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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6512/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1
CESARE FRANCESCO LUIGI e SERVEDIO CATERINA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, già percettore della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, rappresentando di aver ottenuto omologa dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento circoscritta al periodo di un anno di trattamento chemioterapico e di aver ritualmente notificato il decreto all' lamentando la mancata CP_1 erogazione dei ratei spettanti ed affermando la piena cumulabilità dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in godimento con la pretesa indennità ordinaria di accompagnamento a causa delle gravi patologie, diverse dalla cecità, derivate dal trattamento chemioterapico, agiva in giudizio per la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati per un anno, dal 13.10.2022 al
13.10.2023, a titolo di indennità ordinaria di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e 509/1988, pari alla complessiva somma di e 6.381,12 o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto del CP_1 promosso ricorso per incumulabilità della prestazione pretesa con quella già in godimento, avendo l'accertamento peritale disposto nel procedimento per ATPO posto a fondamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento la medesima patologia (la cecità) per la quale veniva erogata la speciale indennità per ciechi assoluti, come da giurisprudenza anche di legittimità richiamata, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica integrativa disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre dare conto delle conclusioni rese dal CTU nell'elaborato peritale integrativo disposto d'ufficio.
In concreto, il CTU, già incaricato delle operazioni peritali nel procedimento per ATPO, in questo giudizio ha chiarito in modo definitivo che le patologie determinanti la necessità di assistenza continua della parte ricorrente, almeno per il periodo di un anno coincidente con il trattamento chemioterapico, sono: lo stato di
Pag. 2 di 6 astenia psico-fisica prolungata con deflessione del tono dell'umore, immunodeficit e disturbi neurovegetativi, quali conseguenze della chemioterapia necessaria per curare il retinoblastoma riattivato in
OS.
Si tratta di patologie innanzitutto diverse dalla cecità assoluta per la quale il ricorrente percepisce la speciale indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti ed in ogni caso, da sole, ovvero senza il concorso della cecità, in grado di determinare quella condizione di non autosufficienza della parte ricorrente comportante la necessità di assistenza continua necessaria per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento contesa.
In concreto, nel caso in esame, la cecità assoluta non concorre in alcun modo ad integrare il requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento qui pretesa.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, sussiste la possibilità di cumulo della prestazione assistenziale in esame di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 508/1988 con la speciale indennità di accompagnamento per cecità assoluta ex art. 1, comma 2, lett. a) della stessa L. n. 508/1988 qualora il requisito sanitario sia integrato da patologie diverse dalla cecità, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… questa Corte
(Cass. sez. lavoro 28 settembre 2017 nr. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante
Pag. 3 di 6 allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre 1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) - è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
Su questo principio non incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la sentenza della Corte Costituzionale nr.
346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme
(L. n. 187 del 1980, art. 1, comma 1 e L. n. 118 del 1971, art.
2, comma 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.
Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo - seppure concorrente con altre patologie - laddove è condizione per il cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento; sotto questo profilo, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, la
Pag. 4 di 6 fattispecie di causa è riconducibile al medesimo principio posto a base dell'arresto di questa Corte nr. 22728/2017 sopra citato.
Del resto in applicazione del suddetto principio questa Corte
(ex plurimis: Cass civ. sez. 6 14.3.2017 nr. 6614; Cass.
16.3.2015 nr. 5169; 12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n.
508, art. 1, comma 2, lett. b), con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità. … (omissis)…”1.
Tanto chiarito, tenuto conto di quanto statuito con il decreto di omologa di accertamento del requisito sanitario utile per l'erogazione del beneficio assistenziale per cui è causa e del circoscritto periodo di spettanza, compreso tra il 13.10.2022 ed il 13.10.2023, ed incontestato l'importo complessivamente preteso dalla parte ricorrente per i ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento dal 13.10.22 al 13.10.2023, va condannato l' CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e non corrisposti a titolo di indennità ordinaria di accompagnamento dal
13.10.2022 al 13.10.2023 pari alla complessiva somma di €
6.381,12, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie
Pag. 5 di 6 previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dei ratei maturati e non corrisposti a titolo di indennità ordinaria di accompagnamento dal 13.10.2022 al 13.10.2023 pari alla complessiva somma di € 6.381,12, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 22126/2018.
Sezione Lavoro
N.R.G. 6512/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1
CESARE FRANCESCO LUIGI e SERVEDIO CATERINA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, già percettore della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, rappresentando di aver ottenuto omologa dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento circoscritta al periodo di un anno di trattamento chemioterapico e di aver ritualmente notificato il decreto all' lamentando la mancata CP_1 erogazione dei ratei spettanti ed affermando la piena cumulabilità dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in godimento con la pretesa indennità ordinaria di accompagnamento a causa delle gravi patologie, diverse dalla cecità, derivate dal trattamento chemioterapico, agiva in giudizio per la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati per un anno, dal 13.10.2022 al
13.10.2023, a titolo di indennità ordinaria di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e 509/1988, pari alla complessiva somma di e 6.381,12 o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto del CP_1 promosso ricorso per incumulabilità della prestazione pretesa con quella già in godimento, avendo l'accertamento peritale disposto nel procedimento per ATPO posto a fondamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento la medesima patologia (la cecità) per la quale veniva erogata la speciale indennità per ciechi assoluti, come da giurisprudenza anche di legittimità richiamata, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica integrativa disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre dare conto delle conclusioni rese dal CTU nell'elaborato peritale integrativo disposto d'ufficio.
In concreto, il CTU, già incaricato delle operazioni peritali nel procedimento per ATPO, in questo giudizio ha chiarito in modo definitivo che le patologie determinanti la necessità di assistenza continua della parte ricorrente, almeno per il periodo di un anno coincidente con il trattamento chemioterapico, sono: lo stato di
Pag. 2 di 6 astenia psico-fisica prolungata con deflessione del tono dell'umore, immunodeficit e disturbi neurovegetativi, quali conseguenze della chemioterapia necessaria per curare il retinoblastoma riattivato in
OS.
Si tratta di patologie innanzitutto diverse dalla cecità assoluta per la quale il ricorrente percepisce la speciale indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti ed in ogni caso, da sole, ovvero senza il concorso della cecità, in grado di determinare quella condizione di non autosufficienza della parte ricorrente comportante la necessità di assistenza continua necessaria per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento contesa.
In concreto, nel caso in esame, la cecità assoluta non concorre in alcun modo ad integrare il requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento qui pretesa.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, sussiste la possibilità di cumulo della prestazione assistenziale in esame di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 508/1988 con la speciale indennità di accompagnamento per cecità assoluta ex art. 1, comma 2, lett. a) della stessa L. n. 508/1988 qualora il requisito sanitario sia integrato da patologie diverse dalla cecità, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… questa Corte
(Cass. sez. lavoro 28 settembre 2017 nr. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante
Pag. 3 di 6 allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre 1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) - è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
Su questo principio non incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la sentenza della Corte Costituzionale nr.
346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme
(L. n. 187 del 1980, art. 1, comma 1 e L. n. 118 del 1971, art.
2, comma 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.
Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo - seppure concorrente con altre patologie - laddove è condizione per il cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento; sotto questo profilo, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, la
Pag. 4 di 6 fattispecie di causa è riconducibile al medesimo principio posto a base dell'arresto di questa Corte nr. 22728/2017 sopra citato.
Del resto in applicazione del suddetto principio questa Corte
(ex plurimis: Cass civ. sez. 6 14.3.2017 nr. 6614; Cass.
16.3.2015 nr. 5169; 12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n.
508, art. 1, comma 2, lett. b), con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità. … (omissis)…”1.
Tanto chiarito, tenuto conto di quanto statuito con il decreto di omologa di accertamento del requisito sanitario utile per l'erogazione del beneficio assistenziale per cui è causa e del circoscritto periodo di spettanza, compreso tra il 13.10.2022 ed il 13.10.2023, ed incontestato l'importo complessivamente preteso dalla parte ricorrente per i ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento dal 13.10.22 al 13.10.2023, va condannato l' CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e non corrisposti a titolo di indennità ordinaria di accompagnamento dal
13.10.2022 al 13.10.2023 pari alla complessiva somma di €
6.381,12, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie
Pag. 5 di 6 previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dei ratei maturati e non corrisposti a titolo di indennità ordinaria di accompagnamento dal 13.10.2022 al 13.10.2023 pari alla complessiva somma di € 6.381,12, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 22126/2018.