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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10899 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 14623/2024 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio
[...] Parte_7
Femia, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
CA LL n. 19, che li rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso;
ricorrenti
E
, presso la Sede Controparte_1
dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma in via dei Portoghesi 12,
resistente contumace
Nonché in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in
Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale;
Resistente
oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive
conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato
S ENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2024, gli istanti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti del convenuto a tempo indeterminato con qualifica di CP_1
assistente amministrativo, collaboratore scolastico e docente, esposto che tutti loro, prima dell'immissione in ruolo avevano svolto servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi e reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, reso noto che, superato il periodo di prova, erano stati confermati in ruolo/servizio, precisato di avere, conseguentemente, presentato al istanza per ottenere Controparte_1
la valutazione dei servizi pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera, lamentato che effettuata la ricostruzione della carriera, era stato loro attribuita, a decorrere dalla conferma in ruolo, anzianità di servizio calcolata ai sensi degli artt.485/589 e 489 D.Lgs. 297/94 inferiore a quella effettivamente maturata sulla base del servizio effettivamente svolto, argomentato in merito all'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento del servizio svolto, concludevano chiedendo: “In via principale: 1)accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascuna ricorrente (all.1 A Ricostruzione di Carriera - ; all. 2 A Ricostruzione Parte_1
di - ; all. 3 A Ricostruzione di - Per_1 Parte_2 Per_1 Parte_3
all. 4 A Ricostruzione di - ; all. 5 A
[...] Per_1 Parte_4
- ; all. 6 A Controparte_3 Parte_5 Controparte_3
- ;) il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale Parte_6 per intero del servizio di preruolo svolto dalle ricorrenti per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi qui trascritte e per i periodi meglio specificati e indicati in premessa:
1. periodo di precariato svolto Parte_1
dall'a.s.1984/1985 all'a.s.1991/1992 – riconoscimento dell'intero servizio;
2. Pt_2
periodo di precariato svolto nell'a.s.2006/2007, dall'a.s.2008/2009
[...]
all'a.s.2009/2010, dall'a.s.2011/2012 all'a.s.2017/2018 – riconoscimento dell'intero servizio;
3. periodo di precariato svolto Parte_3
nell'a.s.1998/1999, dall'a.s.2000/2001 all'a.s.2009/2010 – riconoscimento dell'intero servizio;
4. periodo di precariato svolto Parte_4
dall'a.s.2006/2007 all'a.s.2012/2013 – riconoscimento dell'intero servizio;
5. periodo di precariato svolto dall'a.s.2006/2007 Parte_5
all'a.s.2010/2011, dall'a.s.2012/2013 all'a.s.2017/2018 – riconoscimento dell'intero servizio;
6 periodo di precariato svolto dall'a.s.2001/2002 Parte_6
all'a.s.2004/2005, dall'a.s.2007/2008 all'a. s. 2015/2016 – riconoscimento dell'intero servizio;
2)Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera della ricorrente , (allegato 7A Parte_7 [...]
– Ricostruzione di carriera) il diritto al riconoscimento giuridico, Parte_7
economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto dalla ricorrente presso le scuole statali e presso le scuole legalmente riconosciute per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e da intendersi quivi trascritte e per i periodi meglio specificati e indicati in premessa: 7. : periodo di Parte_7
precariato svolto presso le scuole legalmente riconosciute dall' a.s. 1985/1986 al
1987/1988 e periodi di precariato svolto presso le scuole statali a.s.1980/1981 e dall'a.s.1988/1989 all'a.s.1999/2000– riconoscimento dell'intero servizio;
3)Accertare e dichiarare, in disapplicazione degli artt. 569 e 485 D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n.
1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto dell'intera anzianità giuridica economica e previdenziale pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato per ciascuna ricorrente;
4)E per
l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente adeguamento del riconoscimento dell'anzianità pregressa e non attribuita, con conseguente adeguamento dell' inquadramento giuridico ed economico dell'attuale trattamento stipendiale nonché con la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo come di seguito specificato per ciascuna ricorrente:
1. Pt_1
Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo Anni 5 mesi 11
[...]
giorni 28 Fascia 0-2: dal gen-85 al mag-89, Parte_8
Fascia 3-8: dal giu-89 al ago-92 Fascia 0-2: Parte_8 Parte_9
dal --- al ---; Fascia 3-8: dal set-92 al lug-95;Fascia 9-14: dal ago-95 al giu-01,
Fascia 15-20: dal lug-01 al mag-07; Fascia 21-27; dal giu-07 al apr-14; Fascia 28-
34: dal mag-14 al mar-21;Fascia oltre 34: dal apr-21 al ago-23 2.CASTI Pt_2
Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo Anni 5 mesi 9 giorni 20
FASCE Fascia 0-2:dal nov-06 al mag-10, Fascia 0-8: Parte_8
dal mar-12 al giu-18 FASCE STIPENDIALI POST RUOLO Fascia 0-8: dal set-18 al set-21, Fascia 0-8 PT: dal --- al ---, Fascia 9-14: dal ott-21 al gen-23, Fascia 9-14
PT: dal feb-23 al nov-23 3. Anzianità giuridica ed Parte_3
economica per intero preruolo FASCE PRERUOLO Fascia 0-2: dal feb-99 al feb-
05, Fascia 3-8: dal mar-05 al feb-11, Fascia 0-8: dal --- al --- , Fascia 9-14: dal mar-11 al ago-11 FASCE POST RUOLO Fascia 0-8: dal --- al ---, Fascia 9-14: dal set-11 al gen-17, Fascia 15-20: dal feb-17 al dic-22, Fascia 21-27: dal gen-23 al ago-23 4. Anzianità giuridica ed economica per Parte_4
intero preruolo Anni 6 mesi 4 giorni 22 FASCE PRERUOLO Fascia 0-2: dal ott-06 al mar-10, Fascia 0-8: dal --- al ---, Fascia 3-8: dal apr-10 al ago-13; FASCE POST
RUOLO Fascia 0-8: dal --- al ---, Fascia 3-8: dal set-13 al feb-16, Fascia 9-14: dal mar-16 al gen-22, Fascia 15-20: dal feb-22 al ago-23 5.MARCELLETTI
SIMONETTA: Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: anni 8 mesi 9 giorni 26 FASCE Fascia 0-2: dal ott-06 al mag-10, Parte_8
Fascia 3-8: dal giu-10 al ago-18, Fascia 0-8: dal --- al ---; FASCE STIPENDIALI
POST RUOLO Fascia 0-8: dal--- al ---, Fascia 3-8: dal set-18 al ott-18,Fascia 9-14: dal nov-18 al ago-23 6. : Anzianità giuridica ed economica Parte_6
per intero preruolo: anni 10 mesi 7 giorni 0 FASCE STIPENDIALI PRERUOLO
Fascia 0-2: dal feb-02 al set-08, Fascia 0-8: dal --- al ---, Fascia 3-8: dal ott-08 al gen-15, Fascia 9-14: dal feb-15 al ago-16; FASCE STIPENDIALI POST RUOLO
Fascia 0-8: dal--- al ---, Fascia 9-14: dal set-16 al dic-20,Fascia 15-20: dal gen-21 al ago-23 7. : Anzianità giuridica ed economica per intero Parte_7
preruolo: FASCE STIPENDIALI PRERUOLO Fascia 0-2: dal apr-86 al lug-89,
Fascia 3-8: dal ago-89 al mag-98, Fascia 9-14: dal giu-98 al ago-00; FASCE
STIPENDIALI POST RUOLO Fascia 9-14: dal set-00 al ago-04,Fascia 15-20: dal set-04 al lug-10, Fascia 21-27: dal ago-10 al giu-17, Fascia 28-34: dal lug-17 al ago-23: 5)e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate – progressione economica - per effetto del riconoscimento di quanto sopra per ciascuna ricorrente:
1.CARTA ANGELA: differenze retributive post ruolo pari ad euro 9.153,37, di cui euro 6.386,93 a titolo di retribuzione ed euro 2.766,44 a titolo di rivalutazione;
2. : Parte_2
differenze retributive post ruolo pari ad euro 8.602,14, di cui euro 8.291,50 a titolo di retribuzione ed euro 310,64 a titolo di rivalutazione.
3. Parte_3
differenze retributive preruolo pari ad euro 4.600,16, di cui euro
[...]
3.205,19 a titolo di retribuzione ed euro 1.394,17 a titolo di rivalutazione, differenze retributive post ruolo pari ad euro 10.415,54, di cui euro. 7.820,75 a titolo di retribuzione ed euro 2.594,79 a titolo di rivalutazione per un totale di euro 15.015,7
4.DI : differenze retributive preruolo pari ad euro Parte_4
1.851,13, (di cui euro 1.375,88 a titolo di retribuzione ed euro 475,25 a titolo di rivalutazione), differenze retributive post ruolo pari ad euro 9.475,72, (di cui euro
7.977,78 a titolo di retribuzione ed euro 1.497,94 a titolo di rivalutazione) per un totale di euro 11.326,85 5. : Differenze retributive Parte_5 preruolo pari ad euro 2.452,75 (di cui euro 1.895,66 a titolo di retribuzione ed euro
557.09 a titolo di rivalutazione), differenze retributive post ruolo pari ad euro
9.138,64 (di cui euro 7.765,18 a titolo di retribuzione ed euro 1.373,46 a titolo di rivalutazione) per un totale di euro 11.591,39 6. : Differenze Parte_6
retributive preruolo pari ad euro 6.908,58 (di cui euro 5.317,73 a titolo di retribuzione ed euro 1.590,85 a titolo di rivalutazione), differenze retributive post ruolo pari ad euro 10.844,21, (di cui euro 9.262,69 a titolo di retribuzione ed euro
1.581,52 a titolo di rivalutazione) per un totale di euro 17.752,79 7.
[...]
Differenze retributive preruolo pari ad euro 9.461,30 (di cui euro Parte_7
5.334,91 a titolo di retribuzione ed euro 4.126,39 a titolo di rivalutazione), differenze retributive post ruolo pari ad euro 22.606,81 (di cui euro 16.637,43 a titolo di retribuzione ed euro 5.969,38 a titolo di rivalutazione) per un totale di euro
32.068,11. Le somme di cui sopra oltre interessi dalla domanda al soddisfo. In via istruttoria, chiede ammettersi CTU contabile al fine della determinazione e quantificazione dell'anzianità giuridica, economica e previdenziale effettivamente spettante a ciascuna ricorrente, nonché i conseguenziali importi dovuti a titolo di differenze stipendiali, come sopra meglio specificati CON VITTORIA DI SPESE,”
Non si costituiva in giudizio il convenuto, seppur regolarmente citato. CP_1
Veniva inoltre integrato il contraddittorio nei confronti dell' che si costituiva in CP_2
giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
1. Nel merito.
Il giudicante è chiamato pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
1.1. Occorre in primis ricordare che il giudice di legittimità ha da tempo chiarito come l'applicazione dei principi di cui alla direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato invocata dai ricorrenti prescinda dal fatto che alcuni di loro abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a termine o siano entrati in ruolo in epoca direttiva stessa poiché nel caso di specie si lamenta l'illegittimità di decreti di ricostruzione della carriera adottata dall nella vigenza della Controparte_4
direttiva (Cass. sent. n.31149/2019).
1.2. Né l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE può essere esclusa per il fatto che i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo di ciascun ricorrente, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA Per_2
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
1.3. Riguardo al ricorrente , assunta in ruolo nell'area del Parte_7
personale docente, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. L - , sent. n. 3474 del 12/02/2020 conforme a Sez. L. , sent. n. 31149 del
28/11/2019) “a) l'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della legge n.124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. n.297/1994 dev'essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”
Rimandando alla chiara ed esaustiva motivazione della nominata sentenza n.31149/2019 con riferimento alle ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere illegittima la normativa nazionale di cui dell'art.485 del D.Lgs. n.297/1994 qualora interpretata nel senso che consenta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ritiene l'Ufficio di doversi viceversa soffermare sulla verifica in concreto demandata al giudice di merito nella fattispecie al suo esame: ed infatti, nel rispetto delle indicate fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n. 297/1994, che è stato precisato essere disciplina comportante “elementi di sfavore e di favore” per il lavoratore a tempo determinato, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato un insegnante assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n.297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Come infatti chiarito dalla
Suprema Corte, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.117892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Ed allora, osserva l'Ufficio come nel caso di specie la difesa istante non abbia operato il computo di una diversa anzianità di servizio partendo da elementi diversi da quelli in fatto posti a base del decreto di ricostruzione della carriera di ciascun istante e come, anzi, proprio gli anni di servizio attestati dal decreto di ricostruzione carriera, senza operare alcun tipo di aggiunta, siano stati considerati per la base di computo del maggior periodo di anzianità maturato. In altre parole, i periodi coincidono, ciò che cambia è la loro valutazione, secondo parametro a scalare a partire dall'anno successivo al 4° anno per il MIM, senza alcuna riduzione a partire da tale anno per la difesa ricorrente.
Ed allora, occorre rilevare come certamente l'applicazione dell'art.485 D.Lgs. n.
297/1994, da cui il calcolo delle anzianità pre-ruolo indicate in ricorso come riconosciute, ha comportato uno svantaggio ai docenti rispetto a quello che sarebbe stato il computo degli anni scolastici lavorati da un docente assunto a tempo indeterminato poiché, a parità di servizio reso, quest'ultimo avrebbe visto riconosciuto un'anzianità maggiore.
1.4 Ciò posto, anche ai restanti ricorrenti, appartenenti al personale amministrativo, non può non applicarsi il seguente principio di diritto statuito dalla Corte di
Cassazione (sentenza del 28/11/2019, n. 31149): “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La Suprema Corte traccia allora le linee guida del ragionamento logico giuridico:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, il convenuto sul quale CP_1
incombe l'onere di provare l'esistenza delle sopra richiamate “ragioni oggettive” non ha offerto alcuno specifico elemento idoneo ad integrare una qualunque ragione giustificativa dell'accertato trattamento differenziale riservato ai ricorrenti.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda dei ricorrenti nella parte in cui lamentano l'effetto discriminatorio del decreto di ricostruzione di carriera di ciascuno e, quindi, chiedono che la valutazione del periodo lavorativo in preruolo, ai fini giuridici ed economici, sia effettuata senza le decurtazioni previste dalla normativa interna, quindi in maniera piena, non diversamente da quanto previsto per l'omologo personale impiegato con contratti a tempo indeterminato.
Ne consegue accertamento del diritto a fini giuridici ed economici ad un'anzianità delle ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
, per come richiesta e la conseguente Parte_6 Parte_7
condanna del al versamento di quanto dovuto per differenze retributive. CP_1
Deve, quindi, dichiararsi il diritto dei ricorrenti all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, non può che disporsi una condanna generica dell'Amministrazione resistente, non potendosi evidentemente accogliere la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica volta a specificare una domanda svolta, in parte, in via generica
(si vedano pag. 33 e 34 del ricorso).
Sulle somme oggetto di condanna sono altresì dovuti per legge i contributi omessi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera di ciascun ricorrente, il diritto al riconoscimento giuridico economico per intero del servizio di pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera con applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo, con conseguente adeguamento degli trattamenti stipendiali in godimento e versamento delle differenze retributive già maturate nonché al pagamento dei relativi contributi non prescritti in favore dell' CP_2
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1
refusione all dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.000,00, oltre CP_2
accessori se dovuti.
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1
refusione ai ricorrenti dei compensi di lite liquidati in complessivi €2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 28/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti