Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 632
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    L'ufficio impositore ha prodotto prova della notifica dell'avviso di accertamento, spedito con raccomandata in data anteriore ai termini di decadenza, con successiva comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione

    La cartella contiene le indicazioni essenziali relative all'accertamento richiamato, consentendo alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Omessa allegazione dell'atto richiamato

    L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato alla contribuente, pertanto non sussiste la lamentata omessa allegazione.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione dell'Amministrazione

    La notifica dell'avviso di accertamento è stata spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge, applicandosi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'atto di accertamento è stato regolarmente notificato e tempestivamente impugnato con il ricorso introduttivo, pertanto il credito non risulta prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 632
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 632
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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