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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 900/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per , mentre non risultano depositate note per conto CP_1 della parte ricorrente e dell' . Controparte_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. IT lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 900 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
P. IVA = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di Vigna Fabbri, 85, presso lo studio dell'Avv. Gian Piero Giliberti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Petracca, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Monterotondo (RM), piazza della Libertà, 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Brusca, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
Controparte_3
,
[...] in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate, 3, presso lo studio dell'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio
[...] del 28.7.2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.6.2023 la società ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA INTERINALE: mediante provvedimento adottato inaudita altera parte, od in corso di giudizio, sospendere l'esecuzione e/o l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. 125 2023 90020058 18/000, emanata dalla nonché della cartella ad essa sottostante per le gravi Controparte_4 ragioni sopra espresse. SUBORDINATAMENTE: in via cautelare, instaurato il contraddittorio: sospendere l'esecuzione e/o l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. 125 2023 90020058 18/000, emanata dalla nonché della cartella sottostante per le gravi ragioni Controparte_4 indicate nel presente atto, ovvero per quelle, anche ulteriori, ritenute dall'Organo Giudicante, alla luce delle risultanze in sede di deliberazione degli elementi della fattispecie concreta emersi, nell'udienza cautelare, in libera acquisizione;
NEL MERITO: in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 125 2023 90020058 18/000, emanata dalla Controparte_4
anche per l'intervenuta prescrizione (da dichiararsi anch'essa) della cartella esattoriale n.
[...]
12520060019181015000 posta alla sua base, nonché del carico di ruolo dalla stessa portato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con cap. e 15,00% ex art.15 t.p.”. La ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 12520239002005818/000 notificata il 31.5.2023, con la quale l' Controparte_4
di IT ha chiesto il pagamento di una somma complessiva di € 9.300,82,
[...] derivante dalla cartella esattoriale n. 12520060019181015000, notificata il 4.3.2008, per premi dovuti all' per gli anni dal 2000 al 2005 e somme aggiuntive a titolo di sanzioni CP_1
e interessi. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi sottesi all'intimazione di pagamento. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario per i motivi tutti indicati in narrativa, con particolare riferimento alla corretta notifica degli atti presupposti e interruttivi;
- nel merito ed in via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse eccezione tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole , tenendo conto CP_5 che ogni adempimento in ordine alla formazione del ruolo e alla notifica degli avvisi di addebito sono a carico dell'ente impositore;
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato antistatario Antonio Brusca”. L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica della CP_4 cartella di pagamento presupposta, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della rituale notifica di due atti interruttivi: l'avviso di intimazione n. 12520129009747560000 notificato il 12.11.2012 e l'avviso di intimazione n. 12520179003881700000 notificato il 7.9.2017. Si è altresì costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto CP_1 di legittimazione passiva dell' rispetto al merito delle doglianze esposte in ricorso, afferenti la notifica CP_1 del titolo, previa acquisizione della documentazione relativa alla gestione della cartella e del ruolo, in possesso della sola con tutte le conseguenze in ordine alle spese.”. Controparte_4
L' ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_3 relazione all'eccezione di prescrizione. Nel merito ha dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso Pt_2 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Nella specie la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta ad un termine finale di proposizione – in quanto volta ad ottenere l'annullamento/declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento opposta in ragione dell'estinzione del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento per il maturare della prescrizione successivamente alla notifica della cartella. Vanno quindi respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti. La legittimazione a contraddire compete, infatti, all'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, nonché all' Controparte_4
, quale soggetto che ha emesso l'intimazione di cui si chiede l'annullamento e,
[...] in generale, unico soggetto competente a porre in essere atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dei titoli. Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata. Per giurisprudenza ormai pacifica il credito contributivo riportato in una cartella di pagamento non opposta (o in un avviso di addebito non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso (cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 25.10.2016 e Cass. n. 11335/2019). L'Agente della Riscossione ha fornito la prova, mediante deposito in formato eml delle ricevute di avvenuta consegna, della rituale notifica in data 7.9.2017, all'indirizzo pec della società ricorrente, dell'intimazione di pagamento n. 12520179003881700000. Non vi è prova, invece, della notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520129009747560000, asseritamente notificata il 12.11.2012. L' si è infatti CP_4 limitata a produrre un avviso di ricevimento di una raccomandata restituita al mittente per indirizzo “sconosciuto” del destinatario, della quale non produce il relativo contenuto. Non vi è prova pertanto della riferibilità della raccomandata in questione all'intimazione di pagamento menzionata. Ne deriva che tra la notifica della cartella di pagamento n. 12520060019181015000 (4.3.2008) e la notifica del primo atto interruttivo di cui è stata fornita la prova in giudizio, ovvero l'intimazione di pagamento n. 12520179003881700000 (7.9.2017) è intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni, con conseguente prescrizione del relativo credito. Alla luce di quanto esposto, vanno dichiarati estinti per prescrizione quinquennale i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 12520060019181015000. L'intimazione di pagamento n. 12520239002005818000 va pertanto annullata in quanto relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto crediti estinti per prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , alla Controparte_4 quale è imputabile la prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 ei confronti di
[...] Controparte_2
e , dichiara prescritti i crediti vantati dall con la cartella di pagamento n. CP_1 CP_1
12520060019181015000;
- per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2520239002005818000;
- condanna al pagamento in favore Controparte_2 dei procuratori antistatari della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate per compensi professionali in € 1.686,00, oltre rimb. C.U., rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
IT, lì 18 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
EL NU
Proc. R.G.L.P. n. 900/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per , mentre non risultano depositate note per conto CP_1 della parte ricorrente e dell' . Controparte_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. IT lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 900 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
P. IVA = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di Vigna Fabbri, 85, presso lo studio dell'Avv. Gian Piero Giliberti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Petracca, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Monterotondo (RM), piazza della Libertà, 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Brusca, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
Controparte_3
,
[...] in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate, 3, presso lo studio dell'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio
[...] del 28.7.2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221. Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.6.2023 la società ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA INTERINALE: mediante provvedimento adottato inaudita altera parte, od in corso di giudizio, sospendere l'esecuzione e/o l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. 125 2023 90020058 18/000, emanata dalla nonché della cartella ad essa sottostante per le gravi Controparte_4 ragioni sopra espresse. SUBORDINATAMENTE: in via cautelare, instaurato il contraddittorio: sospendere l'esecuzione e/o l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. 125 2023 90020058 18/000, emanata dalla nonché della cartella sottostante per le gravi ragioni Controparte_4 indicate nel presente atto, ovvero per quelle, anche ulteriori, ritenute dall'Organo Giudicante, alla luce delle risultanze in sede di deliberazione degli elementi della fattispecie concreta emersi, nell'udienza cautelare, in libera acquisizione;
NEL MERITO: in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 125 2023 90020058 18/000, emanata dalla Controparte_4
anche per l'intervenuta prescrizione (da dichiararsi anch'essa) della cartella esattoriale n.
[...]
12520060019181015000 posta alla sua base, nonché del carico di ruolo dalla stessa portato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con cap. e 15,00% ex art.15 t.p.”. La ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 12520239002005818/000 notificata il 31.5.2023, con la quale l' Controparte_4
di IT ha chiesto il pagamento di una somma complessiva di € 9.300,82,
[...] derivante dalla cartella esattoriale n. 12520060019181015000, notificata il 4.3.2008, per premi dovuti all' per gli anni dal 2000 al 2005 e somme aggiuntive a titolo di sanzioni CP_1
e interessi. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi sottesi all'intimazione di pagamento. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario per i motivi tutti indicati in narrativa, con particolare riferimento alla corretta notifica degli atti presupposti e interruttivi;
- nel merito ed in via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse eccezione tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole , tenendo conto CP_5 che ogni adempimento in ordine alla formazione del ruolo e alla notifica degli avvisi di addebito sono a carico dell'ente impositore;
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato antistatario Antonio Brusca”. L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica della CP_4 cartella di pagamento presupposta, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della rituale notifica di due atti interruttivi: l'avviso di intimazione n. 12520129009747560000 notificato il 12.11.2012 e l'avviso di intimazione n. 12520179003881700000 notificato il 7.9.2017. Si è altresì costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto CP_1 di legittimazione passiva dell' rispetto al merito delle doglianze esposte in ricorso, afferenti la notifica CP_1 del titolo, previa acquisizione della documentazione relativa alla gestione della cartella e del ruolo, in possesso della sola con tutte le conseguenze in ordine alle spese.”. Controparte_4
L' ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_3 relazione all'eccezione di prescrizione. Nel merito ha dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione dà luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta a un termine finale di proposizione - esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La Suprema Corte qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa
– deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso Pt_2 di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Nella specie la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta ad un termine finale di proposizione – in quanto volta ad ottenere l'annullamento/declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento opposta in ragione dell'estinzione del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento per il maturare della prescrizione successivamente alla notifica della cartella. Vanno quindi respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti. La legittimazione a contraddire compete, infatti, all'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, nonché all' Controparte_4
, quale soggetto che ha emesso l'intimazione di cui si chiede l'annullamento e,
[...] in generale, unico soggetto competente a porre in essere atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dei titoli. Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata. Per giurisprudenza ormai pacifica il credito contributivo riportato in una cartella di pagamento non opposta (o in un avviso di addebito non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso (cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 25.10.2016 e Cass. n. 11335/2019). L'Agente della Riscossione ha fornito la prova, mediante deposito in formato eml delle ricevute di avvenuta consegna, della rituale notifica in data 7.9.2017, all'indirizzo pec della società ricorrente, dell'intimazione di pagamento n. 12520179003881700000. Non vi è prova, invece, della notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520129009747560000, asseritamente notificata il 12.11.2012. L' si è infatti CP_4 limitata a produrre un avviso di ricevimento di una raccomandata restituita al mittente per indirizzo “sconosciuto” del destinatario, della quale non produce il relativo contenuto. Non vi è prova pertanto della riferibilità della raccomandata in questione all'intimazione di pagamento menzionata. Ne deriva che tra la notifica della cartella di pagamento n. 12520060019181015000 (4.3.2008) e la notifica del primo atto interruttivo di cui è stata fornita la prova in giudizio, ovvero l'intimazione di pagamento n. 12520179003881700000 (7.9.2017) è intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni, con conseguente prescrizione del relativo credito. Alla luce di quanto esposto, vanno dichiarati estinti per prescrizione quinquennale i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 12520060019181015000. L'intimazione di pagamento n. 12520239002005818000 va pertanto annullata in quanto relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto crediti estinti per prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , alla Controparte_4 quale è imputabile la prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 ei confronti di
[...] Controparte_2
e , dichiara prescritti i crediti vantati dall con la cartella di pagamento n. CP_1 CP_1
12520060019181015000;
- per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2520239002005818000;
- condanna al pagamento in favore Controparte_2 dei procuratori antistatari della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate per compensi professionali in € 1.686,00, oltre rimb. C.U., rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
IT, lì 18 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
EL NU