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Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24150 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON UA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2022 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto di convalida del 22/08/2022 del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone del sequestro probatorio di plurimi beni pertinenti all'ipotizzata fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato DO Monticelli, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Maccaferri. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza del fumus commissi delicti. I giudici del riesame non avrebbero effettivamente individuato alcun tipo di condotta truffaldina, Penale Sent. Sez. 2 Num. 24150 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2023 sussistendo al contrario nel caso di specie unicamente un legittimo contratto di compravendita. 2.2. Con il secondo motivo (erroneamente rubricato come terzo), il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, con il travisamento del compendio probatorio, in quanto non sarebbe dato comprendere da quale elemento si potesse desumere che egli avesse tentato di interagire con alcune persone anziane, né quali fossero tali persone. 2.3. Con il terzo motivo (erroneamente rubricato come secondo), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione alle esigenze probatorie ricollegabili al vincolo reale. Infatti, la detenzione e la provenienza degli orologi sequestrati dovrebbe essere ritenuta lecita e la presenza di un nome diverso sui biglietti da visita utilizzati sarebbe da ricollegare alla spendita del nome del titolare del negozio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett, e) , cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,, Rv. 226710-01; in senso conforme, più di recente: Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., può essere proposto solo per la mancanza fisica della motivazione o per la presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). Inoltre, il decreto del pubblico ministero cli convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949-01). 3. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori - e, pertanto, non censurabili in questa sede - ha valorizzato condotte alle quali gli operanti hanno assistito direttamente, valutazioni logicamente conseguenti a tale rappresentazione dei fatti, la pertinenza dei beni alla possibile reiterazione della medesima attività illecita cui gli operanti hanno assistito, così compiutamente indicando gli elementi a fondamento dell'astratta configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato e le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità, a fini di ricerca della prova, della misura. Il tutto, con una motivazione sintetica ma certamente non del tutto carente né meramente apparente con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente, in concreto riproponendo, più o meno pedissequamente, le analoghe doglianze che aveva già proposto in sede di riesame e prospettando valutazioni di fatto ispirate a una valutazione degli atti parcellizzata. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 01/02/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto di convalida del 22/08/2022 del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone del sequestro probatorio di plurimi beni pertinenti all'ipotizzata fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato DO Monticelli, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Maccaferri. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza del fumus commissi delicti. I giudici del riesame non avrebbero effettivamente individuato alcun tipo di condotta truffaldina, Penale Sent. Sez. 2 Num. 24150 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2023 sussistendo al contrario nel caso di specie unicamente un legittimo contratto di compravendita. 2.2. Con il secondo motivo (erroneamente rubricato come terzo), il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, con il travisamento del compendio probatorio, in quanto non sarebbe dato comprendere da quale elemento si potesse desumere che egli avesse tentato di interagire con alcune persone anziane, né quali fossero tali persone. 2.3. Con il terzo motivo (erroneamente rubricato come secondo), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione alle esigenze probatorie ricollegabili al vincolo reale. Infatti, la detenzione e la provenienza degli orologi sequestrati dovrebbe essere ritenuta lecita e la presenza di un nome diverso sui biglietti da visita utilizzati sarebbe da ricollegare alla spendita del nome del titolare del negozio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett, e) , cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,, Rv. 226710-01; in senso conforme, più di recente: Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., può essere proposto solo per la mancanza fisica della motivazione o per la presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). Inoltre, il decreto del pubblico ministero cli convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949-01). 3. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori - e, pertanto, non censurabili in questa sede - ha valorizzato condotte alle quali gli operanti hanno assistito direttamente, valutazioni logicamente conseguenti a tale rappresentazione dei fatti, la pertinenza dei beni alla possibile reiterazione della medesima attività illecita cui gli operanti hanno assistito, così compiutamente indicando gli elementi a fondamento dell'astratta configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato e le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità, a fini di ricerca della prova, della misura. Il tutto, con una motivazione sintetica ma certamente non del tutto carente né meramente apparente con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente, in concreto riproponendo, più o meno pedissequamente, le analoghe doglianze che aveva già proposto in sede di riesame e prospettando valutazioni di fatto ispirate a una valutazione degli atti parcellizzata. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 01/02/2023.