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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220006590809000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente chiede la rinuncia al ricorso per la parte eccedente l'importo oggetto dello sgravio fatto dall'Agenzia resistente. Chiede la compensazione delle spese.
Il rappresentante dell'Agenzia non si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] anagrafici ricorrente e residente ad Ausonia, Indirizzo_1
, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, SS di IN avverso la Cartella di pagamento n. 047 2022 00065908 09 000, relativa al Modello Unico F2017 anno d'imposta 2016, con la quale, a seguito di attività di controllo, veniva formato il ruolo n. 2022/250002, reso esecutivo in data
15/02/2022, nel quale venivano recuperate a tasszione ritenute IRPEF non riconosciute per € 2.019, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 2.980,39 comprensivi di sanzioni, interessi e diritti di notifica.
Precisava che negli anni 2014/2015 aveva svolto l'attività di Procacciatore d'affari di tessili, abbigliamento e calzature e che in data 31/12/2015 aveva cessato l'attività con cancellazione dal registro imprese e chiusura della Partita iva. Dopo aver prodotto, a richiesta dell'Agenzia, documentazione relativa a detrazioni effettuate con la dichiarazione, riceveva in data 23/04/2021, notizia dell'esito del controllo da cui ne derivava la rettifica di ritenute dichiarate per mancato riconoscimento di esse per un importo di € 2.019. Presentava in data 15/06/2021, quindi, “Dichiarazione integrativa" con la quale si correggevano in parte gli errori commessi nella compilazione della dichiarazione originaria che avevano determinato un maggior reddito ed in particolare si correggevano i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per € 2.853, il reddito netto per € 2.853 e le ritenute d'acconto per € 2.166. In sostanza le correzioni effettuate comportavano un minor reddito da € 46.349 ad € 38.089 ed un maggior credito Irpef per € 3.649.
In data 27/11/2023 gli veniva notificata la cartella di pagamento in oggetto con la quale venivano iscritte a ruolo gli importi oggetto dell'avviso di rettifica, senza tener conto delle risultanze della dichiarazione integrativa presentata. Deduceva, quindi, l'emendabilità della dichiarazione, valida perchè effettuata dopo la notifica della cartella di pagamento, ma entro il termine decadenziale.
L'Agenzia delle Entrate non aveva, in sostanza, tenuto conto della “Dichiarazione Integrativa“ al momento della formazione del ruolo n. 2022/250002 reso esecutivo in data 15/02/2022 e consegnato in data
10/03/2022. Chiedeva, quindi, che venissero riconosciute le ritenute dichiarate al rigo RL 20 nella Dichiarazione Integrativa per €.
2.166 con conferma delle ritenute accertate di €.
1.817 e lo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo per € 1.670,00, oltre sanzioni ed interessi, considerando che le ritenute di € 1.670,00 erano state riconosciute spettanti con l'atto di adesione n. TKQA15B00352/2022 del 13/12/2022. Le ritenute che invece andavano correttamente confermate, come fatto dalla stessa Agenzia delle Entrate ammontavano ad € 1.817,00 pari alle ritenute subite nel corso dell'anno 2016 su redditi dichiarati negli anni precedenti
( 2014/2015) nel rispetto del principio di competenza ma certificati dalle società committenti secondo il principio di cassa nel 2016. Chiedeva, quindi, in conclusione, che la Corte adita, considerando validamente presentata nei termini la Dichiarazione integrativa in data 15/06/2021 che venisse disposto lo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata riconoscendo quali ritenute da scomputare solo le ritenute già correttamente confermate dallo stesso ufficio. In via subordinata che venisse disposto lo sgravio parziale della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo quali ritenute da scomputare, rispetto alle ritenute correttamente accertate di €. 1.817,00, pari ad € 349,00 e non € 2.019,00 con uno sgravio parziale conseguente di € 1.670,00 oltre sanzioni ed interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio lAgenzia delle Entrate deducendo che, dopo aver esaminato la documentazione esibita dal ricorrente aveva proceduto al parziale recupero delle ritenute d'acconto indicate nel rigo RL20, riconoscendo l'importo spettante di € 1.817,00 rispetto a quello dichiarato di €.3.836,00.
L'Ufficio, infatti, aveva comunicato l'esito del controllo ed in mancanza del pagamento delle somme dovute in relazione agli esiti dello stesso aveva proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di maggiore imposta, di sanzione ed interessi dovuti per legge e notificava al contribuente la cartella di pagamento 04720220006590809 contenente le somme dovute ammontanti a € 2.974,51. Deduceva che la comunicazione degli esiti del controllo formale non poteva essere equiparata all'avviso bonario di cui al controllo automatizzato della dichiarazione, per cui legittimo e corretto doveva considerarsi l'operato dell'Ufficio che aveva riconosciuto le ritenute esposte al rigo RL 20 nella Dichiarazione Integrativa per € 2.166, con conferma delle ritenute accertate di € 1.817,00, disponendo lo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo per € 1.670,00 oltre sanzioni ed interessi. Chiedeva, quindi, previa delimitazione della materia del contendere alla somma residua recuperata a tassazione a seguito del provvedimento di sgravio parziale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Il ricorrente, con memoria aggiuntiva, tenuto conto del contenuto delle controdeduzioni depositate in data 25/03/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di IN con le quali, in accoglimento parziale del ricorso aveva disposto in data 25 marzo
2024 lo sgravio parziale della cartella di pagamento oggetto del ricorso, riconoscendo correttamente attribuite ai redditi soggetti a tassazione separata nell'Atto di adesione n.TKQA15B00352/2022l € 1.670,00 ed € 51,00 per complessivi € 1.721,00, intendendo beneficiare del parziale sgravio ottenuto dall'Ufficio, dichiarava di voler rinunciare al ricorso proposto e chiedeva, quindi che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese del giudizio. L'Ufficio, come da conclusioni rassegnate all'esito del giudizio nell'udienza conclusiva, prendeva atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso ed aderiva alla richiesta del ricorrente anche per quel che riguarda la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante non può che prendere atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente originata, evidentemente, dal provvedimento dell'Ufficio in data 25 marzo 2024 con il quale era stato disposto lo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo per € 1.721,00 quale imposta, €. 77,89 quali interessi, € 516,30 quale sanzione,
€ 220,29 quali interessi, per complessivi € 2.535,48. L'Ufficio, con dichiarazione resa all'udienza conclusiva, non si è opposto alla rinuncia, sostanzialmente concordando anche sul regime delle spese del giudizio di cui è stata chiesta la compensazione integrale. Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge). Le Parti hanno, comunque, convenuto sulla compensazione integrale delle spese che vanno, pertanto, regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere contendere. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220006590809000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente chiede la rinuncia al ricorso per la parte eccedente l'importo oggetto dello sgravio fatto dall'Agenzia resistente. Chiede la compensazione delle spese.
Il rappresentante dell'Agenzia non si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] anagrafici ricorrente e residente ad Ausonia, Indirizzo_1
, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, SS di IN avverso la Cartella di pagamento n. 047 2022 00065908 09 000, relativa al Modello Unico F2017 anno d'imposta 2016, con la quale, a seguito di attività di controllo, veniva formato il ruolo n. 2022/250002, reso esecutivo in data
15/02/2022, nel quale venivano recuperate a tasszione ritenute IRPEF non riconosciute per € 2.019, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 2.980,39 comprensivi di sanzioni, interessi e diritti di notifica.
Precisava che negli anni 2014/2015 aveva svolto l'attività di Procacciatore d'affari di tessili, abbigliamento e calzature e che in data 31/12/2015 aveva cessato l'attività con cancellazione dal registro imprese e chiusura della Partita iva. Dopo aver prodotto, a richiesta dell'Agenzia, documentazione relativa a detrazioni effettuate con la dichiarazione, riceveva in data 23/04/2021, notizia dell'esito del controllo da cui ne derivava la rettifica di ritenute dichiarate per mancato riconoscimento di esse per un importo di € 2.019. Presentava in data 15/06/2021, quindi, “Dichiarazione integrativa" con la quale si correggevano in parte gli errori commessi nella compilazione della dichiarazione originaria che avevano determinato un maggior reddito ed in particolare si correggevano i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per € 2.853, il reddito netto per € 2.853 e le ritenute d'acconto per € 2.166. In sostanza le correzioni effettuate comportavano un minor reddito da € 46.349 ad € 38.089 ed un maggior credito Irpef per € 3.649.
In data 27/11/2023 gli veniva notificata la cartella di pagamento in oggetto con la quale venivano iscritte a ruolo gli importi oggetto dell'avviso di rettifica, senza tener conto delle risultanze della dichiarazione integrativa presentata. Deduceva, quindi, l'emendabilità della dichiarazione, valida perchè effettuata dopo la notifica della cartella di pagamento, ma entro il termine decadenziale.
L'Agenzia delle Entrate non aveva, in sostanza, tenuto conto della “Dichiarazione Integrativa“ al momento della formazione del ruolo n. 2022/250002 reso esecutivo in data 15/02/2022 e consegnato in data
10/03/2022. Chiedeva, quindi, che venissero riconosciute le ritenute dichiarate al rigo RL 20 nella Dichiarazione Integrativa per €.
2.166 con conferma delle ritenute accertate di €.
1.817 e lo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo per € 1.670,00, oltre sanzioni ed interessi, considerando che le ritenute di € 1.670,00 erano state riconosciute spettanti con l'atto di adesione n. TKQA15B00352/2022 del 13/12/2022. Le ritenute che invece andavano correttamente confermate, come fatto dalla stessa Agenzia delle Entrate ammontavano ad € 1.817,00 pari alle ritenute subite nel corso dell'anno 2016 su redditi dichiarati negli anni precedenti
( 2014/2015) nel rispetto del principio di competenza ma certificati dalle società committenti secondo il principio di cassa nel 2016. Chiedeva, quindi, in conclusione, che la Corte adita, considerando validamente presentata nei termini la Dichiarazione integrativa in data 15/06/2021 che venisse disposto lo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata riconoscendo quali ritenute da scomputare solo le ritenute già correttamente confermate dallo stesso ufficio. In via subordinata che venisse disposto lo sgravio parziale della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo quali ritenute da scomputare, rispetto alle ritenute correttamente accertate di €. 1.817,00, pari ad € 349,00 e non € 2.019,00 con uno sgravio parziale conseguente di € 1.670,00 oltre sanzioni ed interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio lAgenzia delle Entrate deducendo che, dopo aver esaminato la documentazione esibita dal ricorrente aveva proceduto al parziale recupero delle ritenute d'acconto indicate nel rigo RL20, riconoscendo l'importo spettante di € 1.817,00 rispetto a quello dichiarato di €.3.836,00.
L'Ufficio, infatti, aveva comunicato l'esito del controllo ed in mancanza del pagamento delle somme dovute in relazione agli esiti dello stesso aveva proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di maggiore imposta, di sanzione ed interessi dovuti per legge e notificava al contribuente la cartella di pagamento 04720220006590809 contenente le somme dovute ammontanti a € 2.974,51. Deduceva che la comunicazione degli esiti del controllo formale non poteva essere equiparata all'avviso bonario di cui al controllo automatizzato della dichiarazione, per cui legittimo e corretto doveva considerarsi l'operato dell'Ufficio che aveva riconosciuto le ritenute esposte al rigo RL 20 nella Dichiarazione Integrativa per € 2.166, con conferma delle ritenute accertate di € 1.817,00, disponendo lo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo per € 1.670,00 oltre sanzioni ed interessi. Chiedeva, quindi, previa delimitazione della materia del contendere alla somma residua recuperata a tassazione a seguito del provvedimento di sgravio parziale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Il ricorrente, con memoria aggiuntiva, tenuto conto del contenuto delle controdeduzioni depositate in data 25/03/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di IN con le quali, in accoglimento parziale del ricorso aveva disposto in data 25 marzo
2024 lo sgravio parziale della cartella di pagamento oggetto del ricorso, riconoscendo correttamente attribuite ai redditi soggetti a tassazione separata nell'Atto di adesione n.TKQA15B00352/2022l € 1.670,00 ed € 51,00 per complessivi € 1.721,00, intendendo beneficiare del parziale sgravio ottenuto dall'Ufficio, dichiarava di voler rinunciare al ricorso proposto e chiedeva, quindi che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese del giudizio. L'Ufficio, come da conclusioni rassegnate all'esito del giudizio nell'udienza conclusiva, prendeva atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso ed aderiva alla richiesta del ricorrente anche per quel che riguarda la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante non può che prendere atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente originata, evidentemente, dal provvedimento dell'Ufficio in data 25 marzo 2024 con il quale era stato disposto lo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo per € 1.721,00 quale imposta, €. 77,89 quali interessi, € 516,30 quale sanzione,
€ 220,29 quali interessi, per complessivi € 2.535,48. L'Ufficio, con dichiarazione resa all'udienza conclusiva, non si è opposto alla rinuncia, sostanzialmente concordando anche sul regime delle spese del giudizio di cui è stata chiesta la compensazione integrale. Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge). Le Parti hanno, comunque, convenuto sulla compensazione integrale delle spese che vanno, pertanto, regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere contendere. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli