Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del dlg 10/10/2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3857/2024 RG Lav. cui è riunito il n. 3858/2024 R.G.
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Pietro Giannone n. 30, come da procura in atti
-Ricorrenti-
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro – tempore
-Convenuto contumace-
OGGETTO CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, le istanti in epigrafe – hanno esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 insegnanti mediante contratti a tempo determinato:
-la ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_1 precisamente: dal 03.10.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto Comprensivo “Don Bosco-
Melloni” sito in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 142 (all. 1a); dal 23.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto Comprensivo “Don Bosco-Melloni” sito in Portici (NA) al Corso Garibaldi
n. 14 (all. 1b); dal 28.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo “C. Santagata” sito in Portici (NA) alla via Poli n. 68 (all. 1 c);
-la ricorrente , negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e precisamente: Pt_2 dal 08.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo “P. Gobetti - A. Volta” sito in
Bagno a Ripoli (FI) (all. 1a); dal 12.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto
[...]
sito in Napoli alla via A. C. De Meis n. 243 (all. 1b); dal 11.09.2023 al Controparte_2
1
De Meis n. 243 (all. 1f).
Hanno dedotto di non aver ricevuto, in quanto precarie, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt.
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del
18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, hanno concluso per sentire accogliere le seguenti domande: “1. in via principale: accertare e riconoscere, ANCHE IN
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, in favore di parte ricorrente il diritto al BENEFICIO ECONOMICO della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici …(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per la ricorrente
; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la ricorrente ) e il diritto di parte Parte_1 Pt_2 ricorrente ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», (ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato) , mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici …(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per la ricorrente
; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la ricorrente (e per gli anni Parte_1 Pt_2 successivi ove ne ricorrano i presupposti) o, in subordine, dalla data che sarà ritenuta di giustizia, anche previa disapplicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 107/2015, nonché nel successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il successivo DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) (e di qualsivoglia disposizione a tanto ostativa, ancorché non conosciuta) anche perché in contrasto con la
Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, conseguentemente condannare il
[...]
ALL'ADEMPIMENTO E all'adozione di ogni attività necessaria Controparte_1
2 finalizzata a consentire a parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo e quindi assegnare e mettere a disposizione alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente o altro equipollente per gli anni scolastici per cui vi è causa (salvo, ove occorrer possa e ove ritenuto la condanna al pagamento delle somme maturate per gli anni pregressi
, pari all'importo di euro 500,00, (PER OGNI ANNO DI MANCATO RICONOSCIMENTO DEL
SUDDETTO BENEFICIO) o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
2. In via SOLO subordinata condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ANCHE per equivalente, per effetto dell'ingiustificato diniego/ inadempimento della convenuta all'obbligo di formazione del docente per le ragioni esposte nel presente ricorso , danno conseguente alla impossibilità di parte ricorrente di poter usufruire del beneficio di cui è causa per poter accrescere il suo bagaglio professionale a causa del mancato riconoscimento del suddetto bonus da quantificarsi in euro 500,00 euro per ogni anno di mancata corresponsione pari ad Euro 1500,00 oltre interessi dalla maturazione del diritto all 'effettivo pagamento e/o nella maggiore e/o minore somma che l'ecc.mo Tribunale riterrà opportuna anche con determinazione equitativa ex art. 1256 c.c.;
3. In via ulteriormente subordinata ove ritenuto sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, per violazione degli artt. 3,
35, e 97 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non prevedono la devoluzione al personale non di ruolo, della indennità di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme per il personale di ruolo , per violazione dell'art. 3 Cost.per violazione del principio di uguaglianza, dell'art. 35, per violazione del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego e dell'art. 97 Cost., per violazione del principio di imparzialità e buon andamento della
Pubblica amministrazione nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. nella parte in cui le citate disposizioni violano i Trattati e il diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva
1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, prevedono e statuiscono , in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato ad essi comparabile.18
4. In ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio ed accessori di legge di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti difensori oltre al pagamento del contributo unificato, se dovuto.”
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva il
[...]
, che rimaneva contumace. Controparte_1
Con note in data 10.12.2024, la ricorrente versava in atti la documentazione Pt_2 attestante la permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
3 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per discussione nelle modalità della cd. trattazione scritta, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
4 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate vanno valutate le domande avanzate dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata
5 temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha Parte_1 dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto assunta a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ( cfr. contratto di assunzione allegato al ricorso introduttivo e buste paga allegate alle note di trattazione scritta); la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche in Pt_2 quanto destinataria, anche per il corrente anno scolastico 2024/2025, di incarico di docente a tempo determinato, per il periodo dal 03.10.2024 al 30.06.2025, presso l'Istituto LS.C. DI
Giacomo in Sebastiano al Vesuvio (cfr contratto allegato alle note depositate in data
10.12.2024).
Le ricorrenti hanno altresì dimostrato rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere state destinatarie di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” (fino al 30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Si vedano, in particolare, per la ricorrente i contratti di lavoro a tempo Parte_1 determinato:
-dal 03.10.2018 al 30.06.2019 presso Istituto Comprensivo “Don Bosco-Melloni” sito in
Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 142;
-dal 23.09.2019 al 30.06.2020 presso Istituto Comprensivo “Don Bosco-Melloni” sito in
Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 14;
-dal 28.09.2020 al 30.06.2021 presso Istituto Comprensivo “C. Santagata” sito in Portici
(NA) alla via Poli n. 68 (cfr. contratti allegati al ricorso introduttivo); per la ricorrente si vedano i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi: Pt_2
- per il periodo dal 08.09.2021 al 30.06.2022 presso Istituto Comprensivo “P. Gobetti - A.
Volta” sito in Bagno a Ripoli (FI) ;
- per il periodo dal 12.09.2022 al 30.06.2023 presso Istituto Comprensivo “Sannino-De
Cillis” sito in Napoli alla via A. C. De Meis n. 243;
6 -per il periodo dal 11.09.2023 al 30.06.2024 presso Istituto Comprensivo “Sannino-De Cillis” sito in Napoli alla via A. C. De Meis n. 243
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento alle annualità scolastiche per le quali si chiede il riconoscimento.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto delle istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per la ricorrente , per gli a.s. Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per la ricorrente vertendosi in tema di Pt_2 adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo CP_1
l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale, tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, dell'attività processuale svolta, della avvenuta riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di e ad usufruire, nel rispetto Parte_1 Parte_2 dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per la ricorrente;
2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 per la ricorrente Pt_2
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
7 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1) con conseguente emissione in favore delle stesse di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) Condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_4 rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 1500,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi
Napoli, 8.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
8