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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 1382/2025 promosso da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Parte_1 C.F._1
ER RO e dall'avv. CHIARINI SIMONA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, via Teofilo Torri n. 20
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.11.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato ha chiesto che il Parte_1 nipote fosse condannato all'immediata liberazione della villetta sita in AS Controparte_1
NT, Via Madonna del Bagno n. 22, di proprietà della ricorrente e occupata senza titolo dal resistente;
che fosse comminata una astreinte per ogni giorno di ritardo;
che il resistente fosse condannato al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dalla sua presenza nell'immobile, con la formulazione di ulteriori richieste ex art. 96 c.p.c.. Veniva fissata udienza per la trattazione per il giorno 06.11.2025 ed il ricorso ex art. 281-decies c.p.c. veniva notificato al resistente nel luglio 2025.
In corso di causa, in data 08.09.2025, presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine Parte_1 di ottenere in via d'urgenza l'allontanamento di dalla propria abitazione in via Controparte_1 anticipata rispetto agli ordinari tempi del processo di cognizione e l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 23.10.2025.
All'udienza del 06.11.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente e la sua mancata rituale costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa, su richiesta della parte ricorrente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in ricorso.
Ciò premesso, è fondata e va accolta la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la condanna del resistente al rilascio dell'immobile sito in AS NT (AR), via Madonna del Bagno n. 22, occupato da quest'ultimo senza titolo.
Si osserva che la ricorrente ha allegato, a sostegno della domanda:
- di essere piena ed unica proprietaria della villetta ad uso abitativo sita in AS NT, Via
Madonna del Bagno n. 22, dove la ricorrente vive attualmente, e dove aveva vissuto in passato insieme alla sorella maggiore e madre adottiva dell'odierno resistente (che deteneva sul 50% dell'immobile il diritto di usufrutto), fino al decesso di quest'ultima in data 27.04.2024;
- che ad inizio 2024 il nipote aveva iniziato ad abitare presso la suddetta villetta Controparte_1 con la nuova compagna, occupando la parte inferiore della casa, e che la suddetta occupazione si sta ancora protraendo contro la volontà della zia, divenuta piena ed unica proprietaria;
- che tale occupazione sarebbe oltremodo gravosa, poiché il resistente impedirebbe alla anziana zia l'accesso al piano inferiore della propria abitazione e ai servizi ivi installati (lavatrice, congelatore), turbando inoltre l'utilizzo dell'immobile da parte della legittima proprietaria, nonché utilizzando e disponendo dei beni mobili ivi contenuti uti dominus;
- che, nonostante fosse stato chiesto più volte al resistente nel corso dell'anno 2025, in via stragiudiziale, di lasciare l'abitazione della zia nella quale non aveva alcun titolo per permanere, nel luglio e nell'agosto 2025 la situazione diveniva ulteriormente non tollerabile, avendo la ricorrente, quasi novantenne, subito le aggressioni del nipote e della sua compagna Controparte_1 Per_1
come documentate dalle informative dei Carabinieri intervenuti allegate al ricorso ex art. 700
[...]
c.p.c.
Dal doc. 1 allegato al ricorso ex art. 281-decies c.p.c. risulta che abbia acquistato Parte_1 il 17.01.2002 dalla madre dell'odierno resistente la quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa, di cui già era comproprietaria con la sorella, che sulla quota ceduta alla sorella la sig.ra si era riservata l'usufrutto, che si è estinto con la morte della beneficiaria, Parte_2 come per legge, risultando dunque sufficiente evidenza documentale del titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte dell'odierna ricorrente, ossia quello di proprietà.
Non risulta invece alcun titolo legittimante la permanenza presso l'immobile di proprietà della ricorrente da parte del resistente , la cui occupazione dell'immobile in questione Controparte_1 va dunque considerata sine titulo, stante l'espressa contrarietà della ricorrente alla permanenza presso la villetta oggetto di causa del resistente . Controparte_1
Inoltre, dagli atti emerge che, nei mesi scorsi, il difensore cui il resistente si era all'epoca rivolto, in riscontro alle missive con cui si chiedeva la liberazione dell'immobile, riferiva al collega di controparte che il sig. era intenzionato a liberare l'immobile entro il maggio 2025 (cfr. doc. CP_1
4 allegato al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.: “Mi riferisce il sig. che è sua intenzione liberare CP_1
l'immobile entro il mese di maggio 2025.”).
Va dunque accolta la domanda tesa ad ottenere la condanna del resistente al rilascio dell'immobile sito in AS NT (AR), via Madonna del Bagno n. 22, risultando provato che il resistente lo occupa senza titolo.
Ciò posto, risulta, invece, non fondata e deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell'immobile, in quanto tali danni difettano di prova e, ancor prima, di adeguata e specifica allegazione, essendo, com'è noto, onere della parte che ne domanda il ristoro quello di allegare specificamente il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'occupazione sine titulo ascritta alla controparte, nonché fornirne la relativa prova.
Occorre rammentare, infatti, che il ricorso alla prova per presunzioni non esonera, comunque, la parte che propone la domanda risarcitoria dall'allegare compiutamente i danni asseritamente subiti a causa della condotta della controparte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (così Cass., Sez. Un.
33645/2022, ma anche Cass. n. 10477/2024: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche”).
Inoltre, si rileva che la ricorrente ha chiesto emettersi una pronuncia ex art. 614-bis c.p.c. nei confronti della resistente per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile. Si ritiene che anche tale domanda non appaia accoglibile, stante la carenza di allegazione e prova delle circostanze di fatto sottese alla domanda medesima. Infatti, come asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, “(…) la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto – «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs.
n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») – che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa (…)” (cfr. Cass. n.
14461/2024).
Non risultano neppure accoglibili le ulteriori domande di condanna ex art. 96 co. 3 e co. 4 c.p.c. dispiegate dalla parte ricorrente (punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate in ricorso), non potendo ravvisarsi responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., a carico della parte resistente che neppure si sia costituita in giudizio.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e devono pertanto essere poste a carico di resistente, sia per il presente procedimento di merito sia per la fase cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, stante la limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause di valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte (studio, introduttiva e decisoria), in complessivi € 2.906,00 per il presente giudizio di merito ed € 1.014,00 per la fase cautelare in corso di causa (valori minimi per la fase studio e introduttiva), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna ( ) al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1 C.F._2
AS NT (AR), via Madonna del Bagno n. 22 (contraddistinto al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 25 p.1la 277, sub 1, cat. A/3, cl. 2, vani 6, R.C. 340,86 p.1la 277, sub 2, cat. C/2,
c1. 2, mg 37, R.C. 135,67) nella disponibilità della ricorrente Parte_1
( ); C.F._1
- respinge le restanti domande di parte ricorrente;
- condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi € 2.906,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge per il presente procedimento di merito ed € 1.014,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge per la fase cautelare in corso di causa.
Arezzo, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 1382/2025 promosso da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Parte_1 C.F._1
ER RO e dall'avv. CHIARINI SIMONA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, via Teofilo Torri n. 20
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.11.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato ha chiesto che il Parte_1 nipote fosse condannato all'immediata liberazione della villetta sita in AS Controparte_1
NT, Via Madonna del Bagno n. 22, di proprietà della ricorrente e occupata senza titolo dal resistente;
che fosse comminata una astreinte per ogni giorno di ritardo;
che il resistente fosse condannato al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dalla sua presenza nell'immobile, con la formulazione di ulteriori richieste ex art. 96 c.p.c.. Veniva fissata udienza per la trattazione per il giorno 06.11.2025 ed il ricorso ex art. 281-decies c.p.c. veniva notificato al resistente nel luglio 2025.
In corso di causa, in data 08.09.2025, presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine Parte_1 di ottenere in via d'urgenza l'allontanamento di dalla propria abitazione in via Controparte_1 anticipata rispetto agli ordinari tempi del processo di cognizione e l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 23.10.2025.
All'udienza del 06.11.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente e la sua mancata rituale costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa, su richiesta della parte ricorrente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in ricorso.
Ciò premesso, è fondata e va accolta la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la condanna del resistente al rilascio dell'immobile sito in AS NT (AR), via Madonna del Bagno n. 22, occupato da quest'ultimo senza titolo.
Si osserva che la ricorrente ha allegato, a sostegno della domanda:
- di essere piena ed unica proprietaria della villetta ad uso abitativo sita in AS NT, Via
Madonna del Bagno n. 22, dove la ricorrente vive attualmente, e dove aveva vissuto in passato insieme alla sorella maggiore e madre adottiva dell'odierno resistente (che deteneva sul 50% dell'immobile il diritto di usufrutto), fino al decesso di quest'ultima in data 27.04.2024;
- che ad inizio 2024 il nipote aveva iniziato ad abitare presso la suddetta villetta Controparte_1 con la nuova compagna, occupando la parte inferiore della casa, e che la suddetta occupazione si sta ancora protraendo contro la volontà della zia, divenuta piena ed unica proprietaria;
- che tale occupazione sarebbe oltremodo gravosa, poiché il resistente impedirebbe alla anziana zia l'accesso al piano inferiore della propria abitazione e ai servizi ivi installati (lavatrice, congelatore), turbando inoltre l'utilizzo dell'immobile da parte della legittima proprietaria, nonché utilizzando e disponendo dei beni mobili ivi contenuti uti dominus;
- che, nonostante fosse stato chiesto più volte al resistente nel corso dell'anno 2025, in via stragiudiziale, di lasciare l'abitazione della zia nella quale non aveva alcun titolo per permanere, nel luglio e nell'agosto 2025 la situazione diveniva ulteriormente non tollerabile, avendo la ricorrente, quasi novantenne, subito le aggressioni del nipote e della sua compagna Controparte_1 Per_1
come documentate dalle informative dei Carabinieri intervenuti allegate al ricorso ex art. 700
[...]
c.p.c.
Dal doc. 1 allegato al ricorso ex art. 281-decies c.p.c. risulta che abbia acquistato Parte_1 il 17.01.2002 dalla madre dell'odierno resistente la quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa, di cui già era comproprietaria con la sorella, che sulla quota ceduta alla sorella la sig.ra si era riservata l'usufrutto, che si è estinto con la morte della beneficiaria, Parte_2 come per legge, risultando dunque sufficiente evidenza documentale del titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte dell'odierna ricorrente, ossia quello di proprietà.
Non risulta invece alcun titolo legittimante la permanenza presso l'immobile di proprietà della ricorrente da parte del resistente , la cui occupazione dell'immobile in questione Controparte_1 va dunque considerata sine titulo, stante l'espressa contrarietà della ricorrente alla permanenza presso la villetta oggetto di causa del resistente . Controparte_1
Inoltre, dagli atti emerge che, nei mesi scorsi, il difensore cui il resistente si era all'epoca rivolto, in riscontro alle missive con cui si chiedeva la liberazione dell'immobile, riferiva al collega di controparte che il sig. era intenzionato a liberare l'immobile entro il maggio 2025 (cfr. doc. CP_1
4 allegato al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.: “Mi riferisce il sig. che è sua intenzione liberare CP_1
l'immobile entro il mese di maggio 2025.”).
Va dunque accolta la domanda tesa ad ottenere la condanna del resistente al rilascio dell'immobile sito in AS NT (AR), via Madonna del Bagno n. 22, risultando provato che il resistente lo occupa senza titolo.
Ciò posto, risulta, invece, non fondata e deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell'immobile, in quanto tali danni difettano di prova e, ancor prima, di adeguata e specifica allegazione, essendo, com'è noto, onere della parte che ne domanda il ristoro quello di allegare specificamente il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'occupazione sine titulo ascritta alla controparte, nonché fornirne la relativa prova.
Occorre rammentare, infatti, che il ricorso alla prova per presunzioni non esonera, comunque, la parte che propone la domanda risarcitoria dall'allegare compiutamente i danni asseritamente subiti a causa della condotta della controparte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (così Cass., Sez. Un.
33645/2022, ma anche Cass. n. 10477/2024: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche”).
Inoltre, si rileva che la ricorrente ha chiesto emettersi una pronuncia ex art. 614-bis c.p.c. nei confronti della resistente per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile. Si ritiene che anche tale domanda non appaia accoglibile, stante la carenza di allegazione e prova delle circostanze di fatto sottese alla domanda medesima. Infatti, come asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, “(…) la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto – «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs.
n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») – che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa (…)” (cfr. Cass. n.
14461/2024).
Non risultano neppure accoglibili le ulteriori domande di condanna ex art. 96 co. 3 e co. 4 c.p.c. dispiegate dalla parte ricorrente (punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate in ricorso), non potendo ravvisarsi responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., a carico della parte resistente che neppure si sia costituita in giudizio.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e devono pertanto essere poste a carico di resistente, sia per il presente procedimento di merito sia per la fase cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, stante la limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause di valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte (studio, introduttiva e decisoria), in complessivi € 2.906,00 per il presente giudizio di merito ed € 1.014,00 per la fase cautelare in corso di causa (valori minimi per la fase studio e introduttiva), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna ( ) al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1 C.F._2
AS NT (AR), via Madonna del Bagno n. 22 (contraddistinto al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 25 p.1la 277, sub 1, cat. A/3, cl. 2, vani 6, R.C. 340,86 p.1la 277, sub 2, cat. C/2,
c1. 2, mg 37, R.C. 135,67) nella disponibilità della ricorrente Parte_1
( ); C.F._1
- respinge le restanti domande di parte ricorrente;
- condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi € 2.906,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge per il presente procedimento di merito ed € 1.014,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge per la fase cautelare in corso di causa.
Arezzo, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio