Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 6 novembre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Episcan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Quartiroli, Valentina Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di TR e Bolzano, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, MA Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Itex di MA GN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di TR e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
Dei provvedimenti emessi dalle Regioni e dalle Province Autonome di TR e Bolzano applicativi del payback contenenti le pretese di ripiano nei confronti della Ricorrente, relativamente ai quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti
NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute);
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute);
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute);
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di TR e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019;
Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022;
Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TR e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 30/1/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
➢ DETERMINAZIONE n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28/11/2022 dell'Assessoradu De S'igiene e Sanidade e de S'assistèntzia Sotziale - Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e allegati.
➢ Determinazione n. 1471 Prot. 28447del 12/12/2022 dell'Assessoradu De S'igiene e Sanidade e de S'assistèntzia Sotziale - Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna di sospensione dell'efficacia della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28/11/2022 sopra citata, nella parte in cui non contempla ulteriori provvedimenti diversi dalla sospensione dell'efficacia;
➢ Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
➢ Delibera AR BR n. 1331 del 15.11.2022;
➢ Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;
➢ Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;
➢ Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
➢ Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
➢ nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 13106 DEL 14/12/2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare dell'Umbria, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
DGR n. 1118 del 14.11.2022 della ASL Umbria 1, non nota;
DGR n. 1773 del 15.11.2022 della ASL Umbria 2, non nota;
DGR n. 366 del 11.11.2022 della Azienda Ospedaliera di Perugia, non nota;
DGR n. 145 del 10.11.2022 della Azienda Ospedaliera di Terni, non nota;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
Decreto Presidente Giunta Regione Toscana n. 257 del 26.11.2021 – Numero adozione: 24681 Data adozione 14/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”;
Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro, non nota;
Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest, non nota;
Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est, non nota;
Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana, non nota;
Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese, non nota;
Deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi, non nota;
Deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer, non nota;
Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non nota;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
Decreto Presidente Giunta Regione Toscana n. 257 del 26.11.2021 – Numero adozione: 24681 Data adozione 14/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”;
Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro, non nota;
Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest, non nota;
Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est, non nota;
Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana, non nota;
Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese, non nota;
Deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi, non nota;
Deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer, non nota;
Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non nota;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
Determinazione del Dirigente Dipartimento Salute e Politiche Sociali della P.A. di TR Prot. 2022-D337-00238 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di TR per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e Allegati;
Deliberazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di TR n. 499 del 19 settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute e Allegati;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
Atto DD 2426/A1400a/2022 del 14/12/2022 Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte di "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”
Deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
Sede Legale Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI
deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano (BI)
deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
Sede Legale: Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE:
Decreto del Direttore di Dipartimento Ufficio Governo Sanitario nr. 24408/2022 avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e Allegati;
Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2022-A-001321 del 30.11.2022 con cui sono stati certificati i dati risultanti nell'Allegato A del Decreto del direttore di dipartimento 24408/2022;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO,
IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE,
DI QUANTO SEGUE:
Regione Emilia Romagna - Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125" Proposta: DPG/2022/24921 del 07/12/2022 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”;
deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”;
deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”;
deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”;
deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (cessata) avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”;
deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”;
deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Episcan S.r.l. il 6/10/2023:
PER L'ANNULLAMENTO,
IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE E CON IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, DI QUANTO SEGUE:
Decreto del Direttore di Dipartimento Ufficio Governo Sanitario nr. 10686/2023 del 15 giugno 2023 avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi Allegati, con il quale la P.A. di Bolzano ha ricalcolato l'importo complessivo del payback per gli anni 2015-2018 e conseguentemente ha anche quantificato i nuovi importi di ripiano a carico dei Fornitori, tra i quali vi è la ricorrente. Si precisa che l'Allegato 1 al Decreto nr. 10686/2023 impugnato con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti contro la P.A. di Bolzano, per espressa previsione contenuta nel Decreto stesso (pag. 6, punto 1), ha sostituito l'Allegato A) al Decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12 dicembre 2022, già in precedenza impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;
Nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti,
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Regione Piemonte e di Regione Toscana e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di TR e Bolzano e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato gli atti sopra enucleati domandandone l’annullamento;
2. Premesso, altresì, che sono stati presentati plurimi atti di motivi aggiunti, come meglio indicato in epigrafe;
3. Premesso, infine, che con note ritualmente depositate la ricorrente ha dedotto di aver medio tempore aderito al meccanismo di definizione delle controversie relative al c.d. payback per le annualità 2015-2018 previsto dall’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, provvedendo, nei termini previsti dalla predetta normativa, « al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitatole, con riferimento a tutte le Regioni e Province Autonome che avevano adottato i provvedimenti contestati » e ha conseguentemente chiesto a questo Tribunale di:
- Accertare e dichiarare totalmente estinta ogni obbligazione gravante su di essa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a norma dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 convertito in L. 118/2025;
- Definire il presente giudizio a norma dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 convertito in L. 118/2025, con compensazione delle spese di lite.
4. Rilevato che l’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto che « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 »; che « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti »; e che « decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TR e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite »;
5. Ritenuto che l’incontestata affermazione della società ricorrente in ordine a quanto precede, ancorché non seguita dal deposito da parte di tutte le Regioni resistenti della documentazione che le stesse avevano l’onere di versare in atti ai sensi dell’art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, appare in ogni caso idonea a determinare il venir meno del potere di questo Tribunale di pronunciarsi nel merito del ricorso, così come di pronunciarsi nelle forme del mero accertamento dei rapporti tra le parti, atteso peraltro che, ai sensi dell’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo [preclude agli interessati] ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti »;
5.1. Ritenuto dunque che le circostanze di cui sopra impongano di dichiarare (non la cessazione della materia del contendere ma) l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò anche tenuto conto che il meccanismo di cui all’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento);
6. Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Giovanni Caputi, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | CA VO |
IL SEGRETARIO