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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8742 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro, dr. IA PI AZ , all'udienza del _28/102025 ____________ ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n._8988/2023 _ R.G. Previdenza
tra
Per i sig.ri nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Liborio n. 56 – – nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...] –
– nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] – – nata a [...] il C.F._3 Parte_4 24.02.1967 e residente in [...] –
–- nella qualità di unici eredi della sig.ra C.F._4 Persona_1 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato in data 30.11.2019 –
- tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla PIzza G. Bovio n. C.F._5 8, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lipardi – - (presso il cui C.F._6 numero di fax 081-5529903 o indirizzo di posta elettronica dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le Email_1 notificazioni nel corso del giudizio) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso RICORRENTI E
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cf: ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], cf: ; Parte_3 C.F._7 nata a [...] il [...], cf: ; Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi del de cuius nato a [...] il [...] cf: Persona_2
, ed ivi deceduto in data 12.6.2024, elettivamente domiciliati in C.F._8 Napoli alla PIzza G. Bovio n. 8 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lipardi –
– (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le C.F._6 notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 081.5529903 o indirizzo di posta elettronica dal quale sono Email_1 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto INTERVENTORI E
C.F. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
1 difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari ( C.F Controparte_2
) il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni C.F._9 relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t, Email_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , a ciò designati con ordine di servizio CP_7 Controparte_8 Parte_5 del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via A. DE Gasperi, 55 CP_1
, RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in Cancelleria il _14.12.2016 e regolarmente notificato, i ricorrenti, come in epigrafe individuati, esponevano che erano figli e marito, nonché gli unici eredi della Fu nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato in data Persona_1 30.11.2019; che la , essendo in possesso dei requisiti previsti dalle leggi 118/1971 Parte_6 e 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni in data 05.08.2019 aveva inoltrato domanda n. 3930825204047 all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento;
che in data 30.11.2019 decedeva e come in epigrafe Persona_1 Parte_1 individuata, in data 25.02.2020, inoltrava istanza post – mortem con richiesta di visita sugli atti;
che nonostante il decorso del termine di nove mesi dalla presentazione della domanda amministrativa, termine previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. n. 698/94 per l'espletamento del procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte della Commissione Medica, non è mai stato effettuato l'accertamento sanitario;
che, avverso il silenzio rifiuto, la Fu , depositava ricorso ex art. 445 bis Persona_1 cpc avanti al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza e la causa recante R.G n. 11179/2021 , veniva assegnata al Giudice del Lavoro e della Previdenza, Dott. ssa AZ;
che, all'udienza di comparizione delle parti il GL, dott.ssa AZ conferiva incarico Per_ peritale al C.T.U. Dott. autorizzandolo ad espletare la visita sugli atti;
che, terminate le operazioni peritali il ctu, depositava il proprio elaborato con il quale riconosceva la perizianda invalida bisognevole di assistenza continua a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.08.2019 fino all'exitus (30.11.2019); che in data 05.04.2022 il G.L., preso atto del mancato deposito del dissenso entro i 30 giorni dal deposito della CTU, con decreto emesso in data 07.04.2022 omologava l'accertamento sanitario secondo le risultanze della perizia, che in data 24.10.2022 gli eredi della provvedevano al deposito dell'istanza di Parte_6 correzione dell'errore materiale, in quanto l' Ill.mo Giudice nell'omologare le risultanze peritali ometteva di indicare tra gli eredi il nome di;
Persona_2 che il GL con provvedimento del 10.11.2022, provvedeva alla correzione dell'errore materiale;
che, in data 02.12.2022, gli istanti a mezzo del patronato trasmettevano all' i modelli CP_1 AP70 e AP23 provvedendo ad inoltrare in tal modo la domanda di rate maturare e non riscosse;
2 che in data 02.01.2023 il decreto di omologa unitamente al modello AP70 e AP23, venivano notificati a mezzo pec, ai domicili digitali dell' di Napoli e di Roma al fine CP_1 di ottenere la erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento sul conto corrente del delegato alla riscossione, come correttamente indicato nei modelli citati;
che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa (art. 445 bis c.p.c. co. 5) unitamente ai modelli AP70 e AP23, nulla è stato erogato agli istanti nella loro qualità a titolo di indennità di accompagnamento e, pertanto, allo stato, essi vanno creditori nei confronti dell' dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati e non liquidati con decorrenza dal 05.08.2019 (data della domanda amministrativ) fino al decesso avvenuto in data 30.11.2019 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
che la Fu dalla data della domanda amministrativa fino al decesso era Persona_1 affetta dalle seguenti patologie irreversibili ed ingravescenti: “ esiti di ictus ischemico cerebrale con deterioramento mensico - cognitivo e severo deficit delle funzioni esecutive;
soggetto sovrappeso con osteoporosi diffusa;
fibrillazione atriale, incontinenza urinaria” come da CTU allegata (doc. 2); che la Fu dalla domanda amministrativa fino al decesso oltre al requisito Persona_1 sanitario possedeva anche tutti i requisiti c.d. socio-economici indispensabili all'erogazione della indennità di accompagnamento (prestazione economica non subordinata a limiti di reddito come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11843/92) in quanto non è mai stata ricoverata presso strutture sanitarie pubbliche o private di cura ed assistenza a totale carico dello Stato, né versava in alcuna condizione ostativa alla funzione del diritto, come non percepiva alcun emolumento, rendita o reddito collegato alle suddette invalidità; che in virtù del principio stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2672/2009, i ricorrenti nella qualità, pur non avendo sottoscritto la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp.att.c.p.c. non possono essere condannati alle spese avendo fornito idonea prova del requisito reddituale nella documentazione offerta all'interno del fascicolo di parte;
che sul piano dell'individuazione dei soggetti legittimati passivamente, non è revocabile in dubbio che l' lo sia, per effetto della riforma di cui al D.Lgs. n. 112/98, quale soggetto CP_1 tenuto alle erogazioni;
Tutto quanto premesso e gli istanti nella qualità come sopra rappresentati difesi e domiciliati Chiedevano 1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, viste le risultanze del procedimento per ATP recante Rg. n. 11179/2021 omologate dal GL Dott.ssa AZ del Tribunale di Napoli essendo già accertato con perizia medico-legale in capo alla Fu
la sussistenza del presupposto sanitario per usufruire dell'indennità Persona_1 di accompagnamento, condannare l' in persona del suo Presidente e/o legale rapp.te CP_1 p.t. domiciliato ex lege (artt.44, par. n.3, lett. B, del D.L. 269/03), quale unico soggetto tenuto alle relative erogazioni (D.Lgs. 112/98), al pagamento in favore degli istanti nella qualità di erede, dei ratei dell'indennità di accompagnamento scaduti e non liquidati con decorrenza dal 05.08.2019 (data della domanda amministrativa) fino al decesso avvenuto in data 30.11.2019 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l' soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.-
3 In subordine in via istruttoria: chiedeva ex artt. 424 e 445 c.p.c., , disporsi C.T.U. medico- legale sugli atti per l'accertamento della sussistenza in capo alla dei Parte_6 presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si costituiva l' eccependo che con lavorazione del 05/06/2022, in ottemperanza CP_1 all'omologa Rg.11179/2021 del 07/03/2022, erano stati liquidati in capo alla de cuius Sig.ra i ratei di accompagnamento per cui è causa. (si allega modello Te08 del Persona_1 05/06/2022). Successivamente, i ricorrenti, in data 02/12/2022 gli stessi presentavano istanza telematica per ricevere il pagamento dei predetti ratei di accompagnamento. Istruita la domanda, l'ufficio liquidazioni inviava al patronato a mezzo webdom, in data 05/12/2022, richiesta di integrazione documentazione ove si chiedeva di inoltrare una copia di valido documento di riconoscimento del Sig. e l'autenticazione delle firme Parte_3 apposte sulle deleghe alla riscossione degli istanti Sig.ri e Parte_1 Per_2 Parte_4 (si allega richiesta a mezzo webdom di integrazione documentazione).
[...] Non ricevendo la documentazione richiesta, in data 27/03/2023 l'ufficio provvedeva alla respinta dell'istanza. Il provvedimento di respinta veniva notificato sia al patronato CP_9 mezzo pec in data 06/04/2023 sia all'erede Sig. in data 27/04/2023. (si allega Parte_3 documentazione probante) I ricorrenti invece di provvedere alla consegna della documentazione richiesta o di inoltrare ricorso al Comitato provinciale, in data 11/05/2023 convenivano l' in CP_1 giudizio. Ciò premesso, l' In fattivo spirito di collaborazione, utilizzando anche la CP_1 documentazione allegata al ricorso introduttivo de quo, ha provveduto, in data 20/09/2023, al pagamento dei ratei in parola. (si allega modello RMNLIQ1 del 20/09/2023). Si rileva che i ratei, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nella domanda del 02/12/2022 e in verità anche nella documentazione depositata dagli attori nel giudizio odierno, sono state poste in pagamento presso gli uffici pagatori indicati nel modello RMNLIQ1 in allegazione. Tutto ciò premesso e ritenuto l' , come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti CP_1 Chiedeva all'esito dell'avvenuto pagamento dei ratei agli eredi, dichiarare la cessata materia del contendere. Per le spese si chiede la totale compensazione per i motivi sopra esposti e per il comportamento non collaborativo degli istanti.
Nel corso del giudizio a seguito del decesso in data 12.6.2024 di si Persona_2 costituivano
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cf: ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], cf: ; Parte_3 C.F._7 nata a [...] il [...], cf: ; Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi del detto de cuius ., chiedendo il pagamento dei ratei nella misura loro spettante nella qualità di eredi di depositato estratto di morte e Persona_2 prova della loro qualità di eredi del predetto – La causa subiva numerosi rinvii al fine di verificare se il pagamento era intervenuto anche in favore degli eredi di Persona_2 pro quota , all' udienza del 28/10/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da separata sentenza Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere (
4 rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto, in CP_1 data 20/09/2023, al pagamento dei ratei in favore degli eredi di (si allega Persona_1 modello RMNLIQ1 del 20/09/2023). Ciò è avvenuto,, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nella domanda del 02/12/2022 e anche nella documentazione depositata dagli attori nel giudizio odierno, ponendole in pagamento presso gli uffici pagatori indicati nel modello RMNLIQ1 In particolare per , in mancanza di comunicazione dell' IBAN, l' ha Parte_2 CP_1 messo a disposizione l' importo in pagamento allo sportello di Controparte_10
, VIA LE CASTAGNE, 3, 81056 SPARANISE (CE) a partire dal 21/Marzo
[...] 2025. Ugualmente ha provveduto al pagamento anche in favore degli eredi di , Persona_2 deceduto nelle more del giudizio Pertanto, ciò determina il venir meno dell' interesse ad agire e pertanto la cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese, avendo l' provveduto in data 20.9.2023 a mettere CP_1 tempestivamente a disposizione le somme presso gli uffici postali di riferimento per i singoli ricorrenti, e tenuto conto della mancata cooperazione dei ricorrenti sia prima che in corso di giudizio, nel fornire indicazioni utili a consentire il tempestivo pagamento, con inutile protrazione dei tempi del giudizio , stimasi equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite Si comunichi Napoli, 28.10.2025 Il Giudice del lavoro dr.IA PI AZ
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro, dr. IA PI AZ , all'udienza del _28/102025 ____________ ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n._8988/2023 _ R.G. Previdenza
tra
Per i sig.ri nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Liborio n. 56 – – nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...] –
– nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] – – nata a [...] il C.F._3 Parte_4 24.02.1967 e residente in [...] –
–- nella qualità di unici eredi della sig.ra C.F._4 Persona_1 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato in data 30.11.2019 –
- tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla PIzza G. Bovio n. C.F._5 8, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lipardi – - (presso il cui C.F._6 numero di fax 081-5529903 o indirizzo di posta elettronica dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le Email_1 notificazioni nel corso del giudizio) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso RICORRENTI E
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cf: ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], cf: ; Parte_3 C.F._7 nata a [...] il [...], cf: ; Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi del de cuius nato a [...] il [...] cf: Persona_2
, ed ivi deceduto in data 12.6.2024, elettivamente domiciliati in C.F._8 Napoli alla PIzza G. Bovio n. 8 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lipardi –
– (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le C.F._6 notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 081.5529903 o indirizzo di posta elettronica dal quale sono Email_1 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto INTERVENTORI E
C.F. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
1 difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari ( C.F Controparte_2
) il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni C.F._9 relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t, Email_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , a ciò designati con ordine di servizio CP_7 Controparte_8 Parte_5 del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via A. DE Gasperi, 55 CP_1
, RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in Cancelleria il _14.12.2016 e regolarmente notificato, i ricorrenti, come in epigrafe individuati, esponevano che erano figli e marito, nonché gli unici eredi della Fu nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato in data Persona_1 30.11.2019; che la , essendo in possesso dei requisiti previsti dalle leggi 118/1971 Parte_6 e 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni in data 05.08.2019 aveva inoltrato domanda n. 3930825204047 all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento;
che in data 30.11.2019 decedeva e come in epigrafe Persona_1 Parte_1 individuata, in data 25.02.2020, inoltrava istanza post – mortem con richiesta di visita sugli atti;
che nonostante il decorso del termine di nove mesi dalla presentazione della domanda amministrativa, termine previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. n. 698/94 per l'espletamento del procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte della Commissione Medica, non è mai stato effettuato l'accertamento sanitario;
che, avverso il silenzio rifiuto, la Fu , depositava ricorso ex art. 445 bis Persona_1 cpc avanti al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza e la causa recante R.G n. 11179/2021 , veniva assegnata al Giudice del Lavoro e della Previdenza, Dott. ssa AZ;
che, all'udienza di comparizione delle parti il GL, dott.ssa AZ conferiva incarico Per_ peritale al C.T.U. Dott. autorizzandolo ad espletare la visita sugli atti;
che, terminate le operazioni peritali il ctu, depositava il proprio elaborato con il quale riconosceva la perizianda invalida bisognevole di assistenza continua a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.08.2019 fino all'exitus (30.11.2019); che in data 05.04.2022 il G.L., preso atto del mancato deposito del dissenso entro i 30 giorni dal deposito della CTU, con decreto emesso in data 07.04.2022 omologava l'accertamento sanitario secondo le risultanze della perizia, che in data 24.10.2022 gli eredi della provvedevano al deposito dell'istanza di Parte_6 correzione dell'errore materiale, in quanto l' Ill.mo Giudice nell'omologare le risultanze peritali ometteva di indicare tra gli eredi il nome di;
Persona_2 che il GL con provvedimento del 10.11.2022, provvedeva alla correzione dell'errore materiale;
che, in data 02.12.2022, gli istanti a mezzo del patronato trasmettevano all' i modelli CP_1 AP70 e AP23 provvedendo ad inoltrare in tal modo la domanda di rate maturare e non riscosse;
2 che in data 02.01.2023 il decreto di omologa unitamente al modello AP70 e AP23, venivano notificati a mezzo pec, ai domicili digitali dell' di Napoli e di Roma al fine CP_1 di ottenere la erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento sul conto corrente del delegato alla riscossione, come correttamente indicato nei modelli citati;
che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa (art. 445 bis c.p.c. co. 5) unitamente ai modelli AP70 e AP23, nulla è stato erogato agli istanti nella loro qualità a titolo di indennità di accompagnamento e, pertanto, allo stato, essi vanno creditori nei confronti dell' dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati e non liquidati con decorrenza dal 05.08.2019 (data della domanda amministrativ) fino al decesso avvenuto in data 30.11.2019 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
che la Fu dalla data della domanda amministrativa fino al decesso era Persona_1 affetta dalle seguenti patologie irreversibili ed ingravescenti: “ esiti di ictus ischemico cerebrale con deterioramento mensico - cognitivo e severo deficit delle funzioni esecutive;
soggetto sovrappeso con osteoporosi diffusa;
fibrillazione atriale, incontinenza urinaria” come da CTU allegata (doc. 2); che la Fu dalla domanda amministrativa fino al decesso oltre al requisito Persona_1 sanitario possedeva anche tutti i requisiti c.d. socio-economici indispensabili all'erogazione della indennità di accompagnamento (prestazione economica non subordinata a limiti di reddito come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11843/92) in quanto non è mai stata ricoverata presso strutture sanitarie pubbliche o private di cura ed assistenza a totale carico dello Stato, né versava in alcuna condizione ostativa alla funzione del diritto, come non percepiva alcun emolumento, rendita o reddito collegato alle suddette invalidità; che in virtù del principio stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2672/2009, i ricorrenti nella qualità, pur non avendo sottoscritto la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp.att.c.p.c. non possono essere condannati alle spese avendo fornito idonea prova del requisito reddituale nella documentazione offerta all'interno del fascicolo di parte;
che sul piano dell'individuazione dei soggetti legittimati passivamente, non è revocabile in dubbio che l' lo sia, per effetto della riforma di cui al D.Lgs. n. 112/98, quale soggetto CP_1 tenuto alle erogazioni;
Tutto quanto premesso e gli istanti nella qualità come sopra rappresentati difesi e domiciliati Chiedevano 1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, viste le risultanze del procedimento per ATP recante Rg. n. 11179/2021 omologate dal GL Dott.ssa AZ del Tribunale di Napoli essendo già accertato con perizia medico-legale in capo alla Fu
la sussistenza del presupposto sanitario per usufruire dell'indennità Persona_1 di accompagnamento, condannare l' in persona del suo Presidente e/o legale rapp.te CP_1 p.t. domiciliato ex lege (artt.44, par. n.3, lett. B, del D.L. 269/03), quale unico soggetto tenuto alle relative erogazioni (D.Lgs. 112/98), al pagamento in favore degli istanti nella qualità di erede, dei ratei dell'indennità di accompagnamento scaduti e non liquidati con decorrenza dal 05.08.2019 (data della domanda amministrativa) fino al decesso avvenuto in data 30.11.2019 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l' soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.-
3 In subordine in via istruttoria: chiedeva ex artt. 424 e 445 c.p.c., , disporsi C.T.U. medico- legale sugli atti per l'accertamento della sussistenza in capo alla dei Parte_6 presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si costituiva l' eccependo che con lavorazione del 05/06/2022, in ottemperanza CP_1 all'omologa Rg.11179/2021 del 07/03/2022, erano stati liquidati in capo alla de cuius Sig.ra i ratei di accompagnamento per cui è causa. (si allega modello Te08 del Persona_1 05/06/2022). Successivamente, i ricorrenti, in data 02/12/2022 gli stessi presentavano istanza telematica per ricevere il pagamento dei predetti ratei di accompagnamento. Istruita la domanda, l'ufficio liquidazioni inviava al patronato a mezzo webdom, in data 05/12/2022, richiesta di integrazione documentazione ove si chiedeva di inoltrare una copia di valido documento di riconoscimento del Sig. e l'autenticazione delle firme Parte_3 apposte sulle deleghe alla riscossione degli istanti Sig.ri e Parte_1 Per_2 Parte_4 (si allega richiesta a mezzo webdom di integrazione documentazione).
[...] Non ricevendo la documentazione richiesta, in data 27/03/2023 l'ufficio provvedeva alla respinta dell'istanza. Il provvedimento di respinta veniva notificato sia al patronato CP_9 mezzo pec in data 06/04/2023 sia all'erede Sig. in data 27/04/2023. (si allega Parte_3 documentazione probante) I ricorrenti invece di provvedere alla consegna della documentazione richiesta o di inoltrare ricorso al Comitato provinciale, in data 11/05/2023 convenivano l' in CP_1 giudizio. Ciò premesso, l' In fattivo spirito di collaborazione, utilizzando anche la CP_1 documentazione allegata al ricorso introduttivo de quo, ha provveduto, in data 20/09/2023, al pagamento dei ratei in parola. (si allega modello RMNLIQ1 del 20/09/2023). Si rileva che i ratei, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nella domanda del 02/12/2022 e in verità anche nella documentazione depositata dagli attori nel giudizio odierno, sono state poste in pagamento presso gli uffici pagatori indicati nel modello RMNLIQ1 in allegazione. Tutto ciò premesso e ritenuto l' , come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti CP_1 Chiedeva all'esito dell'avvenuto pagamento dei ratei agli eredi, dichiarare la cessata materia del contendere. Per le spese si chiede la totale compensazione per i motivi sopra esposti e per il comportamento non collaborativo degli istanti.
Nel corso del giudizio a seguito del decesso in data 12.6.2024 di si Persona_2 costituivano
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cf: ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], cf: ; Parte_3 C.F._7 nata a [...] il [...], cf: ; Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi del detto de cuius ., chiedendo il pagamento dei ratei nella misura loro spettante nella qualità di eredi di depositato estratto di morte e Persona_2 prova della loro qualità di eredi del predetto – La causa subiva numerosi rinvii al fine di verificare se il pagamento era intervenuto anche in favore degli eredi di Persona_2 pro quota , all' udienza del 28/10/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da separata sentenza Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere (
4 rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto, in CP_1 data 20/09/2023, al pagamento dei ratei in favore degli eredi di (si allega Persona_1 modello RMNLIQ1 del 20/09/2023). Ciò è avvenuto,, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nella domanda del 02/12/2022 e anche nella documentazione depositata dagli attori nel giudizio odierno, ponendole in pagamento presso gli uffici pagatori indicati nel modello RMNLIQ1 In particolare per , in mancanza di comunicazione dell' IBAN, l' ha Parte_2 CP_1 messo a disposizione l' importo in pagamento allo sportello di Controparte_10
, VIA LE CASTAGNE, 3, 81056 SPARANISE (CE) a partire dal 21/Marzo
[...] 2025. Ugualmente ha provveduto al pagamento anche in favore degli eredi di , Persona_2 deceduto nelle more del giudizio Pertanto, ciò determina il venir meno dell' interesse ad agire e pertanto la cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese, avendo l' provveduto in data 20.9.2023 a mettere CP_1 tempestivamente a disposizione le somme presso gli uffici postali di riferimento per i singoli ricorrenti, e tenuto conto della mancata cooperazione dei ricorrenti sia prima che in corso di giudizio, nel fornire indicazioni utili a consentire il tempestivo pagamento, con inutile protrazione dei tempi del giudizio , stimasi equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite Si comunichi Napoli, 28.10.2025 Il Giudice del lavoro dr.IA PI AZ
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