Articolo 5 della Legge 29 dicembre 1932, n. 1711
Articolo 4
Versione
26 gennaio 1933
Art. 5.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.


Entrata in vigore il 26 gennaio 1933