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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10560 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 8829 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. Legge n.689/1981, vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6 dicembre 1964 e domiciliato in RT (NA), alla via Grimaldi, n. 13, in proprio e quale Amministratore unico della Controparte_1
(c.f.: con sede in alla Via Traccia a
[...] P.IVA_1 CP_1
Poggioreale, n. 609, entrambi i soggetti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio Rosario Caiazzo (c.f.: , con C.F._2
studio in Santa Maria la Carità (NA) alla Via Polveriera 22/A, ove elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f.: Controparte_2
) in persona del Ministro p.t., e P.IVA_2 CP_3
rappresentati e difesi Parte_2
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 1 di 8 congiuntamente e disgiuntamente dal dott. (c.f.: Parte_3
, direttore pro tempore della C.F._3 Controparte_4
dalla dott.ssa (c.f.:
[...] CP_5
) e dalla dott.ssa (c.f.: C.F._4 CP_6
), funzionarie della C.F._5 Controparte_4
[...]
RESISTENTI
Conclusioni. Per i ricorrenti: annullamento del decreto ministeriale n.
804045/4 emesso dal in data 9 marzo 2023; in subordine, CP_2
esclusione della responsabilità del ricorrente e attenuazione della sanzione.
Per i convenuti: rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, il sig. Parte_1
amministratore unico della ha impugnato il
[...] Controparte_1
decreto n. 804045/4 emesso dal
[...]
Controparte_7
contenente ingiunzione di pagamento della somma di euro 106.929,10 comprensivo di spese di notifica da pagare entro trenta giorni. Detta sanzione, che scaturiva all'esito del verbale identificato con codice NumeroDiCart_1
del 9 aprile 2021, veniva comminata per la asserita infrazione
[...]
dell'art. 49, comma 5, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23, modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per aver acquisito in trasferimento la somma complessiva di euro 1.069.091,00 a mezzo di n. 36 assegni bancari/postali privi dell'indicazione del beneficiario.
In diritto, i soggetti ricorrenti articolavano la propria difesa come di seguito
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 2 di 8 esposto.
1. Violazione e falsa applicazione art. 49, comma 5, d.lgs. 21 novembre 2007,
n. 23 e successive modifiche e integrazioni.
La disposizione asseritamente violata richiede, ai fini della sanzione, che i titoli siano emessi, trasferiti o portati all'incasso. Nel caso in esame, nessuna delle evenienze previste dalla norma si sarebbe realizzata, mancando così il presupposto oggettivo per la irrogazione della sanzione.
2. Violazione e falsa applicazione art. 67 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
A detta del ricorrente, l'amministrazione procedente non ha tenuto in debita considerazione i parametri individuati dalla disposizione richiamata al fine di commisurare la sanzione avuto riguardo all'entità della violazione, al grado di responsabilità della persona fisica e/o giuridica sanzionata ecc.
In particolare, parte ricorrente ha chiarito che la presenza di assegni in cassaforte rappresentavano una garanzia in favore della società nei confronti dei debitori della medesima.
In conclusione, parte ricorrente chiedeva: dichiararsi la nullità del decreto già menzionato;
in via subordinata, applicare la misura sanzionatoria più lieve e, infine, data l'entità della sanzione irrogata, la sospensione del provvedimento impugnato onde evitarne l'esecuzione.
Il e la CP_2 Controparte_2 Controparte_4
si costituivano a mezzo dei propri funzionari.
[...]
In comparsa, l'amministrazione evidenziava che l'illecito nel quale parte ricorrente è incorso non richiede l'accertamento di alcuno stato soggettivo, in quanto ai fini della sanzione è sufficiente la realizzazione della mera fattispecie oggettiva descritta dall'art. dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n.
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 3 di 8 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi, il ritiene CP_2
non vi sia stato alcun errore nell'applicazione della disposizione sanzionatoria, con la conseguente validità del decreto a mezzo del quale il ricorrente è stato punito. Inoltre, parte convenuta evidenziava la proporzionalità e la ragionevolezza dell'importo della sanzione pecuniaria, individuata secondo legge e riteneva insussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecutività della sentenza. In conclusione, l'amministrazione contestava ogni altro profilo del ricorso e chiedeva per tali ragioni il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, rigettata la domanda di sospensione dell'esecutività del provvedimento, rinviava per discussione e decisione al 12 dicembre 2024 e successivamente, per esigenze del ruolo, al 13 novembre 2025.
Nella fattispecie in esame, la sanzione è stata irrogata in virtù della mancata individuazione del beneficiario degli assegni rinvenuti dalla Guardia di
Finanza.
L'illecito previsto ai sensi dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 rientra nell'ambito delle misure volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. L'obbligo imposto dall'art. 49, comma 5, va, dunque, letto in funzione dello scopo che il legislatore intendeva perseguire, ossia nella predisposizione di un apparato di regole e sanzioni in grado di offrire una tutela anticipata avverso il fenomeno del riciclaggio.
La disposizione di cui all'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 pone a carico dei consociati un obbligo inderogabile, consistente nell'apporre il nominativo del beneficiario sull'assegno. L'obbligo imposto dalla suddetta norma deve
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 4 di 8 intendersi come mezzo adoperato dal legislatore per il raggiungimento di un determinato scopo, consistente nella predisposizione di un apparato di regole e sanzioni in grado di offrire una tutela anticipata avverso il fenomeno del riciclaggio.
Gli illeciti previsti dall'art. 49 in combinato disposto con il successivo art. 58
(norma sanzionatoria) sono illeciti formali, in quanto hanno la funzione di prevenire spostamenti di denaro non tracciabili a prescindere dalla liceità dell'operazione economica ad essi sottesa. Dunque, rappresenta una circostanza irrilevante la funzione per la quale detti assegni sono stati emessi o detenuti dal soggetto sanzionato (nel caso in esame, la funzione che gli stessi avrebbero svolto sarebbe di “garanzia” in favore del detentore nei rapporti con i suoi contraenti).
La mancata indicazione del beneficiario consente la circolazione del titolo senza che risultino i vari soggetti che ne hanno tratto, di passaggio in passaggio, beneficio: la non rintracciabilità della circolazione dell'assegno frustra irrimediabilmente le finalità antiriciclaggio della disposizione (Trib.
Napoli, Sez. X, 4 febbraio 2019, n. 1302).
In ordine alla responsabilità amministrativa del soggetto sanzionato, dunque, non residuano dubbi di alcun tipo.
Il secondo motivo attiene al quantum della sanzione.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che «l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 5 di 8 virtù dell'art. 23 legge n. 689/1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici» (Cass. Civ.,
Sez. II, 13 novembre 2024, n. 29315).
Nell'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa si è volutamente e dichiaratamente esonerata dal rispettare la cornice edittale individuata dall'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007. Detta disposizione prevede, per gli illeciti di cui all'art. 49, comma 5, una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo deve essere compreso tra 3.000 euro e 50.000 euro.
Orbene, nel motivare l'adozione di una sanzione pari a euro 106.909,10, il si è rifatto ai criteri individuati dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007, a CP_2
detta dei quali il quantum della pena pecuniaria deve parametrarsi, tra gli altri, anche al grado di responsabilità dell'autore della violazione.
L'amministrazione procedente, inoltre, fa riferimento al parere della
Commissione Consultiva datato 6 luglio 2018, secondo il quale, fermo restando il rispetto della soglia minima e massima prevista dal citato art. 63, comma 1, le sanzioni per la violazione dell'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7 debbano essere individuate applicando i parametri di cui al suddetto art. 67, correlandole alla portata della violazione (in questo caso, la sanzione è stata correlata al 10% della violazione, cioè al minimo se si considera che il parere
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 6 di 8 della Commissione individua un range dal 10% al 15%).
Orbene, considerato il gran numero di assegni rinvenuti presso l'interessato, nonché valutata la somma complessiva che gli assegni medesimi contribuivano a formare, deve dedursi che la scelta discrezionale operata dall'amministrazione finanziaria sia pienamente conforme ai canoni di logicità, congruità e ragionevolezza e per questo va confermata. La legge, infatti, consente alla p.a. di graduare l'importo della sanzione sulla base delle circostanze che caratterizzano la violazione, valorizzazione degli elementi correttamente effettuata dall'amministrazione data la gravità della violazione e dato l'importo per il quale il ha irrogato la sanzione. CP_2
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve rigettarsi in ogni suo profilo.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva e conformemente al dettato normativo richiamato da parte resistente in comparsa, seguono la soccombenza dei ricorrenti, con applicazione delle vigenti tabelle, avuto riguardo allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente svolta, previa loro diminuzione nella misura del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dal Sig. nei confronti del Parte_4
e per l'effetto conferma il decreto Controparte_2
ministeriale n. 804045/4;
b) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del Controparte_8
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 7 di 8 che si liquidano complessivamente in euro 5.600,00, oltre Controparte_4
rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 8829 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. Legge n.689/1981, vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6 dicembre 1964 e domiciliato in RT (NA), alla via Grimaldi, n. 13, in proprio e quale Amministratore unico della Controparte_1
(c.f.: con sede in alla Via Traccia a
[...] P.IVA_1 CP_1
Poggioreale, n. 609, entrambi i soggetti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio Rosario Caiazzo (c.f.: , con C.F._2
studio in Santa Maria la Carità (NA) alla Via Polveriera 22/A, ove elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f.: Controparte_2
) in persona del Ministro p.t., e P.IVA_2 CP_3
rappresentati e difesi Parte_2
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 1 di 8 congiuntamente e disgiuntamente dal dott. (c.f.: Parte_3
, direttore pro tempore della C.F._3 Controparte_4
dalla dott.ssa (c.f.:
[...] CP_5
) e dalla dott.ssa (c.f.: C.F._4 CP_6
), funzionarie della C.F._5 Controparte_4
[...]
RESISTENTI
Conclusioni. Per i ricorrenti: annullamento del decreto ministeriale n.
804045/4 emesso dal in data 9 marzo 2023; in subordine, CP_2
esclusione della responsabilità del ricorrente e attenuazione della sanzione.
Per i convenuti: rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, il sig. Parte_1
amministratore unico della ha impugnato il
[...] Controparte_1
decreto n. 804045/4 emesso dal
[...]
Controparte_7
contenente ingiunzione di pagamento della somma di euro 106.929,10 comprensivo di spese di notifica da pagare entro trenta giorni. Detta sanzione, che scaturiva all'esito del verbale identificato con codice NumeroDiCart_1
del 9 aprile 2021, veniva comminata per la asserita infrazione
[...]
dell'art. 49, comma 5, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23, modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per aver acquisito in trasferimento la somma complessiva di euro 1.069.091,00 a mezzo di n. 36 assegni bancari/postali privi dell'indicazione del beneficiario.
In diritto, i soggetti ricorrenti articolavano la propria difesa come di seguito
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 2 di 8 esposto.
1. Violazione e falsa applicazione art. 49, comma 5, d.lgs. 21 novembre 2007,
n. 23 e successive modifiche e integrazioni.
La disposizione asseritamente violata richiede, ai fini della sanzione, che i titoli siano emessi, trasferiti o portati all'incasso. Nel caso in esame, nessuna delle evenienze previste dalla norma si sarebbe realizzata, mancando così il presupposto oggettivo per la irrogazione della sanzione.
2. Violazione e falsa applicazione art. 67 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
A detta del ricorrente, l'amministrazione procedente non ha tenuto in debita considerazione i parametri individuati dalla disposizione richiamata al fine di commisurare la sanzione avuto riguardo all'entità della violazione, al grado di responsabilità della persona fisica e/o giuridica sanzionata ecc.
In particolare, parte ricorrente ha chiarito che la presenza di assegni in cassaforte rappresentavano una garanzia in favore della società nei confronti dei debitori della medesima.
In conclusione, parte ricorrente chiedeva: dichiararsi la nullità del decreto già menzionato;
in via subordinata, applicare la misura sanzionatoria più lieve e, infine, data l'entità della sanzione irrogata, la sospensione del provvedimento impugnato onde evitarne l'esecuzione.
Il e la CP_2 Controparte_2 Controparte_4
si costituivano a mezzo dei propri funzionari.
[...]
In comparsa, l'amministrazione evidenziava che l'illecito nel quale parte ricorrente è incorso non richiede l'accertamento di alcuno stato soggettivo, in quanto ai fini della sanzione è sufficiente la realizzazione della mera fattispecie oggettiva descritta dall'art. dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n.
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 3 di 8 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi, il ritiene CP_2
non vi sia stato alcun errore nell'applicazione della disposizione sanzionatoria, con la conseguente validità del decreto a mezzo del quale il ricorrente è stato punito. Inoltre, parte convenuta evidenziava la proporzionalità e la ragionevolezza dell'importo della sanzione pecuniaria, individuata secondo legge e riteneva insussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecutività della sentenza. In conclusione, l'amministrazione contestava ogni altro profilo del ricorso e chiedeva per tali ragioni il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, rigettata la domanda di sospensione dell'esecutività del provvedimento, rinviava per discussione e decisione al 12 dicembre 2024 e successivamente, per esigenze del ruolo, al 13 novembre 2025.
Nella fattispecie in esame, la sanzione è stata irrogata in virtù della mancata individuazione del beneficiario degli assegni rinvenuti dalla Guardia di
Finanza.
L'illecito previsto ai sensi dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 rientra nell'ambito delle misure volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. L'obbligo imposto dall'art. 49, comma 5, va, dunque, letto in funzione dello scopo che il legislatore intendeva perseguire, ossia nella predisposizione di un apparato di regole e sanzioni in grado di offrire una tutela anticipata avverso il fenomeno del riciclaggio.
La disposizione di cui all'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 pone a carico dei consociati un obbligo inderogabile, consistente nell'apporre il nominativo del beneficiario sull'assegno. L'obbligo imposto dalla suddetta norma deve
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 4 di 8 intendersi come mezzo adoperato dal legislatore per il raggiungimento di un determinato scopo, consistente nella predisposizione di un apparato di regole e sanzioni in grado di offrire una tutela anticipata avverso il fenomeno del riciclaggio.
Gli illeciti previsti dall'art. 49 in combinato disposto con il successivo art. 58
(norma sanzionatoria) sono illeciti formali, in quanto hanno la funzione di prevenire spostamenti di denaro non tracciabili a prescindere dalla liceità dell'operazione economica ad essi sottesa. Dunque, rappresenta una circostanza irrilevante la funzione per la quale detti assegni sono stati emessi o detenuti dal soggetto sanzionato (nel caso in esame, la funzione che gli stessi avrebbero svolto sarebbe di “garanzia” in favore del detentore nei rapporti con i suoi contraenti).
La mancata indicazione del beneficiario consente la circolazione del titolo senza che risultino i vari soggetti che ne hanno tratto, di passaggio in passaggio, beneficio: la non rintracciabilità della circolazione dell'assegno frustra irrimediabilmente le finalità antiriciclaggio della disposizione (Trib.
Napoli, Sez. X, 4 febbraio 2019, n. 1302).
In ordine alla responsabilità amministrativa del soggetto sanzionato, dunque, non residuano dubbi di alcun tipo.
Il secondo motivo attiene al quantum della sanzione.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che «l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 5 di 8 virtù dell'art. 23 legge n. 689/1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici» (Cass. Civ.,
Sez. II, 13 novembre 2024, n. 29315).
Nell'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa si è volutamente e dichiaratamente esonerata dal rispettare la cornice edittale individuata dall'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007. Detta disposizione prevede, per gli illeciti di cui all'art. 49, comma 5, una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo deve essere compreso tra 3.000 euro e 50.000 euro.
Orbene, nel motivare l'adozione di una sanzione pari a euro 106.909,10, il si è rifatto ai criteri individuati dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007, a CP_2
detta dei quali il quantum della pena pecuniaria deve parametrarsi, tra gli altri, anche al grado di responsabilità dell'autore della violazione.
L'amministrazione procedente, inoltre, fa riferimento al parere della
Commissione Consultiva datato 6 luglio 2018, secondo il quale, fermo restando il rispetto della soglia minima e massima prevista dal citato art. 63, comma 1, le sanzioni per la violazione dell'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7 debbano essere individuate applicando i parametri di cui al suddetto art. 67, correlandole alla portata della violazione (in questo caso, la sanzione è stata correlata al 10% della violazione, cioè al minimo se si considera che il parere
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 6 di 8 della Commissione individua un range dal 10% al 15%).
Orbene, considerato il gran numero di assegni rinvenuti presso l'interessato, nonché valutata la somma complessiva che gli assegni medesimi contribuivano a formare, deve dedursi che la scelta discrezionale operata dall'amministrazione finanziaria sia pienamente conforme ai canoni di logicità, congruità e ragionevolezza e per questo va confermata. La legge, infatti, consente alla p.a. di graduare l'importo della sanzione sulla base delle circostanze che caratterizzano la violazione, valorizzazione degli elementi correttamente effettuata dall'amministrazione data la gravità della violazione e dato l'importo per il quale il ha irrogato la sanzione. CP_2
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve rigettarsi in ogni suo profilo.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva e conformemente al dettato normativo richiamato da parte resistente in comparsa, seguono la soccombenza dei ricorrenti, con applicazione delle vigenti tabelle, avuto riguardo allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente svolta, previa loro diminuzione nella misura del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dal Sig. nei confronti del Parte_4
e per l'effetto conferma il decreto Controparte_2
ministeriale n. 804045/4;
b) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del Controparte_8
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 7 di 8 che si liquidano complessivamente in euro 5.600,00, oltre Controparte_4
rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
Proc. R.G. n.8829/2023 – sentenza Pagina 8 di 8