Art. 3. 1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , sono sostituiti dai seguenti:
"Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.
Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.
Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovra' indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione".
Nota all'art. 3:
Il testo vigente dell' art. 6 della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"Art. 6. - Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.
Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.
Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.
Qualora venga specificala la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovra' indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione.
Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, e' consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino"".
"Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.
Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.
Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovra' indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione".
Nota all'art. 3:
Il testo vigente dell' art. 6 della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"Art. 6. - Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.
Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.
Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.
Qualora venga specificala la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovra' indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione.
Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, e' consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino"".