TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 18839 /2023
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __24.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che solo appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 5 R.G. 18839 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18839 /2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(P.IVA. Parte_1
,), elettivamente domiciliata in Ischia alla via Osservatorio n. 40, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Anna Di Meglio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
P a g . 2 | 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado resa nel giudizio instaurato con ricorso ex L. 689/81 per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. M_IT PR_NAUTG 00422688 del 18.10.2021 Area III, per sanzione pecuniaria irrogata a seguito della violazione degli articoli 7 co. 9 e 14 del CdS, nella specie integrata dal transito in area ZTL senza rispettare il divieto imposto dalla segnaletica, e senza averne diritto.
Con sentenza n. 375/2023 del 22.03.2023 il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa
Angela Castagliuolo, pur accogliendo la domanda ed annullando il provvedimento impugnato, compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello la società Parte_2
, limitatamente alla statuizione delle spese, denunziando la violazione
[...] del principio della soccombenza e chiedendone la riforma con condanna dell'opposta, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite in suo favore.
La in persona del Prefetto p.t., rimaneva contumace. Controparte_1
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. prevede che “[…] se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Nella sentenza impugnata il giudice di pace afferma che “[…]la natura della controversia decisa, la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate ed il modesto valore della causa, giustificano appieno la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.” (Cfr., sent. di I grado pp. 3-4).
Tale motivazione non merita di essere condivisa perché non trova corrispondenza nel resto della motivazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
E, invero, il giudice di prime cure accoglieva totalmente la domanda dell'opponente; inoltre, non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove, ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza
P a g . 3 | 5 rilevante, trattandosi di una classica opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Emerge, invece, in ragione della riconosciuta fondatezza dell'opposizione la soccombenza dell'odierna appellata.
La motivazione della pronuncia di compensazione delle spese non trova, dunque, alcun riscontro nel contesto della motivazione della sentenza, non ravvisandosi e non essendo stati diversamente esplicitati i motivi ritenuti validi per compensare interamente le spese di lite fra le parti. Occorre, dunque, applicare il principio generale di soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell'appello proposto.
La Suprema Corte ha, del resto, più volte evidenziato che in caso di compensazione delle spese tale statuizione “Deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede” (Ex multis, Cass. n.
4388/07).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda non può che essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore dell'istante, , liquidate in € 278,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore, Avv. Anna Di Meglio dichiaratasi anticipataria;
P a g . 4 | 5 b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna la in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, “
[...]
, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre spese Parte_2
generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore, Avv.
Anna Di Meglio, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, il 24/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 5 | 5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __24.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che solo appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 5 R.G. 18839 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18839 /2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(P.IVA. Parte_1
,), elettivamente domiciliata in Ischia alla via Osservatorio n. 40, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Anna Di Meglio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
P a g . 2 | 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado resa nel giudizio instaurato con ricorso ex L. 689/81 per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. M_IT PR_NAUTG 00422688 del 18.10.2021 Area III, per sanzione pecuniaria irrogata a seguito della violazione degli articoli 7 co. 9 e 14 del CdS, nella specie integrata dal transito in area ZTL senza rispettare il divieto imposto dalla segnaletica, e senza averne diritto.
Con sentenza n. 375/2023 del 22.03.2023 il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa
Angela Castagliuolo, pur accogliendo la domanda ed annullando il provvedimento impugnato, compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello la società Parte_2
, limitatamente alla statuizione delle spese, denunziando la violazione
[...] del principio della soccombenza e chiedendone la riforma con condanna dell'opposta, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite in suo favore.
La in persona del Prefetto p.t., rimaneva contumace. Controparte_1
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. prevede che “[…] se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Nella sentenza impugnata il giudice di pace afferma che “[…]la natura della controversia decisa, la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate ed il modesto valore della causa, giustificano appieno la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.” (Cfr., sent. di I grado pp. 3-4).
Tale motivazione non merita di essere condivisa perché non trova corrispondenza nel resto della motivazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
E, invero, il giudice di prime cure accoglieva totalmente la domanda dell'opponente; inoltre, non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove, ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza
P a g . 3 | 5 rilevante, trattandosi di una classica opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Emerge, invece, in ragione della riconosciuta fondatezza dell'opposizione la soccombenza dell'odierna appellata.
La motivazione della pronuncia di compensazione delle spese non trova, dunque, alcun riscontro nel contesto della motivazione della sentenza, non ravvisandosi e non essendo stati diversamente esplicitati i motivi ritenuti validi per compensare interamente le spese di lite fra le parti. Occorre, dunque, applicare il principio generale di soccombenza e condannare la convenuta al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell'appello proposto.
La Suprema Corte ha, del resto, più volte evidenziato che in caso di compensazione delle spese tale statuizione “Deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede” (Ex multis, Cass. n.
4388/07).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda non può che essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore dell'istante, , liquidate in € 278,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore, Avv. Anna Di Meglio dichiaratasi anticipataria;
P a g . 4 | 5 b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna la in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, “
[...]
, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre spese Parte_2
generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore, Avv.
Anna Di Meglio, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, il 24/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 5 | 5