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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1183 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LONGO ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, via Emilia 124;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASATISMA, in data 07/01/2012, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CASATISMA alla Parte I, n. 1, dell'anno 2012; separati consensualmente con sentenza n. 171/24 del 19.06.24
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione;
2) la casa coniugale sita in Casatisma (PV), via Marconi n. 12, resta assegnata al sig.
il quale continuerà ad abitarla con quanto ivi contenuto, mentre la signora Pt_1
ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali;
Pt_2
Per 3) la figlia minore resta affidata congiuntamente a entrambi i coniugi affinché partecipino attivamente alla vita, alla formazione affettiva e culturale della stessa,
e le prestino cure e assistenza in piena condivisione della responsabilità genitoriale e consultandosi per ogni decisione di carattere straordinario e di particolare importanza, disponendo che la minore mantenga residenza privilegiata presso la madre;
Per 4) il padre potrà vedere e stare con la figlia quando lo desidera, senza formalità
e salvo un minimo preavviso;
in particolare avrà la possibilità di:
- tenere con sé la figlia a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica (in base ai rispettivi impegni) alle ore 22.00; Per
- trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano rispettivamente e alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, e parimenti i giorni di Pasqua e
Pasquetta;
- trascorrere con la figlia fino a due settimane di vacanza all'anno, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno e garantendo comunque un'alternanza nel diritto di scelta delle settimane estive;
Per
- le restanti festività, ponti, etc. saranno trascorsi da in egual periodo con entrambi i genitori;
5) il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il Pt_1
Per mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT fino alla sua completa indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
6) l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla signora;
Pt_2
7) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.03.25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III comma c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al deposito della
Pag. 2 di 3 restante documentazione.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia n. 171/24 del 19.06.24, con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in modalità cartolare. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
Casatisma il giorno 07/01/2012 (atto n. 1, parte I, anno 2012) Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) Recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.09.25
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1183 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LONGO ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, via Emilia 124;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASATISMA, in data 07/01/2012, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CASATISMA alla Parte I, n. 1, dell'anno 2012; separati consensualmente con sentenza n. 171/24 del 19.06.24
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione;
2) la casa coniugale sita in Casatisma (PV), via Marconi n. 12, resta assegnata al sig.
il quale continuerà ad abitarla con quanto ivi contenuto, mentre la signora Pt_1
ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali;
Pt_2
Per 3) la figlia minore resta affidata congiuntamente a entrambi i coniugi affinché partecipino attivamente alla vita, alla formazione affettiva e culturale della stessa,
e le prestino cure e assistenza in piena condivisione della responsabilità genitoriale e consultandosi per ogni decisione di carattere straordinario e di particolare importanza, disponendo che la minore mantenga residenza privilegiata presso la madre;
Per 4) il padre potrà vedere e stare con la figlia quando lo desidera, senza formalità
e salvo un minimo preavviso;
in particolare avrà la possibilità di:
- tenere con sé la figlia a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica (in base ai rispettivi impegni) alle ore 22.00; Per
- trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano rispettivamente e alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, e parimenti i giorni di Pasqua e
Pasquetta;
- trascorrere con la figlia fino a due settimane di vacanza all'anno, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno e garantendo comunque un'alternanza nel diritto di scelta delle settimane estive;
Per
- le restanti festività, ponti, etc. saranno trascorsi da in egual periodo con entrambi i genitori;
5) il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il Pt_1
Per mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT fino alla sua completa indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
6) l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla signora;
Pt_2
7) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.03.25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III comma c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al deposito della
Pag. 2 di 3 restante documentazione.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia n. 171/24 del 19.06.24, con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in modalità cartolare. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
Casatisma il giorno 07/01/2012 (atto n. 1, parte I, anno 2012) Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) Recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.09.25
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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