TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 17289/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.30 è presente l'avv. Rizzo per l' . Nessuno è comparso per CP_1 parte ricorrente.
L'avv. Rizzo chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17289 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLINA LAVINIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 31.05.2024 , il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. concludeva ritenendola invalida nella misura del 62 % e Persona_1
quindi non meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU la dott.ssa Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott.ssa , vanno Persona_2
condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 62 % senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 18/12/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 17289/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.30 è presente l'avv. Rizzo per l' . Nessuno è comparso per CP_1 parte ricorrente.
L'avv. Rizzo chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17289 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLINA LAVINIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 31.05.2024 , il ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. concludeva ritenendola invalida nella misura del 62 % e Persona_1
quindi non meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU la dott.ssa Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott.ssa , vanno Persona_2
condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 62 % senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 18/12/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
3