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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13486 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26784 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 12.05.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
), in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1
p.t. dott. , con sede legale in Roma (RM), Viale del Policlinico n. Parte_2
155, rappresentato e difeso dall'avv. CELOTTO ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 11, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3, in P.IVA_3
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. CP_2
,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Catricalà e Damiano Lipani, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 12.05.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3294/2020 (RG n.
5315/2020), emesso in favore di (di seguito Controparte_1
“ ) dal Tribunale di Roma in data 15.02.2020, per il pagamento di € CP_1
3.187.500,00 (sulla base delle fatture n. 1813 – EFAT del 6 novembre 2018, n. 1 – del 9 gennaio 2019 e n. 1796 – EFEAT del 19 settembre 2019), oltre interessi e spese, contestando l'an e il quantum della pretesa, nonché l'inesistenza di un valido contratto fondante la richiesta di pagamento.
In particolare, deduceva: 1) l'inesistenza di un contratto regolarmente concluso tra le parti, in quanto l'Offerta di servizi prot. n. 17063901 del 29 agosto 2017 e la successiva Offerta di servizi per il 2018 non aveva valenza di proposta contrattuale, bensì di documento meramente programmatico dei servizi che metteva a CP_1
disposizione del richiedente, cui sarebbe dovuta necessariamente seguire una formale proposta da parte di (proposta, tuttavia, mai intervenuta, né Parte_1
accettata da;
2) l'assenza di un effettivo affidamento del servizio a CP_1 CP_1
stante il mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica o, in alternativa, dell'affidamento diretto in house, imposte dalla natura di Pubblica Amministrazione di con conseguente violazione della normativa in tema di Parte_1
contratti pubblici (artt. 192, comma 2, e 106 del d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016); 3)
l'incompetenza del giudice adito, posto che la suddetta Offerta di servizi individuava il Tribunale di Bologna quale foro competente in via esclusiva;
4) nell'ipotesi in cui l'Offerta di servizi del 2017 (e quella successiva del 2018) fosse assunta quale base contrattuale, la violazione delle clausole in esse previste e, segnatamente, quelle in tema di modalità di conclusione dell'accordo (punto 4 dell'Offerta, che prevedeva, a seguito dell'invio dell'Offerta di servizi, la formulazione di un'apposita proposta scritta di contratto da parte di nonché l'accettazione da parte di Parte_1
2 di detta proposta entro 30 giorni) e quella sulle modalità di fatturazione CP_1
(successivo punto 13, che prevedeva una fatturazione su base mensile e non semestrale, come, invece, eseguita da;
5) l'inadempimento di CP_1 CP_1
dell'obbligo di rendicontare l'attività erogata per il periodo dal 30 giugno 2018 al 31 maggio 2019 in favore di determinando l'impossibilità per Parte_1
quest'ultimo di eseguire la verifica di conformità del servizio prevista ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dell'art.1665 c.c.; 6) l'inadempimento contrattuale, sotto il profilo della violazione del principio di buona fede, posto che aveva continuato ad erogare il servizio, determinando unilateralmente il CP_1
corrispettivo per il 2018 ed eseguendo la prestazione in assenza di un apposito accordo per il primo semestre del 2019, respingendo in toto la proposta economica formulata da . Parte_1
L'opponente sollevava, inoltre, eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., con riguardo alle prestazioni eseguite.
Da ultimo, ed in subordine, l'opponente contestava il quantum del pagamento ingiunto, osservando come il credito fatto valere da – non derivando da un CP_1
contratto perfezionatosi – doveva essere determinato, al più, in via equitativa e/o sulla base delle tariffe vigenti previste per i servizi in argomento, in considerazione dei servizi effettivamente erogati nel corso dell'anno 2018 e nel primo semestre del 2019, tenendo, altresì, conto di una nota di credito emessa per un importo pari ad euro
228.750,00 per il 2018, nonché di un'ulteriore nota di credito da emettere relativa al primo semestre del 2019.
Tutto quanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia Codesto On.le Tribunale ordinario di Roma, contrariis reiectis,
- in via principale, accertare l'illegittimità, e per l'effetto, annullare, e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 3294/2020 emesso dal
Tribunale ordinario di Roma – Giudice dott. Renato Castaldo in data 30 gennaio
2020 e comunque statuire la non debenza delle somme in favore del per i CP_1
titoli azionati nel prefato procedimento monitorio;
3 - in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del foro di Bologna;
- in via ulteriormente subordinata, rettificare la somma ingiunta con decreto n.
3294/2020 secondo quanto determinato in via equitativa dal Giudice;
- in via ulteriormente subordinata, ammettere CTU al fine di quantificare il corrispettivo delle prestazioni erogate dal in favore del Policlinico nel CP_1
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2019.
Con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori, chiedendo sin da ora
l'ammissione dell'interrogatorio formale e prova per testi secondo la formula “è vero che” sui capitoli di prova di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”
Si costituiva il , Controparte_1
contestando integralmente le difese di controparte e chiedendo: in via cautelare, di dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del cedreto ingiuntivo.
In particolare, con riguardo all'asserita inesistenza di un contratto concluso tra le parti, deduceva: 1) di aver correttamente eseguito le prestazioni oggetto delle fatture emesse, senza contestazioni da parte del che aveva ricevuto ed accettato le Parte_1
prestazioni, traendone evidente vantaggio;
2) che l'opponente aveva proceduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2017, pur in assenza di un contratto formalmente concluso dopo la presentazione dell'Offerta di servizi e senza l'espletamento di alcuna procedura di evidenza pubblica;
3) che aveva preteso da la Parte_1 CP_1
prosecuzione del rapporto anche per il 2019, al fine di garantire la continuità del pubblico servizio svolto dall'opponente (pur trattandosi di un nuovo accordo e non di una proroga del precedente, atteso il mutamento dell'oggetto con una riduzione dell'8% della prestazione e del corrispondente corrispettivo).
L'odierna opposta contestava, inoltre: 1) l'eccezione di controparte in merito all'incompetenza territoriale, osservando come non potesse attribuirsi valore cogente alla clausola contenuta nell'Offerta di servizi del 2017; 2) l'eccezione di
4 inadempimento sollevata con riferimento alle modalità di conclusione dell'accordo, nonché alle modalità di fatturazione, non essendo mai pervenuta alcuna contestazione da parte di , che aveva invece continuato a ricevere il servizio erogato, Parte_1
traendone vantaggio.
In merito all'omessa rendicontazione, l'odierna opposta confutava la tesi di controparte, allegando la relazione contenetene il dettaglio dell'attività svolta dal
2017 fino al giugno 2018, già trasmessa a in data 24 luglio 2018, e Parte_1
deducendo come, per il periodo successivo, non vi fosse stata alcuna richiesta di rendicontazione.
L'opposta contestava altresì le asserite violazioni degli obblighi di buona fede, non avendo rifiutato le prestazioni dopo la scadenza dell'affidamento del 2017 Parte_1
e, con riferimento alla determinazione del corrispettivo, deduceva che era stato lo stesso a chiedere la rideterminazione del compenso per le prestazioni Parte_1
relative al primo semestre del 2019, cui era seguita la proposta di per la CP_1
riduzione dell'8% del servizio.
Infine, contestava l'assoluta genericità dell'eccezione di inadempimento CP_1
sollevata dalla controparte ed anche la richiesta di rideterminazione del quantum debeatur, deducendo il riconoscimento del proprio credito da parte di , con Parte_1
missiva dell'11.02.2020, seppure per la minor somma di euro 2.516.250.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria,
- In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
3294/2020 (R.G. n. 5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15 febbraio 2020 per l'importo di Euro 3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto.
- In via preliminare subordinata, in caso di accoglimento delle deduzioni spiegate dall' di cui al documento Parte_3
n. 13 allegato al presente atto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. m3294/2020 (R.G. n. 5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma
5 in data 15 febbraio 2020 per il minor importo – da intendersi non contestato ed anzi riconosciuto dal - di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici Parte_1
mila duecento cinquanta/00) ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto.
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
3294/2020 (R.G. n. 5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15 febbraio 2020, in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto;
- Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3294/2020 (R.G. n.
5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15 febbraio 2020, condannando l al Parte_3
pagamento, in favore del , dell'importo di Euro Controparte_1
3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) – o quello minore di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici mila duecento cinquanta/00), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, decorrenti dalla data scadenza delle singole fatture sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
- In via subordinata, condannare l Parte_3
al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1
dell'importo di Euro 3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) – o quello minore di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici mila duecento cinquanta/00), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, decorrenti dalla data scadenza delle singole fatture sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per tutti i motivi di cui al presente atto.
- In ogni caso, condannare l Parte_3
al pagamento, in favore del
[...] Controparte_1
6 dell'importo di Euro 3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) – o quello minore di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici mila duecento cinquanta/00), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, decorrenti dalla data scadenza delle singole fatture sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi di cui al presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Dichiarato il decreto provvisoriamente esecutivo ed assegnati i termini 183 6° comma, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.05.2025, con provvedimento comunicato in data 13.5.2025 e assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 03.09.2025.
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Con il primo motivo di opposizione, si deduce l'assenza di un contratto validamente concluso tra le parti e, per l'effetto, l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'odierna opposta.
Sulla base della documentazione in atti e delle reciproche deduzioni non oggetto di contestazione, la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini.
è un consorzio interuniversitario, controllato dal , che offre servizi di CP_1 CP_3
gestione di varia natura agli enti consorziati. Dal 2017, anche – Parte_1
che già dal 2013 beneficiava dai servizi erogati da – entrava a far parte del CP_1
consorzio.
Costituisce dato pacifico – in quanto affermato dalla stessa parte opposta e non contestato dall'opponente – che il ha erogato a Controparte_1
favore di continuativamente, a partire dal 2013 e sicuramente Parte_1
fino al primo semestre del 2019, il “Servizio di gestione sistemistica specialistica
“chiavi in mano” delle infrastrutture, dei sistemi ICT aziendali, della Sicurezza, sviluppo e manutenzione di software applicativo”.
7 Del pari incontestata è la circostanza che in data 29.08.2018, ha fatto CP_1
pervenire, su richiesta di l'Offerta di servizi prot. n. 17063901, Parte_1
a copertura del periodo dal 1.07.2017 al 31.12.2017 (cfr. doc 6 allegato all'opposizione e doc. 2 allegato al fascicolo monitorio). Con riguardo alle prestazioni delineate in tale offerta, che prevedeva un corrispettivo di € 1.125.000, risulta emessa fattura elettronica n. 1812 – EFAT del 6 novembre 2018 di pari importo (cfr. doc 3, allegato del fascicolo monitorio), regolarmente pagata come ammesso da entrambe le parti.
In data 26.11.2018, inviava, su richiesta di (cfr. punto 3 CP_1 Parte_1
della missiva del 12.10.2018 inviata da a – doc. 5 allegato alla Parte_1 CP_1
comparsa di costituzione e doc.
9. allegato all'opposizione), l'ulteriore Offerta di servizi prot. n. 18004802, relativa al periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018, per un importo pari a € 2.250.000 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione) ed emetteva due ulteriori fatture: n. 1813 – EFAT del 6 novembre 2018, di euro
1.125.000, per la prestazione resa nel periodo dal 1.01.2018 al 30.06.2018 e n. 1 –
EFAT del 9 gennaio 2019, di euro 1.125.000, per la prestazione resa nel periodo tra il
1.07.2018 e il 31.12.2018 (cfr. doc 4 e 5, allegati del fascicolo monitorio e doc. 2 e 3 allegati all'opposizione).
Le Fatture suindicate non sono state pagate.
Con comunicazione del 12.10.2018 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e doc. 9 allegato all'opposizione), comunicava a che, a partire dal Parte_1 CP_1
1.1.2019, l non intendeva avvalersi ulteriormente dei servizi Parte_3
forniti dal . CP_1
Con successiva comunicazione del 28.12.2018 (cui era allegata una richiesta di
Offerta di servizi per il 2019), chiedeva tuttavia la proroga delle Parte_1
prestazione di fino al primo semestre del 2019, al fine di garantire la CP_1
prosecuzione del servizio pubblico, evidenziando, altresì, che, per esigenze di contenimento di spesa, l'importo complessivo del corrispettivo doveva essere rideterminato a ribasso (cfr. doc. 13 allegato all'opposizione e doc. 6 allegato al
8 fascicolo monitorio, in cui si dice che l'offerta “non potrà superare i massimali economici di 625.000,00 €IVA INCLUSA nel primo trimestre 2019 e di 575.000,00
€IVA INCLUSA nel secondo trimestre 2019, con corrispondente graduale riduzione del perimetro tecnico dei servizi resi come rappresentato nella Richiesta di Offerta allegata”).
Con missiva del 10.01.2019, si dichiarava disponibile alla prosecuzione del CP_1
servizio, ma non alle condizioni prospettate da , ritenendole Parte_1
economicamente insostenibili e comunque modificative rispetto al precedente rapporto concluso a dicembre 2018, così da non integrare una semplice proroga bensì un nuovo contratto. proponeva, tuttavia, una riduzione della prestazione del CP_1
servizio erogato pari all'8%, con corrispondente riduzione del corrispettivo (cfr. doc.
14 allegato all'opposizione e doc. 7 allegato al fascicolo monitorio).
Con missiva del 10.01.2019, Policlinico accettava la proposta modificativa, affermando “che la fornitura da voi erogata a favore di questa Azienda, relativa ai
"Servizi di gestione dei sistemi ICT", si intende prorogata al 31 maggio 2019 con una riduzione dell'importo pari all'8%, come da voi proposto” (cfr. doc. 15 allegato all'opposizione e doc. 8 allegato al fascicolo monitorio).
Sulla base di ciò, emetteva fattura elettronica n. 1796 – EFAT del 19 CP_1
settembre 2019, per l'importo di € 937.500, relativa al periodo 1.01.2019 -
30.05.2017 (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo monitorio), rimasta anch'essa insoluta.
Alla luce della corrispondenza richiamata, non può essere condivisa la deduzione dell'opponente in merito all'inesistenza di un contratto con riguardo alle prestazioni pacificamente eseguite per l'anno 2018 e per il primo semestre del 2019.
Se è vero e incontestato che alle Offerte di servizio non sia seguita la sottoscrizione di un contratto scritto con le modalità in esse previste, è del pari evidente che il rapporto contrattuale si sia perfezionato attraverso il successivo scambio di comunicazioni, con cui il ha espressamente e per iscritto accettato il servizio e le relative Parte_1
condizioni, cui è seguita l'esecuzione delle dette prestazioni, mai contestate né rifiutate da e quindi accettate. Parte_1
9 Dal chiaro contenuto della fitta corrispondenza tra le parti, emerge infatti, quanto al
2018, non solo la pacifica erogazione del servizio da parte di ma anche la CP_1
altrettanto incontestata non opposizione e quindi accettazione da parte del Policlinico delle prestazioni rese, accompagnata dalla richiesta di rendicontazione delle prestazioni al fine di eseguire il collaudo. Peraltro, la comunicazione di cessare l'affidamento a partire dal gennaio 2019, costituisce ulteriore conferma della chiara consapevolezza, da parte di , della stipula e del perfezionamento di un Parte_1
regolare contratto già per l'annualità 2018.
A ciò si aggiunga che, anche a seguito dell'Offerta di servizi del 28.08.2017 (relativa all'anno 2017), non è seguita la stipula di alcun ulteriore contratto scritto e, ciò nonostante, ha proceduto al pagamento del relativo corrispettivo portato Parte_1
dalla fattura n. 1812 – EFAT del 6 novembre 2018 (cfr. doc 3, allegato del fascicolo monitorio).
Ciò non può che confermare come le modalità seguite siano state scelte dalle parti per concludere il contratto, in alternative a quanto indicato nell'offerta di servizio, seppure con riguardo alle prestazioni in esse indicate.
Infine, non può avere rilievo la deduzione dell'opponente in merito al mancato espletamento di una gara pubblica o delle procedure per l'affidamento diretto in house, laddove neanche viene adeguatamente dedotta l'obbligatoria applicazione di dette procedure con riguardo al rapporto contrattuale odierno, né, quindi, l'eventuale nullità o addirittura inesistenza del contratto stipulato, avendo peraltro Parte_1
pacificamente provveduto al pagamento per l'anno 2017, sulla base di un contratto stipulato con le medesime modalità; e dunque, l'eventuale violazione delle procedure richieste non può che rilevare, eventualmente, sul piano delle responsabilità interne all'Ente.
Analoghe valutazioni valgono per il primo semestre 2019, laddove ha Parte_1
chiesto la prosecuzione del servizio ed ha espressamente accettato la controproposta di di riduzione delle prestazioni e del corrispettivo nella misura dell'8%, CP_1
seguita peraltro alla richiesta dell'opponente di riduzione dei costi.
10 Da ultimo, l'intervenuta stipula del contratto – da intendersi come incontro di volontà tra le parti, con conseguente assunzione dei reciproci obblighi e diritti dallo stesso scaturenti, costituiti, nel caso specifico, dalla erogazione della prestazione indicate nelle offerte di e dal pagamento del corrispettivo analogamente indicato nella CP_1
corrispondenza da parte di – trova inequivoca conferma nella nota del Parte_1
11.02.2020, con la quale l'opponente riconosce l'intero importo del credito azionato, seppure ne subordini il pagamento all'emissione di note di credito, per il 2018 in relazione ad una dedotta riduzione di sistemisti, per il 2019 in relazione alla concordata riduzione dell'8% del corrispettivo.
Costituisce peraltro orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (cfr. Cass Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv.
671507 - 01).
Nel caso di specie, non solo è indubbio che il contratto si sia perfezionato per effetto dell'accettazione delle prestazioni eseguite e del parziale adempimento delle obbligazioni di pagamento che ne sono seguite, ma appare parimenti provato che le reciproche volontà contrattuali abbiano trovato estrinsecazione per iscritto nello scambio di corrispondenza intercorsa, con cui le parti hanno espressamente accettato la tipologia di prestazioni, il periodo di espletamento e la misura del corrispettivo.
Deve quindi ritenersi provato il contratto ed il credito che ne è scaturito, portato dalle fatture emesse da CP_1
11 <<<<<<>>>>>>
Tanto premesso in merito all'esistenza del contratto, devono ora essere esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dell'opponente.
Eccezione di incompetenza
Parte opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Bologna, quale foro esclusivo individuato dalle parti nell'Offerta di servizi.
Ai fini della deroga convenzionale della competenza ex art 28 c.p.c., l'art. 29 c.p.c. postula che l'accordo stipulato dalle parti in tal senso risulti da atto scritto;
esso, inoltre, non attribuisce competenza in via esclusiva, ove ciò non sia espressamente stabilito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020 (Rv. 659155 - 01)). Inoltre, la pattuizione derogatoria deve essere inequivoca e tale da non lasciare adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge (cfr. Cass, Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01).
Nel caso di specie, difetta la prova di una espressa e inequivoca pattuizione in tale senso, laddove l'offerta di servizi, contenente la clausola che individua la competenza in via esclusiva del Foro di Bologna, non è stata sottoscritta da entrambe le parti né espressamente accettata dall'opponente; il contratto si è poi perfezionato per effetto del successivo scambio di corrispondenza da cui emerge l'accettazione dei servizi previsti nell'offerta, del corrispettivo e del periodo di vigenza, senza richiamo alle ulteriori previsioni in essa contenute.
Neanche può ritenersi che il caso in esame integri un'ipotesi di clausola di individuazione convenzionale del foro competente in via esclusiva mediante il rinvio
12 ad un documento unilateralmente predisposto, posto che – in tal caso – occorrerebbe una specifica sottoscrizione di detta clausola da parte dell'altro contraente, in questo caso mancante, considerato che pacificamente le dette offerte di servizi non risultano sottoscritte per accettazione da . Al riguardo la Cassazione, con Ordinanza Parte_1
n. 16439 del 19/06/2019, afferma: “è efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate”).
L'eccezione va quindi respinta.
Eccezione di inadempimento alle modalità di conclusione del contratto
Quanto all'eccezione sollevata da circa l'inadempimento di alle Parte_1 CP_1
previsioni contenute nell'offerta con riguardo alle modalità di conclusione dell'accordo, deve da un lato evidenziarsi come non vi sia prova che la mancata stipula di un contratto scritto successivo alla detta offerta sia dipesa da CP_1
dall'altro come la corrispondenza richiamata evidenzi che le parti, e quindi anche
, abbiano di fatto inteso superare le modalità indicate nell'offerta, Parte_1
accettando direttamente, con le comunicazioni scritte richiamate, la prosecuzione del rapporto, le prestazioni offerte e il corrispettivo indicato, così determinando la diretta conclusione del contratto.
E dunque, il mancato rispetto delle forme previste nell'offerta, non può integrare inadempimento di in quanto le parti hanno dimostrato nei fatti di volerle CP_1
concordemente superare.
Eccezione di inadempimento alle modalità di fatturazione
In merito, oltre a ribadirsi la non vincolatività delle clausole contenute dell'offerta, difettando la prova che le stesse siano state interamente recepite in sede di conclusione del contratto, deve anche evidenziarsi come non abbia Parte_1
13 allegato né provato di aver contestato le modalità di fatturazione, quanto alla periodicità, né per i corrispettivi relativi all'anno 2017, regolarmente pagati e fatturati pur sempre semestralmente, né per le fatture successive;
neanche ha Parte_1
provato di aver richiesto una diversa modalità di fatturazione o contestato quelle indicate, a fronte della nota del 5.11.2018 con la quale comunicava l'invio CP_1
della fattura relativa al 2° semestre del 2018 (doc 7 allegato alla comparsa di risposta).
Anche la detta eccezione risulta quindi infondata.
Violazione dell'obbligo di rendicontazione delle attività
Dalla documentazione prodotta dallo stesso , emerge che per Parte_1 CP_1
quanto attiene al 2018, ha ottemperato alla richiesta di (pervenuta in data Parte_1
19.06.2018 -cfr. doc 7, allegato all'opposizione) di fornire un rendiconto dell'attività svolta, come dimostra la missiva del 24.07.2018, cui è allegata una relazione tecnica per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 (cfr. doc 8 allegato all'opposizione).
Ad ulteriore conferma di ciò, vi è la nota del 11.02.2020, con cui dà atto Parte_1
del ricevimento della rendicontazione (cfr. doc 13, allegato alla comparsa di costituzione). Quanto al 2° semestre del 2018 e al 1° 2019, seppure non sia documentata l'invio della rendicontazione da parte di neanche è allegata e CP_1
documentata richiesta alcuna inoltrata da in corso di rapporto (prima Parte_1
quindi della nota dell'11.2.2020, inviata dopo il ricevimento della formale intimazione di pagamento 21.10.2019), né peraltro sono allegate e provate specifiche pattuizioni in merito, apparendo quindi la richiesta una condizione unilateralmente posta da a fronte dell'intimazione di pagamento del Parte_1 CP_1
La doglianza è, quindi, da respingere.
Violazione degli obblighi di buona fede.
In merito, va preliminarmente ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da
14 preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (Cfr. Cass. Civ. sez. I, Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 22/01/2009
(Rv. 606271 - 01); Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008 (Rv. 605685 - 01)).
Affinché sussista inadempimento derivante dalla violazione del suddetto principio di buona fede oggettiva, occorre pertanto che una delle parti abbia agito, seppure senza violare alcun obbligo specifico derivante dal contratto, in spregio all'interesse dell'altra.
Nel caso di specie, nulla di ciò è provato, risultando dagli atti e dalla corrispondenza allegata e non disconosciuta, come le prestazioni eseguite, lungi dall'essere imposte, siano state richieste ed accettate da . Quanto alla determinazione del Parte_1
corrispettivo, appare evidente che le parti si siano attenute al compenso prospettato nell'Offerta di servizi del 2017 e del 2018, non risultando detta quantificazione contestata ed avendo da un lato proceduto al pagamento quanto al 2017, Parte_1
dall'altro riconosciuto il credito nella misura così quantificata per gli anni 2018 e
2019.
Solo con nota del 12.10.2018, ha chiesto a una revisione delle Parte_1 CP_1
condizioni economiche per le prestazioni già eseguite nel 2018; a fronte tuttavia del diniego di e dell'offerta formulata di riduzione delle prestazioni e del CP_1
corrispondente corrispettivo, non solo non ha inteso interrompere il Parte_1
contratto ma ne ha chiesto la prosecuzione accettando la riduzione del servizio e del canone nella misura dell'8%, come da nota del 10.01.2019 (cfr doc. 15 allegato all'opposizione e doc. 11 allegato alla comparsa).
Non emerge quindi alcuna violazioni del principio di buona fede in capo a , né CP_1
eventuali inadempimenti che giustifichino l'invocata eccezione di cui all'art. 1460 cc.
Contestazione del quantum
15 Subordinatamente alle eccezioni che precedono, ha chiesto la Parte_1
rideterminazione del quantum in base delle prestazioni effettivamente rese da CP_1
e comunque in ragione di una nota di credito richiesta per la riduzione del personale da parte di CP_1
Anche le dette doglianze sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio.
si è infatti limitato a produrre un prospetto proveniente da (cfr. pag Parte_1 CP_1
3 dell'allegato 10 all'atto di opposizione) da cui emergerebbe una riduzione di complessive tre unità di personale rispetto al primo semestre 2017, di cui due già nel
2° semestre del 2017 (interamente pagato) e una ulteriore nel 1° semestre del 2018.
Non prova tuttavia né allega come la detta riduzione abbia eventualmente inciso sulla prestazione erogata e sul corrispettivo dovuto né comunque prova eventuali ridotte prestazioni rese rispetto a quanto richiesto, così da risultare la deduzione del tutto generica oltre che non provata.
Conclusioni
In conclusione, quindi, l'opposizione deve essere respinta laddove, a fronte dell'accertato contratto intervenuto tra le parti e dell'esecuzione della prestazione da parte di per gli anni 2018 e primo semestre 2019, è incontestato il mancato CP_1
pagamento del corrispettivo da parte di . Parte_1
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere integralmente confermato con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, nella misura liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 3294/2020 (R.G. n.
16 5315/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 15.02.2020, da intendersi definitivamente esecutivo;
• Condanna l'opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
nella misura di € 28.000,00 per compensi, oltre il Controparte_1
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 1.10.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot, Dott.ssa
LA PE Neja.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26784 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 12.05.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
), in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1
p.t. dott. , con sede legale in Roma (RM), Viale del Policlinico n. Parte_2
155, rappresentato e difeso dall'avv. CELOTTO ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 11, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3, in P.IVA_3
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. CP_2
,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Catricalà e Damiano Lipani, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 12.05.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3294/2020 (RG n.
5315/2020), emesso in favore di (di seguito Controparte_1
“ ) dal Tribunale di Roma in data 15.02.2020, per il pagamento di € CP_1
3.187.500,00 (sulla base delle fatture n. 1813 – EFAT del 6 novembre 2018, n. 1 – del 9 gennaio 2019 e n. 1796 – EFEAT del 19 settembre 2019), oltre interessi e spese, contestando l'an e il quantum della pretesa, nonché l'inesistenza di un valido contratto fondante la richiesta di pagamento.
In particolare, deduceva: 1) l'inesistenza di un contratto regolarmente concluso tra le parti, in quanto l'Offerta di servizi prot. n. 17063901 del 29 agosto 2017 e la successiva Offerta di servizi per il 2018 non aveva valenza di proposta contrattuale, bensì di documento meramente programmatico dei servizi che metteva a CP_1
disposizione del richiedente, cui sarebbe dovuta necessariamente seguire una formale proposta da parte di (proposta, tuttavia, mai intervenuta, né Parte_1
accettata da;
2) l'assenza di un effettivo affidamento del servizio a CP_1 CP_1
stante il mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica o, in alternativa, dell'affidamento diretto in house, imposte dalla natura di Pubblica Amministrazione di con conseguente violazione della normativa in tema di Parte_1
contratti pubblici (artt. 192, comma 2, e 106 del d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016); 3)
l'incompetenza del giudice adito, posto che la suddetta Offerta di servizi individuava il Tribunale di Bologna quale foro competente in via esclusiva;
4) nell'ipotesi in cui l'Offerta di servizi del 2017 (e quella successiva del 2018) fosse assunta quale base contrattuale, la violazione delle clausole in esse previste e, segnatamente, quelle in tema di modalità di conclusione dell'accordo (punto 4 dell'Offerta, che prevedeva, a seguito dell'invio dell'Offerta di servizi, la formulazione di un'apposita proposta scritta di contratto da parte di nonché l'accettazione da parte di Parte_1
2 di detta proposta entro 30 giorni) e quella sulle modalità di fatturazione CP_1
(successivo punto 13, che prevedeva una fatturazione su base mensile e non semestrale, come, invece, eseguita da;
5) l'inadempimento di CP_1 CP_1
dell'obbligo di rendicontare l'attività erogata per il periodo dal 30 giugno 2018 al 31 maggio 2019 in favore di determinando l'impossibilità per Parte_1
quest'ultimo di eseguire la verifica di conformità del servizio prevista ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dell'art.1665 c.c.; 6) l'inadempimento contrattuale, sotto il profilo della violazione del principio di buona fede, posto che aveva continuato ad erogare il servizio, determinando unilateralmente il CP_1
corrispettivo per il 2018 ed eseguendo la prestazione in assenza di un apposito accordo per il primo semestre del 2019, respingendo in toto la proposta economica formulata da . Parte_1
L'opponente sollevava, inoltre, eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., con riguardo alle prestazioni eseguite.
Da ultimo, ed in subordine, l'opponente contestava il quantum del pagamento ingiunto, osservando come il credito fatto valere da – non derivando da un CP_1
contratto perfezionatosi – doveva essere determinato, al più, in via equitativa e/o sulla base delle tariffe vigenti previste per i servizi in argomento, in considerazione dei servizi effettivamente erogati nel corso dell'anno 2018 e nel primo semestre del 2019, tenendo, altresì, conto di una nota di credito emessa per un importo pari ad euro
228.750,00 per il 2018, nonché di un'ulteriore nota di credito da emettere relativa al primo semestre del 2019.
Tutto quanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia Codesto On.le Tribunale ordinario di Roma, contrariis reiectis,
- in via principale, accertare l'illegittimità, e per l'effetto, annullare, e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 3294/2020 emesso dal
Tribunale ordinario di Roma – Giudice dott. Renato Castaldo in data 30 gennaio
2020 e comunque statuire la non debenza delle somme in favore del per i CP_1
titoli azionati nel prefato procedimento monitorio;
3 - in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del foro di Bologna;
- in via ulteriormente subordinata, rettificare la somma ingiunta con decreto n.
3294/2020 secondo quanto determinato in via equitativa dal Giudice;
- in via ulteriormente subordinata, ammettere CTU al fine di quantificare il corrispettivo delle prestazioni erogate dal in favore del Policlinico nel CP_1
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2019.
Con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori, chiedendo sin da ora
l'ammissione dell'interrogatorio formale e prova per testi secondo la formula “è vero che” sui capitoli di prova di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”
Si costituiva il , Controparte_1
contestando integralmente le difese di controparte e chiedendo: in via cautelare, di dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del cedreto ingiuntivo.
In particolare, con riguardo all'asserita inesistenza di un contratto concluso tra le parti, deduceva: 1) di aver correttamente eseguito le prestazioni oggetto delle fatture emesse, senza contestazioni da parte del che aveva ricevuto ed accettato le Parte_1
prestazioni, traendone evidente vantaggio;
2) che l'opponente aveva proceduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2017, pur in assenza di un contratto formalmente concluso dopo la presentazione dell'Offerta di servizi e senza l'espletamento di alcuna procedura di evidenza pubblica;
3) che aveva preteso da la Parte_1 CP_1
prosecuzione del rapporto anche per il 2019, al fine di garantire la continuità del pubblico servizio svolto dall'opponente (pur trattandosi di un nuovo accordo e non di una proroga del precedente, atteso il mutamento dell'oggetto con una riduzione dell'8% della prestazione e del corrispondente corrispettivo).
L'odierna opposta contestava, inoltre: 1) l'eccezione di controparte in merito all'incompetenza territoriale, osservando come non potesse attribuirsi valore cogente alla clausola contenuta nell'Offerta di servizi del 2017; 2) l'eccezione di
4 inadempimento sollevata con riferimento alle modalità di conclusione dell'accordo, nonché alle modalità di fatturazione, non essendo mai pervenuta alcuna contestazione da parte di , che aveva invece continuato a ricevere il servizio erogato, Parte_1
traendone vantaggio.
In merito all'omessa rendicontazione, l'odierna opposta confutava la tesi di controparte, allegando la relazione contenetene il dettaglio dell'attività svolta dal
2017 fino al giugno 2018, già trasmessa a in data 24 luglio 2018, e Parte_1
deducendo come, per il periodo successivo, non vi fosse stata alcuna richiesta di rendicontazione.
L'opposta contestava altresì le asserite violazioni degli obblighi di buona fede, non avendo rifiutato le prestazioni dopo la scadenza dell'affidamento del 2017 Parte_1
e, con riferimento alla determinazione del corrispettivo, deduceva che era stato lo stesso a chiedere la rideterminazione del compenso per le prestazioni Parte_1
relative al primo semestre del 2019, cui era seguita la proposta di per la CP_1
riduzione dell'8% del servizio.
Infine, contestava l'assoluta genericità dell'eccezione di inadempimento CP_1
sollevata dalla controparte ed anche la richiesta di rideterminazione del quantum debeatur, deducendo il riconoscimento del proprio credito da parte di , con Parte_1
missiva dell'11.02.2020, seppure per la minor somma di euro 2.516.250.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria,
- In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
3294/2020 (R.G. n. 5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15 febbraio 2020 per l'importo di Euro 3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto.
- In via preliminare subordinata, in caso di accoglimento delle deduzioni spiegate dall' di cui al documento Parte_3
n. 13 allegato al presente atto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. m3294/2020 (R.G. n. 5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma
5 in data 15 febbraio 2020 per il minor importo – da intendersi non contestato ed anzi riconosciuto dal - di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici Parte_1
mila duecento cinquanta/00) ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto.
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
3294/2020 (R.G. n. 5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15 febbraio 2020, in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto;
- Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3294/2020 (R.G. n.
5315/2020), emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15 febbraio 2020, condannando l al Parte_3
pagamento, in favore del , dell'importo di Euro Controparte_1
3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) – o quello minore di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici mila duecento cinquanta/00), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, decorrenti dalla data scadenza delle singole fatture sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
- In via subordinata, condannare l Parte_3
al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1
dell'importo di Euro 3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) – o quello minore di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici mila duecento cinquanta/00), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, decorrenti dalla data scadenza delle singole fatture sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per tutti i motivi di cui al presente atto.
- In ogni caso, condannare l Parte_3
al pagamento, in favore del
[...] Controparte_1
6 dell'importo di Euro 3.187.500,00 (tre milioni cento ottantasette mila cinquecento/00) – o quello minore di Euro 2.516.250,00 (due milioni cinquecento sedici mila duecento cinquanta/00), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, decorrenti dalla data scadenza delle singole fatture sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi di cui al presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Dichiarato il decreto provvisoriamente esecutivo ed assegnati i termini 183 6° comma, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.05.2025, con provvedimento comunicato in data 13.5.2025 e assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 03.09.2025.
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Con il primo motivo di opposizione, si deduce l'assenza di un contratto validamente concluso tra le parti e, per l'effetto, l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'odierna opposta.
Sulla base della documentazione in atti e delle reciproche deduzioni non oggetto di contestazione, la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini.
è un consorzio interuniversitario, controllato dal , che offre servizi di CP_1 CP_3
gestione di varia natura agli enti consorziati. Dal 2017, anche – Parte_1
che già dal 2013 beneficiava dai servizi erogati da – entrava a far parte del CP_1
consorzio.
Costituisce dato pacifico – in quanto affermato dalla stessa parte opposta e non contestato dall'opponente – che il ha erogato a Controparte_1
favore di continuativamente, a partire dal 2013 e sicuramente Parte_1
fino al primo semestre del 2019, il “Servizio di gestione sistemistica specialistica
“chiavi in mano” delle infrastrutture, dei sistemi ICT aziendali, della Sicurezza, sviluppo e manutenzione di software applicativo”.
7 Del pari incontestata è la circostanza che in data 29.08.2018, ha fatto CP_1
pervenire, su richiesta di l'Offerta di servizi prot. n. 17063901, Parte_1
a copertura del periodo dal 1.07.2017 al 31.12.2017 (cfr. doc 6 allegato all'opposizione e doc. 2 allegato al fascicolo monitorio). Con riguardo alle prestazioni delineate in tale offerta, che prevedeva un corrispettivo di € 1.125.000, risulta emessa fattura elettronica n. 1812 – EFAT del 6 novembre 2018 di pari importo (cfr. doc 3, allegato del fascicolo monitorio), regolarmente pagata come ammesso da entrambe le parti.
In data 26.11.2018, inviava, su richiesta di (cfr. punto 3 CP_1 Parte_1
della missiva del 12.10.2018 inviata da a – doc. 5 allegato alla Parte_1 CP_1
comparsa di costituzione e doc.
9. allegato all'opposizione), l'ulteriore Offerta di servizi prot. n. 18004802, relativa al periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018, per un importo pari a € 2.250.000 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione) ed emetteva due ulteriori fatture: n. 1813 – EFAT del 6 novembre 2018, di euro
1.125.000, per la prestazione resa nel periodo dal 1.01.2018 al 30.06.2018 e n. 1 –
EFAT del 9 gennaio 2019, di euro 1.125.000, per la prestazione resa nel periodo tra il
1.07.2018 e il 31.12.2018 (cfr. doc 4 e 5, allegati del fascicolo monitorio e doc. 2 e 3 allegati all'opposizione).
Le Fatture suindicate non sono state pagate.
Con comunicazione del 12.10.2018 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e doc. 9 allegato all'opposizione), comunicava a che, a partire dal Parte_1 CP_1
1.1.2019, l non intendeva avvalersi ulteriormente dei servizi Parte_3
forniti dal . CP_1
Con successiva comunicazione del 28.12.2018 (cui era allegata una richiesta di
Offerta di servizi per il 2019), chiedeva tuttavia la proroga delle Parte_1
prestazione di fino al primo semestre del 2019, al fine di garantire la CP_1
prosecuzione del servizio pubblico, evidenziando, altresì, che, per esigenze di contenimento di spesa, l'importo complessivo del corrispettivo doveva essere rideterminato a ribasso (cfr. doc. 13 allegato all'opposizione e doc. 6 allegato al
8 fascicolo monitorio, in cui si dice che l'offerta “non potrà superare i massimali economici di 625.000,00 €IVA INCLUSA nel primo trimestre 2019 e di 575.000,00
€IVA INCLUSA nel secondo trimestre 2019, con corrispondente graduale riduzione del perimetro tecnico dei servizi resi come rappresentato nella Richiesta di Offerta allegata”).
Con missiva del 10.01.2019, si dichiarava disponibile alla prosecuzione del CP_1
servizio, ma non alle condizioni prospettate da , ritenendole Parte_1
economicamente insostenibili e comunque modificative rispetto al precedente rapporto concluso a dicembre 2018, così da non integrare una semplice proroga bensì un nuovo contratto. proponeva, tuttavia, una riduzione della prestazione del CP_1
servizio erogato pari all'8%, con corrispondente riduzione del corrispettivo (cfr. doc.
14 allegato all'opposizione e doc. 7 allegato al fascicolo monitorio).
Con missiva del 10.01.2019, Policlinico accettava la proposta modificativa, affermando “che la fornitura da voi erogata a favore di questa Azienda, relativa ai
"Servizi di gestione dei sistemi ICT", si intende prorogata al 31 maggio 2019 con una riduzione dell'importo pari all'8%, come da voi proposto” (cfr. doc. 15 allegato all'opposizione e doc. 8 allegato al fascicolo monitorio).
Sulla base di ciò, emetteva fattura elettronica n. 1796 – EFAT del 19 CP_1
settembre 2019, per l'importo di € 937.500, relativa al periodo 1.01.2019 -
30.05.2017 (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo monitorio), rimasta anch'essa insoluta.
Alla luce della corrispondenza richiamata, non può essere condivisa la deduzione dell'opponente in merito all'inesistenza di un contratto con riguardo alle prestazioni pacificamente eseguite per l'anno 2018 e per il primo semestre del 2019.
Se è vero e incontestato che alle Offerte di servizio non sia seguita la sottoscrizione di un contratto scritto con le modalità in esse previste, è del pari evidente che il rapporto contrattuale si sia perfezionato attraverso il successivo scambio di comunicazioni, con cui il ha espressamente e per iscritto accettato il servizio e le relative Parte_1
condizioni, cui è seguita l'esecuzione delle dette prestazioni, mai contestate né rifiutate da e quindi accettate. Parte_1
9 Dal chiaro contenuto della fitta corrispondenza tra le parti, emerge infatti, quanto al
2018, non solo la pacifica erogazione del servizio da parte di ma anche la CP_1
altrettanto incontestata non opposizione e quindi accettazione da parte del Policlinico delle prestazioni rese, accompagnata dalla richiesta di rendicontazione delle prestazioni al fine di eseguire il collaudo. Peraltro, la comunicazione di cessare l'affidamento a partire dal gennaio 2019, costituisce ulteriore conferma della chiara consapevolezza, da parte di , della stipula e del perfezionamento di un Parte_1
regolare contratto già per l'annualità 2018.
A ciò si aggiunga che, anche a seguito dell'Offerta di servizi del 28.08.2017 (relativa all'anno 2017), non è seguita la stipula di alcun ulteriore contratto scritto e, ciò nonostante, ha proceduto al pagamento del relativo corrispettivo portato Parte_1
dalla fattura n. 1812 – EFAT del 6 novembre 2018 (cfr. doc 3, allegato del fascicolo monitorio).
Ciò non può che confermare come le modalità seguite siano state scelte dalle parti per concludere il contratto, in alternative a quanto indicato nell'offerta di servizio, seppure con riguardo alle prestazioni in esse indicate.
Infine, non può avere rilievo la deduzione dell'opponente in merito al mancato espletamento di una gara pubblica o delle procedure per l'affidamento diretto in house, laddove neanche viene adeguatamente dedotta l'obbligatoria applicazione di dette procedure con riguardo al rapporto contrattuale odierno, né, quindi, l'eventuale nullità o addirittura inesistenza del contratto stipulato, avendo peraltro Parte_1
pacificamente provveduto al pagamento per l'anno 2017, sulla base di un contratto stipulato con le medesime modalità; e dunque, l'eventuale violazione delle procedure richieste non può che rilevare, eventualmente, sul piano delle responsabilità interne all'Ente.
Analoghe valutazioni valgono per il primo semestre 2019, laddove ha Parte_1
chiesto la prosecuzione del servizio ed ha espressamente accettato la controproposta di di riduzione delle prestazioni e del corrispettivo nella misura dell'8%, CP_1
seguita peraltro alla richiesta dell'opponente di riduzione dei costi.
10 Da ultimo, l'intervenuta stipula del contratto – da intendersi come incontro di volontà tra le parti, con conseguente assunzione dei reciproci obblighi e diritti dallo stesso scaturenti, costituiti, nel caso specifico, dalla erogazione della prestazione indicate nelle offerte di e dal pagamento del corrispettivo analogamente indicato nella CP_1
corrispondenza da parte di – trova inequivoca conferma nella nota del Parte_1
11.02.2020, con la quale l'opponente riconosce l'intero importo del credito azionato, seppure ne subordini il pagamento all'emissione di note di credito, per il 2018 in relazione ad una dedotta riduzione di sistemisti, per il 2019 in relazione alla concordata riduzione dell'8% del corrispettivo.
Costituisce peraltro orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (cfr. Cass Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv.
671507 - 01).
Nel caso di specie, non solo è indubbio che il contratto si sia perfezionato per effetto dell'accettazione delle prestazioni eseguite e del parziale adempimento delle obbligazioni di pagamento che ne sono seguite, ma appare parimenti provato che le reciproche volontà contrattuali abbiano trovato estrinsecazione per iscritto nello scambio di corrispondenza intercorsa, con cui le parti hanno espressamente accettato la tipologia di prestazioni, il periodo di espletamento e la misura del corrispettivo.
Deve quindi ritenersi provato il contratto ed il credito che ne è scaturito, portato dalle fatture emesse da CP_1
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Tanto premesso in merito all'esistenza del contratto, devono ora essere esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dell'opponente.
Eccezione di incompetenza
Parte opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Bologna, quale foro esclusivo individuato dalle parti nell'Offerta di servizi.
Ai fini della deroga convenzionale della competenza ex art 28 c.p.c., l'art. 29 c.p.c. postula che l'accordo stipulato dalle parti in tal senso risulti da atto scritto;
esso, inoltre, non attribuisce competenza in via esclusiva, ove ciò non sia espressamente stabilito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020 (Rv. 659155 - 01)). Inoltre, la pattuizione derogatoria deve essere inequivoca e tale da non lasciare adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge (cfr. Cass, Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01).
Nel caso di specie, difetta la prova di una espressa e inequivoca pattuizione in tale senso, laddove l'offerta di servizi, contenente la clausola che individua la competenza in via esclusiva del Foro di Bologna, non è stata sottoscritta da entrambe le parti né espressamente accettata dall'opponente; il contratto si è poi perfezionato per effetto del successivo scambio di corrispondenza da cui emerge l'accettazione dei servizi previsti nell'offerta, del corrispettivo e del periodo di vigenza, senza richiamo alle ulteriori previsioni in essa contenute.
Neanche può ritenersi che il caso in esame integri un'ipotesi di clausola di individuazione convenzionale del foro competente in via esclusiva mediante il rinvio
12 ad un documento unilateralmente predisposto, posto che – in tal caso – occorrerebbe una specifica sottoscrizione di detta clausola da parte dell'altro contraente, in questo caso mancante, considerato che pacificamente le dette offerte di servizi non risultano sottoscritte per accettazione da . Al riguardo la Cassazione, con Ordinanza Parte_1
n. 16439 del 19/06/2019, afferma: “è efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate”).
L'eccezione va quindi respinta.
Eccezione di inadempimento alle modalità di conclusione del contratto
Quanto all'eccezione sollevata da circa l'inadempimento di alle Parte_1 CP_1
previsioni contenute nell'offerta con riguardo alle modalità di conclusione dell'accordo, deve da un lato evidenziarsi come non vi sia prova che la mancata stipula di un contratto scritto successivo alla detta offerta sia dipesa da CP_1
dall'altro come la corrispondenza richiamata evidenzi che le parti, e quindi anche
, abbiano di fatto inteso superare le modalità indicate nell'offerta, Parte_1
accettando direttamente, con le comunicazioni scritte richiamate, la prosecuzione del rapporto, le prestazioni offerte e il corrispettivo indicato, così determinando la diretta conclusione del contratto.
E dunque, il mancato rispetto delle forme previste nell'offerta, non può integrare inadempimento di in quanto le parti hanno dimostrato nei fatti di volerle CP_1
concordemente superare.
Eccezione di inadempimento alle modalità di fatturazione
In merito, oltre a ribadirsi la non vincolatività delle clausole contenute dell'offerta, difettando la prova che le stesse siano state interamente recepite in sede di conclusione del contratto, deve anche evidenziarsi come non abbia Parte_1
13 allegato né provato di aver contestato le modalità di fatturazione, quanto alla periodicità, né per i corrispettivi relativi all'anno 2017, regolarmente pagati e fatturati pur sempre semestralmente, né per le fatture successive;
neanche ha Parte_1
provato di aver richiesto una diversa modalità di fatturazione o contestato quelle indicate, a fronte della nota del 5.11.2018 con la quale comunicava l'invio CP_1
della fattura relativa al 2° semestre del 2018 (doc 7 allegato alla comparsa di risposta).
Anche la detta eccezione risulta quindi infondata.
Violazione dell'obbligo di rendicontazione delle attività
Dalla documentazione prodotta dallo stesso , emerge che per Parte_1 CP_1
quanto attiene al 2018, ha ottemperato alla richiesta di (pervenuta in data Parte_1
19.06.2018 -cfr. doc 7, allegato all'opposizione) di fornire un rendiconto dell'attività svolta, come dimostra la missiva del 24.07.2018, cui è allegata una relazione tecnica per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 (cfr. doc 8 allegato all'opposizione).
Ad ulteriore conferma di ciò, vi è la nota del 11.02.2020, con cui dà atto Parte_1
del ricevimento della rendicontazione (cfr. doc 13, allegato alla comparsa di costituzione). Quanto al 2° semestre del 2018 e al 1° 2019, seppure non sia documentata l'invio della rendicontazione da parte di neanche è allegata e CP_1
documentata richiesta alcuna inoltrata da in corso di rapporto (prima Parte_1
quindi della nota dell'11.2.2020, inviata dopo il ricevimento della formale intimazione di pagamento 21.10.2019), né peraltro sono allegate e provate specifiche pattuizioni in merito, apparendo quindi la richiesta una condizione unilateralmente posta da a fronte dell'intimazione di pagamento del Parte_1 CP_1
La doglianza è, quindi, da respingere.
Violazione degli obblighi di buona fede.
In merito, va preliminarmente ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da
14 preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (Cfr. Cass. Civ. sez. I, Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 22/01/2009
(Rv. 606271 - 01); Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008 (Rv. 605685 - 01)).
Affinché sussista inadempimento derivante dalla violazione del suddetto principio di buona fede oggettiva, occorre pertanto che una delle parti abbia agito, seppure senza violare alcun obbligo specifico derivante dal contratto, in spregio all'interesse dell'altra.
Nel caso di specie, nulla di ciò è provato, risultando dagli atti e dalla corrispondenza allegata e non disconosciuta, come le prestazioni eseguite, lungi dall'essere imposte, siano state richieste ed accettate da . Quanto alla determinazione del Parte_1
corrispettivo, appare evidente che le parti si siano attenute al compenso prospettato nell'Offerta di servizi del 2017 e del 2018, non risultando detta quantificazione contestata ed avendo da un lato proceduto al pagamento quanto al 2017, Parte_1
dall'altro riconosciuto il credito nella misura così quantificata per gli anni 2018 e
2019.
Solo con nota del 12.10.2018, ha chiesto a una revisione delle Parte_1 CP_1
condizioni economiche per le prestazioni già eseguite nel 2018; a fronte tuttavia del diniego di e dell'offerta formulata di riduzione delle prestazioni e del CP_1
corrispondente corrispettivo, non solo non ha inteso interrompere il Parte_1
contratto ma ne ha chiesto la prosecuzione accettando la riduzione del servizio e del canone nella misura dell'8%, come da nota del 10.01.2019 (cfr doc. 15 allegato all'opposizione e doc. 11 allegato alla comparsa).
Non emerge quindi alcuna violazioni del principio di buona fede in capo a , né CP_1
eventuali inadempimenti che giustifichino l'invocata eccezione di cui all'art. 1460 cc.
Contestazione del quantum
15 Subordinatamente alle eccezioni che precedono, ha chiesto la Parte_1
rideterminazione del quantum in base delle prestazioni effettivamente rese da CP_1
e comunque in ragione di una nota di credito richiesta per la riduzione del personale da parte di CP_1
Anche le dette doglianze sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio.
si è infatti limitato a produrre un prospetto proveniente da (cfr. pag Parte_1 CP_1
3 dell'allegato 10 all'atto di opposizione) da cui emergerebbe una riduzione di complessive tre unità di personale rispetto al primo semestre 2017, di cui due già nel
2° semestre del 2017 (interamente pagato) e una ulteriore nel 1° semestre del 2018.
Non prova tuttavia né allega come la detta riduzione abbia eventualmente inciso sulla prestazione erogata e sul corrispettivo dovuto né comunque prova eventuali ridotte prestazioni rese rispetto a quanto richiesto, così da risultare la deduzione del tutto generica oltre che non provata.
Conclusioni
In conclusione, quindi, l'opposizione deve essere respinta laddove, a fronte dell'accertato contratto intervenuto tra le parti e dell'esecuzione della prestazione da parte di per gli anni 2018 e primo semestre 2019, è incontestato il mancato CP_1
pagamento del corrispettivo da parte di . Parte_1
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere integralmente confermato con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, nella misura liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 3294/2020 (R.G. n.
16 5315/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 15.02.2020, da intendersi definitivamente esecutivo;
• Condanna l'opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
nella misura di € 28.000,00 per compensi, oltre il Controparte_1
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 1.10.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot, Dott.ssa
LA PE Neja.
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