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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 433 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, c.f.: residente ed elettivamente domiciliata in Sassari, nel viale Parte_1 C.F._1
Caprera, n. 1/o, presso lo studio dell'avv. Antonello e dell'avv. Manuela Ladu che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
attrice contro
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno Unito, Controparte_1
iscritta al n. 1026167 del Registro delle Società di Inghilterra e GA (Companies House), in persona della propria procuratrice speciale Avv. Livia Vescovi, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in atti – dall'Avv. Francesca Andrea Cantone del Foro di Milano e dall'Avv. Marcello Frau del Foro di
Sassari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Alivia n. 1;
convenuta e
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore avv. , P.IVA , Controparte_4 P.IVA_1 pagina 1 di 5 con sede in Roma via Torlonia, 16, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Foglia del Foro
di Napoli, elettivamente domiciliato in uno a quest'ultimo in Sassari via Savoia n.
48 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lorusso giusta procura in atti;
convenuta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice come da atto di citazione del 10.02.2022; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 16.05.22, nell'interesse della convenuta come da CP_1 CP_2
comparsa di costituzione del 16.06.22 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_5 [...]
esponendo quanto segue: Controparte_2
- di aver stipulato nel 2009 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, con cui convenivano la restituzione dell'importo lordo di €. 36.720 in 120 rate di €. 306 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di €. 24.238;
- che nel contratto si indicava un Tan del 2,40% ed un Taeg del 9,29%; al mutuatario venivano imputati interessi corrispettivi per €.
4.102 e commissioni e spese per €. 8.377;
- che le commissioni imputate sarebbero ingiustificate in quanto non vi corrisponderebbero servizi effettivamente erogati al consumatore e determinerebbero una duplicazione ingiustificata di costi a suo carico e, quindi, uno squilibrio tra le prestazioni, con svuotamento della causa del contratto.
Concludeva chiedendo dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie e gli oneri assicurativi illegittimamente imputati quali costi a carico di e per Parte_1
pagina 2 di 5 l'effetto condannare la o la o entrambe in solido tra loro, alla Controparte_2 CP_1
restituzione della somma omnia di € 8.377 (di cui €. 898,00 per premio assicurativo e €.
7.479,00 per commissioni), o diversamente accertata, oltre interessi e oltre €. 400 per spese di mediazione e al netto di quanto rimborsato a seguito di estinzione anticipata. Con vittoria di spese di lite in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio , eccependo la propria carenza di legittimazione CP_1
Con passiva, avendo ceduto il proprio credito a in data 14.03.2017 ed essendo stata cancellata dall'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia a far data dal 28.02.2019,
chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione Controparte_2
dell'attrice. Esponeva:
- che sarebbe intervenuta prescrizione dei diritti vantati essendo il contratto stato stipulato nell'anno 2009;
- che il credito oggetto del giudizio sarebbe stato ceduto il 24.07.2009 a e CP_1
comunicato al debitore ceduto il 11.01.2012 e che avrebbe, da allora, gestito il CP_1
rapporto;
- nel merito, che non vi sarebbe usura, che la stipulazione del contratto avrebbe comportato lo svolgimento di una rilevante attività istruttoria che gli interessi corrispettivi non sarebbero sufficienti a remunerare;
che l'intermediazione sarebbe stata effettivamente svolta e dunque da remunerare;
che gli interessi di mora sarebbero dovuti solo in caso di ritardo nei pagamenti;
che la domanda di condanna alla corresponsione delle somme a titolo di rimborso del premio assicurativo potrebbe essere spiegata solo nei confronti dell'assicuratore che le ha incassate, ossia la cessionaria del credito;
che comunque l'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione ante termine non sarebbe applicabile in quanto introdotto successivamente alla estinzione del contratto. pagina 3 di 5 Concludeva chiedendo la prescrizione di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula, la carenza di legittimazione passiva di in via subordinata, rigettare le domande dell'attrice in CP_2
quanto infondate, con vittoria di spese di lite. In mancanza, dichiarare tenuta e condannare la a manlevare e tenere indenne la concludente da tutto quanto eventualmente CP_1
costretta a pagare o subire, anche a titolo di spese legali.
Nel giudizio è stata esperita istruttoria documentale ed è stato tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Va premesso che da parte attrice è stato depositato solo contratto di mutuo con delegazione di pagamento stipulato tra e in data 10.03.2009, in una risoluzione di CP_2 Parte_1
difficile lettura e che non è stata depositata nessuna altra documentazione, nemmeno relativa all'estinzione anticipata del contratto, che non può ritenersi provata.
ha depositato l'accordo quadro stipulato con in data 17.03.2018 Controparte_2 CP_1
che prevedeva la cessione pro soluto in favore di quest'ultima dei crediti derivanti dai prestiti stipulati dalla scrivente rimborsabili con cessione del quinto di stipendio e/o delegazione di pagamento. E' incontestata poi, la successiva cessione del 24.07.2009, sulla scorta della predetta convenzione, con cui cedeva il credito della sig.ra a CP_2 Pt_1
tanto è vero che è anche contro che l'attrice ha proposto domanda. CP_1 CP_1
ha, dal canto suo, provato il perfezionamento della cessione del credito della CP_1
sig.ra (che deve ritenersi esistente alla data della cessione per quanto sopra detto) Pt_1
intercorsa tra e con l'estratto della Gazzetta ufficiale del 15.04.17. Non CP_1 CP_7
ha pregio l'eccezione di simulazione della cessione intercorsa tra le predette parti, poiché
tardiva e del tutto sfornita di elementi a sostegno. Ne consegue la fondatezza delle eccezioni pagina 4 di 5 di carenza di legittimazione passiva formulate dalle società convenute.
A tale stregua e per quanto è emerso dall'istruttoria, le domande dell'attrice devono essere rigettate, tutte le altre questioni disattese o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tutte le altre questioni disattese o assorbite:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a ciascuna parte convenuta che Parte_1
liquida in €. 1.700,00 per ognuna, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%.
IVA, CNPA e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 12.11.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 433 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, c.f.: residente ed elettivamente domiciliata in Sassari, nel viale Parte_1 C.F._1
Caprera, n. 1/o, presso lo studio dell'avv. Antonello e dell'avv. Manuela Ladu che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
attrice contro
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno Unito, Controparte_1
iscritta al n. 1026167 del Registro delle Società di Inghilterra e GA (Companies House), in persona della propria procuratrice speciale Avv. Livia Vescovi, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in atti – dall'Avv. Francesca Andrea Cantone del Foro di Milano e dall'Avv. Marcello Frau del Foro di
Sassari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Alivia n. 1;
convenuta e
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore avv. , P.IVA , Controparte_4 P.IVA_1 pagina 1 di 5 con sede in Roma via Torlonia, 16, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Foglia del Foro
di Napoli, elettivamente domiciliato in uno a quest'ultimo in Sassari via Savoia n.
48 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lorusso giusta procura in atti;
convenuta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice come da atto di citazione del 10.02.2022; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 16.05.22, nell'interesse della convenuta come da CP_1 CP_2
comparsa di costituzione del 16.06.22 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_5 [...]
esponendo quanto segue: Controparte_2
- di aver stipulato nel 2009 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, con cui convenivano la restituzione dell'importo lordo di €. 36.720 in 120 rate di €. 306 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di €. 24.238;
- che nel contratto si indicava un Tan del 2,40% ed un Taeg del 9,29%; al mutuatario venivano imputati interessi corrispettivi per €.
4.102 e commissioni e spese per €. 8.377;
- che le commissioni imputate sarebbero ingiustificate in quanto non vi corrisponderebbero servizi effettivamente erogati al consumatore e determinerebbero una duplicazione ingiustificata di costi a suo carico e, quindi, uno squilibrio tra le prestazioni, con svuotamento della causa del contratto.
Concludeva chiedendo dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie e gli oneri assicurativi illegittimamente imputati quali costi a carico di e per Parte_1
pagina 2 di 5 l'effetto condannare la o la o entrambe in solido tra loro, alla Controparte_2 CP_1
restituzione della somma omnia di € 8.377 (di cui €. 898,00 per premio assicurativo e €.
7.479,00 per commissioni), o diversamente accertata, oltre interessi e oltre €. 400 per spese di mediazione e al netto di quanto rimborsato a seguito di estinzione anticipata. Con vittoria di spese di lite in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio , eccependo la propria carenza di legittimazione CP_1
Con passiva, avendo ceduto il proprio credito a in data 14.03.2017 ed essendo stata cancellata dall'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia a far data dal 28.02.2019,
chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione Controparte_2
dell'attrice. Esponeva:
- che sarebbe intervenuta prescrizione dei diritti vantati essendo il contratto stato stipulato nell'anno 2009;
- che il credito oggetto del giudizio sarebbe stato ceduto il 24.07.2009 a e CP_1
comunicato al debitore ceduto il 11.01.2012 e che avrebbe, da allora, gestito il CP_1
rapporto;
- nel merito, che non vi sarebbe usura, che la stipulazione del contratto avrebbe comportato lo svolgimento di una rilevante attività istruttoria che gli interessi corrispettivi non sarebbero sufficienti a remunerare;
che l'intermediazione sarebbe stata effettivamente svolta e dunque da remunerare;
che gli interessi di mora sarebbero dovuti solo in caso di ritardo nei pagamenti;
che la domanda di condanna alla corresponsione delle somme a titolo di rimborso del premio assicurativo potrebbe essere spiegata solo nei confronti dell'assicuratore che le ha incassate, ossia la cessionaria del credito;
che comunque l'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione ante termine non sarebbe applicabile in quanto introdotto successivamente alla estinzione del contratto. pagina 3 di 5 Concludeva chiedendo la prescrizione di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula, la carenza di legittimazione passiva di in via subordinata, rigettare le domande dell'attrice in CP_2
quanto infondate, con vittoria di spese di lite. In mancanza, dichiarare tenuta e condannare la a manlevare e tenere indenne la concludente da tutto quanto eventualmente CP_1
costretta a pagare o subire, anche a titolo di spese legali.
Nel giudizio è stata esperita istruttoria documentale ed è stato tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Va premesso che da parte attrice è stato depositato solo contratto di mutuo con delegazione di pagamento stipulato tra e in data 10.03.2009, in una risoluzione di CP_2 Parte_1
difficile lettura e che non è stata depositata nessuna altra documentazione, nemmeno relativa all'estinzione anticipata del contratto, che non può ritenersi provata.
ha depositato l'accordo quadro stipulato con in data 17.03.2018 Controparte_2 CP_1
che prevedeva la cessione pro soluto in favore di quest'ultima dei crediti derivanti dai prestiti stipulati dalla scrivente rimborsabili con cessione del quinto di stipendio e/o delegazione di pagamento. E' incontestata poi, la successiva cessione del 24.07.2009, sulla scorta della predetta convenzione, con cui cedeva il credito della sig.ra a CP_2 Pt_1
tanto è vero che è anche contro che l'attrice ha proposto domanda. CP_1 CP_1
ha, dal canto suo, provato il perfezionamento della cessione del credito della CP_1
sig.ra (che deve ritenersi esistente alla data della cessione per quanto sopra detto) Pt_1
intercorsa tra e con l'estratto della Gazzetta ufficiale del 15.04.17. Non CP_1 CP_7
ha pregio l'eccezione di simulazione della cessione intercorsa tra le predette parti, poiché
tardiva e del tutto sfornita di elementi a sostegno. Ne consegue la fondatezza delle eccezioni pagina 4 di 5 di carenza di legittimazione passiva formulate dalle società convenute.
A tale stregua e per quanto è emerso dall'istruttoria, le domande dell'attrice devono essere rigettate, tutte le altre questioni disattese o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tutte le altre questioni disattese o assorbite:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a ciascuna parte convenuta che Parte_1
liquida in €. 1.700,00 per ognuna, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%.
IVA, CNPA e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 12.11.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
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