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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5254/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5254/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in ACIREALE (CT), Via Torretta n. 127, C.F._1
presso lo studio dell'avv. PANGARI GIUSI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in ACIREALE (CT), P.za G. Garibaldi n. 28, presso lo studio dell'avv. ALOISI MAUGERI GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., ha chiesto la modifica della Parte_1
sentenza n. 3449/2022 con cui questo Tribunale in data 27/07/2022 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con e che ha posto a suo carico il Parte_2
pagamento di un assegno mensile di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia Per_1
nata il [...], maggiorenne ma economicamente non indipendente, e
[...]
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , esponendo che la figlia si è laureata e Parte_2
che svolge dal 19.03.2024 la professione di terapista della neuro-psicomotricità dell'età
evolutiva presso l'O.D.A. (Opera Diocesana di Assistenza) di Catania, oltre a esercitare tale professione anche in forma autonoma, e ha altresì chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della resistente.
Il ricorrente ha, infine, dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Si è costituita in giudizio e non si è opposta all'accoglimento Parte_2
della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , né alla revoca Per_1
dell'assegnazione della casa coniugale, ma ha chiesto al Tribunale di disporre la decorrenza dalla data di decisione e con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli, come stabilito dall'art. 337-
septies c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma permane anche dopo fin quando i figli non siano diventati autosufficienti economicamente a condizione che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si provi che il figlio
2 maggiorenne non sia ancora indipendente perché impegnato in studi universitari o percorsi di avviamento professionale post-scolastici, e ciò in ottica di sollecitare l'autoresponsabilità dei figli non potendosi esigere dai genitori un impegno economico illimitato nel tempo (cfr. Cass.
civ. n. 21752/2020, Cass civ. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta provato, sia per ammissione della parte resistente sia in via documentale (si v. il contratto di lavoro con l'O.D.A.), che la figlia Per_1
ha fatto ingresso nel mondo del lavoro nel mese di Marzo 2024; pertanto, va dichiarato non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento di Euro 300,00 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda, che è successiva rispetto al Per_1
mese al 19.3.2024, ovvero alla data di conclusione del contratto di lavoro, invero rubricata
“lettera di incarico professionale” con l'O.D.A. di Catania.
Conseguentemente, va altresì disposta la revoca dell'assegnazione coniugale alla resistente, sempre con decorrenza dalla data della domanda, non essendo più sussistente il presupposto sancito dall'art. 337-sexies c.c. secondo cui l'assegnazione della casa coniugale assolve alla funzione di mantenimento del contesto familiare nell'interesse da parte dei figli minorenni o maggiorenni ma non autonomi e conviventi con l'istante.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, a modifica della sentenza di questo Tribunale n. 3449/2022 del
27/07/2022, così provvede:
dichiara non dovuto l'obbligo, posto a carico del ricorrente , di Parte_1
versare l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne Persona_1
3 ed economicamente autosufficiente, dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
revoca l'assegnazione a della casa coniugale;
Parte_2
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5254/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in ACIREALE (CT), Via Torretta n. 127, C.F._1
presso lo studio dell'avv. PANGARI GIUSI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in ACIREALE (CT), P.za G. Garibaldi n. 28, presso lo studio dell'avv. ALOISI MAUGERI GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., ha chiesto la modifica della Parte_1
sentenza n. 3449/2022 con cui questo Tribunale in data 27/07/2022 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con e che ha posto a suo carico il Parte_2
pagamento di un assegno mensile di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia Per_1
nata il [...], maggiorenne ma economicamente non indipendente, e
[...]
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , esponendo che la figlia si è laureata e Parte_2
che svolge dal 19.03.2024 la professione di terapista della neuro-psicomotricità dell'età
evolutiva presso l'O.D.A. (Opera Diocesana di Assistenza) di Catania, oltre a esercitare tale professione anche in forma autonoma, e ha altresì chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della resistente.
Il ricorrente ha, infine, dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Si è costituita in giudizio e non si è opposta all'accoglimento Parte_2
della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , né alla revoca Per_1
dell'assegnazione della casa coniugale, ma ha chiesto al Tribunale di disporre la decorrenza dalla data di decisione e con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli, come stabilito dall'art. 337-
septies c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma permane anche dopo fin quando i figli non siano diventati autosufficienti economicamente a condizione che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si provi che il figlio
2 maggiorenne non sia ancora indipendente perché impegnato in studi universitari o percorsi di avviamento professionale post-scolastici, e ciò in ottica di sollecitare l'autoresponsabilità dei figli non potendosi esigere dai genitori un impegno economico illimitato nel tempo (cfr. Cass.
civ. n. 21752/2020, Cass civ. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta provato, sia per ammissione della parte resistente sia in via documentale (si v. il contratto di lavoro con l'O.D.A.), che la figlia Per_1
ha fatto ingresso nel mondo del lavoro nel mese di Marzo 2024; pertanto, va dichiarato non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento di Euro 300,00 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda, che è successiva rispetto al Per_1
mese al 19.3.2024, ovvero alla data di conclusione del contratto di lavoro, invero rubricata
“lettera di incarico professionale” con l'O.D.A. di Catania.
Conseguentemente, va altresì disposta la revoca dell'assegnazione coniugale alla resistente, sempre con decorrenza dalla data della domanda, non essendo più sussistente il presupposto sancito dall'art. 337-sexies c.c. secondo cui l'assegnazione della casa coniugale assolve alla funzione di mantenimento del contesto familiare nell'interesse da parte dei figli minorenni o maggiorenni ma non autonomi e conviventi con l'istante.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, a modifica della sentenza di questo Tribunale n. 3449/2022 del
27/07/2022, così provvede:
dichiara non dovuto l'obbligo, posto a carico del ricorrente , di Parte_1
versare l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne Persona_1
3 ed economicamente autosufficiente, dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
revoca l'assegnazione a della casa coniugale;
Parte_2
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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