appello e condannare controparte alle spese processuali anche per questo giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per Parte Appellata Controparte_2
Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello avversario in quanto palesemente inammissibile e infondato e, per l'effetto, di confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari e salvezza di ogni altro diritto. Con riserva di depositare ulteriore documentazione e articolare mezzi di prova.
pag. 2/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 384/2020 del 29/01/2020, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 confermava il Decreto Ingiuntivo n. 2745/2013 che dichiarava definitivamente esecutivo;
condannava e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di Controparte_3 [...]
e di Controparte_1 [...]
delle spese del procedimento e poneva le spese di Controparte_2
CTU, già liquidate, definitivamente a carico degli opponenti.
In particolare il primo giudice, dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della Contro chiamata in causa dei terzi e , citati direttamente in giudizio dagli CP_1
opponenti e senza la preventiva formulazione dell'istanza di autorizzazione alla citazione, evidenziava che:
- i contratti di fideiussione risultavano completi di sottoscrizione delle parti e di data certa;
- la richiesta formulata dagli opponenti all'udienza del 12.02.2018 e volta a dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, doveva essere rigettata in quanto infondata, non avendo la parte adeguatamente assolto al proprio onere probatorio;
- il CTU, nella relazione depositata, aveva accertato la conformità dei tassi moratori applicati alla legge, giungendo ad un risultato maggiore di quello ingiunto per aver calcolato gli interessi moratori sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo;
- gli opponenti non potevano dolersi del fatto che il decidente non aveva tenuto Contro conto di un eventuale pagamento che il terzo impropriamente citato, aveva effettuato alla in relazione ai predetti rapporti, e ciò in quanto il terzo era CP_2
stato citato in giudizio in assenza di autorizzazione del Giudice e la documentazione depositata dagli opponenti all'udienza del 17.10.2017 – che pag. 3/14 proverebbe il suddetto pagamento – era stata prodotta tardivamente, essendosi formata in data 06.03.2017 e quindi andava prodotta al più tardi nel corso della prima udienza utile, tenutasi già in data 20.03.2017;
- sebbene la parte può legittimamente richiedere al Giudice la riduzione in via equitativa ex art. 1384 c.c. del tasso manifestamente eccessivo, nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per disporre la suddetta riduzione, essendo i tassi moratori inferiori al tasso soglia predisposto dalla legge e non dotati della manifesta eccessività richiesta dall'art. 1384 c.c..
Avverso detta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello, con atto di citazione notificato il 21/09/2020, per le ragioni meglio esaminate in motivazione.
Si sono costituiti Controparte_1
e di instando
[...] Controparte_2 per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 07/05/2021 la Corte ha disposto la sospensione della sentenza appellata per l'importo superiore ad € 22.000.
Avendo gli appellanti dato atto che la la era Controparte_3 stata posta in liquidazione coatta amministrativa ma notificato l'appello al difensore della costituitasi in primo grado, la Controparte_3
Corte, al fine di valutare la regolare costituzione del rapporto processuale, ha acquisito copia del provvedimento con cui la Controparte_3
è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa (decreto n. 368 del
26.04.2018 dell' ai sensi Parte_3
dell'art. 80 TUB) e con successiva ordinanza, risultando cessato il mandato alle liti conferito in primo grado al predetto difensore, ha disposto la notifica dell'atto di appello alla Controparte_5
, in persona del commissario liquidatore (e ad eventuali cessionari
[...] del credito costituito da due rapporti di conto corrente, identificati con i n.
pag. 4/14 01/01/01659 e n. 01/01/02406, nonché da un mutuo chirografario n.
01/21/00033, rapporti tutti intestati alla società Coney Island s.r.l., in favore della quale gli odierni appellanti hanno prestato fideiussione omnibus).
Regolarizzata la costituzione del rapporto processuale ed evocata correttamente in giudizio, Controparte_6
non si è costituita in giudizio con conseguente sua
[...] contumacia.
Indi, la Corte all'udienza del 10.1.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti hanno denunciato l'errata applicazione dell'art. 269 comma 2 c.p.c. con conseguente errata dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa dei terzi , citando CP_7
all'uopo l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il terzo chiamato non possa dolersi della irritualità della propria chiamata in giudizio facendone discendere l'estromissione, ritenendosi inoltre legittimati, nella veste di attori in senso formale, a citare direttamente in giudizio i terzi.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione (ribadito nelle recenti pronunce del 19/03/2024, n.7259 e del 12/03/2024, n. 650) “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e
l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali”.
pag. 5/14 Con il secondo motivo, parte appellante ha denunciato l'errata applicazione del principio dell'onere probatorio di parte e la conseguente erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti con perché in CP_3
contrasto con la normativa antitrust.
Gli originari opponenti hanno sostenuto che il giudice di prime cure ha trascurato l'esposizione dell'iter logico-giuridico seguito e degli elementi prodotti in sede di primo grado dall'odierna difesa, in quanto negli atti di primo giudizio, e precisamente nelle note conclusionali del 29 novembre 2019 pag. 6-8, sono stati specificatamente indicati, per esteso, gli articoli 2, 6 ed 8 dello schema
ABI, lesivi della concorrenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, ed inoltre sono stati indicati gli articoli dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti con corrispondenti a quelle clausole sopraindicate CP_3 dello schema ABI che sono state ritenute nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, senza che fosse necessario produrre l'intero provvedimento della Banca d'Italia.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato (anche di questa Corte) che seppure sia vero che la nullità del contratto può essere dichiarata o eccepita in ogni stato e grado del giudizio, è necessario che essa risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso Cass.
n.41994/2021 e Corte Appello Catania – est Balsamo - n. 1913/2022 pubblicata in data 11/10/2022 e la recentissima sentenza n. 1038/2025).
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che “nel caso in esame, la Corte catanese, non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la
pag. 6/14 conformità dei contratti di fideiussione al "modello ABI", ma anche sul parere dell'AGCM e sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti, pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (cfr.
Cass. 22/10/2024, n. 27389).
In particolare, nella sentenza del 15.07.2024, n.19401, la Corte di Cassazione ha affermato che “va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass.
n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali
pag. 7/14 del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
L'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità di cui qui si discute - che, quando proposta, per la prima volta in sede di note conclusive è ammissibile anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate - deve, quindi, poggiare su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
…. la circostanza che il medesimo ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza delle clausole contestate) che la parte avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo già in primo grado.
La quaestio nullitatis, quindi, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, potrebbe sì obbligare questa Corte a rilevarne l'eventuale fondatezza o meno, ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato siano stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto pag. 8/14 su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Orbene, nel caso in esame i fideiussori non hanno prodotto né lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui, in tesi, si sarebbero rifatti i contratti di fideiussione sottoscritti dagli appellante, né il parere dell'AGCM, né il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990, cui consegue il difetto di prova circa la sussistenza della dedotta nullità.
Ed invero "al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del
2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del
"diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va
pag. 9/14 certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. da ultimo Cass. n.
16289 del 2024 pag. 13-14 della motivazione),.
Da siffatta statuizione di inammissibilità discende, quindi, la piena validità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nella convenzione.
Peraltro gli appellanti non hanno formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/2022, 28943/2017,
31569/2019, Cass. n. 835/2025) né hanno sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità delle clausole del contratto di fideiussione in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia, essendosi limitati ad invocare la nullità (totale) del contratto per effetto della violazione della disciplina antitrust, sicchè il tema di indagine relativo alla nullità (parziale) di dette clausole contrattuali appare, nel caso in esame, privo di specifico interesse.
Infine, dalla statuizione di rigetto della nullità delle fideiussioni discende la piena validità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta alla lettera F del contratto, con la quale i fideiussori hanno rinunciato (preventivamente ed espressamente) alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., con dispensa del creditore dall'obbligo di agire contro il debitore nel termine semestrale.
Con il terzo motivo, gli appellanti hanno dedotto l'errata applicazione del principio di produzione documentale e pertanto l'errata dichiarazione di inammissibilità del documento, ossia della cartella esattoriale n.29320160018443423001.
Il motivo è fondato.
Premesso che nel caso in esame risulta incontestato che la suddetta cartella si è formata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, il Collegio non può che ribadire l'orientamento di questa Corte che, uniformandosi a quanto sancito dalla
Corte di Cassazione (cfr. tra le altre Cass. 11/03/2022, n.7977), ha evidenziato pag. 10/14 che, in materia di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in secondo grado, nel vigente regime processuale non sussiste alcun onere della parte-previsto a pena di decadenza- di produrre nel procedimento di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati a seguito dello spirare del termine assegnato dal giudicante per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne discende che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ex art. 345, co. 3, cod. proc. civ. ammissibili in secondo grado, sebbene la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli anteriormente alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 c.p.c. (cfr. C.d.A. Catania n.
1299/2023 e 1104/2025).
A maggior ragione, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi tardivo il deposito dell'atto avvenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso dalla cartella esattoriale n.29329320160018443423001 notificata a emerge che la Parte_4 Controparte_2
ha provveduto a liquidare alla la somma di € 87.314,63, e di
[...] CP_3 essersi surrogata automaticamente nei diritti di nei confronti degli CP_3 odierni appellanti, avviando la riscossione di tale credito tramite iscrizione ruolo.
Ne discende, pertanto, che dall'importo preteso dalla
[...]
di cui al decreto ingiuntivo n. 2745/13 emesso Controparte_6
in data 10/06/2013 dal Tribunale di Catania - con cui è stato ingiunto ai fideiussori e il pagamento, in solido, della Parte_1 Parte_2
complessiva somma di € 108.517,65, oltre interessi come da contratto sulla sorte capitale delle rate di mutuo insolute e le spese legali, va detratto l'importo di €
87.314,63, già ottenuto dalla Banca.
Deve, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo sopra indicato e
[...]
e vanno condannati al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 CP_2
pag. 11/14 – del minor importo di € 21.203,02, Controparte_3 oltre interessi come da contratto sulla sorte capitale delle rate di mutuo insolute.
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza in punto di mancata applicazione del principio di riduzione in via equitativa ex. art. 1384 cc del tasso manifestamente eccessivo, sebbene nel caso di specie la riduzione ex art. 1384 c.c. trovi giustificazione nel sanzionare un rapporto contrattuale attraverso cui si realizza la c.d. usura soggettiva.
Il motivo è infondato.
Occorre, all'uopo, rilevare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5379), la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Il compimento di tale valutazione prescinde, quindi, da qualsivoglia parametro positivamente prestabilito, tampoco dai canoni di usurarietà definiti dalla L. n.
108 del 1996: l'esito del giudizio equitativo ex art. 1384 c.c. può, infatti, condurre tanto a ritenere eccessiva (e, quindi, passibile di riduzione) una penale pag. 12/14 pecuniaria contenuta nei limiti del tasso soglia quanto a ritenere non eccessiva
(e, quindi, non riducibile) una penale pecuniaria che oltrepassi siffatta soglia.
Le osservazioni che precedono, funditus ispirate dalla diversità di funzione assolta dai due istituti in esame (corrispettiva o retributiva per gli interessi moratori;
sanzionatoria e risarcitoria, per la clausola penale) giustificano l'inapplicabilità alla clausola penale della disciplina in tema di usurarietà dei tassi d'interesse e danno pertanto conto della infondatezza del motivo di appello, nel quale si sostiene l'usurarietà soggettiva degli interessi.
L'appello, pertanto, va parzialmente accolto.
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della minore condanna - derivanti dalla documentazione acquisita in corso del giudizio - sussistono fondate ragioni (riconosciute anche dalla giurisprudenza sopra citata), per disporre la compensazione, in ragione della metà, delle spese del primo grado del giudizio nei confronti della
[...]
in liquidazione coatta amministrativa, Controparte_3 mentre la restante metà va posta a carico degli appellanti rimasti comunque soccombenti e liquidata come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta), mentre, con riguardo alla medesima nulla deve disporsi CP_2
sulle spese del presente grado attesa la contumacia di parte appellata.
La sentenza va, viceversa, confermata con riguardo all'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi e, conseguentemente, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese del grado nei confronti degli stessi, nuovamente evocati in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_8 Parte_5
pag. 13/14 coatta amministrativa,
[...]
Controparte_9
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 384/2020
[...] pubblicata in data 29/01/2020, in parziale riforma della sentenza, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2745/13 emesso in data 10/06/2013 dal
Tribunale di Catania;
2) condanna e al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 21.203,02, oltre interessi come da contratto sulla sorte capitale delle rate di mutuo insolute;
3) compensa in ragione della metà le spese del primo grado del giudizio nei confronti di Controparte_3 [...]
e condanna gli appellanti al Controparte_5
pagamento, in favore della stessa, della restante metà, che liquida in CP_2 complessivi € 2.538,50, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Controparte_1
[...] Controparte_2 che liquida in complessivi € 1.983,00, oltre 15 % per spese
[...]
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario Avv.
Vincenza Pirracchio, con riferimento alle spese liquidate in favore della
[...]
CP_1
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/14