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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12836/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12836/2022 promossa da:
, con gli avv.ti GIORGIO MATTEO FORNASARI e MARGHERITA Parte_1
COLOMBO
PARTE ATTOREA
CONTRO
, rappresentata dalla procuratrice , con gli avv.ti CP_1 Controparte_2
IO MA AS e AS OS
Controparte_3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“IN VIA PRINCIPALE:
● Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461, di proprietà del Signor in merito alla causazione del sinistro de Parte_2 quo e per l'effetto;
● Condannare i convenuti in solido al pagamento, a favore della Signora del Parte_1 risarcimento dei danni fisici subiti nella misura della differenza rispetto a quanto già liquidato, per ulteriori Euro 51.813,65 o nella somma maggiore o diversa che si riterrà di giustizia, il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di introduzione del presente giudizio,
pagina 1 di 6 nonché agli interessi moratori calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
• In ogni caso nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito;
• Col favore di spese e competenze della presente procedura.
IN VIA ISTRUTTORIA
- l'ammissione di CTU medico legale sulla persona della Signora per la Parte_1 quantificazione dei danni fisici subiti;
- disporre il giuramento decisorio ovvero, in subordine, l'interrogatorio formale del convenuto contumace sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
1) Vero che in data 01 agosto 2020 alle ore 13.00 circa a Favria la Signora si Parte_1 accingeva a salire a bordo del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461, di proprietà del Signora
in qualità di passeggera terza trasportata;
Controparte_3
2) Vero che Vero che in data 01 agosto 2020 alle ore 13.00 circa a Favria il Signor CP_3 partiva omettendo di verificare che la passeggera fosse regolarmente
[...] Parte_1 posizionata in sella del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461;
3) Vero che a causa della repentina partenza del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461, la Signora
perdeva l'equilibrio e rovinava a terra;
Parte_1
4) Vero che a causa dell'impatto a terra la Signora subiva lesioni tali da rendere Parte_1 necessario l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuorgnè ove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo esterno.”
Per la compagnia assicuratrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare le avverse domande.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che la somma di € 4.450,00 corrisposta da a parte attrice è Controparte_2 pienamente idonea a risarcire la stessa del pregiudizio subito e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate;
Nel merito, in via subordinata:
- rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo pregiudizio subito da parte attrice e dell'effettivo grado di responsabilità accertato in capo alle parti.
pagina 2 di 6 In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), Iva e e Cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_3 affermando in atti assertivi: che in data 1/8/2020 l'odierna attrice si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del motociclo di proprietà del convenuto, condotto dallo stesso ed assicurato con la compagnia assicuratrice convenuta, quando cadeva a terra mentre il conducente del veicolo si metteva in marcia senza curarsi che la trasportata fosse posizionata regolarmente sul mezzo;
che in seguito al sinistro la parte attorea aveva riportato lesioni;
e che quest'ultima aveva ricevuto dalla compagnia assicuratrice, e trattenuto in acconto, la somma di Euro 4.450,00; e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento del maggior danno lamentato.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
si è costituita in giudizio quale procuratrice della compagnia Controparte_2 assicuratrice convenuta , ed ha contrastato le domande attoree. CP_1
Nel corso dell'istruttoria sono state rigettate, in quanto inammissibili, le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- posto che l'art. 2054 co. 1 c.c. si applica anche in relazione al trasportato danneggiato, nel caso di specie si rileva che la compagnia assicuratrice convenuta non ha contestato le circostanze allegate dalla parte attorea in ordine alla presenza della stessa sulla moto ed alla sua caduta dal mezzo, con la conseguenza che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, la circostanza che la caduta della trasportata dalla moto si fosse verificata nella fase di partenza del mezzo emerge anche dalle dichiarazioni del proprietario e conducente del veicolo contenute nel doc. 2 della parte attorea e nella documentazione di cui al n. 8 delle produzioni della compagnia assicuratrice convenuta;
- alla luce dei predetti elementi deve ritenersi sussistere sia il nesso causale tra la caduta dell'attrice e la partenza della moto, sia la colpa del conducente del veicolo, in quanto la circostanza che la caduta della trasportata si fosse verificata proprio nel momento della partenza del veicolo fa apparire plausibile che il conducente abbia imprudentemente avviato il mezzo senza avere prima prestato la dovuta attenzione alla sistemazione della trasportata, ossia senza essersi assicurato preventivamente che quest'ultima si fosse posizionata correttamente sulla moto;
pagina 3 di 6 - sennonché, nel caso di specie deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, e ciò in quanto -alla luce della dichiarazione resa dalla trasportata di avere “perso l'equilibrio” appena dopo la partenza della moto (v. la documentazione di cui al n. 8 delle produzioni della compagnia assicuratrice)- appare plausibile che la trasportata abbia contribuito a causare la propria caduta tenendo un comportamento di mancato coordinamento con il conducente della moto al momento dell'avvio del veicolo, e poiché il passaggio dalla fase statica a quella del movimento del mezzo costituisce un momento particolarmente delicato, il disattento comportamento della trasportata in tale frangente costituisce un'imprudente sottovalutazione del rischio anche da parte di quest'ultima;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 2”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 45”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 40” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 60”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “del 9%”; e la sussistenza di documentate spese di cura ammontanti ad “€ 889,00”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari al 9% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicolo a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito dalla parte attorea va liquidato in Euro 15.981,42 per il danno permanente ed in Euro 3.908,23 per il danno temporaneo, per un totale di Euro 19.889,65, somma liquidata in moneta attuale, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla parte attorea;
non può essere liquidata alcuna somma in relazione alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, e ciò in quanto la parte attorea non ha dedotto -entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- specifiche allegazioni idonee a fare apparire plausibile la derivazione in capo all'infortunata di conseguenze più gravi di quelle ordinariamente derivanti dalla tipologia di danno accertato, tenuto conto della genericità del riferimento nell'atto di citazione ad pagina 4 di 6 imprecisate “attività ludiche”, ed inoltre tenuto conto della mancata produzione di documentazione in relazione all'attività lavorativa;
- costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile le spese di cura pari complessivamente ad
Euro 889,00, e la somma di Euro 488,00 di cui alla fattura n. 67 del 13/4/2021; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 1.377,00; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto complessivamente ad Euro 1.377,00, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 19.889,65 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 1.377,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 21.266,65;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 21.266,65 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 10.633,33; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- dalla summenzionata somma di Euro 10.633,33, oltre accessori come sopra indicato, deve essere detratto l'importo di Euro 4.450,00, posto che costituisce circostanza pacifica tra la parte attorea e la compagnia assicuratrice convenuta l'avvenuto versamento, prima dell'instaurazione della presente causa, di tale ultimo importo in favore di . Parte_1
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 10.633,33, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 4.450,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro pagina 5 di 6 10.633,33, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 4.450,00;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 26/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12836/2022 promossa da:
, con gli avv.ti GIORGIO MATTEO FORNASARI e MARGHERITA Parte_1
COLOMBO
PARTE ATTOREA
CONTRO
, rappresentata dalla procuratrice , con gli avv.ti CP_1 Controparte_2
IO MA AS e AS OS
Controparte_3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“IN VIA PRINCIPALE:
● Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461, di proprietà del Signor in merito alla causazione del sinistro de Parte_2 quo e per l'effetto;
● Condannare i convenuti in solido al pagamento, a favore della Signora del Parte_1 risarcimento dei danni fisici subiti nella misura della differenza rispetto a quanto già liquidato, per ulteriori Euro 51.813,65 o nella somma maggiore o diversa che si riterrà di giustizia, il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di introduzione del presente giudizio,
pagina 1 di 6 nonché agli interessi moratori calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
• In ogni caso nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito;
• Col favore di spese e competenze della presente procedura.
IN VIA ISTRUTTORIA
- l'ammissione di CTU medico legale sulla persona della Signora per la Parte_1 quantificazione dei danni fisici subiti;
- disporre il giuramento decisorio ovvero, in subordine, l'interrogatorio formale del convenuto contumace sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
1) Vero che in data 01 agosto 2020 alle ore 13.00 circa a Favria la Signora si Parte_1 accingeva a salire a bordo del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461, di proprietà del Signora
in qualità di passeggera terza trasportata;
Controparte_3
2) Vero che Vero che in data 01 agosto 2020 alle ore 13.00 circa a Favria il Signor CP_3 partiva omettendo di verificare che la passeggera fosse regolarmente
[...] Parte_1 posizionata in sella del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461;
3) Vero che a causa della repentina partenza del motociclo Yamaha Xmax, targato EL69461, la Signora
perdeva l'equilibrio e rovinava a terra;
Parte_1
4) Vero che a causa dell'impatto a terra la Signora subiva lesioni tali da rendere Parte_1 necessario l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuorgnè ove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo esterno.”
Per la compagnia assicuratrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare le avverse domande.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che la somma di € 4.450,00 corrisposta da a parte attrice è Controparte_2 pienamente idonea a risarcire la stessa del pregiudizio subito e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate;
Nel merito, in via subordinata:
- rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo pregiudizio subito da parte attrice e dell'effettivo grado di responsabilità accertato in capo alle parti.
pagina 2 di 6 In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), Iva e e Cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_3 affermando in atti assertivi: che in data 1/8/2020 l'odierna attrice si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del motociclo di proprietà del convenuto, condotto dallo stesso ed assicurato con la compagnia assicuratrice convenuta, quando cadeva a terra mentre il conducente del veicolo si metteva in marcia senza curarsi che la trasportata fosse posizionata regolarmente sul mezzo;
che in seguito al sinistro la parte attorea aveva riportato lesioni;
e che quest'ultima aveva ricevuto dalla compagnia assicuratrice, e trattenuto in acconto, la somma di Euro 4.450,00; e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento del maggior danno lamentato.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
si è costituita in giudizio quale procuratrice della compagnia Controparte_2 assicuratrice convenuta , ed ha contrastato le domande attoree. CP_1
Nel corso dell'istruttoria sono state rigettate, in quanto inammissibili, le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- posto che l'art. 2054 co. 1 c.c. si applica anche in relazione al trasportato danneggiato, nel caso di specie si rileva che la compagnia assicuratrice convenuta non ha contestato le circostanze allegate dalla parte attorea in ordine alla presenza della stessa sulla moto ed alla sua caduta dal mezzo, con la conseguenza che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, la circostanza che la caduta della trasportata dalla moto si fosse verificata nella fase di partenza del mezzo emerge anche dalle dichiarazioni del proprietario e conducente del veicolo contenute nel doc. 2 della parte attorea e nella documentazione di cui al n. 8 delle produzioni della compagnia assicuratrice convenuta;
- alla luce dei predetti elementi deve ritenersi sussistere sia il nesso causale tra la caduta dell'attrice e la partenza della moto, sia la colpa del conducente del veicolo, in quanto la circostanza che la caduta della trasportata si fosse verificata proprio nel momento della partenza del veicolo fa apparire plausibile che il conducente abbia imprudentemente avviato il mezzo senza avere prima prestato la dovuta attenzione alla sistemazione della trasportata, ossia senza essersi assicurato preventivamente che quest'ultima si fosse posizionata correttamente sulla moto;
pagina 3 di 6 - sennonché, nel caso di specie deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, e ciò in quanto -alla luce della dichiarazione resa dalla trasportata di avere “perso l'equilibrio” appena dopo la partenza della moto (v. la documentazione di cui al n. 8 delle produzioni della compagnia assicuratrice)- appare plausibile che la trasportata abbia contribuito a causare la propria caduta tenendo un comportamento di mancato coordinamento con il conducente della moto al momento dell'avvio del veicolo, e poiché il passaggio dalla fase statica a quella del movimento del mezzo costituisce un momento particolarmente delicato, il disattento comportamento della trasportata in tale frangente costituisce un'imprudente sottovalutazione del rischio anche da parte di quest'ultima;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 2”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 45”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 40” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 60”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “del 9%”; e la sussistenza di documentate spese di cura ammontanti ad “€ 889,00”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari al 9% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicolo a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito dalla parte attorea va liquidato in Euro 15.981,42 per il danno permanente ed in Euro 3.908,23 per il danno temporaneo, per un totale di Euro 19.889,65, somma liquidata in moneta attuale, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla parte attorea;
non può essere liquidata alcuna somma in relazione alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, e ciò in quanto la parte attorea non ha dedotto -entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- specifiche allegazioni idonee a fare apparire plausibile la derivazione in capo all'infortunata di conseguenze più gravi di quelle ordinariamente derivanti dalla tipologia di danno accertato, tenuto conto della genericità del riferimento nell'atto di citazione ad pagina 4 di 6 imprecisate “attività ludiche”, ed inoltre tenuto conto della mancata produzione di documentazione in relazione all'attività lavorativa;
- costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile le spese di cura pari complessivamente ad
Euro 889,00, e la somma di Euro 488,00 di cui alla fattura n. 67 del 13/4/2021; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 1.377,00; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto complessivamente ad Euro 1.377,00, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 19.889,65 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 1.377,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 21.266,65;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 21.266,65 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 10.633,33; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- dalla summenzionata somma di Euro 10.633,33, oltre accessori come sopra indicato, deve essere detratto l'importo di Euro 4.450,00, posto che costituisce circostanza pacifica tra la parte attorea e la compagnia assicuratrice convenuta l'avvenuto versamento, prima dell'instaurazione della presente causa, di tale ultimo importo in favore di . Parte_1
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 10.633,33, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 4.450,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro pagina 5 di 6 10.633,33, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 4.450,00;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 26/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6