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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3327/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002298286 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2023
0002298286 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 26.10.2023 sulla base dell'iscrizione a ruolo relativa all'avviso di accertamento n. 904 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Acicastello ai fini
I.M.U. per l'anno 2014, ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, l'omessa allegazione dell'atto richiamato, la decadenza della azione dell'Amministrazione, l'intervenuta prescrizione del credito ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio deducendo la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo sulla legittimità del proprio operato.
Il Comune di Acicastello ha insistito sul proprio operato chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso introduttivo che l'Ufficio impositore, costituendosi in giudizio, ha prodotto il documento che prova l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 904 relativo all'I.M.U. per l'anno 2014 che risulta essere stato spedito con la raccomandata consegnata all'Ufficio Postale in data 20.12.2019 e per la temporanea assenza della ricorrente
è stato lasciato l'avviso di notifica presso il domicilio della stessa ed è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) presso l'Ufficio Postale in data 13.03.2020 racc. n. 628825607857. Quindi il motivo del ricorso è infondato risultando regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo e l'eccezione va respinta.
Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che la cartella di pagamento contiene le indicazioni essenziali che riguardano l'oggetto dell'iscrizione a ruolo con la specificazione dell'accertamento cui si riferisce la pretesa e la data di notifica dello stesso e non sussiste l'eccepito difetto di motivazione essendo stato consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Quindi il motivo del ricorso va respinto. Inoltre non sussiste l'eccepita mancata allegazione dell'atto richiamato essendo lo stesso regolarmente notificato e portato a conoscenza della ricorrente con la notifica dell'atto prodromico richiamato sul primo motivo del ricorso ed in conseguenza il motivo è infondato.
E' infondata indine l'eccepiota decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo essendo stata spedita la raccomandata di notifica dell'atto presupposto in data 20.12.2019 e quindi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 161, della L. 27.12.2006 n. 296. Sul punto va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza
26.11.2002 n. 477 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Né è a dirsi che detto principio possa riferirsi solo alla notifica di atti giudiziari e non di quelli relativi alla imposizione tributaria. Ha difatti sancito Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014 (Rv. 632741 -
01) che in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ancora la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente". Nel caso in esame, come già eviodenziato, l'ente impositore ha prodotto agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'avviso di accertamento che è stata consegnata al servizio postale in data 20.12.2019. Quindi il motivo di doglianza sulla decadenza è infondato e va respinto.
Infine non sussiste l'eccepita prescrizione in quanto l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato ed è stato impugnato con la proposizione del ricorso oggi in esame e per l'effetto l'ultimo motivo del ricorso va respinto.
In conclusione il ricorso va respinto in quanto infondato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00 per ciascun ufficio constituito.
Catania, 10.dicembre.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3327/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002298286 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2023
0002298286 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 26.10.2023 sulla base dell'iscrizione a ruolo relativa all'avviso di accertamento n. 904 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Acicastello ai fini
I.M.U. per l'anno 2014, ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, l'omessa allegazione dell'atto richiamato, la decadenza della azione dell'Amministrazione, l'intervenuta prescrizione del credito ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio deducendo la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo sulla legittimità del proprio operato.
Il Comune di Acicastello ha insistito sul proprio operato chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso introduttivo che l'Ufficio impositore, costituendosi in giudizio, ha prodotto il documento che prova l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 904 relativo all'I.M.U. per l'anno 2014 che risulta essere stato spedito con la raccomandata consegnata all'Ufficio Postale in data 20.12.2019 e per la temporanea assenza della ricorrente
è stato lasciato l'avviso di notifica presso il domicilio della stessa ed è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) presso l'Ufficio Postale in data 13.03.2020 racc. n. 628825607857. Quindi il motivo del ricorso è infondato risultando regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo e l'eccezione va respinta.
Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che la cartella di pagamento contiene le indicazioni essenziali che riguardano l'oggetto dell'iscrizione a ruolo con la specificazione dell'accertamento cui si riferisce la pretesa e la data di notifica dello stesso e non sussiste l'eccepito difetto di motivazione essendo stato consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Quindi il motivo del ricorso va respinto. Inoltre non sussiste l'eccepita mancata allegazione dell'atto richiamato essendo lo stesso regolarmente notificato e portato a conoscenza della ricorrente con la notifica dell'atto prodromico richiamato sul primo motivo del ricorso ed in conseguenza il motivo è infondato.
E' infondata indine l'eccepiota decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo essendo stata spedita la raccomandata di notifica dell'atto presupposto in data 20.12.2019 e quindi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 161, della L. 27.12.2006 n. 296. Sul punto va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza
26.11.2002 n. 477 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Né è a dirsi che detto principio possa riferirsi solo alla notifica di atti giudiziari e non di quelli relativi alla imposizione tributaria. Ha difatti sancito Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014 (Rv. 632741 -
01) che in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ancora la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente". Nel caso in esame, come già eviodenziato, l'ente impositore ha prodotto agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'avviso di accertamento che è stata consegnata al servizio postale in data 20.12.2019. Quindi il motivo di doglianza sulla decadenza è infondato e va respinto.
Infine non sussiste l'eccepita prescrizione in quanto l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato ed è stato impugnato con la proposizione del ricorso oggi in esame e per l'effetto l'ultimo motivo del ricorso va respinto.
In conclusione il ricorso va respinto in quanto infondato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00 per ciascun ufficio constituito.
Catania, 10.dicembre.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Giuseppe Palermo