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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/22 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv R. Zucchi
SATEC CP_1
rappresentato dall'avv S. Squadroni
OGGETTO: apprendistato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. All'udienza del 4/7/23 la difesa attorea ha espressamente rinunciato alla domanda relativa alla impugnazione del licenziamento.
2. Quanto alla richiesta di differenze retributive derivanti dalla effettiva insussistenza del rapporto di apprendistato formalmente instaurato (dal 10/9/15 al 10/4/20), si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in casi analoghi «incombe al datore di lavoro che opponga che i rapporti sono inquadrabili nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie» del contratto formalizzato «e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere»
(non essendo sufficiente a far presumere la genuinità del rapporto, nemmeno il fatto pagina 1 di 4 che «i lavoratori interessati non avevano alcuna precedente esperienza lavorativa»:
v. Cass. 3696/01, e precedenti conformi).
3. Ebbene gli elementi (generici e discordanti) emersi in giudizio non si ritengono idonei a comporre una prova idonea a tal fine, considerando che:
3.1. parte resistente nemmeno ha prodotto il «piano formativo» a cui fa riferimento il contratto apprendistato (doc.1 allegato al ricorso) e di cui avrebbe dovuto provare l'osservanza (oltre che l'esistenza);
3.2. non risultano contestate (art.1151 e 416 cpc) le allegazioni del ricorrente, secondo cui prima di iniziare l'apprendistato egli aveva di fatto lavorato in ditta «da ottobre 2014 a agosto 2015», così imparando le proprie mansioni (manutentore caldaie);
3.3. il doc. Q di parte resistente rappresenta una (sola) domanda, referita al ricorrente, di «iscrizione corso apprendistato» organizzato dalla Provincia (nel 2016), e non include peraltro la prova della sua effettiva partecipazione;
3.4. in merito si osserva che al fine di caratterizzare il rapporto di apprendistato, la formazione deve essere specifica per apprendisti, ovvero diversa ed ulteriore da quella riservata a tutti i lavoratori, richiesta dalla legge (anche in caso di « introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose»: v art.374 lett.c) D. L.vo 81/08) o organizzata dai produttori di nuovi modelli (di caldaie, nella fattispecie) per gli addetti alla manutenzione: alla quale vanno plausibilmente ricondotti i (due) corsi di cui ai doc. N, P, e O di parte resistente;
3.5. i «corsi di aggiornamento e formazione» che la teste di parte resistente
[...]
(moglie del socio e legale rappresentante vedeva (con Tes_1 CP_2
indeterminata cadenza temprale) frequentare dal ricorrente, erano (infatti) quelli frequentati anche da «gli altri»;
3.6. il teste (cliente) ha confermato di aver ricevuto l'intervento del ricorrente, Tes_2
da solo quantomeno dal 2019, per la revisione annuale della propria caldaia;
pagina 2 di 4 3.7. il teste (cliente) ricorda che gli interventi di manutenzione della propria Tes_3
caldaia sono stati effettuati dal ricorrente dal 2015 «prevalentemente … da solo»;
3.8. per il resto, le circostanze di cui alla prova orale richiesta da parte resistente, così come capitolata e confermata di testimoni, appaiono (oltre che eminentemente valutative) del tutto generiche;
in particolare:
3.8.1. la disponibilità di «spazi idonei alla formazione», «personale interno qualificato», e di «attrezzature e macchinari idonei alla formazione» non garantisce che proprio il ricorrente, già introdotto in azienda da quasi un anno all'inizio dell'apprendistato (come accennato), sia stato anche successivamente (e per ulteriori 5 anni) significativamente destinatario di affiancamento e specifico insegnamento;
3.8.2. l'indizio favorevole al ricorrente, consistente nel possesso (all'asserito fine di potere effettuare gli interventi da solo, a dispetto della sua qualifica) di
«certificati di avvenuta manutenzione» sottoscritti in bianco «dai sig.ri
[...]
e (doc.10, non contestato in ordine alla autenticità Per_1 Parte_2
delle firme) non trova confutazione (ma anzi rinforzo) nelle dichiarazioni dei testi (di parte resistente) secondo cui ordinariamente «il tecnico che compila il foglio lo firma in fondo» in quanto «questi moduli andavano compilati e firmati al momento dell'intervento dal cliente e dal tecnico».
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la Società convenuta al pagamento, in favore di Parte_3
delle differenze retributive in relazione al trattamento economico previsto a regime per i lavoratori a tempo indeterminato titolari della qualifica assegnata, per tutto il
pagina 3 di 4 periodo di vigenza del contratto di apprendistato, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/22 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv R. Zucchi
SATEC CP_1
rappresentato dall'avv S. Squadroni
OGGETTO: apprendistato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. All'udienza del 4/7/23 la difesa attorea ha espressamente rinunciato alla domanda relativa alla impugnazione del licenziamento.
2. Quanto alla richiesta di differenze retributive derivanti dalla effettiva insussistenza del rapporto di apprendistato formalmente instaurato (dal 10/9/15 al 10/4/20), si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in casi analoghi «incombe al datore di lavoro che opponga che i rapporti sono inquadrabili nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie» del contratto formalizzato «e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere»
(non essendo sufficiente a far presumere la genuinità del rapporto, nemmeno il fatto pagina 1 di 4 che «i lavoratori interessati non avevano alcuna precedente esperienza lavorativa»:
v. Cass. 3696/01, e precedenti conformi).
3. Ebbene gli elementi (generici e discordanti) emersi in giudizio non si ritengono idonei a comporre una prova idonea a tal fine, considerando che:
3.1. parte resistente nemmeno ha prodotto il «piano formativo» a cui fa riferimento il contratto apprendistato (doc.1 allegato al ricorso) e di cui avrebbe dovuto provare l'osservanza (oltre che l'esistenza);
3.2. non risultano contestate (art.1151 e 416 cpc) le allegazioni del ricorrente, secondo cui prima di iniziare l'apprendistato egli aveva di fatto lavorato in ditta «da ottobre 2014 a agosto 2015», così imparando le proprie mansioni (manutentore caldaie);
3.3. il doc. Q di parte resistente rappresenta una (sola) domanda, referita al ricorrente, di «iscrizione corso apprendistato» organizzato dalla Provincia (nel 2016), e non include peraltro la prova della sua effettiva partecipazione;
3.4. in merito si osserva che al fine di caratterizzare il rapporto di apprendistato, la formazione deve essere specifica per apprendisti, ovvero diversa ed ulteriore da quella riservata a tutti i lavoratori, richiesta dalla legge (anche in caso di « introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose»: v art.374 lett.c) D. L.vo 81/08) o organizzata dai produttori di nuovi modelli (di caldaie, nella fattispecie) per gli addetti alla manutenzione: alla quale vanno plausibilmente ricondotti i (due) corsi di cui ai doc. N, P, e O di parte resistente;
3.5. i «corsi di aggiornamento e formazione» che la teste di parte resistente
[...]
(moglie del socio e legale rappresentante vedeva (con Tes_1 CP_2
indeterminata cadenza temprale) frequentare dal ricorrente, erano (infatti) quelli frequentati anche da «gli altri»;
3.6. il teste (cliente) ha confermato di aver ricevuto l'intervento del ricorrente, Tes_2
da solo quantomeno dal 2019, per la revisione annuale della propria caldaia;
pagina 2 di 4 3.7. il teste (cliente) ricorda che gli interventi di manutenzione della propria Tes_3
caldaia sono stati effettuati dal ricorrente dal 2015 «prevalentemente … da solo»;
3.8. per il resto, le circostanze di cui alla prova orale richiesta da parte resistente, così come capitolata e confermata di testimoni, appaiono (oltre che eminentemente valutative) del tutto generiche;
in particolare:
3.8.1. la disponibilità di «spazi idonei alla formazione», «personale interno qualificato», e di «attrezzature e macchinari idonei alla formazione» non garantisce che proprio il ricorrente, già introdotto in azienda da quasi un anno all'inizio dell'apprendistato (come accennato), sia stato anche successivamente (e per ulteriori 5 anni) significativamente destinatario di affiancamento e specifico insegnamento;
3.8.2. l'indizio favorevole al ricorrente, consistente nel possesso (all'asserito fine di potere effettuare gli interventi da solo, a dispetto della sua qualifica) di
«certificati di avvenuta manutenzione» sottoscritti in bianco «dai sig.ri
[...]
e (doc.10, non contestato in ordine alla autenticità Per_1 Parte_2
delle firme) non trova confutazione (ma anzi rinforzo) nelle dichiarazioni dei testi (di parte resistente) secondo cui ordinariamente «il tecnico che compila il foglio lo firma in fondo» in quanto «questi moduli andavano compilati e firmati al momento dell'intervento dal cliente e dal tecnico».
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la Società convenuta al pagamento, in favore di Parte_3
delle differenze retributive in relazione al trattamento economico previsto a regime per i lavoratori a tempo indeterminato titolari della qualifica assegnata, per tutto il
pagina 3 di 4 periodo di vigenza del contratto di apprendistato, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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