Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 04951/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09154/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9154 del 2018, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea C. Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-notificata il -OMISSIS- con la quale il Comune di Roma – Dipartimento Tutela Ambiente – disponeva lo sgombero e riacquisizione del locale identificato al NCU al foglio-OMISSIS- collocato al piano terra nel complesso di-OMISSIS-;
b) del provvedimento di revoca di concessione della residenza da parte del Municipio I di Roma Capitale;
c) del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla mancata esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-di sgombero dei locali dell’alloggio di servizio di -OMISSIS-, assegnato al ricorrente e mai consegnato per l’abusiva presenza di occupanti sine titulo e per quanto occorra e possa di ogni atto conseguente e presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente – premesso di essere dipendente dell’Amministrazione di Roma Capitale e di aver operato per diversi anni nell’ambito del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale con mansioni di portiere-custode, nonché di essere stato inserito al primo posto della graduatoria dell’anno 2014 approvata dal Dipartimento Risorse Umane con D.D. n. -OMISSIS- per l’assegnazione degli alloggi di servizio, e di essersi visto conseguentemente assegnare l’alloggio di servizio sito in -OMISSIS- (Municipio-OMISSIS-, -OMISSIS-) con verbale di accettazione sottoscritto dallo stesso ricorrente in data 8 aprile 2014 (-OMISSIS-), senza però riuscire ad impossessarsi materialmente di detto alloggio per via dell’occupazione abusiva dello stesso perpetrata da soggetti terzi (nei cui confronti Roma Capitale ha poi adottato invano la Determinazione Dirigenziale di sgombero n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, rimasta inottemperata), nonchè di essersi inoltre visto assegnare informalmente un alloggio sostitutivo ubicato nel complesso di-OMISSIS-, identificato al NCU al -OMISSIS- (al fine di rimediare alla materiale impossibilità di conseguire la detenzione dell’alloggio di -OMISSIS-) e di aver ricevuto infine in data -OMISSIS- la notifica dell’avversata Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- -OMISSIS-, recante l’ordine di sgombero del summenzionato alloggio sostitutivo del complesso di-OMISSIS- (la cui occupazione non era mai stata ufficializzata con alcun formale atto concessorio) – insorge avverso la suddetta Determinazione Dirigenziale di sgombero n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento in uno all’accertamento di un presunto silenzio-inadempimento di Roma Capitale, con conseguente condanna di quest’ultima ad assegnargli l’alloggio di servizio di -OMISSIS- (originariamente assegnato al ricorrente ma mai materialmente consegnatogli per colpa di terzi occupanti).
L’odierna azione di annullamento (e di contestuale accertamento del silenzio-inadempimento di Roma Capitale) è affidata ad un unico motivo di gravame rubricato sotto la voce “ eccesso di potere ” e “ ingiustizia manifesta ”.
Detta azione poggia sull’assunto secondo cui il ricorrente non avrebbe realizzato alcuna occupazione abusiva dell’immobile sgomberato ( id est quello ubicato nel complesso di-OMISSIS-), atteso che egli sarebbe stato obbligato ad impossessarsene in pieno accordo con l’Amministrazione resistente e soprattutto a causa di una supposta inerzia di Roma Capitale nell’eseguire il provvedimento di sgombero dell’alloggio originariamente assegnatogli (e cioè quello di -OMISSIS- a cui il ricorrente era formalmente legittimato in base alla D.D. n. -OMISSIS-).
Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio, instando per la reiezione del ricorso di cui viene eccepita non soltanto l’infondatezza ma anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che “ il Sig. -OMISSIS-, non facendo più parte del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale non ha più interesse ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati non esistendo più le ragioni di lavoro che giustificavano l’interesse a risiedere in immobili situati presso il luogo di lavoro ” (cfr. pag. 6 della memoria di Roma Capitale del 1° febbraio 2023).
Con memoria di replica depositata in atti in data 9 febbraio 2023, il ricorrente – pur ammettendo la circostanza del suo trasferimento dal “ Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ” alla “ Direzione Mercati all’Ingrosso del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive ”, e quindi la sopravvenuta inutilità dell’annullamento giudiziale dell’ordine di sgombero impugnato, essendo ormai venuta meno la sua legittimazione alla disponibilità dell’alloggio di servizio – ha rappresentato però la perdurante esistenza di un concreto interesse ad “ accertare la legittimità o meno del provvedimento amministrativo al fine della tutela del bene della vita richiesto dal ricorrente che, anche se non fosse più in condizione di vedersi assegnare l’immobile, ha comunque diritto all’eventuale risarcimento del danno una volta accertata la responsabilità della Pubblica Amministrazione ” (cfr. pag. 7 della memoria di replica depositata in atti dal ricorrente in data 9 febbraio 2023).
All’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023, pertanto, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda di annullamento dell’atto impugnato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., essendo fondata l’eccezione in proposito sollevata da Roma Capitale.
È infatti incontestato – e quindi pacifico (cfr. art. 64, comma 2, c.p.a.) – che il ricorrente è stato trasferito dal “ Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ” alla “ Direzione Mercati all’Ingrosso del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive ”, con conseguente perdita della legittimazione a godere dell’alloggio di servizio.
Ne discende la sopravvenuta inutilità di un’eventuale sentenza di annullamento del provvedimento di sgombero impugnato, atteso che il ricorrente non potrebbe comunque conservare l’alloggio di servizio, avuto riguardo alle nuove mansioni a cui egli è stato adibito nelle more dell’odierno giudizio.
La domanda di annullamento dell’atto impugnato non è più sostenuta, quindi, da alcun concreto interesse ad agire, risultando dunque improcedibile.
Quanto alla richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato a fini risarcitori (ritualmente formulata dal ricorrente ex art. 34, comma 3, c.p.a., in ossequio ai dettami da ultimo impartiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 13 luglio 2022), il Collegio ritiene che essa sia priva di fondamento e vada quindi respinta, stante l’originaria assenza di qualsiasi formale titolo concessorio che legittimasse il ricorrente a occupare l’immobile sito nel complesso di-OMISSIS-.
Giova richiamare, in proposito, il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa a rigore del quale “ la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può mai desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7478) ” (cfr. Consiglio di Stato 21 giugno 2021 n. 4766).
In coerenza con tale principio generale, è stato ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato n. 4775 del 2013), che allorquando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante (anche ex concessionario), irrilevante a tal fine essendo anche il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone (anche maggiorato), in quanto tali somme valgono solo a compensare l’occupazione sine titulo (cfr. in quest’ultimo senso, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6277), non essendo del resto ammissibile il rinnovo di una concessione per facta CL , stante l’impossibilità di desumere per implicito la volontà dell’amministrazione di vincolarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6489).
Se, dunque, non è ammissibile alcun rinnovo di concessione di suolo pubblico per facta CL , a maggior ragione non è ammissibile alcun rilascio originario di concessione con le medesime modalità.
Chiarito il quadro giurisprudenziale su cui si inscrive la vicenda de qua , è essenziale precisare che nel caso di specie manca qualsiasi provvedimento formale di concessione dell’immobile controverso.
Il che depone chiaramente nel senso della reiezione della domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori dell’ordine di sgombero impugnato.
Identica sorte merita l’azione del silenzio.
Ed infatti, in disparte la questione del suo irrituale esperimento con l’odierno rito ordinario, ritiene il Collegio che detta azione sia comunque infondata, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcuna inerzia provvedimentale perseguibile con lo speciale rito previsto dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Risulta per tabulas , infatti, che Roma Capitale abbia posto in essere tutti gli atti provvedimentali volti a consentire al ricorrente di conseguire la materiale detenzione dell’alloggio di servizio, ovviamente nel periodo in cui egli era legittimato a detto alloggio.
Emerge dagli atti, invero, che:
a) con D.D. n. -OMISSIS-, Roma Capitale ha inserito il ricorrente al primo posto della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di servizio;
b) con verbale di accettazione sottoscritto dallo stesso ricorrente in data 8 aprile 2014 (-OMISSIS-), Roma Capitale aveva disposto l’assegnazione al ricorrente dell’alloggio di servizio sito in -OMISSIS- (Municipio-OMISSIS-, -OMISSIS-);
c) con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, Roma Capitale ha disposto lo sgombero dell’alloggio di servizio sito in -OMISSIS-, e ciò proprio al fine di consentire al ricorrente di ottenere la materiale disponibilità di quest’ultimo.
A fronte di tale chiaro contesto provvedimentale, pertanto, non emergono inerzie provvedimentali imputabili a Roma Capitale, non essendoci traccia di alcuna istanza con cui il ricorrente – una volta preso atto del rifiuto degli occupanti di ottemperare spontaneamente alla Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- – abbia compulsato l’Amministrazione ad adottare ulteriori provvedimenti invece negati.
Conclusivamente, quindi, va rilevato che:
(i) la domanda annullatoria va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
(ii) le domande di accertamento dell’illegittimità dell’atto e di condanna a provvedere (per supposto silenzio-inadempimento di Roma Capitale) vanno respinte in quanto infondate.
Tenuto conto della peculiarità del caso e della natura parzialmente in rito della sentenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
(a) quanto alla domanda annullatoria , la dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
(b) quanto alle domande di accertamento dell’illegittimità dell’atto e di condanna a provvedere , le respinge in quanto infondate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Referendario
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.