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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14518/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MIGLIORATI VALERIA Parte_1 C.F._1
e c.f.: ), con l'avv. MIGLIORATI VALERIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1)vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in comune di Brescia (BS), via Chiusure, n. 242, int. 2, in comproprietà fra i coniugi, resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, in quanto il sig. ha già provveduto a Controparte_1 trasferirsi in un altro alloggio in locazione sito in comune di Sarezzo (BS), ove a breve provvederà a trasferire la propria residenza. La signora si impegna sin d'ora ad acquistare, entro il 31.12.2026, dal sig. Parte_1
la quota di proprietà di quest'ultimo pari ad ½ dell'immobile sito in Brescia, via Chiusure, n. Controparte_1
242, così catastalmente identificato: Comune di Brescia, sez. NCT, foglio 63, part. 9, sub. 591, piano 2, cat. A2, classe 5, vani 5,5 – via Chiusure, n. 242; foglio 63, part. 9, sub. 592, piano S1, cat. C6, classe 7, mq. 31 – via Chiusure,
n. 242; foglio 63, part. 9, sub. 593, piano S1, cat. C/2, classe 8, mq. 15 – via Chiusure, n 242; Le parti concordemente dichiarano che il prezzo della cessione della suddetta quota di immobile è pari ad € 35.000,00, di cui € 15.000 versati dalla signora al sig. in data 13.06.2025 ed € 20.000,00 da corrispondere in sede di rogito notarile. Pt_1 CP_1
La signora una volta perfezionata la cessione della suddetta quota di immobile, provvederà altresì a liberare Pt_1
1 il sig. da ogni impegno inerente il pagamento del mutuo fondiario contratto con Banca Intesa per l'acquisto CP_1 dell'abitazione coniugale;
3) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere altro da pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto nel presente ricorso;
4) le parti dichiarano che non sussistono procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse;
5) le parti, edotte della possibilità prevista dall'art. 473-bis.51 cpc, secondo comma, dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice ed a tal fine si riservano di depositare apposite note scritte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
COLLEBEATO (atto n.10, Parte II, Serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
MI IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14518/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MIGLIORATI VALERIA Parte_1 C.F._1
e c.f.: ), con l'avv. MIGLIORATI VALERIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1)vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in comune di Brescia (BS), via Chiusure, n. 242, int. 2, in comproprietà fra i coniugi, resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, in quanto il sig. ha già provveduto a Controparte_1 trasferirsi in un altro alloggio in locazione sito in comune di Sarezzo (BS), ove a breve provvederà a trasferire la propria residenza. La signora si impegna sin d'ora ad acquistare, entro il 31.12.2026, dal sig. Parte_1
la quota di proprietà di quest'ultimo pari ad ½ dell'immobile sito in Brescia, via Chiusure, n. Controparte_1
242, così catastalmente identificato: Comune di Brescia, sez. NCT, foglio 63, part. 9, sub. 591, piano 2, cat. A2, classe 5, vani 5,5 – via Chiusure, n. 242; foglio 63, part. 9, sub. 592, piano S1, cat. C6, classe 7, mq. 31 – via Chiusure,
n. 242; foglio 63, part. 9, sub. 593, piano S1, cat. C/2, classe 8, mq. 15 – via Chiusure, n 242; Le parti concordemente dichiarano che il prezzo della cessione della suddetta quota di immobile è pari ad € 35.000,00, di cui € 15.000 versati dalla signora al sig. in data 13.06.2025 ed € 20.000,00 da corrispondere in sede di rogito notarile. Pt_1 CP_1
La signora una volta perfezionata la cessione della suddetta quota di immobile, provvederà altresì a liberare Pt_1
1 il sig. da ogni impegno inerente il pagamento del mutuo fondiario contratto con Banca Intesa per l'acquisto CP_1 dell'abitazione coniugale;
3) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere altro da pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto nel presente ricorso;
4) le parti dichiarano che non sussistono procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse;
5) le parti, edotte della possibilità prevista dall'art. 473-bis.51 cpc, secondo comma, dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice ed a tal fine si riservano di depositare apposite note scritte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
COLLEBEATO (atto n.10, Parte II, Serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
MI IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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