Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2024, proposto da
Panoramic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
1) della Determinazione del Dirigente del Comune di Terni n. n. 858 datata 28 marzo 2024, conosciuta in data 2 aprile 2024, con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria ex artt. 14 e 14 bis della L. n. 241/1990, avente ad oggetto la “Realizzazione nuovo impianto di smaltimento e localizzazione impianto di diffusione sonora del bar a servizio dell’utenza dell’impianto sportivo a modifica dell’Autorizzazione Unica n. 20/2022 e successive varianti rilasciata per “la realizzazione di un impianto sportivo per la pratica del padle e bar a servizio dell’attività sportiva” nell’immobile distinto al “NCT al. Fg 86 part. 722 sub 1 e 4 in Terni, Strada del Gioglio n. 31”, solo ed esclusivamente alla parte in cui stabilisce che il comma 16 dell’art. 117 delle NTA non è applicabile all’area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio 86, particella 722, di proprietà della società ricorrente;
2) dell’Autorizzazione Unica del Comune di Terni n. 12-2024, limitatamente alla parte in cui: a) recepisce la D.D. n. 858/2024 solo ed esclusivamente alla parte in cui stabilisce che il comma 16 dell’art. 117 delle NTA non è applicabile all’area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio 86, particella 722, di proprietà della società ricorrente; b) recepisce e riporta la nota prot. n. 155396 del 27.09.2023 (sconosciuta alla ricorrente) nella parte in cui afferma: “area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio n. 86 p.lla 722 non è fra quelle richiamate al comma 16 dell’art. 117 e di conseguenza lo stesso comma non può essere applicato, mentre trovano applicazione i commi dall’ 1 al 13 sempre dell’articolo 117”.
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusa, per quanto possa occorrere: la nota prot. n. 155396 del 27.09.2023 (sconosciuta alla ricorrente) nella parte in cui afferma “area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio n. 86 p.lla 722 non è fra quelle richiamate al comma 16 dell’art. 117 e di conseguenza lo stesso comma non può essere applicato, mentre trovano applicazione i commi dall’ 1 al 13 sempre dell’articolo 117”, citata a pagina 1 dell’A.U. n. 12 – 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NC UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente gestisce un centro sportivo in Terni, in area classificata dal PRG zona FD4 “attrezzature sportive e per il tempo libero private”, la cui disciplina urbanistica è delineata dall’art. 117 delle NTA.
1.1. In data 19 dicembre 2023 ha presentato istanza allo SUAP del Comune di Terni per l’approvazione di un progetto di “Realizzazione nuovo impianto di smaltimento e localizzazione impianto di diffusione sonora del bar a servizio dell’utenza dell’impianto sportivo a modifica dell’Autorizzazione Unica n. 20/2022”.
2. Impugna la determinazione conclusiva della conferenza di servizi su detto progetto, n. 858 in data 28 marzo 2024, unitamente all’autorizzazione unica n. 12/2024 che la recepisce, limitatamente alla parte in cui si stabilisce che il comma 16 dell’art. 117 delle NTA non è applicabile all’area di strada del Gioglio identificata catastalmente al foglio 86, particella 722, di proprietà della società ricorrente. Il comma 16 prevede infatti la possibilità di realizzare una gamma di interventi più ampi di quelli contemplati, per la generalità del territorio comunale, dai commi 1-13 dell’art. 117 (tra i quali, come richiesto dalla ricorrente, l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande).
3. Nel ricorso vengono dedotte le censure appresso sintetizzate.
3.1. Violazione dell’art. 22 della l.r. 1/2015 e dell’art. 117 NTA, in quanto non si ravvisano negli atti del PRG documenti che indichino graficamente e normativamente una diversa classificazione della particella 722 rispetto alla zona FD4, soggetta alla disciplina dell’art. 117, comma 16, disposizione che è specificamente riferita all’area di Colle dell’Oro nella quale è compresa Strada del Gioglio.
3.2. Difetto di motivazione, in quanto la previsione impugnata non è legittimata nemmeno dal riferimento (contenuto nella nota del 27 settembre 2023, citata nell’A.U. 12/2024 e sconosciuta alla ricorrente) alla “Variante di Colle dell’Oro” approvato con Determina Dirigenziale n. 5857 del 30 luglio 1999, che delimita l’area di Colle dell’Oro. Infatti: (i) - tale variante non risulta richiamata nell’art. 117 e nemmeno in altre parti del PRG; (ii) – in ogni caso non potrebbe essere applicata, perché è decaduta per il superamento dei dieci anni, e comunque la nuova previsione urbanistica contenute nel PRG approvato nel 2008 supera la vecchia previsione attuativa; in tal senso, oltre alle regole urbanistiche, depone la giurisprudenza secondo cui la previsione, contenuta nel nuovo PRG, diversa dalle previsioni contenute nel precedente strumento urbanistico, e con esse incompatibile, prevale sulla vecchia previsione poiché l’intervenuta inefficacia del piano particolareggiato rende applicabile la nuova disciplina (cfr. TAR Sicilia, Catania, II, n. 982/2023); (iii) - la descrizione delle destinazioni d’uso previste al comma 16 dell’art. 117 è diversa rispetto al vecchio Piano Particolareggiato, in cui si distingueva, anche graficamente, la zona sportiva dalla zona a tempo libero; nel PRG del 2008, sia graficamente che nella norma tecnica non vi è questa distinzione essendo previsto nella zona FD4 (e a Colle dell’Oro in particolare) la zona “attività sportive e tempo libero”.
4. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha sottolinea che:
- il suddetto comma 16 è norma di specie che si applica insieme ai commi precedenti;
- la norma riguarda solo le aree “definite per attrezzature per il tempo libero”, e l’area che interessa alla ricorrente era (all’epoca del recepimento nel PRG) definita, nella Variante del 1999 (non ancora scaduta nel 2008, allorché è stato approvato il PRG), come area per lo sport;
- la zonazione a strada non decade; il vincolo si, ma potrà essere riproposto.
5. Le parti hanno precisato in memoria le rispettive difese.
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. Questo il tenore dell’art. 117 - “ Zone F attrezzature sportive e per il tempo libero private (FD4) ” – comma 16, delle NTA del PRG di Terni del 2008: “ Nelle aree di Colle dell’Oro definite per attrezzature per il tempo libero è consentito l'intervento da parte di privati per realizzare attrezzature per il tempo libero compatibili con il parco: quali ad esempio sede del circolo, abitazione custode, spogliatoi, docce, ufficio, bar, attrezzature per la ristorazione e turisticoricettive, bocce, spazi polifunzionali, minigolf, per servizi connessi all'equitazione quali ricovero animali, depositi, tettoie, etc. Il piano si attua per intervento edilizio diretto secondo i seguenti parametri: -Indice di utilizzazione fondiaria UF=0,3 mq/mq -Distanza dai confini e dalle strade mt. 5,00 -Altezza massima mt. 3,50 -Parcheggi secondo le norme vigenti”.
6.2. Nell’art. 117, i commi 1-13 non sono riferiti a zone geografiche particolari e concernono essenzialmente gli impianti sportivi, i commi seguenti, 14-18, riguardano zone specifiche: il comma 16, appunto, la zona di Colle dell’Oro, nella quale si trova la proprietà della ricorrente.
6.3. L’applicazione delle più ampie, e quindi più favorevoli, previsioni sulle trasformazioni del territorio contenute nel comma 16 è dunque legata alla ricomprensione del sedime nell’ambito delle “ aree di Colle dell’Oro definite per attrezzature per il tempo libero ”.
6.4. A tal fine occorre considerare la zonazione stabilita dalla Variante di Colle dell’Oro nel 1999, in quanto previsione urbanistica vigente al momento dell’approvazione del nuovo PRG e quindi rilevante ai fini dell’interpretazione delle previsioni contenute nell’art. 117.
D’altra parte, nel 2008 non erano ancora trascorsi dieci anni dall’approvazione della Variante, e dunque non potrebbe nemmeno rilevare la decadenza delle previsioni vincolistiche eventualmente in essa contenute. In ogni caso, le previsioni contenute per le “aree per attrezzature per il tempo libero” nell’art. 14 della Variante, al pari di quelle contenute nell’art. 13 per le “aree per attrezzature sportive”, assumono la natura di previsioni conformative, trattandosi espressamente in entrambi i casi della disciplina della realizzazione da parte dei privati degli interventi edificatori consentiti, come tale non soggetta a termini di decadenza.
6.5. In questa prospettiva, è indubbio che, secondo la Variante del 1999, l’area di proprietà della ricorrente (fg. 86 part. 722) fosse destinata ad attrezzature sportive e non, come accadeva ad altre zone secondo la previgente pianificazione (tradotta nelle tavole in segni grafici), ad attrezzature per il tempo libero.
6.6. Non è invece sostenibile che il comma 16 si riferisca indistintamente alla zonazione introdotta dal nuovo PRG, in quanto essa non contempla più aree destinate ad attrezzature per il tempo libero, bensì, con le zone FD4, aree destinate ad “attrezzature sportive e per il tempo libero private”, e dunque un riferimento testuale non sarebbe possibile.
6.7. Soprattutto, sotto i profili sistematico e teleologico, la distinzione tra aree destinate ad attrezzature sportive ed aree destinate ad attrezzature per il tempo libero, nell’ambito della Variante del 1999 aveva una specifica motivazione che negli atti del nuovo PRG, nonostante la zonazione le ricomprenda nelle zone FD4, non risulta superata; coerentemente, l’art. 117 delle NTA mantiene disposizioni generali (commi 1-13) e disposizioni per zone specifiche, tra le quali, appunto, quelle dettate per la zona di Colle dell’Oro dal comma 16, che riproducono le previsioni contenute per le “aree per attrezzature per il tempo libero” nell’art. 14 della Variante (ben diverse da quelle contenute nell’art. 13 della medesima, relativo alle “aree per attrezzature sportive”).
6.8. In conclusione, la ricostruzione della portata applicativa delle previsioni urbanistiche contenuta nella nota prot. 155396 del 27 settembre 2023, trasmessa dal SUAPE agli altri uffici comunali interessati dalla s.c.i.a. della ricorrente – che la ricorrente ha impugnato, ma senza dedurre censure specifiche e diverse da quelle sopra esaminate – poi sostanzialmente recepita nella prescrizione impugnata, secondo cui il comma 16 va applicato soltanto alle aree (a suo tempo) destinate ad attrezzature sportive, risulta pertanto condivisibile.
7. Le spese del giudizio, trattandosi di controversia incentrata sull’interpretazione di disposizioni urbanistiche non del tutto perspicue, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC UN |
IL SEGRETARIO