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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5101/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 22 ottobre 2025 alle ore 11:35, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Schembri e l'Avv. Cappello discutono la causa riportandosi alle conclusioni in citazione e successive difese ed eccezioni;
insiste nella domanda di condanna al pagamento dei frutti civili parametrati nella misura incontestata dalla controparte come dalla medesima indicata;
rileva che la convenuta non ha accettato la proposta conciliativa giudiziale e chiede che si tenga conto di ciò ai fini della condanna alle spese di lite;
chiedono la distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatari;
per il convenuto, l'Avv. Martina Seminara, in sot. dell'Avv. Pennisi discute la causa riportandosi alle conclusioni in comparsa e successive difese ed eccezioni in atti;
rileva che la convenuta non ha rifiutato la proposta ma ha chiesto una rateazione del pagamento;
Il Giudice, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 5101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.n.
5101/2022 e promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catania via V. Parte_1 C.F._1
Giuffrida n.107/A, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cappello che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Marianna Schembri, per procura a margine dell'atto di citazione notificato;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Controparte_1 C.F._2 via Firenze n.114, presso lo studio dell'Avv. Giusy Pennisi, che la rappresenta e difende procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4.9.2023;
CONVENUTA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis, accertato e dichiarato l'uso esclusivo dell'immobile di cui è causa da parte della Sig.ra
, per le causali di cui in parte motiva, condannarla a versare al Controparte_1 comproprietario per il periodo di utilizzo esclusivo, decorrente dal mese di giugno Parte_1
2016 alla data della domanda, €. 55.200,00, pari a €. 800,00 per 69, oltre alle ulteriori mensilità
pagina 2 di 6 maturate nelle more del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge”.
La convenuta si è costituita in giudizio tardivamente, eccependo l'infondatezza delle domande proposte formulando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito rigettare le domande proposte con l'atto di citazione in quanto illegittime, errate ed infondate, per tutte le ragioni rassegnate in parte narrativa;
2) In subordine, ed in caso di accoglimento della domanda principale, rideterminare la quantificazione della indennità pretesa da parte attrice in quanto errata ed eccessiva per tutte le ragioni indicate in parte narrativa e, conseguentemente rideterminarla nella misura inferiore rapportata al valore locatizio effettivo del bene, per come verrà accertato in corso di causa ed in relazione alla quota percentuale di proprietà di . 3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi”. Parte_2
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di essere comproprietario, nella misura del 20%, dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito in Pedara alla via dei Gelsomini n. 16/A, unitamente alla convenuta , comproprietaria della quota del 80%, giusto atto Controparte_1 pubblico di vendita del 20/9/2019, ma di non potere godere dell'immobile in quanto goduto in via esclusiva dalla convenuta e dalla sua famiglia. Ha dedotto di avere in passato vanamente invitato la convenuta alla vendita dell'immobile ricevendo un perdurante diniego. Nelle more, interveniva la separazione personale della convenuta dal coniuge con assegnazione della casa Parte_3 coniugale. L'attore ha in particolare dedotto di avere con raccomandata A/R spedita in data 16/06/2021 espressamente contestato la circostanza che la convenuta stesse godendo in via esclusiva del bene, impendendogli il godimento diretto del bene.
La convenuta ha dedotto che il trasferimento della proprietà dell'immobile alla stessa piuttosto che al proprio coniuge , fosse da imputare al fatto che il coniuge fosse soggetto gravemente Parte_3 indebitato, e che, per la definizione della transazione, vennero utilizzate somme derivanti dalla cessazione anticipata del proprio rapporto di lavoro e percepite a titolo di TFR.
Ha inoltre sostenuto che l'immobile le fosse stato concesso in comodato d'uso gratuito dall'attore per la propria quota, nonchè di essere coniuge assegnatario giusta accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita. Non ha contestato di avere l'uso esclusivo del bene ma ha dedotto l'esistenza del consenso del comproprietario a consentirle l'utilizzo esclusivo dell'immobile.
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva quanto segue.
Trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 1102 c.c., che disciplina l'uso della cosa comune, in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. pagina 3 di 6 La previsione citata legittima il singolo comproprietario al godimento della cosa ed a servirsi della stessa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità.
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, ossia in termini di assoluta identità di utilizzazione della cosa comune, poiché una lettura in tal senso, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio della cosa comune” (Cass. civ., n. 18038/2020;
Cass. civ., n. 16260/2017).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge che il godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non arreca alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari, che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, potendo anche il non uso essere espressione del diritto di proprietà, richiedendosi l'opposizione al godimento diretto del bene da parte del comproprietario che ne faccia uso esclusivo contro la volontà dell'altro comproprietario.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ., Sez. 2, n.
1738/2022).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune di per sé non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione a colui che, abbia consentito detto uso esclusivo.
Diversamente, i frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile possono essere riconosciuti laddove il comproprietario abbia manifestato anch'egli l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito da parte del comproprietario che abbia inteso usare il bene in via esclusiva, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune
(Cass. civ., sez. II, n. 31105/2023; Cass. civ., sez. II, n. 30369/2023; Cass. civ. Sez. 2, n. 2423/2015;
Cass. civ., sez. II, n. 1738/2022).
Pertanto, allorchè vi sia stata una manifestazione chiara rivolta al comproprietario della contrarietà a consentire l'uso esclusivo e allorquando il comproprietario abbia manifestato di volere godere anch'egli del bene con impedimento frappostogli dal comproprietario, può essere riconosciuto un pagina 4 di 6 risarcimento a titolo di frutti civili a titolo di godimento indiretto parametrato al valore locativo del bene quale criterio figurativo.
Nel caso di specie, è incontestato e comprovato il godimento esclusivo del bene in capo alla convenuta, da una parte, che non ha mai inteso consentire il godimento diretto o alternato dell'immobile all'altro comproprietario, abitandovi da anni con la propria famiglia. Non risulta poi in alcun modo comprovato, in assenza di elementi probatori a supporto, che il detto bene sia stato concesso in comodato da parte dell'attore, come sostenuto peraltro tardivamente dalla convenuta, o che lo stesso abbia prestato il proprio consenso avendo in più occasioni manifestato la propria contrarietà alla protrazione negli anni della detta situazione di godimento esclusivo del bene da parte della convenuta, a discapito del proprio diritto. Occorre pertanto verificare se sussistano o meno i presupposti per riconoscere all'attore una somma a titolo di frutti civili e a decorrere da quale momento.
Dalla documentazione agli atti invero risulta che l'attore abbia espressamente manifestato un espresso dissenso a consentire la prosecuzione dell'uso esclusivo del bene da parte della convenuta, soltanto con la raccomandata del 16.06.2021. Non si rinviene e non risulta comprovata, sulla scorta delle regole di riparto dell'onere della prova, analoga manifestazione di volontà in tal senso per il periodo precedente.
La domanda di condanna avanzata dall'attore può essere pertanto solo parzialmente accolta per le ragioni e nei limiti di quanto sopra rilevato.
In ordine alla quantificazione del valore locativo del bene, esso può essere determinato, sulla scorta del principio di non contestazione, e in mancanza di elementi contrari, in base a quanto dedotto dalla stessa convenuta in comparsa sulla scorta dell'allegata stima (vedi stima allegata REMAX CityHome doc. 4 fasc. convenuta), tenuto conto delle caratteristiche e la tipologia dell'immobile con i valori di riferimento indicati e della circostanza che la parte attrice non ha contestato detto valore in maniera specifica e puntuale e, da ultimo, peraltro, vi ha espressamente aderito.
Conseguentemente, ritenuto che il valore locativo quale parametro figurativo, sulla scorta del principio di non contestazione, può essere congruamente quantificato in €1.165,00, tenuto conto della quota dell'attore pari al 20% , l'importo mensile al medesimo riconoscibile è pari ad €233,00 mensili per 52 mensilità (da luglio 2021/ottobre2025) per €12.116,00, da intendersi già liquidato all'attualità
(trattandosi di valore figurativo).
Ne consegue, in parziale accoglimento della domanda attorea, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €12.116,00, già liquidata all'attualità, oltre interessi dalla sentenza.
pagina 5 di 6 Non ricorrono i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. atteso il parziale accoglimento della domanda.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con la condanna della convenuta al pagamento della restante metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, e succ. modif. ex D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia sulla scorta del criterio del decisum, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Va, infine, disposta la condanna di parte convenuta al pagamento del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex d.lgs.28/2010 e succ. modif. per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna , per le Controparte_1 causali in parte motiva, al pagamento, in favore di , della somma di €12.116,00, già Parte_1 liquidata all'attualità, oltre interessi dalla sentenza;
compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, da distrarre in favore degli Avv.ti Pietro Cappello e Marianna Schembri, della restante Parte_1 metà, che liquida in €2.538,50 per compensi, oltre spese vive, spese generali, CPA ed IVA, se dovute per legge;
condanna al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione Controparte_1 senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 22/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 22 ottobre 2025 alle ore 11:35, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Schembri e l'Avv. Cappello discutono la causa riportandosi alle conclusioni in citazione e successive difese ed eccezioni;
insiste nella domanda di condanna al pagamento dei frutti civili parametrati nella misura incontestata dalla controparte come dalla medesima indicata;
rileva che la convenuta non ha accettato la proposta conciliativa giudiziale e chiede che si tenga conto di ciò ai fini della condanna alle spese di lite;
chiedono la distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatari;
per il convenuto, l'Avv. Martina Seminara, in sot. dell'Avv. Pennisi discute la causa riportandosi alle conclusioni in comparsa e successive difese ed eccezioni in atti;
rileva che la convenuta non ha rifiutato la proposta ma ha chiesto una rateazione del pagamento;
Il Giudice, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 5101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.n.
5101/2022 e promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catania via V. Parte_1 C.F._1
Giuffrida n.107/A, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cappello che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Marianna Schembri, per procura a margine dell'atto di citazione notificato;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Controparte_1 C.F._2 via Firenze n.114, presso lo studio dell'Avv. Giusy Pennisi, che la rappresenta e difende procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4.9.2023;
CONVENUTA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis, accertato e dichiarato l'uso esclusivo dell'immobile di cui è causa da parte della Sig.ra
, per le causali di cui in parte motiva, condannarla a versare al Controparte_1 comproprietario per il periodo di utilizzo esclusivo, decorrente dal mese di giugno Parte_1
2016 alla data della domanda, €. 55.200,00, pari a €. 800,00 per 69, oltre alle ulteriori mensilità
pagina 2 di 6 maturate nelle more del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge”.
La convenuta si è costituita in giudizio tardivamente, eccependo l'infondatezza delle domande proposte formulando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito rigettare le domande proposte con l'atto di citazione in quanto illegittime, errate ed infondate, per tutte le ragioni rassegnate in parte narrativa;
2) In subordine, ed in caso di accoglimento della domanda principale, rideterminare la quantificazione della indennità pretesa da parte attrice in quanto errata ed eccessiva per tutte le ragioni indicate in parte narrativa e, conseguentemente rideterminarla nella misura inferiore rapportata al valore locatizio effettivo del bene, per come verrà accertato in corso di causa ed in relazione alla quota percentuale di proprietà di . 3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi”. Parte_2
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di essere comproprietario, nella misura del 20%, dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito in Pedara alla via dei Gelsomini n. 16/A, unitamente alla convenuta , comproprietaria della quota del 80%, giusto atto Controparte_1 pubblico di vendita del 20/9/2019, ma di non potere godere dell'immobile in quanto goduto in via esclusiva dalla convenuta e dalla sua famiglia. Ha dedotto di avere in passato vanamente invitato la convenuta alla vendita dell'immobile ricevendo un perdurante diniego. Nelle more, interveniva la separazione personale della convenuta dal coniuge con assegnazione della casa Parte_3 coniugale. L'attore ha in particolare dedotto di avere con raccomandata A/R spedita in data 16/06/2021 espressamente contestato la circostanza che la convenuta stesse godendo in via esclusiva del bene, impendendogli il godimento diretto del bene.
La convenuta ha dedotto che il trasferimento della proprietà dell'immobile alla stessa piuttosto che al proprio coniuge , fosse da imputare al fatto che il coniuge fosse soggetto gravemente Parte_3 indebitato, e che, per la definizione della transazione, vennero utilizzate somme derivanti dalla cessazione anticipata del proprio rapporto di lavoro e percepite a titolo di TFR.
Ha inoltre sostenuto che l'immobile le fosse stato concesso in comodato d'uso gratuito dall'attore per la propria quota, nonchè di essere coniuge assegnatario giusta accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita. Non ha contestato di avere l'uso esclusivo del bene ma ha dedotto l'esistenza del consenso del comproprietario a consentirle l'utilizzo esclusivo dell'immobile.
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva quanto segue.
Trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 1102 c.c., che disciplina l'uso della cosa comune, in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. pagina 3 di 6 La previsione citata legittima il singolo comproprietario al godimento della cosa ed a servirsi della stessa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità.
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, ossia in termini di assoluta identità di utilizzazione della cosa comune, poiché una lettura in tal senso, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio della cosa comune” (Cass. civ., n. 18038/2020;
Cass. civ., n. 16260/2017).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge che il godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non arreca alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari, che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, potendo anche il non uso essere espressione del diritto di proprietà, richiedendosi l'opposizione al godimento diretto del bene da parte del comproprietario che ne faccia uso esclusivo contro la volontà dell'altro comproprietario.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ., Sez. 2, n.
1738/2022).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune di per sé non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione a colui che, abbia consentito detto uso esclusivo.
Diversamente, i frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile possono essere riconosciuti laddove il comproprietario abbia manifestato anch'egli l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito da parte del comproprietario che abbia inteso usare il bene in via esclusiva, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune
(Cass. civ., sez. II, n. 31105/2023; Cass. civ., sez. II, n. 30369/2023; Cass. civ. Sez. 2, n. 2423/2015;
Cass. civ., sez. II, n. 1738/2022).
Pertanto, allorchè vi sia stata una manifestazione chiara rivolta al comproprietario della contrarietà a consentire l'uso esclusivo e allorquando il comproprietario abbia manifestato di volere godere anch'egli del bene con impedimento frappostogli dal comproprietario, può essere riconosciuto un pagina 4 di 6 risarcimento a titolo di frutti civili a titolo di godimento indiretto parametrato al valore locativo del bene quale criterio figurativo.
Nel caso di specie, è incontestato e comprovato il godimento esclusivo del bene in capo alla convenuta, da una parte, che non ha mai inteso consentire il godimento diretto o alternato dell'immobile all'altro comproprietario, abitandovi da anni con la propria famiglia. Non risulta poi in alcun modo comprovato, in assenza di elementi probatori a supporto, che il detto bene sia stato concesso in comodato da parte dell'attore, come sostenuto peraltro tardivamente dalla convenuta, o che lo stesso abbia prestato il proprio consenso avendo in più occasioni manifestato la propria contrarietà alla protrazione negli anni della detta situazione di godimento esclusivo del bene da parte della convenuta, a discapito del proprio diritto. Occorre pertanto verificare se sussistano o meno i presupposti per riconoscere all'attore una somma a titolo di frutti civili e a decorrere da quale momento.
Dalla documentazione agli atti invero risulta che l'attore abbia espressamente manifestato un espresso dissenso a consentire la prosecuzione dell'uso esclusivo del bene da parte della convenuta, soltanto con la raccomandata del 16.06.2021. Non si rinviene e non risulta comprovata, sulla scorta delle regole di riparto dell'onere della prova, analoga manifestazione di volontà in tal senso per il periodo precedente.
La domanda di condanna avanzata dall'attore può essere pertanto solo parzialmente accolta per le ragioni e nei limiti di quanto sopra rilevato.
In ordine alla quantificazione del valore locativo del bene, esso può essere determinato, sulla scorta del principio di non contestazione, e in mancanza di elementi contrari, in base a quanto dedotto dalla stessa convenuta in comparsa sulla scorta dell'allegata stima (vedi stima allegata REMAX CityHome doc. 4 fasc. convenuta), tenuto conto delle caratteristiche e la tipologia dell'immobile con i valori di riferimento indicati e della circostanza che la parte attrice non ha contestato detto valore in maniera specifica e puntuale e, da ultimo, peraltro, vi ha espressamente aderito.
Conseguentemente, ritenuto che il valore locativo quale parametro figurativo, sulla scorta del principio di non contestazione, può essere congruamente quantificato in €1.165,00, tenuto conto della quota dell'attore pari al 20% , l'importo mensile al medesimo riconoscibile è pari ad €233,00 mensili per 52 mensilità (da luglio 2021/ottobre2025) per €12.116,00, da intendersi già liquidato all'attualità
(trattandosi di valore figurativo).
Ne consegue, in parziale accoglimento della domanda attorea, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €12.116,00, già liquidata all'attualità, oltre interessi dalla sentenza.
pagina 5 di 6 Non ricorrono i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. atteso il parziale accoglimento della domanda.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con la condanna della convenuta al pagamento della restante metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, e succ. modif. ex D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia sulla scorta del criterio del decisum, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Va, infine, disposta la condanna di parte convenuta al pagamento del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex d.lgs.28/2010 e succ. modif. per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna , per le Controparte_1 causali in parte motiva, al pagamento, in favore di , della somma di €12.116,00, già Parte_1 liquidata all'attualità, oltre interessi dalla sentenza;
compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, da distrarre in favore degli Avv.ti Pietro Cappello e Marianna Schembri, della restante Parte_1 metà, che liquida in €2.538,50 per compensi, oltre spese vive, spese generali, CPA ed IVA, se dovute per legge;
condanna al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione Controparte_1 senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 22/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6