TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa n. 1739/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1739/2024 tra
(avv. RA FRANCO)Parte_1
OPPONENTE e avv. MARLAT ALICE) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 30 ottobre 2025, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.ssa CR RI è comparsa l'Avv. F. Murelli in sostituzione dell'Avv. A. Marlat per Nessuno compare per Controparte_1
. Parte_1
L'Avv. Murelli, nel precisare le proprie conclusioni, richiama quelle di cui al foglio di p.c. depositato il 14.11.2024 ed espone oralmente, in modo sintetico, la posizione difensiva e richieste della società opposta. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice CR RI
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CR RI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1739/2024 Ruolo Generale promossa
DA
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Livera come da mandato in atti (rinuncia del 14.10.2024);
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Marlat come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 421/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 12.04.2024”.
Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
− nel merito: revocare per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa il decreto ingiuntivo n. 421/2024 del 12.4.2024 – RG 1036/2024 opposto e rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
- sempre nel merito: rigettare in ogni caso le avverse domande così come saranno eventualmente proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e comunque per violazione di buona fede e correttezza contrattuale, e per l'effetto comunque revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale provvedimento di legge dichiarando che nulla è dovuto a
- in via riconvenzionale: accertare l'importo complessivo delle trattenute del 5% decurtate dai CP_1 pagamenti effettuati dall'opposta all'opponente, nonché l'entità dei pagamenti ancora da effettuarsi a favore di quest'ultima per le prestazioni lavorative rese e condannare al pagamento delle dette somme, da CP_1 imputarsi in compensazione con quanto ingiunto solo nel caso – denegato - che sia riconosciuta la debenza a favore della stessa, ovvero effettuando gli opportuni conguagli tra le poste. Vittoria di spese e CP_1 competenze, oltre rimb. forf. 15%, cpa e iva..”.
2 Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta di pronta e facile soluzione;
nel merito: respingere integralmente l'opposizione spiegata dalla difesa dell'opponente perché del tutto infondata per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti dell' per la somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 14.002,29 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 12 maggio 2024 nel procedimento RG n. 1036/2024; in merito alla reconventio reconventionis: accertare e dichiarare l'ulteriore pretesa creditoria della scrivente e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate e condannare parte attrice al pagamento di euro 26.440,41; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, accertare e dichiarare la compensazione tra il credito della e l'eventuale importo che quest'ultima fosse Controparte_1 condannata a corrispondere a controparte;
in ogni caso: con vittoria delle spese, competenze, onorari, 15% spese generali e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione regolarmente notificata, , quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, proponeva opposizione al decreto sopra menzionato, emesso a favore di CP_1
con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di 14.002,002, oltre interessi e
[...] spese di procedimento, a titolo di penale convenuta nei contratti di subappalto opere, entrambi stipulati tra le parti il 26.08.2023: per la prima penale di 10.060,74 Euro era stata emessa fattura n. 40/FT, per la seconda di 3.941,55 Euro la fattura 41/FT entrambe registrate in contabilità, scadute e rimaste impagate da sebbene comunicatagli la risoluzione contrattuale ex art. Pt_1
1456 cod. civ. e diffidato il medesimo al pagamento degli importi. Alla base dell'opposizione, poneva il rilievo di nullità dei due contratti “generici, Parte_1 destinati al riempimento” e mancanti di “parti integranti”; nel merito contestava il cumulo delle due penali e negava l'esistenza di un ritardo/inadempimento a sé imputabile, bensì conseguenza di ritardi/errori delle altre imprese coinvolte nei lavori, tra le quali la stessa per la fornitura dei materiali;
in via riconvenzionale, faceva valere la mancata CP_1 liberazione in proprio favore degli importi trattenuti a garanzia, che chiedeva fossero portati in compensazione dalla somma ingiunta. Concludeva nei termini riportati in premessa. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costitutiva che manteneva ferma la propria Controparte_1 pretesa in comparsa, ribadiva la mancanza di diligenza e professionalità della ditta per Pt_1 avere sospeso i lavori e averne tardato la conclusione con danno per la controparte;
nulla era dovuto a , avendo egli già ricevuto 86.324,89 Euro;
priva di fondamento anche Parte_1
l'eccezione di nullità dei contratti di subappalto e quella di inadempimento della stessa opposta per asserito ritardo nella fornitura di materiali. Nel corso del processo, era accolta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e svolta attività istruttoria, con assunzione di prova testimoniale. Infine, la causa è pervenuta all'udienza odierna, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta da sia infondata e da Parte_1 respingere, con conferma del decreto ingiuntivo n. n. 421/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 12.04.2024.
3 Occorre premettere innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
– avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, già Cass. 27 giugno 2000, n. 8718). La fonte negoziale del credito è data dai due contratti di subappalto del 26.08.2023, entrambi depositati da a corredo del ricorso monitorio, poi anche della comparsa di Controparte_1 costituzione nel presente giudizio, e il loro contenuto appare completo e dettagliato nel regolare i singoli elementi che lo compongono (oggetto, obbligazioni dei contraenti, compenso, termini esecutivi e penali, pagamenti trattenute a garanzia, varianti in corso d'opera, controlli, collaudo, ecc.); tale verifica documentale permette di superare agevolmente e respingere il - peraltro assai generico - rilievo di nullità negoziale sollevato in citazione da Pt_1
Da notare che non viene neppure in considerazione la disciplina consumeristica, trattandosi di pattuizioni negoziali intervenute tra operatori professionali del settore edile, firmate da entrambi i contraenti ed approvate, per le clausole sub. 3, 4, 4bis, 5 e 7 anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Le facoltà e i diritti di riconosciuti dai due contratti, in presenza di ritardi Controparte_1 qualificati del subappaltatore, nonché i criteri di determinazione delle penali, sono oggetto di previsioni determinate e specifiche. Si legge al punto 5 che “per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla Data di Fine Lavori parte subappaltante debba corrispondere una penale giornaliera dello 0,2% dell'importo totale dei lavori affidati, sino alla percentuale del 10% degli stessi, salvo il risarcimento del maggior danno” e che la committente “ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, Controparte_1 raggiunto un importo a titolo di penale pari al 10% dell'importo del contratto facendo salvo ogni diritto ed azione nei confronti dell'Impresa potendo la eseguire i lavori in proprio o tramite Parte_1 Controparte_1 altre imprese, in danno dell'Impresa potendo la medesima addebitare ogni onere e spesa Parte_1 conseguenti, con facoltà di ritenere a titolo definitivo tali importi da quelli eventualmente ancora dovuti”. I ritardi e il raggiungimento dell'importo previsto in contratto per risoluzione e applicazione della penale sono circostanze che, nella loro oggettività, non sono state contestate da
[...]
ed è provato per tabulas che, al raggiungimento del limite pattizio, Pt_1 Controparte_1 abbia provveduto a comunicare via pec la volontà di risoluzione il 20.02.2024, diffidando il subappaltatore ad adempiere (doc. 19 allegato alla comparsa dell'opposta): “con la presente la provveder a risolvere il contratto con efficacia immediata e vi diffida a libera entro e non oltre la data CP_1 del 21 febbraio p.v. il cantiere …. (ii) al pagamento delle penali ad oggi maturate …” sul presupposto dell'avvenuto raggiungimento dell'importo determinato in contratto. Non è contestato nemmeno il ricevimento della comunicazione pec da parte di . Parte_1
Anche l'inadempimento imputabile a per i ritardi effettuati è stato verificato, tramite la Pt_1 prova testimoniale raccolta su iniziativa di l'opponente è stato invece dichiarato Controparte_1 decaduto dalla propria perché rimasto assente all'udienza e indimostrata la citazione delle persone chiamate a testimoniare a tale udienza del 18.03.2025. Va ribadito intanto che la messaggistica prodotta da offre elementi di significato incerto Pt_1 ed equivoco, per via della sinteticità degli scambi.
4 Quanto alla mancata/tardiva fornitura dei materiali da parte di a er i lavori Controparte_1 Pt_1 da eseguire, il testimone attualmente pensionato e già dipendente di Testimone_1 dal 2021 a inizio 2025, persona che al tempo dei fatti si occupava di coordinare Controparte_1
i lavori, e teneva i contatti con committenti e subappaltatori - cosa che fece anche per il subappalto con - ha deposto nel senso che l'obbligo di fornire il materiale era Parte_1 in capo a e in capo a ma la programmazione delle forniture e la consegna erano Pt_1 CP_1 gestire da ha altresì negato che ci furono ritardi nelle consegne di materie prime per le Pt_1 opere subappaltate all'opponente. Quanto alla realizzazione degli scavi ha ricordato che essi furono eseguiti da e che, al momento del subentro di quelli del primo Controparte_1 Pt_1 edifico erano già stati eseguiti, quelli del secondo furono programmati con il subappaltatore, odierno opponente. Sostanzialmente conformi le dichiarazioni del testimone , collaboratore di Testimone_2
responsabile di cantiere anche per il subappalto a Controparte_1 Pt_1
Il teste ha negato ritardi nella fornitura di materiale a , Tes_2 Parte_1 nell'esecuzione degli scavi, da effettuare secondo le esigenze del subappaltatore: detto testimone, la cui presenza era quotidiana in cantiere, ha da ultimo negato interferenze da parte di o altri subappaltatori sui tempi di esecuzione del lavori da parte della ditta CP_1 opponente. Può così concludersi che il ritardato compimento degli stessi è imputabile unicamente a
[...]
, da cui la legittimità della dichiarazione di risoluzione ex art. 11456 cod. civ. trasmessa Pt_1 unitamente alla diffida di pagamento delle penali. Quanto all'eccezione di compensazione del debito con le somme trattenute a garanzia, il controcredito è rimasto indimostrato, così come quello oggetto della reconventio reconventionis di la cui sussistenza è sostenuta solo da documentazione formata Controparte_1
e proveniente dalla stessa società opposta, che intende qui avvalersene. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sul valore di riferimento della causa e sui compensi medi per le prime due fasi Controparte_1 processuali, minimo per le restanti due, vista l'essenzialità dei relativi incombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, nei confronti di ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza Controparte_1 respinte, così decide:
- rigetta l'opposizione di , confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
421/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 12.04.2024;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese della presente Parte_1 Controparte_1 causa, liquidate in 3.387,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 30 ottobre 2025
Il Giudice
CR RI
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1739/2024 tra
(avv. RA FRANCO)Parte_1
OPPONENTE e avv. MARLAT ALICE) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 30 ottobre 2025, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.ssa CR RI è comparsa l'Avv. F. Murelli in sostituzione dell'Avv. A. Marlat per Nessuno compare per Controparte_1
. Parte_1
L'Avv. Murelli, nel precisare le proprie conclusioni, richiama quelle di cui al foglio di p.c. depositato il 14.11.2024 ed espone oralmente, in modo sintetico, la posizione difensiva e richieste della società opposta. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice CR RI
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CR RI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1739/2024 Ruolo Generale promossa
DA
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Livera come da mandato in atti (rinuncia del 14.10.2024);
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Marlat come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 421/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 12.04.2024”.
Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
− nel merito: revocare per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa il decreto ingiuntivo n. 421/2024 del 12.4.2024 – RG 1036/2024 opposto e rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
- sempre nel merito: rigettare in ogni caso le avverse domande così come saranno eventualmente proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e comunque per violazione di buona fede e correttezza contrattuale, e per l'effetto comunque revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale provvedimento di legge dichiarando che nulla è dovuto a
- in via riconvenzionale: accertare l'importo complessivo delle trattenute del 5% decurtate dai CP_1 pagamenti effettuati dall'opposta all'opponente, nonché l'entità dei pagamenti ancora da effettuarsi a favore di quest'ultima per le prestazioni lavorative rese e condannare al pagamento delle dette somme, da CP_1 imputarsi in compensazione con quanto ingiunto solo nel caso – denegato - che sia riconosciuta la debenza a favore della stessa, ovvero effettuando gli opportuni conguagli tra le poste. Vittoria di spese e CP_1 competenze, oltre rimb. forf. 15%, cpa e iva..”.
2 Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta di pronta e facile soluzione;
nel merito: respingere integralmente l'opposizione spiegata dalla difesa dell'opponente perché del tutto infondata per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti dell' per la somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 14.002,29 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 12 maggio 2024 nel procedimento RG n. 1036/2024; in merito alla reconventio reconventionis: accertare e dichiarare l'ulteriore pretesa creditoria della scrivente e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate e condannare parte attrice al pagamento di euro 26.440,41; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, accertare e dichiarare la compensazione tra il credito della e l'eventuale importo che quest'ultima fosse Controparte_1 condannata a corrispondere a controparte;
in ogni caso: con vittoria delle spese, competenze, onorari, 15% spese generali e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione regolarmente notificata, , quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, proponeva opposizione al decreto sopra menzionato, emesso a favore di CP_1
con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di 14.002,002, oltre interessi e
[...] spese di procedimento, a titolo di penale convenuta nei contratti di subappalto opere, entrambi stipulati tra le parti il 26.08.2023: per la prima penale di 10.060,74 Euro era stata emessa fattura n. 40/FT, per la seconda di 3.941,55 Euro la fattura 41/FT entrambe registrate in contabilità, scadute e rimaste impagate da sebbene comunicatagli la risoluzione contrattuale ex art. Pt_1
1456 cod. civ. e diffidato il medesimo al pagamento degli importi. Alla base dell'opposizione, poneva il rilievo di nullità dei due contratti “generici, Parte_1 destinati al riempimento” e mancanti di “parti integranti”; nel merito contestava il cumulo delle due penali e negava l'esistenza di un ritardo/inadempimento a sé imputabile, bensì conseguenza di ritardi/errori delle altre imprese coinvolte nei lavori, tra le quali la stessa per la fornitura dei materiali;
in via riconvenzionale, faceva valere la mancata CP_1 liberazione in proprio favore degli importi trattenuti a garanzia, che chiedeva fossero portati in compensazione dalla somma ingiunta. Concludeva nei termini riportati in premessa. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costitutiva che manteneva ferma la propria Controparte_1 pretesa in comparsa, ribadiva la mancanza di diligenza e professionalità della ditta per Pt_1 avere sospeso i lavori e averne tardato la conclusione con danno per la controparte;
nulla era dovuto a , avendo egli già ricevuto 86.324,89 Euro;
priva di fondamento anche Parte_1
l'eccezione di nullità dei contratti di subappalto e quella di inadempimento della stessa opposta per asserito ritardo nella fornitura di materiali. Nel corso del processo, era accolta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e svolta attività istruttoria, con assunzione di prova testimoniale. Infine, la causa è pervenuta all'udienza odierna, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta da sia infondata e da Parte_1 respingere, con conferma del decreto ingiuntivo n. n. 421/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 12.04.2024.
3 Occorre premettere innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
– avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, già Cass. 27 giugno 2000, n. 8718). La fonte negoziale del credito è data dai due contratti di subappalto del 26.08.2023, entrambi depositati da a corredo del ricorso monitorio, poi anche della comparsa di Controparte_1 costituzione nel presente giudizio, e il loro contenuto appare completo e dettagliato nel regolare i singoli elementi che lo compongono (oggetto, obbligazioni dei contraenti, compenso, termini esecutivi e penali, pagamenti trattenute a garanzia, varianti in corso d'opera, controlli, collaudo, ecc.); tale verifica documentale permette di superare agevolmente e respingere il - peraltro assai generico - rilievo di nullità negoziale sollevato in citazione da Pt_1
Da notare che non viene neppure in considerazione la disciplina consumeristica, trattandosi di pattuizioni negoziali intervenute tra operatori professionali del settore edile, firmate da entrambi i contraenti ed approvate, per le clausole sub. 3, 4, 4bis, 5 e 7 anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Le facoltà e i diritti di riconosciuti dai due contratti, in presenza di ritardi Controparte_1 qualificati del subappaltatore, nonché i criteri di determinazione delle penali, sono oggetto di previsioni determinate e specifiche. Si legge al punto 5 che “per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla Data di Fine Lavori parte subappaltante debba corrispondere una penale giornaliera dello 0,2% dell'importo totale dei lavori affidati, sino alla percentuale del 10% degli stessi, salvo il risarcimento del maggior danno” e che la committente “ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, Controparte_1 raggiunto un importo a titolo di penale pari al 10% dell'importo del contratto facendo salvo ogni diritto ed azione nei confronti dell'Impresa potendo la eseguire i lavori in proprio o tramite Parte_1 Controparte_1 altre imprese, in danno dell'Impresa potendo la medesima addebitare ogni onere e spesa Parte_1 conseguenti, con facoltà di ritenere a titolo definitivo tali importi da quelli eventualmente ancora dovuti”. I ritardi e il raggiungimento dell'importo previsto in contratto per risoluzione e applicazione della penale sono circostanze che, nella loro oggettività, non sono state contestate da
[...]
ed è provato per tabulas che, al raggiungimento del limite pattizio, Pt_1 Controparte_1 abbia provveduto a comunicare via pec la volontà di risoluzione il 20.02.2024, diffidando il subappaltatore ad adempiere (doc. 19 allegato alla comparsa dell'opposta): “con la presente la provveder a risolvere il contratto con efficacia immediata e vi diffida a libera entro e non oltre la data CP_1 del 21 febbraio p.v. il cantiere …. (ii) al pagamento delle penali ad oggi maturate …” sul presupposto dell'avvenuto raggiungimento dell'importo determinato in contratto. Non è contestato nemmeno il ricevimento della comunicazione pec da parte di . Parte_1
Anche l'inadempimento imputabile a per i ritardi effettuati è stato verificato, tramite la Pt_1 prova testimoniale raccolta su iniziativa di l'opponente è stato invece dichiarato Controparte_1 decaduto dalla propria perché rimasto assente all'udienza e indimostrata la citazione delle persone chiamate a testimoniare a tale udienza del 18.03.2025. Va ribadito intanto che la messaggistica prodotta da offre elementi di significato incerto Pt_1 ed equivoco, per via della sinteticità degli scambi.
4 Quanto alla mancata/tardiva fornitura dei materiali da parte di a er i lavori Controparte_1 Pt_1 da eseguire, il testimone attualmente pensionato e già dipendente di Testimone_1 dal 2021 a inizio 2025, persona che al tempo dei fatti si occupava di coordinare Controparte_1
i lavori, e teneva i contatti con committenti e subappaltatori - cosa che fece anche per il subappalto con - ha deposto nel senso che l'obbligo di fornire il materiale era Parte_1 in capo a e in capo a ma la programmazione delle forniture e la consegna erano Pt_1 CP_1 gestire da ha altresì negato che ci furono ritardi nelle consegne di materie prime per le Pt_1 opere subappaltate all'opponente. Quanto alla realizzazione degli scavi ha ricordato che essi furono eseguiti da e che, al momento del subentro di quelli del primo Controparte_1 Pt_1 edifico erano già stati eseguiti, quelli del secondo furono programmati con il subappaltatore, odierno opponente. Sostanzialmente conformi le dichiarazioni del testimone , collaboratore di Testimone_2
responsabile di cantiere anche per il subappalto a Controparte_1 Pt_1
Il teste ha negato ritardi nella fornitura di materiale a , Tes_2 Parte_1 nell'esecuzione degli scavi, da effettuare secondo le esigenze del subappaltatore: detto testimone, la cui presenza era quotidiana in cantiere, ha da ultimo negato interferenze da parte di o altri subappaltatori sui tempi di esecuzione del lavori da parte della ditta CP_1 opponente. Può così concludersi che il ritardato compimento degli stessi è imputabile unicamente a
[...]
, da cui la legittimità della dichiarazione di risoluzione ex art. 11456 cod. civ. trasmessa Pt_1 unitamente alla diffida di pagamento delle penali. Quanto all'eccezione di compensazione del debito con le somme trattenute a garanzia, il controcredito è rimasto indimostrato, così come quello oggetto della reconventio reconventionis di la cui sussistenza è sostenuta solo da documentazione formata Controparte_1
e proveniente dalla stessa società opposta, che intende qui avvalersene. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sul valore di riferimento della causa e sui compensi medi per le prime due fasi Controparte_1 processuali, minimo per le restanti due, vista l'essenzialità dei relativi incombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, nei confronti di ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza Controparte_1 respinte, così decide:
- rigetta l'opposizione di , confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
421/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 12.04.2024;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese della presente Parte_1 Controparte_1 causa, liquidate in 3.387,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 30 ottobre 2025
Il Giudice
CR RI
5