TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:23, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUZI MARTA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente di percepire l'assegno sociale ai sensi e per gli effetti della legge 8 Agosto 1995, n. 335, oltre accessori, con decorrenza dalla data della domanda (3 novembre 2023), e conseguentemente, - condannare l' al pagamento in favore della Ricorrente CP_1 pagina 1 di 3 dell'assegno sociale, nella misura determinata dalla legge, e dei ratei arretrati di detto assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda (3 novembre 2023) per le motivazioni tutte espresse in narrativa”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver presentato, il 3.11.2023, presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Livorno, domanda per ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/1995. Deduceva, quindi, la che, in data 21.11.2023, detta domanda veniva Pt_1 rigettata con la motivazione: “Dalle verifiche effettuate la richiedente risulta proprietaria di beni immobili diversi ed ulteriori rispetto alla casa di abitazione, con la conseguenza che allo stato non si ritiene sussistente il requisito dello stato di bisogno economico”. Esponeva, dunque, l'odierna attrice che l'8.2.2024, tramite
Patronato Epasa, essa ricorrente presentava istanza di riesame della pratica deducendo che i beni immobili posti in Montaguto di cui la stessa è proprietaria non rilevavano ai fini della concessione dell'assegno sociale in quanto detti immobili non rappresentavano per la stessa fonte di reddito.
Lamentava tuttavia la ricorrente che, in data 9.2.2024, l' respingeva nuovamente la domanda CP_1 presentata con la motivazione: “…omissis … la proprietà esclusiva di tre fabbricati oltre la casa di abitazione e la comproprietà di vari terreni agricoli non ha consentito di valutare positivamente lo stato di bisogno della richiedente”. Tanto premesso la ricorrente lamenta, essenzialmente, l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato insistendo per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale, evidenziando di versare in uno stato di bisogno effettivo anche in considerazione del fatto che gli immobili menzionati non producono redditi e versando in atti le dichiarazioni mod. 730-2024 e mod. 730-2023.
Si costituiva l' resistente eccependo la mancata proposizione del ricorso amministrativo e, CP_1 comunque, variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
In prima udienza il Giudice, anche alla luce della mancata proposizione di ricorso amministrativo dedotta dall'Ente resistente in memoria, invitava le parti a prendere posizione in punto (cfr. verbale di udienza del 29.4.2025).
Alla udienza odierna, quindi, entrambe le parti rappresentavano che, dopo la proposizione del ricorso amministrativo, lo stesso era stato accolto dall' che aveva liquidato la prestazione CP_1 oggetto di causa a far data dalla prima domanda inoltrata dalla ricorrente, ciò che comportava il venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice e, dunque, concordemente, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, divergendo le loro conclusioni solo in punto di spese di lite atteso che la ricorrente insisteva per le spese, mentre l'Ente chiedeva la compensazione pagina 2 di 3 integrale delle stesse (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie,
l'accoglimento in via amministrativa da parte dell' e la liquidazione della prestazione per cui è CP_1 causa a far data dalla prima domanda inoltrata dalla ricorrente per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, appare equa la compensazione integrale delle stesse alla luce del comportamento delle parti ed in particolare del fatto che parte ricorrente, prima dell'introduzione del presente giudizio, non aveva proposto il ricorso amministrativo, in seguito proposto e accolto dall' con decorrenza dalla prima domanda presentata dalla ricorrente;
detti comportamenti, CP_1 nel caso di specie, paiono idonei a configurare le gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:23, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUZI MARTA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente di percepire l'assegno sociale ai sensi e per gli effetti della legge 8 Agosto 1995, n. 335, oltre accessori, con decorrenza dalla data della domanda (3 novembre 2023), e conseguentemente, - condannare l' al pagamento in favore della Ricorrente CP_1 pagina 1 di 3 dell'assegno sociale, nella misura determinata dalla legge, e dei ratei arretrati di detto assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda (3 novembre 2023) per le motivazioni tutte espresse in narrativa”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver presentato, il 3.11.2023, presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Livorno, domanda per ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/1995. Deduceva, quindi, la che, in data 21.11.2023, detta domanda veniva Pt_1 rigettata con la motivazione: “Dalle verifiche effettuate la richiedente risulta proprietaria di beni immobili diversi ed ulteriori rispetto alla casa di abitazione, con la conseguenza che allo stato non si ritiene sussistente il requisito dello stato di bisogno economico”. Esponeva, dunque, l'odierna attrice che l'8.2.2024, tramite
Patronato Epasa, essa ricorrente presentava istanza di riesame della pratica deducendo che i beni immobili posti in Montaguto di cui la stessa è proprietaria non rilevavano ai fini della concessione dell'assegno sociale in quanto detti immobili non rappresentavano per la stessa fonte di reddito.
Lamentava tuttavia la ricorrente che, in data 9.2.2024, l' respingeva nuovamente la domanda CP_1 presentata con la motivazione: “…omissis … la proprietà esclusiva di tre fabbricati oltre la casa di abitazione e la comproprietà di vari terreni agricoli non ha consentito di valutare positivamente lo stato di bisogno della richiedente”. Tanto premesso la ricorrente lamenta, essenzialmente, l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato insistendo per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale, evidenziando di versare in uno stato di bisogno effettivo anche in considerazione del fatto che gli immobili menzionati non producono redditi e versando in atti le dichiarazioni mod. 730-2024 e mod. 730-2023.
Si costituiva l' resistente eccependo la mancata proposizione del ricorso amministrativo e, CP_1 comunque, variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
In prima udienza il Giudice, anche alla luce della mancata proposizione di ricorso amministrativo dedotta dall'Ente resistente in memoria, invitava le parti a prendere posizione in punto (cfr. verbale di udienza del 29.4.2025).
Alla udienza odierna, quindi, entrambe le parti rappresentavano che, dopo la proposizione del ricorso amministrativo, lo stesso era stato accolto dall' che aveva liquidato la prestazione CP_1 oggetto di causa a far data dalla prima domanda inoltrata dalla ricorrente, ciò che comportava il venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice e, dunque, concordemente, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, divergendo le loro conclusioni solo in punto di spese di lite atteso che la ricorrente insisteva per le spese, mentre l'Ente chiedeva la compensazione pagina 2 di 3 integrale delle stesse (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie,
l'accoglimento in via amministrativa da parte dell' e la liquidazione della prestazione per cui è CP_1 causa a far data dalla prima domanda inoltrata dalla ricorrente per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, appare equa la compensazione integrale delle stesse alla luce del comportamento delle parti ed in particolare del fatto che parte ricorrente, prima dell'introduzione del presente giudizio, non aveva proposto il ricorso amministrativo, in seguito proposto e accolto dall' con decorrenza dalla prima domanda presentata dalla ricorrente;
detti comportamenti, CP_1 nel caso di specie, paiono idonei a configurare le gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3