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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/11/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la Il dott. Giuseppe Craca,
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11818/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
27.11.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Maria FA e Parte_1
CH FA;
contro contumace;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte. aggiuntoDeve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c.
dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla 1. 15/07/11, n. 111 stabilisce, ai primi due commi,
-
quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è
inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c.,
ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 "Agli invalidi civili di età
compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella
misura pari О superiore al 74 per cento, che non svolgono attività
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall CP_1, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12″.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico-legale espletata nella precedente fase di giudizio le patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente sarebbero risultate tali da invalida al 74% con decorrenza renderla differita a gennaio 2025.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le
conclusioni raggiunte dal CTU con riferimento al riconoscimento del
requisito sanitario solo a partire dall'insorgenza della nuova patologia della tenosinovite capo lungo bicipite dx riscontrata nel gennaio 2025, sostenendo che, poiché il CTU ha comunque riconosciuto la sussistenza di un grado di invalidità pari al 74% e poiché 1 CP_1 in via amministrativa
(e prima della revoca) aveva già riconosciuto un grado di simile invalidità, tanto farebbe supporre la sussistenza medio tempore dell'invalidità al 74%.
Tali contestazioni appaiono non meritevoli di pregio ove si consideri che il perito ha riscontrato un grado di invalidità pari al 74% proprio in ragione della insorgenza della suddetta nuova patologia e ove si consideri che l'opponente non ha introdotto argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulati non in termini di mera ipoteticità) sulla base dei quali poter ritenere legittima la valutazione amministrativa inziale
dell CP 1 (peraltro prima della revoca) e non quella del perito.
Per altro verso, l'opponente ha offerto un proprio calcolo riduzionistico con attribuzione di codici parzialmente differenti rispetto a quelli considerati dal perito ma senza specificare le motivazioni sulla cui base poter ritenere legittima l'attribuzione dei codici e delle percentuali da sé indicate.
In virtù di quanto innanzi le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso in
opposizione deve essere rigettato fermo, comunque, il riconoscimento della sussistenza del requisito dell'invalidità civile nella misura del 74% a far data da gennaio 2025 (come già riscontrato dal perito).
A questo ultimo proposito va precisato che in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) il giudizio ex
-
art. 445-bis, CO. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha per oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che
la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento La legge non descrive
...
espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120
giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori
requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla
prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una
sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda che presupporrebbe il riscontro
-
pagamento della anche dei requisiti socio-economici di condanna al
prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In ragione di tanto deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del solo requisito sanitario relativo all'assegno di
invalidità civile con decorrenza dal gennaio 2025.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le spese della C.T.U. come già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico dell' CP_1 essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
rigetta l'opposizione;
dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile con decorrenza da gennaio 2025. compensa integralmente le spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente а carico dell CP_1 le spese di CTU come già
provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la Il dott. Giuseppe Craca,
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11818/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
27.11.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Maria FA e Parte_1
CH FA;
contro contumace;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte. aggiuntoDeve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c.
dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla 1. 15/07/11, n. 111 stabilisce, ai primi due commi,
-
quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è
inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c.,
ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 "Agli invalidi civili di età
compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella
misura pari О superiore al 74 per cento, che non svolgono attività
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall CP_1, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12″.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico-legale espletata nella precedente fase di giudizio le patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente sarebbero risultate tali da invalida al 74% con decorrenza renderla differita a gennaio 2025.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le
conclusioni raggiunte dal CTU con riferimento al riconoscimento del
requisito sanitario solo a partire dall'insorgenza della nuova patologia della tenosinovite capo lungo bicipite dx riscontrata nel gennaio 2025, sostenendo che, poiché il CTU ha comunque riconosciuto la sussistenza di un grado di invalidità pari al 74% e poiché 1 CP_1 in via amministrativa
(e prima della revoca) aveva già riconosciuto un grado di simile invalidità, tanto farebbe supporre la sussistenza medio tempore dell'invalidità al 74%.
Tali contestazioni appaiono non meritevoli di pregio ove si consideri che il perito ha riscontrato un grado di invalidità pari al 74% proprio in ragione della insorgenza della suddetta nuova patologia e ove si consideri che l'opponente non ha introdotto argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulati non in termini di mera ipoteticità) sulla base dei quali poter ritenere legittima la valutazione amministrativa inziale
dell CP 1 (peraltro prima della revoca) e non quella del perito.
Per altro verso, l'opponente ha offerto un proprio calcolo riduzionistico con attribuzione di codici parzialmente differenti rispetto a quelli considerati dal perito ma senza specificare le motivazioni sulla cui base poter ritenere legittima l'attribuzione dei codici e delle percentuali da sé indicate.
In virtù di quanto innanzi le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso in
opposizione deve essere rigettato fermo, comunque, il riconoscimento della sussistenza del requisito dell'invalidità civile nella misura del 74% a far data da gennaio 2025 (come già riscontrato dal perito).
A questo ultimo proposito va precisato che in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) il giudizio ex
-
art. 445-bis, CO. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha per oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che
la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento La legge non descrive
...
espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120
giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori
requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla
prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una
sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda che presupporrebbe il riscontro
-
pagamento della anche dei requisiti socio-economici di condanna al
prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In ragione di tanto deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del solo requisito sanitario relativo all'assegno di
invalidità civile con decorrenza dal gennaio 2025.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le spese della C.T.U. come già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico dell' CP_1 essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
rigetta l'opposizione;
dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile con decorrenza da gennaio 2025. compensa integralmente le spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente а carico dell CP_1 le spese di CTU come già
provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca