Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 2 1 53 /02 REPUBBLICA ITALIANA ) 4 LO ITALIAN E 7 C 3 . O A L N L P , I 1 O B 9 D 9 CORTE SUPREMA DT CASSAZIONE E 1 E - E Oggetto 1 C N 1 I - O D 1 I Z 2 U A . I SEZIONE SECONDA CIVILE out. 117, kw., c.f.e R L G T 9 S E I 3 G clausola sessadoria;
N E E . T R 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: indetermunters aus. 4 S A I . ( D T l'effetto fu contrats E T T R N A E Dott. Rafaele CORONA - Presidente S R.G.N p10 - E tio n. Cron. 5484 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Ud. 04/07/01 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- ha pronunciato la seguente Julen Romein SENTENZA est. sul ricorso proposto da: DATAFORM SRL, in persona dell'Amm.re Unico di LI RC ST, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato METE EUGENIO, che lo difende unitamente all'avvocato PUNZIANO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AC FA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LIEGI 7, presso lo studio dell'avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 3770/98 del Giudice di pace di 1108 -1- ROMA, depositata il 23/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. F -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 06/05/97, NA BI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Roma in data 10/03/97 e notificato in data 01/04/97, in favore della Datafor S.rl.l con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 1.075.200, oltre gli interessi convenzionali e le spese di procedura, chiedendone la revoca con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Premetteva di essersi verbalmente accordato con la Società opposta di poter frequentare un corso di informatica per il solo periodo di attesa della chiamata al servizio militare, non sottoscrivendo, all'uopo, alcun contratto, ma solo un prestampato che, a quanto precisatogli, sarebbe servito esclusivamente al fine di rendere fiscalmente regolare la frequenza al detto corso;
che, dopo un mese di frequenza regolarmente pagata, dovendo partire per il servizio militare, come d'accordo, poneva fine al rapporto con la Dataform S. rl.l. Si costituiva la Dataform che, contestando come infondato in fatto ed in diritto quanto dedotto da 3 parte opponente, rilevava, in particolare, che il prestampato sottoscritto dal NA doveva considerarsi, a tutti gli effetti, un contratto e verbale dedotto dalloche il preteso accordo stesso, semmai vi fosse stato, avrebbe dovuto trovar posto, quale clausola aggiunta, tra le condizioni di cui al punto 6 del sottoscritto formulario. Faceva inoltre presente che la Società opposta, pur non essendovi contrattualmente tenuta, ed al solo fine di favorire il NA, si era anche dichiarata disposta a consentire a quest'ultimo la l'assolvimento degli frequenza del corso dopo obblighi di leva. Con sentenza in data 22.3-23.4.1998 il giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione, dichiarava nullo il decreto ingiuntivo e condannava la Dataform s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Dataform s.r.l. con tre motivi di gravame;
resiste NA BI con controricorso. ha depositato memoria La ricorrente illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 119, 4° comma, disp. att. c.p.c., il quale dispone che quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo. Deduce la ricorrente che nel dispositivo della sentenza impugnata non vi è menzione di detta formalità. Il motivo è infondato, perché la disposizione, che si assume violata, riguarda il giudice davanti al Tribunale. Per la violazione di detta norma non è prevista alcuna nullità. In ogni caso il giudice di pace dà atto in motivazione di avere deciso la causa secondo equità. Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata, dopo avere affermato che "atteso il valore della causa, il presente giudizio è reso secondo equità ex art. 113 c.p.c.", procede alla ricerca di motivazione tecnico giudiziale per comprovare la nullità del contratto inter partes per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, la presenza di clausole vessatorie nel contratto e che "l'esecuzione del contratto è stata impedita da una circostanza che ben può definirsi di forza maggiore, non essendo certo nelle possibilità del CC di ignorare la chiamata al servizio di leva". Il motivo è inammissibile come censura per vizio di motivazione e comunque infondato, perché il giudice di pace nel giudizio di equità può anche decidere secondo diritto, ritenendo così che nella specie la pronuncia secondo equità corrisponde a quella conforme a diritto. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e dei principi regolatori della materia, per avere la erroneamente interpretato il sentenza impugnato ritenendolo: 1) inficiato da contratto de quo, clausole vessatorie;
2) predisposto in modo da perplessità ed incertezze in un ingenerare contraente giovane e privo di cognizioni giuridiche;
3) caratterizzato dalla indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto costituito dalle prestazioni a carico della Dataform, per cui ai sensi dell'art. 1136 cod. civ. il contratto era nullo ed inefficace;
4) non eseguibile a causa di forza maggiore, non potendo il CC ignorare la chiamata al servizio di compatibile con le esigenze delleva;
5) non CC, interessato alla frequenza dei corsi universitari, nonostante l'offerta della Dataform di consentire al resistente la frequenza al corso dopo il servizio militare. Il motivo è inammissibile nel giudizio di equità del giudice di pace, che non è tenuto ad attenersi ai principi regolatori della materia o ai principi fondamentali dell'ordinamento, ai quali era invece tenuto il giudice conciliatore ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., nel testo di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399. Il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma prevede che "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni". alla normativa previgente, la Rispetto innovazioni di disposizione contempla due considerevole rilievo: a) l'ambito del giudizio di equità si estende a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, ma viene limitato a quelle il cui valore non eccede i due milioni di lire;
b) nella nuova formulazione è venuto meno il richiamo ai principi generali della materia, alla cui osservanza il conciliatore era tenuto. Di considerevole rilevanza appare proprio il mancato richiamo ai principi regolatori della materia, in quanto denota il chiaro intendimento legislativo di circoscrivere l'ambito delle delle sentenze dichiarate impugnazioni appellabili (art. 339 comma 3 espressamente non cod. proc. civ., secondo cui sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità). Il che significa che, per le cause di circoscritto valore economico, il legislatore ha voluto fissare un limite assai rigoroso alle impugnazioni. Tenuto contro del mancato richiamo ai principi regolatori della materia, il ricorso contro il giudice di pace per violazione o falsa applicazione di norme di diritto si può ammettere per violazione delle norme costituzionali, delle norme comunitarie in quanto sovraordinate, e delle regole processuali. Con una recente pronunzia (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n. 716), la Suprema Corte ha affermato che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ., il giudice 8 di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non dove procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità "formativa о sostitutiva" (e non della cosiddetta equità correttiva о integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sollogistico. Segue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace in controversie del valore sopra indicato (sentenze da ritenersi sempre pronunziate secondo _ equità anche quando il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza - perall'equità) sono ricorribili in cassazione violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in anche con riferimento allequest'ultimo caso ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360 cit. n. 5, quando, l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza о di falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle tale interpretazioneordinarie), senza che dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. renda la norma insospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente 182030 (6413,63)., di cui L. giudizio, che liquida in L (€413,17) 800.000 per onorario di avvocato. 10 Così deciso in Roma il 4.7.2001. Il Counglivre est. НРиноник Thomarisпода ть perom ALCANCELLIERE C1 Pacto Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Roma 14 FEB. 2002. IL CAN az ) 4 E 7 3 C . A N P , 1 I 9 D 9 1 E - 1 C 1 I - 1 D 2 U I . L G 9 E 3 N E . T 6 4 S I . ( T T R A 11