Ordinanza cautelare 14 febbraio 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02832/2025REG.PROV.COLL.
N. 03511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3511 del 2024, proposto da Stante Logistics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Graziano 62;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cfi Intermodal s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza) n. 16004, pubblicata il 30 ottobre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli e dato atto che l'avvocato Massimo Giordano e l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la mancata erogazione dell’incentivo “ferrobonus” per l’annualità 2021/2022.
1.2. Parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione del decreto direttoriale n. 24 del 2022, per motivazione illogica e contraddittoria, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge 241 del 1990, del d.i. n. 125/2017 poiché il termine decadenziale di 45 giorni sarebbe previsto dall’art. 1, comma 1, del citato decreto direttoriale solo se l’istanza contenga una domanda di accesso ai contributi e vada presentata con l’allegato 1 a, mentre non sarebbe applicabile alla dichiarazione di rinnovo degli impegni precedentemente assunti, da presentare con l’allegato 1b, quale è quella inoltrata dall’appellante che aveva già beneficiato della misura con continuità nel periodo 2017/2021;
2) per violazione del principio di ragionevolezza, per motivazione illogica e contradditoria, per violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 97 Cost. poiché, ad avviso dell’appellante, versandosi in un’ipotesi di mera dichiarazione di impegni già sottoscritti per i precedenti anni, sarebbe irragionevole l’imposizione di un termine perentorio, atteso che il Ministero competente e la società RAM, quale soggetto gestore della erogazione delegato dal Ministero, non dovrebbero compiere nessuna istruttoria sui presupposti legittimanti la partecipazione alla contribuzione, avendola già effettuata in occasione dell’erogazione dei precedenti benefici. Ne discenderebbe l’illogicità dell’applicazione del termine perentorio a fronte di situazioni differenti e come tali inidonee a giustificare l’operato dell’amministrazione competente;
3) per violazione del principio di ragionevolezza, per motivazione illogica e contradditoria, per violazione dell’art. 97 Cost. sotto altro profilo, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia perché nel decreto direttoriale n. 24 del 2022 l’erogazione dei contributi è prevista a consuntivo al decorso di 12 mesi, con conseguente illegittimità sia del Regolamento n. 125 del 2017 che del decreto direttoriale n. 24 del 2022 laddove prevedono il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del detto decreto per la presentazione dell’istanza per palese illogicità e contraddittorietà, nonché per violazione del principio di buon andamento. Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado non avrebbe colto la differenza tra i termini previsti per la presentazione della domanda e quelli per l’assegnazione delle risorse, avendo i primi una funzione meramente sollecitatoria e i secondi la finalità di garantire la parità di trattamento e la erogazione della misura, con conseguente motivazione della perentorietà dei secondi;
4) per violazione dell’art. 1, comma 648, della legge n. 208/2015, del principio di ragionevolezza, per motivazione illogica e contradditoria, per violazione dell’art. 97 Cost. sotto altro profilo, per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. perché il “ferrobonus” è previsto per l’interesse generale dello sviluppo intermodale e per un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario rispetto a quello stradale, con finalità ambientali correlate al minore inquinamento e al decongestionamento del trasporto su strada, come dimostra anche la previsione del 50% a favore degli utilizzatori del servizio di trasporto intermodale. Ne discende l’illegittimità del Regolamento n. 125 del 2017 e del decreto direttoriale laddove impongono vincoli ed obblighi non strettamente necessari ai fini della gestione del “ferrobonus” e tali da risultare di ostacolo alla gestione dello stesso ed al perseguimento delle predette dichiarate finalità generali;
5) per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 perché l’amministrazione procedente avrebbe dovuto comunicare all’appellante il preavviso di rigetto al fine di consentirle di produrre le proprie deduzioni idonee a incidere sull’esito finale del procedimento, né potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame l’art. 21 octies della legge n. 241/1990;
6) per violazione del decreto direttoriale n. 24 del 2022, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge 241/1990, del Regolamento n. 125 del 2017 perché per tutte le ragioni esposte nelle precedenti censure il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo, essendo altresì erronea la pronuncia di primo grado laddove afferma che il termine non è stato rispettato “per problemi organizzativi interni, quali le dimissioni del dipendente incaricato di presentare la domanda di ammissione al ferrobonus e il mancato passaggio di consegne ad altro dipendente” che non possono rilevare quale impedimento oggettivo o di forza maggiore .
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione l’amministrazione appellata ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e la società appellante memoria di replica.
4. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto.
7. Oggetto di controversia è il provvedimento con il quale il Ministero appellato ha ritenuto di non accogliere la domanda presentata dall’appellante Stante Logistics S.p.A. a mezzo pec il 25 luglio 2022, sul presupposto che in forza dell’art. 1 del decreto direttoriale n. 24 del 2022 le domande relative ai contributi per il periodo 2021/2022 dovevano essere presentate entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto, termine perentorio corrispondente alle ore 24.00 del 21 aprile 2022.
8. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha ritenuto legittima l’applicazione del termine decadenziale di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto per la presentazione della domanda di ammissione all’incentivo “alla luce della tipologia di procedura che viene in rilievo, nonché in relazione alla funzione che esso svolge nell’ambito di tale procedura” e, segnatamente ha affermato che:
a) si tratta di “una procedura evidenziale tesa all’erogazione di un vantaggio economico denominato ferrobonus che, in quanto rivolta a una platea di potenziali interessati non determinabile ex ante, può essere assimilata alle procedure di massa. Tale procedura, inoltre, si caratterizza per l’erogazione di incentivi economici a plafond limitato, come si evince dal disposto degli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento ferrobonus, nonché dal fatto che la misura abbia necessitato di essere appositamente finanziata e rifinanziata in relazione a ciascuna annualità per la quale è stato possibile richiedere il contributo” ;
b) “la previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande, quindi, si giustifica innanzitutto sul piano organizzativo e gestionale della procedura ed è ulteriormente avvalorata dalla necessità di circoscrivere esattamente la platea dei soggetti ammessi a godere del beneficio, in quanto il numero dei soggetti beneficiari incide sul quantum del contributo erogabile a ciascuno di essi, tanto è vero che l’art. 8, comma 1, del regolamento ferrobonus espressamente stabilisce che laddove le risorse disponibili non siano sufficienti, si procederà alla riduzione di dette risorse in proporzione all’ammontare spettante a ciascun beneficiario” ;
c) “la previsione di detto termine presidia la fase procedurale relativa al vaglio di ammissibilità delle domande” in quanto “dalle disposizioni regolamentari sopra citate, si evince che ai fini dell’ammissione non solo è necessario presentare la domanda nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione telematica del d.d.g. del Mit relativo a ciascuna delle annualità per le quali è stata prevista l’erogazione della misura incentivante (art. 9, comma 4), ma è altresì richiesto il possesso degli specifici requisiti indicati dall’art. 5, comma 2, lett. da a) ad i)” ;
d) “risulta priva di pregio l’affermazione secondo la quale con il modulo 1b i soggetti già beneficiari della misura si limiterebbero ad effettuare un rinnovo degli impegni già assunti in precedenza. La disciplina regolamentare non prevede alcuna differenziazione tra nuovi beneficiari e precedenti beneficiari, il che trova fondamento nel fatto che per entrambe le categorie di soggetti viene specularmente richiesto il possesso dei citati requisiti di ammissibilità all’atto della presentazione della domanda di accesso al beneficio economico” .
9. Con i primi tre motivi che possono essere trattati congiuntamente la società appellante ripropone anche nel presente grado di giudizio la propria interpretazione del bando e del regolamento secondo cui il termine decadenziale di 45 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al contributo sarebbe applicabile solo alle istanze di accesso agli incentivi e non anche alle domande presentate da soggetti che hanno già ottenuto per le annualità pregresse i predetti benefici.
In tale ultima evenienza, ad avviso dell’appellante, al richiedente spetterebbe solo di comunicare la dichiarazione di rinnovo degli impegni di cui all’allegato 1b, senza rispettare alcun termine decadenziale, trattandosi solo di una dichiarazione relativa ad impegni già assunti per gli precedenti anni in relazione ai quali il Ministero competente e la società RAM, quale soggetto gestore della erogazione delegato dal Ministero, non dovrebbero compiere nessuna istruttoria sui presupposti legittimanti la partecipazione alla contribuzione, avendola già effettuata in occasione dell’erogazione dei precedenti benefici.
9.1. La prospettazione dell’appellante non appare condivisibile sia in considerazione della natura evidenziale della procedura volta all’erogazione di un vantaggio economico a plafond limitato con una platea di potenziali interessati non determinabile ex ante , sia in ragione del tenore letterale dell’art.1, comma 1, del decreto direttoriale n. 24 del 2022 ai sensi del quale le domande “di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui all’articolo 1, comma 673, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178 di rifinanziamento del Regolamento 125/2017 devono pervenire esclusivamente a mezzo pec (…) entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto” .
9.2. Ad avviso del Collegio è condivisibile la conclusione del giudice di primo grado che ha evidenziato come il termine perentorio di quarantacinque giorni per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, oltre ad essere espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 24 del 2022, è anche funzionale a garantire la parità di trattamento tra tutti i potenziali beneficiari e a permettere una corretta gestione delle risorse disponibili che, in quanto limitate, devono necessariamente essere ripartite nell’ambito di una platea ben individuata.
9.3. Né, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il disposto del successivo comma 2, ai sensi del quale la presentazione della domanda avviene utilizzando la diversa modulistica di cui all’allegato 1 a), contenente domanda di accesso a contributo o all’allegato 1 b, nel caso di imprese già beneficiarie di contributi, vale a modificare l’interpretazione del comma 1 e a differenziare la natura del termine di quarantacinque giorni in perentoria, se relativa alla domanda presentata con il modulo di cui all’allegato 1 a), e ordinatoria, se relativa alla domanda presentata con il modulo di cui all’allegato 1 b).
In base ai criteri di interpretazione letterale, sistematico e teleologico appare, infatti, evidente che il decreto n. 24 del 2022 prevede una diversa modulistica per la presentazione della domanda di accesso ai benefici non quanto al termine di invio della stessa, ma quanto alla semplificazione delle dichiarazioni che devono rendere i soggetti che hanno già beneficiato del contributo per le annualità precedenti e che, pertanto, si obbligano a “rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti con l’istanza di accesso ai contributi” .
9.4. Come osservato dal giudice di primo grado qualora “non fosse previsto un termine perentorio per la presentazione delle domande, da un lato, non sarebbe possibile per l’amministrazione ministeriale accertare che tutti i soggetti ammessi siano in possesso, ad una medesima data (coincidente con il termine di presentazione delle domande), dei requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento ferrobonus, e, dall’altro, si finirebbe per consentire, con evidente disparità di trattamento, ad alcuni potenziali beneficiari di essere ammessi al contributo pur avendo conseguito il possesso dei requisiti di ammissibilità successivamente agli altri soggetti” .
9.5. Né, infine, incide sulla perentorietà del termine di quarantacinque giorni per la presentazione della domanda di accesso ai contributi la previsione dell’attribuzione a consuntivo che si riferisce esclusivamente alla fase dell’erogazione nella quale assume rilievo la verifica, da parte dell’amministrazione procedente, degli specifici impegni assunti dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di ammissione. E, infatti, la verifica del rispetto degli impegni assunti in fase di ammissione deve necessariamente avvenire nel termine più lungo di dodici mesi, essendo i beneficiari tenuti a mantenere e a incrementare determinati volumi di traffico, volumi misurabili solo lungo un arco temporale.
10. Altrettanto infondata è anche la censura con la quale parte appellante deduce l’erroneità della sentenza perché non avrebbe accertato l’illegittimità del Regolamento e del decreto direttoriale per le parti in cui impongono vincoli ed obblighi non strettamente necessari ai fini della gestione del “ferrobonus” e tali da risultare di ostacolo alla gestione dello stesso ed al perseguimento delle dichiarate finalità ambientali di diminuzione dell’inquinamento e di decongestionamento del trasporto su strada.
10.1. Per le ragioni esposte è, infatti, evidente che la previsione di un termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso ai contributi è funzionale a una gestione trasparente e ordinata delle risorse destinate ai contributi “ferrobonus”, evitando disparità di trattamento e possibili abusi ed è, pertanto, strumentale anche al migliore perseguimento degli interessi pubblici che il legislatore ha inteso perseguire attraverso l’attribuzione del detto beneficio.
11. E’, infine, infondata anche la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, atteso che la domanda dell’appellante è stata presentata oltre il termine perentorio stabilito dal decreto direttoriale e che, pertanto, l’amministrazione non aveva nessun margine di discrezionalità per ammetterla, senza che fosse necessario inviare il preavviso di rigetto alla luce dello sforamento del termine.
Né, infine, anche qualora fosse stato inviato il preavviso di rigetto l’amministrazione avrebbe potuto qualificare i problemi organizzativi interni e, segnatamente, le dimissioni di un dipendente incaricato della presentazione delle domande, come una causa di forza maggiore rientrando palesemente tali circostanze nella sfera di responsabilità dell’impresa stessa.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’Amministrazione appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO