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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 11/02/2026, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2289/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11366/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002166541109077141 TASSA AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richiest ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 impugnava, con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato con PEC del 15/05/2025 - depositato in data 16/06/2025, tramite il ministero del suo procuratore e difensore specificato in rubrica, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo
RGR n. 11366/2025 - il Pignoramento presso Terzi n. 20250002166541109077141, iscritto da Municipia-
Abaco-Regione Campania per € 538,09, notificatogli in data 17/03/2025; atto, questo, generato dalla notifica di ingiunzione n. 634008983080 del 08/07/2022 e di un altro provvedimento prodromico, avente ad oggetto Tassa automobilistica anno 2016, gravata sull' autoveicolo di sua proprietà, targato Targa_1
Deduceva, come unico motivo di doglianza, la nullità del prefato atto, per insussistenza del presupposto impositivo, a seguito della sentenza n. 4126/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli, Sezione 23^, depositata in data 06/03/2025 che aveva accolto il gravame, avverso la comunicazione di fermo di ammnistrativo, sotteso dalla surriferita ingiunzione ed altro provvedimento prodromico (RGR n.
20357/2024); di conseguenza, nulla era dovuto, per tale titolo.
Ciò posto, evocava in giudizio, la prefata parte, per sentirsi dichiarare, in sede di pubblica udienza,
l'annullamento dell'opposto pignoramento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
La Concessionaria non producevano controdeduzioni All'udienza odierna, la Corte, nella surriferita composizione, all'esito della discussione, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le doglianze della difesa del contribuente hanno pregio giuridico, per l'effetto, legittime, a prescindere dalla contumacia della Municipia. Di conseguenza, l'opposto provvedimento va annullato, all'unisono con gli atti presupposti che l'hanno generato, illegittimamente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11366/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la parte resistente, contumace, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro quattrocento/00 (€ 400,00), oltre accessori di legge, nonché la ripetizione del contributo unificato, il tutto, in favore del procuratore/difensore, antistatario della parte ricorrente.
Così deciso, in Napoli, in data 09 febbraio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11366/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002166541109077141 TASSA AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richiest ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 impugnava, con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato con PEC del 15/05/2025 - depositato in data 16/06/2025, tramite il ministero del suo procuratore e difensore specificato in rubrica, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo
RGR n. 11366/2025 - il Pignoramento presso Terzi n. 20250002166541109077141, iscritto da Municipia-
Abaco-Regione Campania per € 538,09, notificatogli in data 17/03/2025; atto, questo, generato dalla notifica di ingiunzione n. 634008983080 del 08/07/2022 e di un altro provvedimento prodromico, avente ad oggetto Tassa automobilistica anno 2016, gravata sull' autoveicolo di sua proprietà, targato Targa_1
Deduceva, come unico motivo di doglianza, la nullità del prefato atto, per insussistenza del presupposto impositivo, a seguito della sentenza n. 4126/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli, Sezione 23^, depositata in data 06/03/2025 che aveva accolto il gravame, avverso la comunicazione di fermo di ammnistrativo, sotteso dalla surriferita ingiunzione ed altro provvedimento prodromico (RGR n.
20357/2024); di conseguenza, nulla era dovuto, per tale titolo.
Ciò posto, evocava in giudizio, la prefata parte, per sentirsi dichiarare, in sede di pubblica udienza,
l'annullamento dell'opposto pignoramento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
La Concessionaria non producevano controdeduzioni All'udienza odierna, la Corte, nella surriferita composizione, all'esito della discussione, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le doglianze della difesa del contribuente hanno pregio giuridico, per l'effetto, legittime, a prescindere dalla contumacia della Municipia. Di conseguenza, l'opposto provvedimento va annullato, all'unisono con gli atti presupposti che l'hanno generato, illegittimamente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11366/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la parte resistente, contumace, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro quattrocento/00 (€ 400,00), oltre accessori di legge, nonché la ripetizione del contributo unificato, il tutto, in favore del procuratore/difensore, antistatario della parte ricorrente.
Così deciso, in Napoli, in data 09 febbraio 2026