Decreto cautelare 25 ottobre 2022
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2021, proposto da
Hotel CT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cosimo Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di oneri concessori n.311 del 4.11.2020 a firma della Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, in pari data notificata, con la quale è stato ingiunto alla società ricorrente il pagamento di € 36.700,39, di cui € 16.680,00 a titolo di <oneri di costruzione> ed € 20.020,39 a titolo di sanzione amministrativa per omesso e/o ritardato pagamento;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; e per l‘accertamento del diritto della società ricorrente a non versare le somme richieste dal Comune di Gallipoli con i provvedimenti oggetto di impugnativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa DA AL e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il gravame introduttivo del giudizio l’Hotel CT S.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.311/2020, con la quale veniva ingiunto alla società ricorrente il pagamento di € 36.700,39, di cui: € 16.680,00 per oneri di costruzione relativi al permesso di costruire n.169/2012 per la presunta mancata realizzazione delle opere a scomputo previste dalla deliberazione di G.C.n.34/2013; € 20.020,39 a titolo di sanzione amministrativa per il contestato omesso e/o ritardato pagamento della terza rata, sia del p.d.c. 169/2012, sia del precedente p.d.c. n.148/2011.
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) quanto alla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, si deduce che la ricorrente avrebbe realizzato le opere di pubblica illuminazione, spendendo la somma di € 8.700,00 oltre IVA, e avrebbe attivato la progettazione esecutiva di quelle di rete idrica e fognante, spendendo la somma di € 738,48 oltre IVA, senza completare i lavori poiché il preventivo, pari ad € 15.500,00 come da computo metrico redatto da AQP S.p.a. e trasmesso dalla medesima società all’Ufficio Tecnico del Comune di Gallipoli, avrebbe portato ad una spesa complessiva di € 24.938,48 ben superiore alla somma di € 16.680,00 stabilita a scomputo;
dunque, la somma di € 9.438,48 oltre IVA, dovrebbe essere detratta dalle pretese dell’ente, mentre gli ulteriori lavori potranno essere realizzati previo ulteriore scomputo, ovvero previa individuazione di diverse soluzioni tecniche;
si deduce, inoltre, che il comportamento del Comune di Gallipoli sarebbe contrario ad ogni dovere di buona fede e di tutela dell’affidamento della società ricorrente poiché l’ente non avrebbe mai comunicato alla società ricorrente la revoca dello scomputo delle opere di urbanizzazione dalla quantificazione totale degli oneri; sarebbe, quindi, ancora possibile l’adempimento dell’obbligazione di realizzazione delle opere a scomputo degli oneri assunto da parte della ricorrente, sicché l’Amministrazione dovrebbe consentire a quest’ultima di provvedervi;
2) quanto alle sanzioni irrogate, si eccepisce la prescrizione del credito sanzionatorio per il decorso del termine quinquennale previsto dall’art.28 della Legge n.689/1981;
si evidenzia che il versamento della terza rata degli oneri, avvenuto, per entrambi i titoli, in data 13.01.2020, non rimetterebbe nei termini il Comune di Gallipoli per richiedere il pagamento della sanzione: di conseguenza, sia le sanzioni relative alla terza rata dei Permessi di Costruire n.148/2011 e n.169/2012 sia quelle relative agli oneri richiesti per il ritenuto mancato scomputo delle opere di urbanizzazione, sarebbero prescritti.
Si è costituito il Comune di Gallipoli, deducendo che la società non avrebbe mai comunicato l’inizio, la fine ed il collaudo dei lavori eseguiti, né ceduto le opere al Comune, e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza straordinaria del 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
IT
1. Si controverte della legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Gallipoli ha ingiunto alla società Hotel CT il pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di oneri concessori per il previo rilascio di due titoli edilizi, nonché di quelle dovute a titolo di sanzione per il ritardo versamento di tali oneri.
2. Il Collegio ritiene che il gravame meriti solo parziale accoglimento, nei termini che si passa ad esplicitare.
In primo luogo, la società ricorrente contesta la debenza degli importi pretesi dall’ente resistente a titolo di oneri di costruzione: il Collegio ritiene che, in parte de qua , il gravame non meriti condivisione.
Giova rammentare che la disposizione la cui applicazione si invoca nel caso di specie, e cioè l’art. 16, comma 2, del DPR n. 380/2001, prevede quanto segue:
“ 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune ” .
Detta disposizione di carattere generale ha trovato specifica applicazione nel caso in esame a mezzo delle previsioni della delibera di G.C. n 34/2013 che, nella parte di interesse, ha stabilito:
“ Premesso
– che la ditta “Hotel VICTORIA srl” ha presentato istanza tendente ad ottenere Permesso a costruire per una variante relativa alla pratica edilizia n. 148/11 – progetto di una struttura turistico ricettiva denominata Hotel VICTORIA, sita in Gallipoli alla via Petrarca;
– che, con istanza in data 07/01/2013, acquisita a questo protocollo in pari data al n. 0737, ha richiesto a scomputo parziale del contributo per oneri di urbanizzazione la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nell'allegato progetto (tratti di reti idriche e fognanti e pubblica illuminazione) nella zona di intervento ;
– che all'istanza in questione è stato allegato il progetto delle opere di urbanizzazione completo di elaborati grafici, computo metrico, relazione tecnica, elenco prezzi e, relativamente alle opere idrico-fognanti, il relativo parere AQP, datato 03/01/2013 prot. n. 0647;
– che il responsabile dell'unità operativa 12 – in data 11/01/20132 - ha espresso parere favorevole agli interventi e quantificato in € 16.680,00 la somma che può essere decurtata dagli onere di urbanizzazione dovuti;
(…)
D E L I B E R A
(…)
2) di autorizzare l'ampliamento delle reti e, per l'effetto approvare il progetto dei lavori di urbanizzazione (PI, rete idrica e fognante) lungo la parte terminale di via Petrarca, così come prospettati negli elaborati allegati all'istanza della ditta “Hotel VICTORIA srl” - datata 07/01/2013;
3) di autorizzare la ditta “Hotel VICTORIA srl” a realizzare, a proprie cure e spese l'ampliamento reti richiesto, secondo gli elaborati di progetto approvati previa sottoscrizione di apposito impegno (scrittura privata), comunicando al responsabile U.O. n. 12: l'inizio, la fine lavori ed il connesso collaudo dei citati lavori (..)” (cfr. all.1 alla memoria del Comune di Gallipoli depositata il 5.11.2022).
Ciò posto, deve ancora osservarsi che è pacificamente riconosciuto in giudizio che le opere indicate hanno trovato solo una parziale esecuzione (e cioè, in riferimento all’installazione di opere di illuminazione) e che gli adempimenti formali in precedenza elencati, e cioè la comunicazione di fine lavori e il relativo collaudo, non hanno mai avuto luogo.
In riferimento al primo mezzo di censura, l’impugnazione non può, dunque, esser accolta.
3. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di gravame, con il quale si eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto le somme pretese dal Comune di Gallipoli a titolo di sanzione.
In proposito, il Collegio osserva che le parti convergono sulla durata quinquennale del termine di prescrizione operante nel caso di specie ex art. 28 L. 689/1981; sul punto: “ In virtù degli articolo 12 e 28 della Legge n. 689/1981, il termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute si applica a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, tra le quali deve essere ricompresa la sanzione per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione, atteso che l'irrogazione della stessa, essendo volta a sanzionare la non puntuale osservanza dell'obbligo contributivo, presenta di certo carattere afflittivo e risulta svincolata da ogni forma di protezione diretta dell'interesse di natura urbanistica ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. II, 28/10/2025, n. 6997).
L’aspetto sul quale, invece, sussiste contrasto tra le parti riguarda il dies a quo di decorrenza di tale termine.
Il Comune invoca, infatti, la diffida prot. n. 50483/2018 come atto interruttivo della prescrizione, ma non è stata fornita in giudizio la prova della notifica di tale atto alla ricorrente.
Ciò posto, l’ordinanza ingiuntiva, emessa e notificata il 4 novembre 2020, data oltre cinque anni dal decorso dei sessanta giorni successivi al compimento del termine triennale di fine lavori di cui ai titoli edilizi nn.148/2011 e 169/2012. Per l’individuazione di detta scadenza è possibile fare riferimento al termine triennale di fine lavori di cui al permesso di costruire n.148/2011, e ciò in quanto il permesso di costruire n.169/2012 richiama il medesimo termine triennale di cui al precedente titolo del 2011.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i lavori di cui a tale permesso sono iniziati il 27 ottobre 2011: ne consegue che il termine triennale per la fine lavori di entrambi i titoli edilizi in commento deve essere collocato al 27 ottobre 2014, ed i sessanta giorni per il versamento della terza rate di entrambi i titoli sono venuti a scadere il 25 febbraio 2015.
Da quanto precede consegue che alla data della notifica dell’ordinanza del 4 novembre 2020, il suddetto termine quinquennale di prescrizione di cui al citato art. 28 L.689/2001 era già decorso.
4. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento in riferimento al solo secondo mezzo di censura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui esso irroga la sanzione per il ritardato pagamento degli oneri concessori; deve, invece, essere respinto nel resto.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, ai sensi e nei termini indicati in parte motivi, e lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IA OR, Presidente FF
DA AL, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DA AL | IA OR |
IL SEGRETARIO