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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1916 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Assunta Pagano Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Loredana Di Folco e l'Avv. Luca Esposito Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Cassino n. 7/2023 pubblicata il
10/02/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: - In via principale: accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, in totale riforma della Sentenza n. 7/2023 impugnata, pubblicata in data 10.02.2023 dal Tribunale
Ordinario di Cassino – Sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott. Luigi Salvia, nel procedimento
1 iscritto al R.G. n. 1513/2016, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità delle condotte tenute da parte della in persona del Legale Rappresentante p.t. nei confronti Parte_1 del Sig. con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da quest'ultimo Controparte_1 con il ricorso di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della Sentenza n. 7/2023 relativamente all'accertamento della condotta mobbizzante asseritamente posta in essere dalla nei confronti Parte_1 del Sig. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, in virtù di tutto quanto Controparte_1 sopra dedotto, riformare parzialmente la sentenza impugnata nei capi relativi all'accertamento del danno non patrimoniale, disponendo il rinnovo della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'appellato. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”;
per l'appellato: ““Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi tutti in precedenza esposti, rigettare l'appello proposto dalla e accogliere, in ogni caso, integralmente le domande tutte Parte_1 articolate dal Sig. anche in via subordinata, nel primo grado. Con condanna Controparte_1 dell'appellante al pagamento del compenso professionale, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipanti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.7.2016, aveva evocato in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Cassino la esponendo di avere subito condotte di mobbing e di Parte_1 dequalificazione professionale dalla società da cui dipendeva con mansioni di costruttore-montatore meccanico del Reparto Automazione, per cui aveva chiesto la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte, l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti disciplinari del
31.10.2014, 30.4.2015 e 31.8.2015, l'accertamento della vessatorietà e persecutorietà delle condotte subite dai gennaio 2015 e il risarcimento dei danni professionale, esistenziale, morale e biologico.
Aveva esposto di essere componente di RSU aziendale dal 2000 e di essere stato ininterrottamente sospeso in CIG ordinaria in varie occasioni (ed anche in CIGS), con provvedimenti poi dichiarati illegittimi dal Tribunale;
che dopo le sentenze in ordine alle illegittimità commesse dalla società nel collocare i lavoratori in CIG e CIGS era iniziato il comportamento vessatorio e denigratorio da parte di , amministratore delegato della che veniva continuamente Persona_1 Parte_1 controllato e gli era stata assegnata una postazione isolata e assegnati compiti demansionanti;
che veniva inoltre fatto destinatario di diverse contestazioni disciplinari, per lo più per addebiti
2 insussistenti e legati alla omessa adozione di DPI non necessari o incompatibili con l'uso degli occhiali;
che il 13.5.2016, poi, gli veniva preannunciata una trasferta in Brasile, a lui mai inviato all'estero; che il tutto aveva determinato ripercussioni sul suo stato di salute e sulla vita familiare e relazionale, oltre al danno alla professionalità.
Si era costituita la difendendosi da ciascun addebito;
in particolare replicando che il Parte_1 non aveva alcun rapporto col ricorrente, come invece l'avevano i capi turno;
che questi non Per_1 era assegnato ad attività demansionanti, anche perché già addetto ad attività prive di autonomia e senza responsabilità su altro personale;
né era mai denigrato. Aveva poi dedotto di avere subito una contrazione del mercato di riferimento che avevano reso necessario il ricorso alle procedure di cassa integrazione e che la rotazione fra dipendenti era preclusa dall'elevata specializzazione del personale.
La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e l'espletamento di CTU medicolegale.
Il Tribunale di Cassino ha in gran parte accolto le domande, ritenendo espressione di mobbing sia l'illegittima collocazione in CIG e CIG del ricorrente (come peraltro accertato anche in altro giudizio), sia la circostanza che, dei tre procedimenti disciplinari, due erano viziati in quanto le relative sanzioni erano tardive e tutti erano comunque connotati da intento persecutorio;
sia ancora dimostrate le condotte ingiuriose e denigratorie poste in essere dal sig. il Per_1 demansionamento, il mutamento della postazione di lavoro, la richiesta del passaporto per una trasferta in Brasile mai disposta e dunque finalizzata a destabilizzare il lavoratore;
ricorrente anche l'elemento soggettivo del mobbing. Quanto al danno risarcibile, il Tribunale di Cassino ha recepito gli esiti della CTU medicolegale che aveva quantificato il danno all'integrità psicofisica in nove punti percentuali;
in relazione alla voce di danno relativa alla lesione della dignità professionale, poi, lo ha liquidato nella misura del 50% della retribuzione mensile per ciascuna delle mensilità di dequalificazione intensa (dal giugno 2014 alla domanda giudiziale).
Conclusivamente, il Tribunale ha così statuito: “- Accerta e dichiara che l'inadempimento della che ha posto in essere condotte qualificabili come mobbing ai danni di Parte_1 fino alla data della domanda, e condanna la resistente al Controparte_1 Parte_1 pagamento in suo favore della somma complessiva, a titolo di risarcimento del danno, quantificato alla data della domanda, di € 40.286,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate;
- annulla le sanzioni disciplinari irrogate dalla Parte_1
a con provvedimenti del 30.4.2015 e del 31.8.2015; - condanna la parte
[...] Controparte_1
3 resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 12.000, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. - spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico di parte resistente”.
La ha appellato la sentenza. Resiste il Parte_1 CP_1
Infine, all'udienza fissata per la discussione, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appello non è articolato in distinti motivi e si ritiene opportuno, anche con finalità di sintesi, distinguere nell'esposizione la parte del gravame relativa alla censura della sentenza laddove riscontra gli elementi oggettivo e soggettivo del mobbing dalla parte dell'appello diretto a contestare, evidentemente in via subordinata, la valutazione del danno risarcibile come operata dal
Tribunale.
Con un primo motivo di appello la censura l'errata valutazione, da parte del Parte_1
Tribunale di Cassino, del quadro probatorio formatosi a seguito dell'istruttoria, sia per la parzialità di alcuni dei testimoni escussi (che erano anch'essi sindacalisti e ricorrenti in controversie analoghe) sia per l'omessa valutazione degli elementi apportati dalla società odierna appellante. Sul punto l'appellante formula le seguenti considerazioni.
Quanto alla sospensione in Cassa Integrazione, il Tribunale non ha tenuto conto della necessità per la datrice di lavoro di reagire alla crisi e della dichiarata impossibilità di far ruotare il personale per l'estremo livello di specializzazione delle singole attività, mentre il lavoratore in questione poteva sospendersi poiché si limitava ad “assemblare pezzi che arrivano dall'esterno sulla base di disegni forniti” (così i testimoni): tanto è vero che questa Corte, con la sentenza n. 4760/2017, in riforma di altra sentenza del Tribunale di Cassino aveva confutato le tesi del di avere svolto, in quegli CP_1 anni, mansioni di V livello, dichiarando congrue quelle di quarto livello formalmente riconosciute.
Quanto alle sanzioni disciplinari, la loro frequenza non era tale da ingenerare un sospetto persecutorio;
tenuto conto della circostanza che il era rappresentante dei lavoratori per la CP_1 sicurezza e dunque tenuto ad un più rigoroso rispetto dell'obbligo di indossare i DPI. 4 Quanto alle espressioni denigratorie del inverosimili già solo perché questi è Per_1
l'amministratore delegato della società e dunque per lo più addetto a mansioni di tipo amministrativo, la prova testimoniale non ne ha supportato in via diretta (bensì solo de relato)
l'accertamento, se non solo ad opera del teste che si era più volte contraddetto. Tes_1
Quanto al demansionamento, il Tribunale non aveva considerato che questo non era stato supportato da alcun teste né aveva considerato la citata sentenza di questa Corte n. 4760/2017 in merito alle mansioni da riconoscere al CP_1
Quanto alla trasferta in Brasile, i testi avevano dato atto dell'effettiva esigenza di inviare lavoratori in trasferta: e dunque apoditticamente ed erroneamente la richiesta al di consegnare il CP_1 passaporto era stata attratta nell'orbita dei comportamenti mobbizzanti.
Quanto all'elemento soggettivo, non sarebbe stato oggetto di dimostrazione e comunque mancherebbe per quanto sopra l'elemento oggettivo al quale correlarlo.
Ribadisce dunque l'appellante che i testi , , avevano tutti interesse in causa Tes_2 Tes_3 Tes_1 in quanto ricorrenti in cause di analogo contenuto e protagonisti di episodi ritorsivi;
e che il teste aveva cessato l'attività presso l'appellante già nel 2010 e comunque lavorava in altro Tes_4 reparto.
Replica l'appellato che l'istruttoria documentale e testimoniale sono sufficienti e correttamente valutate dal Tribunale, per cui la sentenza merita conferma.
2.
Il motivo (o il complesso di motivi così riassunto) è infondato.
Va premesso che l'avere o avere avuto controversie lavorative con la medesima società non rende i testimoni colleghi del incapaci di testimoniare né fa loro assumere un interesse nella causa, CP_1 dovendo soltanto vagliarsi con particolare rigore la loro attendibilità; vaglio che nella specie conduce a un esito positivo avendo numerosi testi riferito di un clima ostile e vessatorio a danno del come si dirà. Ciò tanto più in quanto la controversia riguardava e riguarda la sola vicenda CP_1 lavorativa concreta del le attività cui è stato adibito, le vessazioni a cui, in tesi, sarebbe Pt_2 stato assoggettato, vale a dire circostanze che non avrebbero avuto alcun rilievo indiretto nelle controversie con l'azienda intentate da alcuni dei testi (e che vertono: sulla legittimità delle procedure di collocamento in Cassa Integrazione – che costituiscono solo il primo dei
5 comportamenti che l'appellato assume come mobbizzanti - , su differenze retributive;
sull'espletamento di mansioni superiori;
sull'unico centro di imputazione con riferimento al teste
, formalmente impiegato presso altra società). hanno deposto in modo chiaro, esaustivo e Tes_4
senza contraddizioni né intrinseche né estrinseche. Pertanto le dichiarazioni favorevoli al CP_1 corroborate da altri elementi e facendo uso delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, potevano essere poste a base della decisione, soprattutto nella parte in cui i testi indotti dal ricorrente hanno riferito di vicende che hanno interessato il solo ed il mobber, individuato CP_1 dal lavoratore nella figura dell'A.D. . Sempre in generale, poi, erra l'appellante, Persona_1 dal punto di vista logico e deduttivo, nel ritenere indimostrato un episodio confermato da più di un teste, solo perché altri testi hanno riferito di non avervi assistito.
Semmai, quello che va svalutato è proprio il testimone di parte (allora) convenuta , il Tes_5 quale ha dichiarato: “spesso sono fuori in trasferta e dunque non seguo ciò che accade all'interno dello stabilimento”.
Quanto alla Cassa Integrazione, è documentale che nel periodo compreso tra il settembre 2002 ed il luglio 2013, pari 131 mesi, il è stato ammesso al lavoro per 66 mesi ed illegittimamente CP_1
(come ripetutamente accertato in sede giudiziale) sospeso in cassa per 65 mesi.
Le difese della società appellante in merito alla necessità di non far ruotare il lavoratore insieme ai colleghi in relazione alla estrema specializzazione dell'organico sono state sconfessate già nei giudizi innanzi al Tribunale di Cassino (sentenza n. 645/2010; decreto ex art. 28 l.n. 300/1970 del
3.3.2011; sentenza n. 312/2014, tutte passate in giudicato) per cui non sembra necessario spendere molte parole anche perché sono condivisibili le conclusioni che ne ha tratto la sentenza gravata, la quale ha anche ricordato che nel medesimo periodo la società procedeva a nuove assunzioni e alla intensificazione del lavoro straordinario.
L'estrema specializzazione è poi contraddetta dalla stessa società laddove, per supportare la congruità del quarto livello posseduto dal sostiene “nessuna lavorazione di precisione si CP_1 svolge in azienda in quanto la società non possiede macchine di tal genere”, in ciò confermata dai testi , , Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
Inoltre il teste ha confermato che durante la cassa integrazione i lavoratori rimasti in forza Tes_3 erano costretti ad un'attività più intensa e che ci sono state nove nuove assunzioni.
6 Appare significativo che a subire l'ingiusta collocazione fissa in Cassa siano stati soprattutto i rappresentanti sindacali aziendali (cfr. teste : “lui e erano sempre i primi ad essere Tes_4 CP_2 sospesi perché RSU”): oltre all'appellato, il collega di cui questo Collegio si è occupato Pt_2 nell'analogo gravame deciso con la sentenza n. 755/2024. Di tale intento punitivo hanno dato conto diversi testi escussi sia in questo procedimento che in quello, prevalendo sulle generiche affermazioni contrarie dei testi e (come detto, il meno informato). Tes_6 Tes_5
La sentenza n. 4760/2017 di questa Corte, poi, non rileva ai presenti fini, poiché l'ingiustizia perpetrata nei confronti del per come accertata negli altri giudizi decisi dal Tribunale di CP_1
Cassino sulle procedure di Cassa Integrazione rende superfluo indagare in merito all'avvenuto espletamento o meno di mansioni superiori a quelli di formale inquadramento.
Quanto alle sanzioni disciplinari, di due di esse è stata accertata l'illegittimità per violazione procedimentale, con accertamento qui non gravato: con la conseguenza che di esse ben poteva il
Tribunale tenere conto come gesti persecutori, perché, al di là della loro fondatezza, il reiterato esercizio del potere disciplinare in un ristretto lasso di tempo (e mai prima) è idoneo a lumeggiare
(unitamente agli altri elementi) un suo abusivo esercizio in termini di eccessivo e sproporzionato controllo proprio e solo di quel lavoratore nel periodo successivo al giugno 2014 (allorché il era emerso come vittorioso in una serie di vertenze anche collettive). Il Tribunale giunge a CP_1 tali conclusioni con riguardo alla rapida successione temporale delle tre contestazioni e di quella successiva (cui poi non era seguita sanzione) quale spia della vessatorietà dell'esercizio di tale potere datoriale, con argomentazioni che non vengono scalfite dalle difese dell'appellante, che si limita a fare leva sul ruolo di rappresentante della sicurezza del (ruolo che anzi potrebbe CP_1 costituire, per un persecutore, un più idoneo bersaglio). In sostanza, colpire il rappresentante della sicurezza con quattro contestazioni disciplinari in poco più di un anno, tutte afferenti la mancata adozione di dispositivi di protezione individuale, delle quali solo una confermata dal Tribunale di prime cure, appare certamente, unitamente agli altri elementi raccolti e vagliati, una spia di un atteggiamento di malevolenza e di controllo ossessivo della compliance proprio con riguardo al settore di cui era rappresentante il CP_1
Quanto alle espressioni denigratorie e offensive, diversamente da quanto si opina nell'appello, la prova è stata raggiunta per almeno alcune di quelle descritte nel ricorso, ben sufficienti a integrare l'elemento oggettivo e quello soggettivo del mobbing. L'appellante, nel riferire che esse erano state confermate dal solo teste diretto non si confronta col testo della motivazione della sentenza Tes_1
7 gravata laddove aggiunge al contenuto della deposizione di anche che “Devono poi Tes_1 ritenersi provate anche le allusioni, denigratorie, al superiore inquadramento ottenuto per via giudiziale e alle lamentele sulla lentezza del lavoratore, secondo quanto direttamente percepito dal teste , che ha confermato entrambe le circostanze. Anche il teste , collega Tes_9 Testimone_10 del ricorrente, ha sostenuto di essere a conoscenza di tali fatti - di come si sia rivolto in più Per_1 occasioni ai collaboratori dicendogli di far fare un certo lavoro “al cretino”, “allo sciacquino”, oppure “all'asino”, e di come lo stesso facesse allusioni e si lamentasse per il perdere tempo del ricorrente – per averle “sentite riportare dai colleghi in generale”. Da tale deposizione, seppure relativa a circostanze de relato, si può comunque desumere che l'atteggiamento ostile e denigratorio posto in essere dal fosse una circostanza nota nell'ambiente di lavoro (del resto ben tre Per_1 dipendenti della Società sopra citati escussi quali testi hanno riferito di esserne in qualche modo a conoscenza) e dunque che alcune esternazioni e alcuni comportamenti denigratori avvenissero davanti ai colleghi e fossero da questi conosciuti, andando ad accrescere la stessa portata lesiva degli stessi. Risulta inoltre pure confermata, per quanto dichiarato da tale ultimo teste, altresì, la circostanza riportata nel ricorso introduttivo del giudizio al punto 63, secondo cui il giorno
25.09.2014 il signor ha detto di voler vedere il ricorrente e il signor “chiedere Per_1 Pt_2
l'elemosina alla Chiesa Madre”, affermazione che ben può inserirsi in questo quadro e che contribuisce a connotare tutti i comportamenti di cui si dà atto nel ricorso quali animati da un unico intento e disegno persecutorio nei confronti del ricorrente”.
Fra l'altro l'episodio descritto nel punto 63 è risultato dimostrato anche nel giudizio RG 742/2023, deciso da questo Collegio (con questo stesso Consigliere Relatore) con sentenza n. 755/2024 passata in giudicato, la quale ha definito l'analoga controversia insorta fra l'odierna appellante e l'altro destinatario del comportamento ingiurioso del : ivi si legge: Per_1 Parte_3
“il gravissimo episodio del 25.9.2014, allorché il disse al di voler vedere il Per_1 Tes_2 ed il “chiedere l'elemosina alla Chiesa Madre” è stato confermato proprio dal Pt_2 CP_1
: “io ero il solo ad essere presente la ma frase la disse all'indirizzo di tutti e tre noi Tes_2 rappresentanti sindacali. Il si arrabbiò perché il ricorrente era in malattia fino al venerdì ed Per_1 il lunedì un giorno di permesso sindacale. Mentre se ne stava andando disse questa frase rivolto a me. Mi venne a dire che il ricorrente dopo la malattia si era preso anche il permesso sindacale e che lui era arrabbiato.”; il teste ha anche riferito di avere appreso dai colleghi, che ne ridevano, degli altri insulti rivolti dal all'appellato. Questi ultimi (di cui al cap. 45 del ricorso) sono poi Per_1 stati confermati dal per avervi direttamente assistito, mentre la frase sul “chiedere Tes_3
8 l'elemosina” “era di dominio pubblico: nel contesto di tutto quello che succedeva in azienda era una frase che augurava di perdere il lavoro e di non essere economicamente autosufficiente.”.
E del resto l'augurio al di finire a “chiedere l'elemosina” emerge anche dal documento n. CP_1
40 allegato al ricorso, la lettera del 09/10/2014 indirizzata alle OO.SS. da parte del Sig. Tes_10
, da cui si evince l'aggressività del Sig. nei confronti del Sig. ed i suoi
[...] Per_1 CP_1 colleghi sindacalisti: “fra un po' andrete tutti e tre in piazza, vicino la chiesa madre, a chiedere l'elemosina”. Minaccia tutt'altro che peregrina, visto che cinque anni dopo il fu licenziato CP_1 illegittimamente e con finalità discriminatorie, come definitivamente accertato.
Gli episodi oggetto di conferma valgono anche a confutare l'asserzione apodittica che il , Per_1 avendo compiti di gestione amministrativa, non interloquisse con i reparti operativi: asserzione confutata dal teste il quale ha spiegato che “Noi avevamo un responsabile comune, il sig. Tes_7
, che poi è venuto a mancare circa una decina di anni fa. Dopo il sig. provvede Pt_4 Pt_4 direttamente il titolare, , ad organizzare l'officina e a dare le direttive e prendere le Persona_1 decisioni…è presente spesso in cantiere e direttamente dà le direttive, le comunica a me verbalmente e io poi le comunico agli attrezzisti”; dal teste ( frequenta i reparti”) e Tes_6 Per_1 dal teste (“In officina vedo spesso il titolare l'ho visto dare indicazioni ai Tes_8 Per_1 capiturno, e non ai singoli addetti”). Ben poteva il dileggiare e sminuire il senza Per_1 CP_1 rivolgersi direttamente a lui, ciò che sarebbe anche più grave.
È stato altresì dimostrato (teste , teste ) che dopo il rientro dall'ultima CIGS del Tes_2 Tes_3
2013 il veniva sottoposto ad un controllo più intenso che in precedenza dai capiturno che CP_1 verificavano continuamente la sua attività fino al punto da spostarlo di postazione per controllarlo meglio.
Quanto al demansionamento, pur volendo tenere conto della circostanza che questa Corte con sentenza n. 4760/2017, in riforma di altra pronuncia del Tribunale di Cassino, ha valutato congrue quelle del quarto livello formalmente posseduto dal è stato dimostrato che dopo il rientro CP_1 dalla Cassa integrazione gli furono affidate mansioni più elementari rispetto alle precedenti.
Il teste che lavorava col ha riferito “al rientro dalla cassa integrazione, ricordo che Tes_1 CP_1
è stato posto a fare lavorazioni inferiori rispetto alle precedenti, come costruzioni di carpenteria e saldature, e veniva forzato e indirizzato su questo tipo di lavori, ricordo che è stato messo sotto pressione. Questi lavori gli erano affidati da diversi soggetti, incaricati di dargli questo o quel lavoro, a volte erano affidate direttamente dal datore di lavoro, .”: l'operaio che Persona_1
9 esegue semplici saldature è inquadrabile nel terzo livello, mentre il quarto richiede l'adibizione ad opere di saldatura più complesse. ricorda anche che gli veniva spesso affidata attività di Tes_1 pulizia (“lavorava con la scopa”), dunque evidentemente non soltanto per pulire la propria postazione, come tutti erano usi fare. Deposizione analoga è stata resa dal teste , il quale, Tes_2 oltre a confermare il cambio di mansioni e il cap. 66 sulle prevalenti mansioni di pulizia dal 2015, ha aggiunto che nelle mansioni precedenti il fu sostituito dal e poi dal CP_1 Per_2 CP_3
ed ancora dal teste . E del resto, la società non ha offerto alcuna plausibile
[...] Tes_3 spiegazione alternativa al cambio di attività.
È appena il caso di puntualizzare che la società risponde del demansionamento chiunque lo abbia concretamente attuato, anche perché non è in discussione che il vertice fosse costituito proprio dal e quindi la “persecuzione” del lavoratore anche da questo punto di vista, sebbene eseguita Per_1 da altri, ben avrebbe potuto essere adempimento di sue direttive;
e che non scrimina né fa venire meno l'intento soggettivo il fatto che il demansionamento fosse stato attuato su un gruppo di lavoratori e non solo in danno del CP_1
Quanto alla trasferta in Brasile, possono qui trasporsi le conclusioni che questo Collegio ha raggiunto a proposito del collega destinatario di analoga richiesta di consegna del Pt_2 passaporto, e cioè che “il teste il teste il teste , il teste hanno Tes_1 Tes_7 Tes_3 Tes_5 riferito che vi andavano sempre le stesse persone. Questo, unitamente al contesto degli accadimenti rende verosimile la conclusione che la richiesta di munirsi del passaporto sia stato un ulteriore modo di mettere in ansia il a nulla rilevando che, come alcuni hanno confermato, avrebbe Pt_2 avuto una qualificazione idonea ad essere inviato in Brasile, visto che, di fatto, non era mai stato mandato in missione e quindi si trattava dell'ennesima adibizione ad attività sulle quali non aveva esperienza specifica.”.
La sussistenza dell'elemento soggettivo viene confutata nel grado con espressioni generiche e sostanzialmente ricondotte alla mancata dimostrazione dei fatti persecutori, i quali pertanto sarebbero al più episodici e non tali da far desumere un intento vessatorio. Alla luce della conferma di gran parte delle circostanze oggettive poste a base del ricorso, invece, ed in particolare alla luce delle dimostrate denigrazioni, offese, umiliazioni da parte del sig. pare alla Corte che Per_1 nemmeno in questo grado possa porsi in dubbio la volontà di esasperare ed emarginare l'appellato; dovendosi ricordare che il mobbing potrebbe essere comunque riscontrato anche se alcuni dei
10 numerosi episodi rappresentati fossero rimasti sprovvisti di adeguata prova, trattandosi comunque sempre di contegni di particolare disvalore.
L'elemento soggettivo sembra da ricondursi al ruolo di rappresentante sindacale del e del CP_1 collega Nella controversia analoga decisa da questo Collegio e relativa al mobbing del Pt_2
del resto, il teste aveva messo in diretta relazione l'attivismo sindacale e le Pt_2 Tes_4 vessazioni per entrambi i lavoratori: “Il ricorrente ed il venivano isolati dal resto dei CP_1 dipendenti perché facevano parte del sindacato ed erano ritenuti degli attaccabrighe. I colleghi per andare a favore del datore di lavoro non pensavano alla sicurezza e li vedevano un po' come dei rompiscatole. Io ho sentito ed il capo officina rivolgersi al ricorrente o al Persona_1 CP_1 dicendogli che non sapevano fare niente, che venivano in azienda a rubare lo stipendio. Il ricorrente ed il mi dicevano che erano stati attaccati perché appartenenti al sindacato. Non mi CP_1 azzardavo a chiedere alla proprietà né al capo officina. Il ricorrente tante volte mi diceva di non sapere se ne valeva la pena di essere del sindacato perché, pur facendo le cose nel nostro interesse, venivano attaccati dal dirigente.”.
Va anche tenuto conto che, come già accennato, la società, a compimento del proprio disegno persecutorio, ha ulteriormente vessato il licenziandolo il 4.2.2019, nel corso del giudizio di CP_1 primo grado, con provvedimento a sua volta dichiarato illegittimo perché discriminatorio con ordinanza del 23-25.6.2020 e con la successiva sentenza n. 319/2022, confermata in appello e ormai in giudicato.
Conclusivamente, le più significative circostanze integranti il mobbing e descritte in ricorso sono state oggetto di conferma ciascuna da almeno tre testimoni, spesso non radicalmente smentiti da altri che al massimo hanno riferito di non aver assistito a determinati episodi, senza poter escludere che siano avvenuti.
3.
In via subordinata, l'appellante contesta la correttezza della valutazione operata dal Tribunale delle voci di danno risarcibile in quanto:
- la CTU è apodittica, emergendo, nel disturbo psichiatrico del una forte componente CP_1 temperamentale e una frequentazione della medicina psichiatrica occasionale e discontinua
(poco più di una visita l'anno fra il 2015 e il 2021), il che depone non già per una patologia cronica bensì episodica;
nonché il frequente utilizzo di farmaci antinfiammatori e
11 antidolorifici che depongono per una pluralità di concause della sindrome di cui il lavoratore soffre;
- il danno alla professionalità va compiutamente dimostrato e tale dimostrazione mancherebbe.
Il motivo è infondato. L'incidenza della componente comportamentale è stata specificamente valutata dal CTU che la ha ritenuta recessiva, con giudizio (“sono da escludere situazioni patologiche non connesse alle vicende lavorative che possano aver determinato o concorso a determinare le infermità riscontrate”) non specificamente censurato nel grado.
Non appare poi rilevante che l'appellato si sia rivolto allo specialista poco più di una volta l'anno, essendo invece particolarmente probante e significativo che la compromissione all'integrità psicofisica sia stata oggettivamente riscontrata sulla base della documentazione complessiva, ad iniziare dalla certificazione del 2015 dell'Ambulatorio di Medicina del Lavoro del policlinico Tor
Vergata; in ogni caso, poi, il era comunque in cura anche farmacologica, a prescindere dalla CP_1 frequenza dei controlli. Invero, la CTU mira ad accertare la persistente compromissione dell'integrità psicofisica (dovuta al mobbing subito durante l'attività lavorativa) come valutata alla data della visita e non anche ad individuare la sussistenza di una malattia che sia, altresì, cronica ovvero ad andamento ingravescente.
Il danno alla professionalità, poi, è stato compiutamente allegato, come riscontrato dal Tribunale in passaggi non specificamente né adeguatamente gravati dall'appello, con i quali, in sostanza, la società appellante non si confronta, e cioè: “Nel caso di specie la sussistenza di tale danno può senza dubbio presumersi dagli elementi allegati ed emersi all'esito dell'istruttoria: si vedano sul punto la durata del demansionamento, per circa due anni alla data della domanda, dalle particolari modalità della condotta, volta alla prevaricazione del lavoratore e alla sua emarginazione nel contesto lavorativo, nonché al momento in cui è stato attuato, che fa ritenere che il demansionamento, nell'ambito della generale condotta “mobbizzante”, sia stato posto in essere quale ritorsione specifica rispetto alla precedente iniziativa giudiziale per cui si è visto CP_1 riconoscere l'inquadramento superiore.”.
In generale, infatti, la prova del danno alla professionalità arrecato dal demansionamento e dal mobbing, posta a carico del prestatore di lavoro, non deve necessariamente essere fornita per testimoni, potendo essere desunta anche dall'allegazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che possono consistere, esemplificativamente, nella qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, nel tipo e la natura della professionalità coinvolta, nella durata del
12 demansionamento e della violazione dell'art. 2087 c.c. (arg. da Cass., Sez. lav., 3/01/2019, n. 21;
15/10/2018, n. 25743; 19/09/2014, n. 19778; così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019).
4.
Conclusivamente, l'appello non può essere accolto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Loredana Di Folco e dell'Avv. Luca Esposito, antistatari.
Infine, deve darsi atto che, per l'appellante, sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 26.7.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Cassino n.
7/2023 pubbl. il 10/02/2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 6.500,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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