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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al R.G.NR. 1713/2021, avente ad oggetto: oneri condominiali
TRA
(rapp.tp e difeso da sé e dall'avv. Roberta Raguzzino, giusta procura in atti) Parte_1
parte opponente
E in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. (avv. Francesco Dell'Aversana, giusta procura in atti) parte opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27/5/2025,
che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., come modificato ex L. 69/2009)
1. Il decreto ingiuntivo opposto (mr. 1513/2020, notificato il 24/2/2021) è stato emesso in favore dell'ente condominiale ex art. 63 d.a. c.c. per l'importo di €.7.566/93, di cui: €.1.162/16 per esercizio ordinario 2020/2021; €.2.507/06 per riscaldamento anno 2020/2021; €.
3.456 per lavori straordinari
2014; €.441/71 per lavori alloggio portiere. Trattasi di somme deliberate dall'assemblea condominiale in data 7/12/2014 e 2/8/2020, con contestuale approvazione del piano di riparto.
2. È disattesa l'eccezione di prescrizione. Infatti, alla data di notifica del decreto ingiuntivo
(29/12/2020) non risultavano decorsi i termini di prescrizione quinquennale (oneri condominiali ordinari – art. 2948, nr. 4 c.c.) e decennale (oneri condominiali straordinari) relativi alla pretesa di pagamento azionata, con decorrenza dall'approvazione dei rispettivi piani di riparto (7/12/2014 e
2/8/2020). In ogni caso e comunque si rileva che non vi è prova della effettiva ricezione da parte dell'opponente delle richieste di pagamento inoltrate in data 14/1/2019 e 8/7/2019, mancando agli
p. 1/4 atti le ricevute di accettazione/consegna delle pec, ma ciò non assume rilievo, atteso che pur prescindendo dall'efficacia interruttiva di tali atti, alla data di notifica del provvedimento monitorio non era decorso il termine di prescrizione.
3. L'opponente ha documentato di aver pagato l'intera somma ingiunta con bonifici del
22/1/2021 (per l'importo di €.3.292 - causale del pagamento: “quote ord. e risc. 2018-2020 con riserva
ripetizione diff. riscaldamento;
più straord. facciate sud e ristr. alloggio portiere”) e del 24/2/2021 (per l'importo di €.4.274/93 – la distinta di pagamento non riporta la causale). Il non ha CP_1
negato, anzi ha confermato di aver ricevuto il pagamento.
4. Ciò posto, sono prive di riscontro oggettivo di prova le contestazioni sollevate dalla parte opponente circa il criterio di riparto delle spese approvate dall'assemblea condominiale, atteso che non ha neppure documentato le quote versate in acconto e di cui, a suo avviso, l'amministratore non avrebbe tenuto conto. Le doglianze sul punto sono oltremodo generiche, tanto che parte opponente non ha neppure documentato eventuali crediti vantati nei confronti dell'ente condominiale per aver pagato somme maggiori rispetto a quanto effettivamente dovuto/richiesto in pagamento.
5. Quanto, poi, alle spese per l'impianto di riscaldamento, si rileva che ai sensi dell'art. 14 del regolamento condominiale è ammessa la rinunzia al servizio di riscaldamento solo per una intera stagione, con obbligo, comunque, di pagare metà del contributo “che il rinunziante avrebbe dovuto
pagare se avesse usufruito del servizio”. Sulla validità di un obbligo di contribuzione di tale contenuto si è espressa la corte di legittimità, secondo cui “in tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese
per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri
condominiali” (Cassazione, sez. 6-2, ord. nr. 12580/2017). Pertanto, facendo applicazione della suindicata disposizione del regolamento condominiale e dei principi espressi dalla corte di legittimità, si rileva che l'opponente non ha documentato di aver formalmente comunicato la propria volontà di non usufruire del servizio per una determinata “stagione” e/o di operare il distacco definitivo dall'impianto, né tantomeno ha documentato di aver pagato quanto da lui comunque dovuto a titolo di contribuzione alle spese di esercizio del servizio.
p. 2/4
6. Con riferimento ad altri motivi di opposizione, avvalendosi della disposizione normativa di cui all'art. 118 co. 1 d.a. c.p.c., si rileva che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ex
art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione di contributi condominiali […] non assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio”
(Cassazione, sez. 2, ord. nr. 2460/2025); ed ancora che “in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni (nella specie, alla facciata), laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano - secondo un criterio rilevante anche nei
rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio - su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Né rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell'approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto
integralmente ai propri oneri verso il condominio, trattandosi di circostanze ostative unicamente all'emissione, nei confronti dell'alienante - che non è più condomino - di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma non estintiva del debito originario del cedente, che rimane azionabile nei suoi confronti in sede di processo di cognizione o di ingiunzione ordinaria” (Cassazione, sez.
6-2, ord. nr. 15547/2017).
7. Va, infine, rilevato che l'opponente ha documentato di aver venduto a , con Persona_1
atto pubblico del 7/2/2020, l'appartamento individuato al catasto al fg. 3, p.lla 136/4, che ha indicato corrispondere a quello contrassegnato nei bilanci dal nr. 86, int. “O”. Il non ha affatto CP_1
contestato la circostanza, né la individuazione dell'appartamento compravenduto con quelle corrispondente al nr. 86, int. “O”. Se così è, effettivamente non sono dovuti dall'opponente le spese condominiale per l'esercizio 2020-2021 riferibili a detto appartamento, tuttavia, gli importi richiesti in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto e riferiti a tale immobile, sono stati inseriti nel consuntivo 2020-2021 con la dicitura “saldo precedente” (cfr. dettaglio oneri condominiali in allegato al ricorso monitorio). Pertanto, è evidente che tali spese si Controparte_2
riferiscano ad esercizi precedenti a quello 2020-2021, dunque, in mancanza di elementi di prova contraria, sono a carico dell'opponente. Pertanto, anche sotto tale profilo l'opposizione è infondata.
8. Tutto quanto innanzi premesso, l'opposizione è infondata ed è rigettata ed è confermato il decreto ingiuntivo nr. 1513/2020, cui è attribuita efficacia esecutiva anche ex art. 653 c.p.c.
p. 3/4
9. Le spese di lite sono compensate per 2/3 in ragione della condotta tenuta dall'opponente, che comunque ha integralmente pagato l'importo ingiunto, e per la restante parte sono poste in capo a quest'ultimo sulla base del principio della soccombenza e in tale ridotta misura si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 – valore della lite compreso tra
€.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, ogni diversa, ulteriore e/o contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 1513/2020, al quale attribuisce efficacia esecutiva anche ex art. 653 c.p.c.;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite;
- condanna parte opponente al rimborso di 1/3 delle spese di lite in favore di parte opposta, che in tale ridotta misura liquida in €.
1.692 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Dell'Aversana, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al R.G.NR. 1713/2021, avente ad oggetto: oneri condominiali
TRA
(rapp.tp e difeso da sé e dall'avv. Roberta Raguzzino, giusta procura in atti) Parte_1
parte opponente
E in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. (avv. Francesco Dell'Aversana, giusta procura in atti) parte opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27/5/2025,
che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., come modificato ex L. 69/2009)
1. Il decreto ingiuntivo opposto (mr. 1513/2020, notificato il 24/2/2021) è stato emesso in favore dell'ente condominiale ex art. 63 d.a. c.c. per l'importo di €.7.566/93, di cui: €.1.162/16 per esercizio ordinario 2020/2021; €.2.507/06 per riscaldamento anno 2020/2021; €.
3.456 per lavori straordinari
2014; €.441/71 per lavori alloggio portiere. Trattasi di somme deliberate dall'assemblea condominiale in data 7/12/2014 e 2/8/2020, con contestuale approvazione del piano di riparto.
2. È disattesa l'eccezione di prescrizione. Infatti, alla data di notifica del decreto ingiuntivo
(29/12/2020) non risultavano decorsi i termini di prescrizione quinquennale (oneri condominiali ordinari – art. 2948, nr. 4 c.c.) e decennale (oneri condominiali straordinari) relativi alla pretesa di pagamento azionata, con decorrenza dall'approvazione dei rispettivi piani di riparto (7/12/2014 e
2/8/2020). In ogni caso e comunque si rileva che non vi è prova della effettiva ricezione da parte dell'opponente delle richieste di pagamento inoltrate in data 14/1/2019 e 8/7/2019, mancando agli
p. 1/4 atti le ricevute di accettazione/consegna delle pec, ma ciò non assume rilievo, atteso che pur prescindendo dall'efficacia interruttiva di tali atti, alla data di notifica del provvedimento monitorio non era decorso il termine di prescrizione.
3. L'opponente ha documentato di aver pagato l'intera somma ingiunta con bonifici del
22/1/2021 (per l'importo di €.3.292 - causale del pagamento: “quote ord. e risc. 2018-2020 con riserva
ripetizione diff. riscaldamento;
più straord. facciate sud e ristr. alloggio portiere”) e del 24/2/2021 (per l'importo di €.4.274/93 – la distinta di pagamento non riporta la causale). Il non ha CP_1
negato, anzi ha confermato di aver ricevuto il pagamento.
4. Ciò posto, sono prive di riscontro oggettivo di prova le contestazioni sollevate dalla parte opponente circa il criterio di riparto delle spese approvate dall'assemblea condominiale, atteso che non ha neppure documentato le quote versate in acconto e di cui, a suo avviso, l'amministratore non avrebbe tenuto conto. Le doglianze sul punto sono oltremodo generiche, tanto che parte opponente non ha neppure documentato eventuali crediti vantati nei confronti dell'ente condominiale per aver pagato somme maggiori rispetto a quanto effettivamente dovuto/richiesto in pagamento.
5. Quanto, poi, alle spese per l'impianto di riscaldamento, si rileva che ai sensi dell'art. 14 del regolamento condominiale è ammessa la rinunzia al servizio di riscaldamento solo per una intera stagione, con obbligo, comunque, di pagare metà del contributo “che il rinunziante avrebbe dovuto
pagare se avesse usufruito del servizio”. Sulla validità di un obbligo di contribuzione di tale contenuto si è espressa la corte di legittimità, secondo cui “in tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese
per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri
condominiali” (Cassazione, sez. 6-2, ord. nr. 12580/2017). Pertanto, facendo applicazione della suindicata disposizione del regolamento condominiale e dei principi espressi dalla corte di legittimità, si rileva che l'opponente non ha documentato di aver formalmente comunicato la propria volontà di non usufruire del servizio per una determinata “stagione” e/o di operare il distacco definitivo dall'impianto, né tantomeno ha documentato di aver pagato quanto da lui comunque dovuto a titolo di contribuzione alle spese di esercizio del servizio.
p. 2/4
6. Con riferimento ad altri motivi di opposizione, avvalendosi della disposizione normativa di cui all'art. 118 co. 1 d.a. c.p.c., si rileva che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ex
art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione di contributi condominiali […] non assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio”
(Cassazione, sez. 2, ord. nr. 2460/2025); ed ancora che “in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni (nella specie, alla facciata), laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano - secondo un criterio rilevante anche nei
rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio - su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Né rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell'approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto
integralmente ai propri oneri verso il condominio, trattandosi di circostanze ostative unicamente all'emissione, nei confronti dell'alienante - che non è più condomino - di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma non estintiva del debito originario del cedente, che rimane azionabile nei suoi confronti in sede di processo di cognizione o di ingiunzione ordinaria” (Cassazione, sez.
6-2, ord. nr. 15547/2017).
7. Va, infine, rilevato che l'opponente ha documentato di aver venduto a , con Persona_1
atto pubblico del 7/2/2020, l'appartamento individuato al catasto al fg. 3, p.lla 136/4, che ha indicato corrispondere a quello contrassegnato nei bilanci dal nr. 86, int. “O”. Il non ha affatto CP_1
contestato la circostanza, né la individuazione dell'appartamento compravenduto con quelle corrispondente al nr. 86, int. “O”. Se così è, effettivamente non sono dovuti dall'opponente le spese condominiale per l'esercizio 2020-2021 riferibili a detto appartamento, tuttavia, gli importi richiesti in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto e riferiti a tale immobile, sono stati inseriti nel consuntivo 2020-2021 con la dicitura “saldo precedente” (cfr. dettaglio oneri condominiali in allegato al ricorso monitorio). Pertanto, è evidente che tali spese si Controparte_2
riferiscano ad esercizi precedenti a quello 2020-2021, dunque, in mancanza di elementi di prova contraria, sono a carico dell'opponente. Pertanto, anche sotto tale profilo l'opposizione è infondata.
8. Tutto quanto innanzi premesso, l'opposizione è infondata ed è rigettata ed è confermato il decreto ingiuntivo nr. 1513/2020, cui è attribuita efficacia esecutiva anche ex art. 653 c.p.c.
p. 3/4
9. Le spese di lite sono compensate per 2/3 in ragione della condotta tenuta dall'opponente, che comunque ha integralmente pagato l'importo ingiunto, e per la restante parte sono poste in capo a quest'ultimo sulla base del principio della soccombenza e in tale ridotta misura si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 – valore della lite compreso tra
€.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
, ogni diversa, ulteriore e/o contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 1513/2020, al quale attribuisce efficacia esecutiva anche ex art. 653 c.p.c.;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite;
- condanna parte opponente al rimborso di 1/3 delle spese di lite in favore di parte opposta, che in tale ridotta misura liquida in €.
1.692 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Dell'Aversana, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 4/4