Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 661/2024 R.G. promosso da
, nato il [...], nella città di OÇ de CA (MG – Parte_1
Brasile), residente nella Rua Luiz Turri, n.136, Jardim Planalto, Guaxupe- MG, CAP:
37800-000;
, nato il [...], nella città di Guaxupé (MGBrasile), Controparte_1
residente nella Rua Professor Vinicius Eclissato, n. 217, Jardim Tres Rosas, città di
Guaxupé-MG, CAP: 37800-000;
, nato il [...]nella cittàù Controparte_2
di OÇ de CA (MG- Brasile) e residente nella Rua Jacob Miguel Sabbag, n. 211,
Vila Coragem, città di Guaxupé- MG, CAP: 37800-000;
nato il [...], nella città di Controparte_3
Guaxupé (MG – Brasile) residente nella Rua Jacob Miguel Sabbag, n. 211, Vila
Coragem, Guaxupé (MG), CAP: , rappresentato ai fini del presente giudizio P.IVA_1
dai genitori, sig.ri , ut supra CP_2 Controparte_2
qualificata e , nato il Controparte_4
07/06/1969, nella città di São Paulo (SP- Brasile), e residente nella Rua Jacob Miguel
Sabbag, n. 211, Vila Coragem, Guaxupé (MG), CAP: 37800-000;
nato il [...], nella città di Guaxupé Controparte_5
(MG – Brasil) e residente nella Rua Luiz Turri, n. 136, Jardim Planalto, città di
Guaxupé- MG, CAP: , rappresentato ai fini del presente giudizio dai P.IVA_2
genitori, sig.ri , ut supra qualificato e Parte_1 Persona_1
nata il [...], nella città di Guaxupé (MGBrasile), residente
[...]
nella Rua Luiz Turri, n. 136, Jardim Planalto, città di GuaxupéMG, CAP: 37800-000;
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Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli con domicilio eletto presso il suo studio in Roma Via Crescenzio 25
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.01.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il Controparte_6
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano (indicato anche come Persona_2 Per_2
o nato nel comune di Palazzuolo sul Senio in data 03.02.1873
[...] Persona_2
, ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.2)
Con decreto del 08.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
06.12.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. a tale udienza verificato che non risultava essere stata effettuata da parte del ricorrente la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza nei confronti del convenuto, con ordinanza veniva rinviata l'udienza al 26 marzo 2025 da svolgersi sempre in modalità cartolare.
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Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 3 marzo 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda con le conclusioni che vengono qui trascritte.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: ”Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere
e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
-per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_6
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_2
(indicato anche come o nato nel comune di Palazzuolo Persona_2 Persona_2
sul Senio in data 03.02.1873 emigrava in Brasile ed in data 09.04.1904 si univa in matrimonio con dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.2)
[...]
, che nella documentazione del tempo di Parte_2
provenienza estera è indicato con . Persona_3
Dalla unione dei predetti nasceva in Brasile in data 05.03.1920 che in Persona_4
data 18.11.1939 contraeva matrimonio con Persona_5
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Dalla unione dei predetti nasceva, in Brasile in data 16.05.1943, il figlio Persona_6
che si univa con e dalla loro unione nascevano: Parte_3
nata in [...] il [...] che si univa in matrimonio Persona_7
con e dalla loro unione nasceva in data Controparte_7
18.07.2006, in Brasile OT DO Controparte_2
nato in [...] il [...] che si univa in matrimonio con Parte_1
e dalla loro unione nasceva in Brasile in data 25.11.2009, Persona_1
Persona_8
, nato in [...] il [...] che si univa con
[...] [...]
e dalla loro unione nascevano in Brasile: in data 22.07.2013 CP_8 Parte_4
ed in data 11.02.2019,
[...] Parte_5
[...]
[...]
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_6
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in
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cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né è stato dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di
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arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_2
naturalizzarsi colombiano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che ha conservato la cittadinanza italiana anche se unitasi in matrimonio Persona_4
con cittadino straniero, e pertanto ha trasmesso la cittadinanza Persona_5
italiana al proprio figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli che a loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il
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compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano o o Persona_2 Persona_2 Persona_2
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], Persona_4
sposata con cittadino straniero talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
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imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infine la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o Persona_2 Persona_2
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi Persona_2
ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di
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trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna
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previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_6
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del Controparte_6
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_6
dichiara che
, nato il [...],; Parte_1
, nato il [...]; Controparte_1
, nato il [...]; CP_2 Controparte_2
nato il [...], Controparte_3
rappresentato dai genitori, sig.ri , e CP_2 Controparte_2
,; Controparte_4
nato il [...],rappresentato dai Controparte_5
genitori e Parte_1 Persona_1
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Pag. 10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• Si comunichi,
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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