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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di VI, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Dott.ssa NN FR Presidente
Dott.ssa Antonio Picardi Giudice dott. OV SS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1185 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 9 luglio 2025 all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parte_1 C.F._1
LM (C.F. ) e AN LM (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Montecchio GI (VI), via Giuriolo, 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Controparte_1 C.F._4
LO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San C.F._5
RT Buon Albergo (Vr), viale del Lavoro, 32/C, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione/riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 9.7.2025 si riscontrava il deposito del foglio di p.c. del 8.7.2025, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“Nel merito
1) divisione successione Persona_1 pagina 1 di 34 - Nell'ipotesi in cui sia dichiarata la validità del testamento della Sig.ra pubblicato in Persona_1 data 12/02/2016 accertarsi e dichiararsi se la disposizione testamentaria costituisce legato in conto di legittima senza dispensa di imputazione ovvero quale legato in sostituzione di legittima.
Conseguentemente:
a) procedersi alla collazione da parte degli eredi ex art. 737 e ss. del c.c.;
b) ricostruirsi la massa ereditaria della defunta determinando la quota di legittimario che spetta all'attore secondo la quantificazione attuata dal CTU in €26.591,87 o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia;
c) accertare e dichiarare la lesione della quota riservata al legittimario;
Parte_1
d) procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie poste a favore del Sig. Controparte_1
e in subordine delle donazioni erogate dalla de cuius, nella misura necessaria per la reintegrazione della quota di legittima dell'attore;
e) Previa azione di restituzione condannare il a corrispondere la somma di € Controparte_1
64.300,00 quella maggiore o minore che risulterà di giustizia determinata dalla differenza tra il valore della quota dovuta e quanto ricevuto dalla madre oltre ad interessi e rivalutazione.
In ogni caso
- Accertato e determinato il valore della massa ereditaria della defunta , anche a Persona_1 seguito di collazione, determinate le quote di legittima ed accertata la lesione di quanto spettante ed eseguita la riduzione delle disposizioni lesive e reintegrare la quota di legittima anche a mezzo della restituzione al Sig. di quanto a lui spettante, dichiarare lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria e procedere alla ripartizione dell'asse ereditario tra le parti condannando il convenuto al pagamento a favore dell'attore di quanto risultante con interessi e rivalutazione.
- Con condanna del alla restituzione dei frutti civili dalla domanda. Controparte_1
2) Controparte_2
- Accertata la validità delle disposizioni testamentarie del Sig. , ricostruita la massa Controparte_2 anche a mezzo della collazione dei beni e valori ricevuti dalle parti in causa ed imputazione del terreno Foglio 5 Map. 1789 e dei relitti, determinare la parte del relictum da dividersi secondo le quote della successione legittima;
conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria condannando il alla restituzione dei beni e a consegnare all'attore i beni Controparte_1 mobili, immobili trattenuti in misura eccedente la quota di successione legittima, oltre ad interessi e rivalutazione.
In via istruttoria […]”
Si riscontrava il deposito delle note del 7.7.2025, in cui il convenuto così precisava le conclusioni: pagina 2 di 34 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
1) nel merito, stante la validità del testamento olografo della sig.ra , previa collazione Persona_1 delle somme ricevute dal sig. a titolo di donazione di cui in narrativa, tenuto conto Parte_1 del prelegato a favore del figlio dell'immobile sito in Via Rio, accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza della lesione della quota di legittima millantata dall'attore, per la ragioni di fatto e diritto esposte;
2) nel merito, stante la validità del testamento olografo del sig. , anche in virtù di Controparte_2 quanto disposto dall'art. 734 c.c., previa collazione delle somme ricevute dal sig. a Parte_1 titolo di donazione di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza della lesione della quota di legittima millantata dall'attore;
3) in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del sig. da Controparte_1 controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto come ampiamente esposto nei precedenti scritti difensivi;
4) Con vittoria di spese diritti e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il proprio Parte_1 fratello, deducendo che: Controparte_1
- in data 23.6.2014 decedeva , madre delle odierne parti in causa, cui succedevano il Persona_1 marito – – e i figli, per l'appunto, e . Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
Apertasi la successione, l'asse ereditario veniva ricostruito come da dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate in data 19.9.2014. Successivamente, la dichiarazione di successione veniva integrata con l'indicazione di un ulteriore conto corrente, di cui la defunta era contitolare insieme al marito, acceso presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI, ove era depositata la somma di € 2.866,17;
- tuttavia, in seguito al suo rinvenimento, soltanto in data 12.2.2016, veniva pubblicato il testamento olografo della con cui la de cuius disponeva di lasciare “in eredità a mi figlio la la Per_1 CP_1 miaparte di proprietà delek bifamiligre in via Rio”. Seguiva, dunque, il deposito di una nuova dichiarazione di successione che teneva conto della quota di 1/2 dell'immobile sito in Via Rio, nel
Comune di NO (VI).
Parte attrice, procedeva, quindi, alla ricostruzione della massa ereditaria avvalendosi delle operazioni di stima di un proprio consulente, geom. . Persona_2
In particolare, affermava che, al momento della morte della madre, il valore del relictum ammontasse a complessivi € 127.390,00 e si componesse: 1) della quota di 1/2 dell'immobile censito al catasto pagina 3 di 34 fabbricati del Comune di NO - Fg. 5 map. n. 1807 sub. 1 e 2 in Via Rio a NO (VI)
(corrispondente ad un valore stimato di € 86.000,00); 2) di titoli depositati presso la NC PO di
VI per un valore di € 33.190,36; 3) del saldo di € 5.333,88 del conto corrente presso la NC
PO di VI intestato esclusivamente alla;
3) della somma di € 2.866,17 presente in un Per_1 conto corrente cointestato presso la NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI.
Parte attrice dava poi atto delle donazioni effettuate in vita dalla , consistenti in diverse Per_1 elargizioni in denaro, eseguite tramite bonifico attraverso il conto acceso presso NC PO di
VI, per complessivi €84.300,00 (di cui 70.000,00 in favore del marito e 14.300,00 in CP_2 favore del figlio ). CP_1
Trattavasi in particolare: 1) di € 15.000,00 trasferiti il 28.3.2013 a;
2) € 2.900,00 Controparte_2 trasferiti il 10.6.2013 a;
3) € 5.700,00, trasferiti il 10.8.2013 a e alla Controparte_1 CP_1 moglie 3) € 5.700,00 trasferiti il 18.10.2013 a e alla 4) € 15.000,00 Parte_2 CP_1 Pt_2 trasferiti il 19.5.2014 a;
5) € 40.000,00 trasferiti il 17.6.2014 a . CP_2 CP_2
Pertanto, sommato il relictum e il donatum e sottratta la somma € 4.300,00 sostenuta per le spese funerarie, la massa ereditaria veniva quindi stimata in complessivi € 207.390,41.
Parte attrice precisava, poi, che nell'imminenza della morte della madre, ma precedentemente al rinvenimento del testamento, i figli dividevano, esclusivamente tra di loro, la componente liquida del relictum, percependo, ciascuno di essi, € 23.000,00.
Riepilogava, poi, le operazioni nonché i passaggi argomentativi da compiersi per dimostrare la lesione della propria quota di legittima.
In primo luogo, procedeva all'individuazione, ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c. della quota di riserva spettante a ciascuno degli eredi, quantificandola nella somma di € 51.847,60.
Deduceva, in secondo luogo, che le somme donate in vita dalla al coniuge e al figlio Per_1 CP_1 dovessero cadere in collazione, precisando, tuttavia, come tale operazione non potesse essere concretamente effettuata da (in quanto deceduto poco dopo la moglie, v. infra) e Controparte_2 che, pertanto, le somme da costui ricevute in donazione graverebbero sui figli, nel contesto della successione paterna.
L'attore, poi, qualificava la già richiamata disposizione testamentaria quale legato in conto di legittima senza dispensa d'imputazione oppure legato in sostituzione di legittima, gravante quindi sul solo beneficiario.
Il tutto, così, con evidente lesione della propria quota di legittima, nella misura in cui avrebbe ricevuto la somma di € 23.000,00, del tutto esigua rispetto agli importi incamerati dagli altri due familiari superstiti alla morte della madre (rispettivamente, € 123.300,00 per il fratello ed € 70.000,00 CP_1
pagina 4 di 34 per il padre ). CP_2
La prospettazione attorea proseguiva poi nel descrivere le necessarie operazioni di collazione da compiersi onde procedere alla divisione dell'asse ereditario materno;
operazioni all'esito delle quali la massa ereditaria veniva quantificata nella somma complessiva di € 130.300,00, da dividersi, ad avviso degli attori, ex art. 581 c.c. esclusivamente tra e , in quanto il fratello CP_2 Parte_1
doveva ritenersi tacitato dall'avvenuta accettazione del legato testamentario materno. CP_1
Tanto precisato in ordine alla successione della , parte attrice riferiva come, poco dopo la morte Per_1 della madre, l'8.9.2015, decedeva anche il proprio padre, . Controparte_2
Rappresentava dunque di avere, in accordo con il fratello, incaricato il geom. per la Persona_2 stesura di una relazione di stima del patrimonio immobiliare relitto.
Deduceva che , al momento del decesso, fosse proprietario: 1) nel contesto del condominio CP_2 sito in via Michelangelo, nel Comune di NO (VI) dell'unità A) identificata al Fg.5 Map.1813 Sub.
11 e Sub. 21 (del valore stimato pari a € 83.000,00) e dell'unità B) Fg.5 813 Sub. 10 e Sub. 20 CP_3
(del valore stimato di 82.000,00); 2) della quota di 1/4 della bifamiliare sita in Via Rio nel Comune di
NO (VI), catastalmente identificata al Fg.5 Map.1807 Sub 1 e Sub. 2 (valore della quota stimato in
€ 86.000,00); 3) di alcuni immobili in Via Roma, consistenti in un negozio catastalmente identificato
Fg.5 Map.526 Sub. 10 (per il valore stimato di € 55.000,00), in ufficio al piano terra, catastalmente identificato al Fg.5 Map.526 Sub. 10 (per il valore stimato di €54.000,00), ufficio piano primo, catastalmente identificato, Fg.5 Map.526 Sub. 14 e 15 ( per il valore stimato di € 173.500,00); 4) degli immobili siti tra via Roma e via Michelangelo identificati al Fg.5 Map. 526 Sub. 16 (per un valore stimato di € 190.000,00) e al Fg.5 Map.526 Sub. 17 (questi, per un valore stimato di € 60.000,00); 5)
Terreno identificato al Fg.5 Map.526 Sub. 18 (Corte) comune Sub. 16-17 del Map.526 – terreno identificabile al Fg.5 Map.1590) per il valore stimato di € 40.000,00); 6) immobile padronale sito in via
Rio al Fg.5 608 (da stima, suddivisibile in quattro unità immobiliari, rispettivamente dal valore CP_3 di euro 200.000,00, €206.000,00, € 230.000,00, €47.000,00; 7) Terreno fra rogge - Fg.5 Map.530 dal valore stimato di € 3.000,00; 8) Terreno a confine con edificio padronale Fg.5 map.1789 dal valore stimato di € 20.000,00; 9) Relitti stradali di valore non definito.
Il valore complessivo di tale compendio immobiliare veniva stimato in € 1.529.500,00.
A comporre il relictum concorrevano altresì i seguenti valori mobiliari: 1) € 68.781,50 depositati in un conto corrente presso la NC PO di VI;
2) € 23.990,17 quale controvalore delle azioni presenti presso detto istituto di credito;
3) € 861,85 in obbligazioni;
4) € 1.083,60 di titoli azionari del
Credito Cooperativo Vicentino.
Al fine della ricostruzione della massa ereditaria, l'attore indicava poi la presenza di numerose pagina 5 di 34 disposizioni liberali effettuate dal padre a favore del figlio e della moglie di costui, per un CP_1 controvalore pari a complessivi € 97.722,38.
Individuava, dunque, l'ammontare complessivo della massa ereditaria in € 1.721.939,50 e quantificava nella somma di € 573.979,83 la quota di legittima.
Esponeva che, in data 12.2.2016, contestualmente alla pubblicazione del testamento della propria madre, veniva altresì pubblicato il testamento di . Controparte_2
Nella scheda testamentaria il de cuius disponeva in favore del figlio delle “proprietà in Via Pt_1
Roma e i due appartamenti in Via Michelangelo” mentre in favore del figlio la “proprietà in CP_1
Via Rio e la parte di [mia] proprietà della famigliare sempre in Via Rio”.
Tuttavia, veniva evidenziato come il tenore letterale del testamento fosse equivoco, attesa la pluralità di immobili presenti nelle aree indicate dal testatore.
Dunque, secondo l'interpretazione del negozio mortis causa offerta dall'attore, a costui spetterebbero gli appartamenti siti in Via Michelangelo, composti da due unità del valore di € 165.000,00; le proprietà di Via Roma composte da un negozio e due uffici, per stimati € 282.500,00; l'abitazione e annessi locali siti all'intersezione tra Via Roma e Via Michelangelo per € 290.000,00 (per una quota complessiva del valore di € 740.500,50).
Mentre, invece, al fratello spetterebbe: la quota di proprietà del testatore della bifamiliare di CP_1
Via Roma del valore di € 86.000,00 e la c.d. casa padronale sita in Via Roma (per un valore di euro
683.000,00 (per una quota complessiva del valore di € 769.000,00).
Evidenziava, dunque come, da tale ripartizione, il proprio fratello avesse conseguito un indebito vantaggio di € 28.500,00 rispetto a quanto ricevuto dall'attore.
L'attore aggiungeva, poi, come il proprio fratello si fosse immotivamente intestato un terreno del valore di € 20.000,00 ritenendolo erroneamente ricompreso nelle disposizioni testamentarie del proprio padre.
A chiusura della propria ricostruzione, l'attore precisava che avrebbe dovuto essere considerato creditore nei confronti della massa ereditaria del padre laddove la reintegrazione della propria quota di legittima, lesa nella successione della madre, non fosse avvenuta attraverso la riduzione della disposizione testamentaria eseguita nei confronti del convenuto.
Da ultimo, dava atto di aver instaurato il procedimento di mediazione, invitando ad aderirvi il fratello
. Il procedimento si concludeva, tuttavia, senza che le parti riuscissero a raggiungere un CP_1 accordo1. 2. La prima udienza, indicata in citazione per il 30.6.2023, veniva differita ex art. 168bis, co. 5 c.p.c. al
4.7.2023. Si costituiva tempestivamente , il quale insisteva per il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, ritenendo insussistente le prospettate lesioni di legittima. A sostegno delle proprie conclusioni, prendeva puntualmente posizione rispetto a ciascuna delle vicende successorie per cui è causa.
In particolare, rispetto alla successione della madre: 1) condivideva la ricostruzione attorea in punto di patrimonio mobiliare relitto, precisando come la ripartizione tra fratelli, della somma di € 23.000,00 ciascuno, fosse avvenuta d'intesa con il padre, il quale aveva rinunciato alla propria quota;
2) rispetto, invece, alla quota di 1/2 dell'immobile sito in Via Rio, oggetto del lascito testamentario, riteneva che tale atto dispositivo andasse giuridicamente qualificato quale prelegato, gravando dunque, pro quota, su tutti gli eredi;
3) quanto ai bonifici, indicati da controparte quali atti di liberalità, disposti dalla madre nei suoi confronti, sosteneva, al contrario, che tali versamenti fossero stati da lui ricevuti a titolo di rimborso spese per il mantenimento dei propri genitori, nel frattempo divenuti bisognosi di cure e supporto;
4) evidenziava come l'unica donazione ricevuta dalla propria madre constasse della somma di € 50.000,00 e che anche il fratello avesse ricevuto analogo importo.
Formulando una doppia ipotesi di conteggio dell'ammontare massa ereditaria materna, dando atto di avere ricevuto esclusivamente – sia a titolo di donazione che di divisione dei beni mobili materni – la somma complessiva di € 73.000,00, escludeva in ogni caso la ex adverso prospettata lesione della quota di legittima.
Quanto, invece alla successione del padre: 1) condivideva la ricostruzione dei beni mobili facenti parte
b) ricostruirsi la massa ereditaria della defunta determinando la quota di legittimario che spetta all'attore (che ammonta secondo le stime provvisorie a € 51.847,60, o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia); c) accertare e dichiarare la lesione della quota riservata al legittimario;
Parte_1 d) procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie poste a favore del Sig. e in subordine delle Controparte_1 donazioni erogate dalla de cuius, nella misura necessaria per la reintegrazione della quota di legittima;
e) Previa azione di restituzione condannare il a corrispondere la somma di € 28.847,60 o quella Controparte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia determinata dalla differenza tra il valore della quota dovuta e quanto ricevuto dalla madre oltre ad interessi e rivalutazione. In ogni caso
- Accertato e determinato il valore della massa ereditaria della defunta , anche a seguito di collazione, Persona_1 determinate le quote di legittima ed accertata la lesione di quanto spettante e ed eseguita la riduzione delle disposizioni lesive e reintegrazione della quota di legittima anche a mezzo della restituzione del Sig. , dichiarare lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria e procedere alla ripartizione dell'asse ereditario tra le parti condannando il convenuto al pagamento a favore dell'attore di quanto risultante con interessi e rivalutazione.
- Con condanna del alla restituzione dei frutti civili dalla domanda. Controparte_1 2) Controparte_2
- Accertata la validità delle disposizioni testamentarie del Sig. , ricostruita la massa anche a mezzo della Controparte_2 collazione dei beni e valori ricevuti dalle parti in causa ed imputazione del terreno Foglio 5 Map. 1789 e dei relitti, determinare la parte del relictum da dividersi secondo le quote della successione legittima;
conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria condannando il alla restituzione dei beni e a consegnare Controparte_1 all'attore i beni mobili, immobili trattenuti in misura eccedente la quota di successione legittima, oltre ad interessi e rivalutazione” pagina 7 di 34 del relictum per il complessivo importo di € 94.717,12; 2) quanto al compendio immobiliare, pur concordando con parte attrice circa l'individuazione dei singoli cespiti, negava tuttavia di aver mai conferito alcun incarico al geom. , di cui contestava le stime;
3) riteneva inequivoche le Per_2 disposizioni testamentarie riferibili agli immobili di proprietà del de cuius facilmente collocabili nelle tre diverse zone di Via Michelangelo, Via Roma e Via Rio nel Comune di NO. Conseguentemente respingeva la tesi attorea circa l'illegittima intestazione, a proprio favore, del terreno dal valore di €
20.000,00 ritenendo che quest'ultimo ricadesse inequivocabilmente nelle proprietà di Via Rio, a lui trasmesse in via testamentaria dal padre;
4) quanto al donatum riteneva destituita di CP_2 fondamento la ricostruzione attorea. In particolare, quanto alle somme che gli sarebbero pervenute tramite assegno, disconosceva la veridicità dei documenti portati a supporto di tale tesi, ritenendo, in ogni caso, che la sola matrice degli assegni non fosse idonea a fornire la prova degli avvenuti pagamenti. Quanto invece agli importi asseritamente ricevuti tramite bonifico ribadiva come si trattasse di rimborsi, sostenuti dal convenuto per il fatto di essersi sempre occupato da solo e a tempo pieno dei propri anziani genitori, attesi i rapporti conflittuali tra costoro e l'attore; 5) in ogni caso, evidenziava come dall'esame degli estratti conti emergessero donazioni effettuate anche nei confronti del fratello per complessivi € 4.485,00. Pt_1
Escludendo, così, ogni ipotesi di lesione della quota di legittima spettante al fratello;
ribadendo la necessità di doversi procedere alla collazione di tutte le donazioni dirette e indirette ricevute da costui, concludeva per il rigetto delle domande attoree.
3. Alla prima udienza il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 8.11.2023, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., tra l'altro, l'attore respingeva la ricostruzione avversaria, relativamente ai rapporti asseritamente tesi con i propri genitori. Anzi, esponeva di essersi sempre interessato a loro tanto da supportarli nella gestione di numerose pratiche burocratiche e tecniche. A tal proposito, evidenziava come la somma di € 50.000,00 fosse stata versata a suo favore dalla madre quale corrispettivo per l'attività tecnica da lui stesso svolta in relazione ad alcuni terreni di proprietà della e delle sue sorelle. Conseguentemente, tale disposizione non poteva considerarsi una Per_1 donazione a differenza, invece, dell'assegno del medesimo importo versato in favore di . CP_1
Pertanto, tale ulteriore atto liberale imponeva un ricalcolo della massa ereditaria della defunta madre che tenesse conto di tale importo di € 50.000,00.
Successivamente, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 2.12.2023, per cui venivano escussi, all'udienza del 31.1.2024 , Controparte_4 Testimone_1
, e per parte attrice;
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Testimone_2
pagina 8 di 34 e per parte convenuta;
a detta udienza, i procuratori di parte Pt_2 Testimone_3 Testimone_4 attrice rinunciavano a sentire ulteriori testimoni e, insieme ai procuratori di parte convenuta insistevano per le residue istanze istruttorie. Con ordinanza del 13.2.2024 veniva, dunque, disposta CTU con la nomina dell'arch. , il quale depositava la propria perizia in data 24.9.2024. Alla Persona_3 successiva udienza del 8.10.2024 l'attuale Relatore invitava le parti valutare una possibile soluzione conciliativa della causa, rinviando all'udienza del 12.11.2024, anche al fine della decisione sulle residue istanze istruttorie. In tale sede le parti davano atto della pendenza di trattative chiedendo concordemente un rinvio per verificarne gli esiti. Seguiva, dunque, l'udienza del 11.12.2024 ove i difensori delle parti davano atto che non era stato possibile raggiungere un'intesa stragiudiziale e chiedevano fissarci udienza di p.c.
Il Giudice, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 8.7.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il Relatore tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per conclusionali e repliche e riservandosi di riferire al Collegio.
4. Preliminarmente, deve osservarsi, quanto all'eredità di , che nell'introdurre il presente Persona_1 giudizio l'attore aveva proposto un duplice ordine di domande i) riduzione, sia delle disposizioni delle disposizioni testamentarie, sia di quelle delle donazioni asseritamente eseguite dalla in favore Per_1 del fratello;
ii) divisione della massa ereditaria (come evincibile dal riferimento all'istituto CP_1 della collazione, pur richiamato, in vari passaggi espositivi, impropriamente da entrambe le parti anche con riferimento all'azione di riduzione)
Nonostante la genericità della conclusione sub. 1) d), deve osservarsi, quanto all'azione di riduzione, che in citazione l'attore lamentava unicamente la lesione della propria legittima, senza far riferimento a quella del padre.
Solamente in prima memoria 183 c.p.c. l'attore ha per la prima volta rappresentato – nel confutare le difese del convenuto – che questi avrebbe dimenticato di considerare “le donazioni ricevute” dal padre cui i figli succederebbero per rappresentazione nella successione materna (pag. 1 e 4).
In conclusionale l'attore lamenta, la lesione della quota di legittima di (pag. 10), così come in CP_2 memoria di replica richiama nuovamente l'istituto della rappresentazione (pag. 7).
Da tali passaggi può intendersi che l'attore, se non altro a partire dalla prima memoria, abbia inteso agire in riduzione, oltre che in proprio, anche quale erede del padre (ex art. 557 co. 1 c.c., ultimo alinea), pur facendo riferimento nelle conclusioni da ultimo rassegnate solo alla lesione della quota riservata “al legittimario ” (conclusione 1, sub. c)” e alla “quota di legittima Parte_1 dell'attore (1, sub. d). pagina 9 di 34 Può osservarsi che la domanda, in tal senso intesa, pur venendo proposta in prima memoria ex art. 183
c.p.c. non può dirsi inammissibile, essendo la domanda comunque connessa alla vicenda sostanziale in giudizio, senza una particolare compromissione delle potenzialità difensive delle parti (cfr. Cass.
S.U. sent. n. 12310 del 15/6/2015; Cass. S.U. sent. n. 22404 del 13/9/2018), essendo comunque tesa ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie/donazioni della in favore del convenuto. Per_1
5. Ciò chiarito, si può procedere all'esame del merito, premettendo, ex art. 456 c.c. la dichiarazione di apertura della successione di , nata a [...] il [...], residente in vita a Persona_1
NO, via Rio, 37 e ivi deceduta il 23 giugno 2014 e di , nato a [...] il 24 Controparte_2 marzo 1923 e ivi deceduto l'8 settembre 2015.
Si procede anzitutto all'esame delle domande concernenti l'eredità di , iniziando da Persona_1 quelle di riduzione.
6. La risoluzione della domanda presuppone, anzitutto (i) l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la disponibile e le quote di riserva di cui l'attore lamenta la lesione, massa che, ex art. 556
c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano alla de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti tutti i beni di cui la defunta aveva eventualmente disposto in vita a titolo di donazione;
(ii) inoltre, nel caso di specie, la ricostruzione della volontà testamentaria della e, in particolare, l'esatta qualificazione del legato previsto in favore del convenuto. Per_1
6.1. Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria svolta può così ricostruirsi il relictum.
6.1.1. Al momento della morte, per quanto concerne i valori mobiliari, la era titolare (i) delle Per_1 somme depositate in un c/c cointestato con il marito, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di
NA GI (Vi), per € 2.866,17; nessuna delle parti ha prodotto copia dell'e/c di detto conto, ma entrambe concordano che le somme riferibili alla de cuius, al momento della morte, coincidessero con detto importo, come da dichiarazione di successione integrativa (doc. 3 convenuto);
(ii) del deposito titoli presso NC PO di VI, per € 33.190,36: in tale deposito (n.
077/472855) erano ricompresi 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (entrambe di piena titolarità della de cuius e n. 59995,798 Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, entrambe di 1/2 di proprietà della defunta), per un valore complessivo (quanto ai titoli Arca e EPV, nella quota riferibile alla de cuius), di
€ 33.190,36 (valore non contestato dalle parti, pure indicato nella dichiarazione di successione, doc. 5 attoreo, pag. 6 del file);
(iii) del saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI (doc. 10 attoreo). In citazione l'attore ha esposto (rinviando alla dichiarazione di successione) che al momento della morte della de cuius il saldo alla morte della ammontasse ad € 5.333,88. Per_1
Nel costituirsi, il convenuto ha osservato che in realtà attore e convenuto si fossero già suddivisi pagina 10 di 34 integralmente le disponibilità mobiliari della madre, per € 23.000,00 cadauno.
In prima memoria l'attore ha quindi dedotto che in realtà, poche ore dopo la morte della madre, il
23.6.2014 avrebbe bonificato, senza autorizzazione alcuna dell'attore o del padre, a sé stesso CP_1
e dal conto € 23.000,00 ciascuno, lasciando sul conto € 5.349,75, operazione che a partire da Pt_1 tale scritto l'attore ha qualificato come donazione (imputando 23.000,00 nel donatum, considerando peraltro solamente l'operazione in favore del convenuto, cfr. prima memoria pag. 2, qualificazione che l'attore ha continuato a propugnare anche in corso di causa – nel corso delle operazioni peritali, in cui l'attore ha confermato al CTU dell'operazione, riferendo che € 23.000,00 sarebbero stati lasciati al padre, cfr. CTU, pag. 8 e da ultimo negli scritti conclusivi, ad es. conclusionale, pag. 10).
Può osservarsi che, in effetti, esaminando il cc della , emergono il 23.6.2014 due bonifici Per_1
23.003,50 ciascuno, in favore di c/c di attore e convenuto (cointestato con le rispettive mogli).
Nonostante le allegazioni attoree, dall'istruttoria non è emerso che dopo la morte della madre parte delle somme furono versate anche al padre.
– per stessa ammissione di non contestata dal convenuto – che detti bonifici Per_4 Pt_1 risultano essere stati eseguiti poche ore dopo la morte della madre, gli stessi non possono essere in evidenza essere qualificati come donazioni, ma piuttosto come una prima divisione, parziale, del compendio materno, da parte degli eredi.
Tuttavia, delle stesse deve tenersi conto, come correttamente dedotto dal convenuto negli scritti conclusivi, nel ricostruire il relictum, nel senso che il saldo attivo del c/c n. 077/570002055 della defunta, alla morte, era pari ad € 51.340,88 (ossia il saldo di € 5.349,75 al 30.6.2014, a cui vanno aggiunte somme uscite dal conto dopo la morte della de cuius – e quindi, i due bonifici per € 23.003,50, per complessivi € 46.007,00, ma anche € 2,65 e 8,53 per addebito competenze e imposta di bollo – e sottratti € 27,05 di cedole di titoli Enel riconosciute sempre dopo la morte della de cuius, il 27.6.2014).
6.1.2. La era poi titolare dell'1/2 dell'immobile sito in NO, via Rio, e censito al C.F. di Per_1 detto Comune, al fg. 5, mapp. 1807 sub. 1 e 2 (lasciato in legato a , ma su ciò si tornerà), il CP_1 cui valore è stato stimato dal CTU in € 86.000,00, con valutazione non contrastata dalle parti e pertanto pienamente condivisa da questo Tribunale.
Il valore del relictum al momento della morte della ammontava pertanto ad € 173.397,41. Per_1
6.2. Quanto al donatum, nell'introdurre il giudizio l'attore ha dedotto la sussistenza delle seguenti donazioni, eseguite con vari bonifici dal c/c ad essa intestata (doc. 10), così arrotondate per difetto dall'attore:
€ 15.000,00 a il 28.3.2013; Controparte_2
€ 2.900,00 a il 10.6.2013; CP_1
pagina 11 di 34 € 5.700,00 a (e alla moglie) il 10.8.2013; CP_1
€ 5.700,00 a (e alla moglie) il 18.10.2013; CP_1
€ 15.000,00 a il 19.5.2014; CP_2
€ 40.000,00 a il 17.6.2014. CP_2
A fronte di tale ricostruzione, il convenuto, pur riconoscendo l'esecuzione dei bonifici della in Per_1 favore di , ha osservato che non se ne conoscerebbe il titolo (pag. 11) CP_2
Quanto alle operazioni in proprio favore, ha dedotto (pag. 10) che negli ultimi anni madre e padre avrebbero perso la propria indipendenza, necessitando di esser accuditi da terzi e che di ciò si sarebbe fatto carico esso convenuto, con l'ausilio di terzi, provvedendo a acquistare medicine, generi alimentari, prenotando e accompagnando i genitori a visite mediche, sostenendo in ultima analisi ogni spesa ordinaria e straordinaria in favore dei genitori, sicché questi ultimi avrebbero proceduto a rimborsargli gli spese, con i tre bonifici indicati (tesi, come si vedrà, sostenuta anche con riferimento alle disposizioni eseguite successivamente dal padre nei propri confronti).
Il convenuto ha osservato che la madre avrebbe eseguito solo due donazioni in favore dei due figli, versando loro € 50.000,00 ciascuno nel 2011, tramite assegno.
L'attore ha contrastato tale ricostruzione, non contestando la percezione della somma ma osservando
(seconda 183, pagg. 3e 9 e da ultimo scritti conclusivi) che in realtà i 50.000,00 € gli sarebbero stati corrisposti dalla madre, per delle pratiche tecniche seguite nella sua attività di architetto, per conto Pers della e delle sorelle e connesse alla divisione e vendita di beni ricevuti in Per_1 Persona_5 successione del padre (e nonno delle parti) . Persona_7
Ha quindi escluso la natura donativa del versamento dell'assegno in suo favore, prendendo atto del riconoscimento del versamento degli € 50.000,00 in favore del fratello che pure chiedeva computarsi nel donatum.
6.2.1. Partendo da questi ultimi atti dispositivi, dall'e/c prodotto dall'attore con la prima 183 (doc. 14) emerge in effetti che la emise due assegni da € 50.000,00 ciascuno, in data 9 e 11 agosto 2011. Per_1
Le parti non hanno contestato di aver percepito dette somme.
, come detto, ha assunto la natura donativa di entrambi i versamenti, osservando che CP_1 nell'agosto 2011 la madre, dopo aver venduto un immobile (cfr. prima 183, pag. 2) avrebbe deciso di donare parte del ricavato per beneficiare in egual misura i figli.
Come detto, pur confermando la natura donativa della disposizione in favore del fratello, ha Pt_1 negato che l'analogo versamento in suo favore integrasse una donazione, osservando che, nei suoi confronti, la somma sarebbe stata corrisposta a retribuzione dell'attività di consulenza svolta nei confronti della madre e delle sorelle per varie pratiche connesse alla divisione e vendita di beni ricevuti pagina 12 di 34 ereditati dal padre. A sostegno di tale prospettazione, ha prodotto della documentazione che attesterebbe l'esecuzione di attività professionale in favore della madre e della zia, dal 1994 al 2011
(docc. da 22 a 26) ossia quando, nel luglio 2011, furono venduti a terzi i beni (doc. 26).
Sono poi stati escussi vari testi (cfr. verbale ud. 31.1.2024). Alla luce dell'istruttoria svolta, deve rilevarsi che non può dirsi dimostrato che gli € 50.000,00 furono corrisposti dalla madre a retribuzione dell'attività professionale svolta dal figlio.
Anzitutto, la documentazione prodotta è assai scarna, essendo stata prodotta unicamente una richiesta di parere su una proposta di piano di recupero, a firma di (da cui potrebbe evincersi che
Pt_1 questi redasse detto piano), risalente tuttavia all'1.10.1994, una scrittura privata di divisione (non datata, doc. 23), copia di una comunicazione di inizio attività datata il 14.10.2000 in cui
Pt_1 figura come tecnico incarico (doc. 24) e di un certificato di destinazione urbanistica del luglio 2011, con richiesta a firma di documentazione in sé non sufficiente a dimostrare l'esatta
Pt_1 consistenza dell'attività svolta da in rapporto anche al valore dei beni, stante anche il
Pt_1 termine assai dilatato (oltre quindici anni) in cui l'attività sarebbe stata eseguita.
Anche dalla prova orale non sono emersi elementi utili a supportare la ricostruzione dell'attore: i testi escussi non hanno meglio specificato e illustrato le attività svolte da nei confronti della Pt_1 madre e delle zie e quali fossero le intese tra le parti;
l'unica teste che ha confermato espressamente che il versamento di € 50.000,00 sarebbe occorso a saldo dell'attività svolta, , oltre a essere Controparte_7 la moglie dello stesso attore, ha reso una dichiarazione generica, posto che a richiesta di chiarimenti
“Adr: quando si fece pagare?” ha riferito “non lo so non condivido i conti lavorativi di mio marito, non so neanche dire se si fece pagare da tutte le sorelle, so solo che la mamma di disse di averlo Pt_1 pagato, a una cena a casa dei miei genitori, non ricordo quando”..
A confutazione della prospettazione attorea, peraltro, il teste (figlia di Testimone_5 Parte_3
, sorella della de cuius), ha peraltro riferito, quanto alla presentazione della Dia del 2000 che
[...] venne pagato per le cose che faceva, chiedeva delle parcelle che venivano saldate”, a Pt_1 dimostrazione che nel lungo arco temporale in cui avrebbe curato gli interessi della madre e delle zie l'attore comunque avrebbe ricevuto dei pagamenti per l'attività svolta (sicché, l'ulteriore versamento di
€ 50.000,00 avrebbe configurato una duplicazione).
Del resto, la tesi per cui i 50.000,00 € furono corrisposti a retribuzione dell'attività svolta dall'attore contrasta con alcuni dati oggettivi: anzitutto, non si comprende la ragione per cui la de cuius avrebbe dovuto retribuire il figlio, anche per conto delle sorelle;
in secondo luogo, l'attività asseritamente da saldare risalirebbe ad oltre circa dieci anni dall'asserito pagamento;
in terzo luogo, l'attore non ha documentato di aver emesso alcuna fattura, ricevuta o documentazione fiscale a fronte del pagamento, pagina 13 di 34 come sarebbe stato suo onere fare laddove il versamento avesse avuto effettivamente natura remuneratoria (stante anche la consistenza dell'importo).
Altro dato è che la corresponsione – di cui, significativamente, l'attore aveva omesso di far menzione nel proporre il giudizio – è pressoché contestuale con quella destinata al fratello, di pacifica natura donativa.
Pur risultando irrilevanti le ulteriori prove orali assunte su richiesta di ad ulteriore CP_1 dimostrazione della duplice donazione, essendosi le stesse esaurite in delle testimonianze de relato (cfr. dichiarazioni della moglie del convenuto) – generiche (cfr. dichiarazioni teste , nuora Pt_2 Tes_3 del convenuto, che ha riferito che la de cuius le avrebbe parlato della consegna degli assegni, senza però ricordare quando;
ma anche dichiarazioni , figlio del figlio del convenuto, che si è Testimone_4 limitato a riferire che la nonna gli avrebbe detto che ci teneva a “tenere un rapporto economico equo” con i figli, i predetti elementi di cui si è detto portano dunque a ritenere sussistente l'intento liberale della con riferimento a entrambe le operazioni, sicché le stesse debbono essere qualificate Per_1 come donazioni.
Nel donatum debbono dunque essere anzitutto ricompresi i due versamenti, per complessivi €
100.000,00 (50.000,00 + 50.000,00).
6.2.2. Proseguendo nell'analisi, l'attore ha assunto la natura donativa di vari bonifici risultanti dall'e/c della verso un c/c intestato a o cointestato con la moglie, trattasi in Per_1 CP_1 Pt_2 particolare di versamenti per € 2.900,00 in data 10.6.2013, € 5.700,00 in data 10.8.2013, € 5.700,00 in data 18.10.2013.
Il convenuto ha obiettato – in linea con analoga difesa svolta in riferimento all'asse paterno – che non si tratterebbe di donazioni, ma di rimborsi, posto che negli ultimi anni di vita entrambi i genitori, piuttosto in avanti con l'età (lui del marzo 1923, la nell'aprile 1925), avrebbero perso la Per_1 propria indipendenza, non potendo recarsi in banca e dovendo far conto solo su per le spese CP_1 di tutti i giorni.
L'attore ha contrastato tale ricostruzione, osservando che anch'egli si sarebbe fatto carico delle necessità dei genitori e che gli stessi sarebbero stati del tutto autonomi, potendo ad esempio recarsi in banca.
Si ritiene che l'attore, su cui pure gravava l'onere, all'esito dell'istruttoria non abbia fornito prova della natura donativa dei versamenti. Anzitutto non ha dimostrato specificamente che con detti Pt_1 bonifici la madre volesse beneficiare il figlio.
In secondo luogo, non risulta confutata la prospettazione del convenuto, per cui si sarebbe fatto carico dei genitori, per tutte le attività quotidiane, negli ultimi anni di vita, che anzi trova pieno supporto nelle pagina 14 di 34 risultanze istruttorie.
La documentazione prodotta dall'attore e i testi escussi su sua richiesta hanno al più potuto dimostrare che si sia fatto carico di taluni adempimenti di carattere burocratico (presentazione delle Pt_1 dichiarazioni dei redditi, cfr. dichiarazioni teste;
la gestione di alcune locazioni di immobili Tes_1 di proprietà dei genitori - cfr. 2a 183 attorea, pag. 3, asserzione non contrastata dal convenuto), ma non anche delle necessità quotidiane – spese alimentari, pagamenti di fornitori, utenze, spese per medicine etc.
Dall'istruttoria svolta non può poi dirsi provato che negli ultimi anni i genitori (pur capaci di intendere e volere) fossero dotati di autonomia nei movimenti e che fossero in grado di recarsi presso le banche per prelevare: in tal senso, anche i testi attorei non hanno potuto confermare che negli ultimi anni di vita i due danti causa (che, all'epoca delle disposizioni del 2013, erano rispettivamente 88 enne la e 90enne padre) fossero in grado di recarsi, da soli a prelevare contanti in banca (pur Per_1 CP_1 dovendosi ritenere che fossero in grado di eseguire, o far eseguire, disposizioni di bonifico). In tal senso, la stessa moglie dell'attore, , pur avendo ricordato di aver accompagnato dal 2004 fino CP_7 alla morte a far acquisti in un negozio di abbigliamento e aver inizialmente Controparte_2 dichiarato che la dal 2004 – ossia quasi dieci anni prima delle disposizioni per cui si discute - Per_1 fosse in grado di recarsi in banca (risp. a cap. 8 attoreo), ad ulteriore richiesta di chiarimenti ha riferito
“non so dire se la madre andasse personalmente in banca anche negli ultimi anni di vita, so che voleva che la accompagnassi dal parrucchiere o dall'estetista”.
Può osservarsi che in realtà, dalle stesse dichiarazioni del teste emerge che i genitori delle parti richiedessero di essere accompagnati per recarsi in esercizi commerciali, a supporto dell'asserzione del convenuto circa la loro non autonomia, sul piano motorio. La testimonianza della fa poi CP_7 riferimento a talune, specifiche necessità senza neanche dettagliare quante volte l'attore o essa teste avessero proceduto ad accompagnare i genitori (dovendosi peraltro considerare che le dichiarazioni si riferiscono solo ad alcune isolate necessità della vita quotidiana).
Dall'esame degli e/c prodotti, negli anni cui risalgono i bonifici indicati dall'attore come donazioni, non emergono poi prelievi di contanti o pagamenti per spese della vita di tutti i giorni (ad es., pagamenti al supermercato, di utenze etc..); è infatti irrilevante in tal senso l'ulteriore e/c prodotto dall'attore sub. doc. 14, da cui emergono taluni prelevamenti che tuttavia risalgono al 2011 e, dunque, ad oltre due anni prima rispetto ai bonifici di cui contesta la natura donativa. Pt_1
La costante ripetizione (anche considerati, come si vedrà, i bonifici eseguiti dal padre verso il figlio), con cadenza tendenzialmente bimestrale, dei bonifici verso e la causale di uno di quelli da € CP_1
5.700,00 (che in alcuni casi, si veda ad esempio la disposizione del 18.10.2013, riportano la causale pagina 15 di 34 “due mesi”, cfr. doc. 10 - causale che, fino a prova contraria, deve intendersi riferibile alla de cuius),
l'ammontare delle somme bonificate (da cui è possibile ricostruire che le tre disposizioni, si riferissero a bonifici per complessivi € 2.850/2900 al mese, ossia ca. 1450/1500,00 a de cuius), portano a ritenere, come dedotto da parte convenuta, che con detti bonifici la avesse restituito al figlio somme da Per_1 questi versate per anticipare spese per la vita quotidiana dei genitori (considerazione supportata dalla mancata prova di esborsi diretti da parte dei de cuius, per le spese di tutti i giorni, negli anni successivi al 2013, compreso e dal fatto che non risulta che altri soggetti si siano presi cura delle esigenze quotidiane dei de cuius).
Detti versamenti pertanto non possono essere ricompresi nel donatum.
6.2.3. È stato dimostrato che la eseguì tre bonifici in favore del marito, di importo consistente, Per_1 ossia da € 15.000,00 il 28.3.2013, da € 15.000,00 il 19.5.2014 e € 40.000,00 il 17.6.2014.
Parte convenuta non ha significativamente contrastato la prospettazione attorea, per cui detti versamenti sottintenderebbero a delle donazioni o comunque a delle liberalità, in ogni caso soggette a riduzione ex art. 809, co. 1 c.c. In corso di causa non sono emersi elementi utili a dimostrare che detti versamenti furono eseguiti per ragioni diverse dallo spirito di liberalità, sicché detti importi devono essere pure inseriti nel donatum.
Il donatum ammonta pertanto complessivamente a € 170.000,00 (€ 50.000 + 50.000 + 15.000 + 15.000
+ 40.000).
6.3. Non è contestato tra le parti che i debiti ammontino ad € 5.322,91 (spese funerarie).
6.4. Il valore complessivo dei beni relitti e di quelli donati, detratti i debiti – ovviamente calcolato all'epoca della apertura della successione di – ammonta dunque ad € 338.074,50 (€ Persona_1
173.397,41 + 170.000,00 – 5.322,91)
Sulla base dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva destinata ai due figli (pari all'1/2 dell'asse ereditario stante il concorso con il coniuge allora superstite ) risulta corrispondente Controparte_2 ad € 169.037,25; conseguentemente la quota riservata al solo attore ammonta ad € 84.518,62 (ossia l'1/4); identica la quota di . Il restante quarto del patrimonio (per € 84.518,62) era Controparte_2 dunque disponibile dalla de cuius.
7. La ha regolato la propria successione con un testamento olografo, datato 22.6.2012, Per_1 pubblicato il 12.2.2016 (doc. 7 attoreo), con cui ha così disposto: “io sottoscritta lascio Persona_1 in eredità a mi figlio la la miaparte di proprietà delek bifamilaire in via Rio”. Per_8
Anche se l'attore ha svolto delle generiche riserve sul testamento (alludendone in maniera velata ad una possibile invalidità, cfr. da ultimo conclusioni rassegnate all'udienza di p.c.) non ha articolato domande dirette a una siffatta declaratoria;
le parti, non hanno addotto alcun elemento per dubitare della validità pagina 16 di 34 del testamento.
Ciò premesso, deve essere qualificata la disposizione testamentaria con cui la de cuius ha inteso beneficiare , su cui le parti hanno visioni contrapposte: l'attore l'ha qualificata, dapprima CP_1
(citazione, pag. 5) come un legato in conto di legittima o, in alternativa, in corso di causa e da ultimo
(conclusionale, pag. 9) quale un legato in sostituzione di legittima;
il convenuto ha dedotto trattarsi di un prelegato, ex art. 661 c.c.
In memoria di replica ha ulteriormente modificato la propria impostazione, adombrando che Pt_1 la disposizione della potrebbe essere qualificata come una divisione fatta dal testatore, ex art. Per_1
734 c.c., sicché “Se si accogliesse questa posizione si giungerebbe alla conclusione secondo cui la
voleva attribuire a quella parte di eredità” (cfr. pag. 6). Per_1 CP_1
Deve osservarsi che con il testamento la non ha disposto di tutta la sua eredità, ma unicamente Per_1 del suo 50% della bifamiliare di via Rio, nulla prevedendo quanto alle disponibilità mobiliari di cui si è detto (saldo del c/c cointestato col marito, saldo del c/c intestato solo a sé stessa, portafoglio titoli) di cui pure era titolare, sicché la successione deve intendersi regolata in parte, con riferimento a tali altri beni, dalle disposizioni in materia di successione legittima.
7.1. Ciò chiarito, la distinzione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare è delineata dall'art. 588, co. 1 c.c., secondo cui le disposizioni sono a titolo universale se “comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore”, dovendosi intendere le altre disposizioni come a titolo particolare. Il co. 2 chiarisce quindi che “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. È stato così affermato che: “Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini - che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato). (Cass. Sez. L. sent. n. 9467 del 12/7/2001; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n. 24163 del 25/10/2013, e Cass. Sez. VI, ord. n. 6125 del 5/3/2020).
Tanto premesso, in corso di causa non è emerso che la fosse dotata di particolari nozioni Per_1
pagina 17 di 34 giuridiche, sicché, di per sé, l'inciso “lascio in eredità” non pare determinante nel ricostruire l'esatta volontà della parte. Piuttosto, il testamento va letto alla luce della composizione dell'asse della Per_1 al momento della redazione dell'atto: si è detto che all'epoca la non fosse titolare solo dell'1/2 Per_1 di via Rio, ma anche di liquidità e titoli: ciò nonostante, dalla lettura del testamento non emerge in alcun modo che con l'assegnazione di via Rio la Marcato avesse inteso attribuire una quota del patrimonio, sicché deve escludersi che con la stessa la intendesse operare una istitutio ex re Per_1 certa.
Sotto altro profilo, la disposizione non può essere qualificata ex art. 734 c.c. (come fatto dall'attore in memoria di replica).
Si rammenta che “La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo.” (Cass. Sez. II, ord. n. 10761 del 17/4/2019; cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. II, ord. n. 9888 dell'11/4/2024).
Dall'esame del pur scarno testamento della , da eseguirsi secondo i criteri ermeneutici di cui Per_1 artt. 1362 ss c.c., non emerge che la de cuius intendesse dividere in tutto o in parte il proprio patrimonio: tanto risulta dal fatto che nel testamento non si menziona in un alcun modo la posizione di ne la utilizza espressione tali da far ritenere che intendesse dividere i propri beni Pt_1 Per_1 tra i due figli (omettendo alcuna menzione, tra l'altro, della componente mobiliare del patrimonio); pur con formula incerta, emerge che la abbia inteso lasciare degli specifici beni che componevano Per_1 il suo patrimonio (la quota di di titolarità della bifamiliare) a , sicché la disposizione può CP_1 senz'altro essere indicata come istitutiva di un legato. pagina 18 di 34 È appena il caso di evidenziare che (l'ulteriore e in parte contraddittoria) qualificazione propugnata da non potrebbe in alcun modo agevolare la sua posizione, ma anzi sarebbe deteriore per Pt_1
l'attore (ciò perché, ex art. 734 co. 2 c.c., i beni non compresi dall'ipotizzata divisione operata dalla
, ossia i beni mobili, dovrebbero comunque essere attribuiti conformemente alla legge;
sia Per_1 perché, qualificata la disposizione come divisione ex art. 734 c.c. non potrebbe operare la collazione, invocata dall'attore – pur avendola la difesa attorea sovrapposta impropriamente alla riduzione –, poiché “L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e
737 cod. civ.” - Cass. Sez. II, sent.n. 12830 del 23/5/2013; cfr. in tal senso, Cass. Sez. II, ord. n. 15442 del 3/6/2024, in parte motiva).
7.2. Chiarito che la disposizione deve essere qualificata come un legato, occorre ulteriormente qualificarlo. Stante le diverse posizioni delle parti, è opportuno ricordare che il prelegato (art. 661 c.c.)
è un legato a favore di uno degli eredi, che va a sommarsi alla quota ereditaria del beneficiario legatario- coerede.
Per legato in sostituzione di legittima si intende (ex art. 551 c.c.) quell'attribuzione a titolo particolare che il testatore attribuisce a un legittimario – per un valore uguale o anche superiore all'importo della legittima – a condizione che esso rinunci a ogni altra pretesa sull'eredità oppure con la dichiarazione che il legato è fatto in sostituzione della legittima, sicché il legittimario può scegliere se rinunciare al legato e chiedere la legittima o conseguire il legato, perdendo in tal caso il diritto di chiedere un supplemento, se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non acquistando la qualità di erede, salvo che il testatore non abbia espressamente attribuito al legatario la facoltà di chiedere il supplemento. quanto ai caratteri distintivi del legato in sostituzione di legittima, è stato osservato che “Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario "la sola casa ... quale sua stretta legittima ... a titolo di legittima che neanche merita")” (Cass. Sez. II, sent. n. 824 del 16/1/2014) e che “Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle pagina 19 di 34 disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con
l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima” (Cass. Sez. II, sent. N. 30082 del 19/11/2019).
In altri termini, è necessario che sia evincibile che con quel legato il testatore ha inteso tacitare del tutto l'erede legittimario, sicché è stato altresì evidenziato che il legato in sostituzione ex art. 551 c.c. presuppone l'istituzione ex asse di altra o altre persone (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 28962 del
18/10/2023), il che è logico, posto che volendo con un legato in sostituzione il testatore soddisfare integralmente il legatario, senza fargli acquistare la qualità di erede (ex art. 551, co. 2 c.c.), egli deve altresì individuare altri possibili eredi.
Per legato in conto di legittima (figura richiamata dall'art. 552 c.c.) si intende quel legato che, nel caso di esperimento dell'azione di riduzione, deve essere imputato nella quota di legittima spettante al legatario che sia anche legittimario, al fine di quantificare la lesione che l'altro coerede/legittimario agente in riduzione ha subito a seguito di donazioni o disposizioni testamentarie.
A ben vedere, dunque, la figura del prelegato non indica una figura diversa dal legato in conto di legittima, ma opera su un livello diverso.
Come chiarito anche da parte della dottrina, il legato può essere disposto sia in favore di legittimario che sia istituito erede, sia in favore di legittimario che non lo sia. Nel primo caso il legato è anche un prelegato e, di norma, è anche un legato in conto legittima.
Le due qualificazioni operano infatti su diversi piani: il prelegato disciplina l'incidenza del legato sul patrimonio ereditario (gravando, salva diversa disposizione del testatore, il prelegato ex art. 662, co. 1 su tutti gli eredi, ivi incluso il legatario/erede), mentre la disposizione di cui all'art. 552 c.c. in punto
“legato in conto” disciplina l'onere di imputazione dello stesso legato alla legittima nel caso patologico, ossia nel caso in cui un coerede legittimario esperisca l'azione di riduzione.
In altri termini, un legato in favore di un erede è di per sé e salvo diversa disposizione del testatore un prelegato ex art. 661 c.c.; solo in caso di esperimento dell'azione di riduzione avverso il legato, può sorgere il tema del limite entro cui detto legato può essere ridotto, e trova operatività la disciplina di cui all'art. 552 c.c., nel senso che il legato (gravante salvo diversa previsione anzitutto sulla legittima del legatario) potrà essere ridotto ex art. 554 c.c., solamente laddove ecceda la legittima del legatario e al contempo leda la legittima di un altro erede/legittimario (in tal caso, ovviamente, la riduzione potrà avvenire al massimo fino a concorrenza della quota di legittima del legatario/legittimario) e non sia possibile esperire utilmente la riduzione, nel rispetto dell'ordine legale disciplinato dagli artt. 553 ss c.c. pagina 20 di 34 Ciò perché, diversamente da quanto sembra sostenere parte convenuta, con la previsione di un prelegato il testatore non potrebbe comunque ledere i diritti degli altri eredi/legittimari (limitandosi per l'appunto, come chiarito, le disposizioni di cui agli artt. 661 ss c.c. a normare e descrivere l'incidenza sul patrimonio ereditario, rimanendo comunque ferma la tutela dei legittimari prevista dalle distinte disposizioni di cui agli artt. 553 ss. cc.).
Certa dottrina ha quindi ipotizzato, per l'ipotesi in cui il testatore volesse garantire quanto più possibile che il bene legato resti effettivamente al legatario, che il legato possa essere “ordinato in conto di quota ereditaria” nel caso cioè in cui il testatore intenda computare nella quota dell'erede l'attribuzione a titolo particolare, nel senso che il legato non si aggiunge alla quota (come previsto dall'art. 661 c.c.) ma ne fa parte: sostanzialmente il testatore, valendosi della facoltà di derogare prevista dall'art. 662 c.c., potrebbe prevedere che tenuti alla prestazione del legato non siano tutti gli eredi, ma solamente l'erede/legatario, sicché in ultima analisi il legato dovrebbe intendersi ricompreso nella sua quota ereditaria (composta di quota riservata e disponibile, nella sua integralità); ciò al fine di limitare per quanto possibile, la riduzione del legato.
7.3. Ciò premesso, dall'analisi del sintetico testamento della de cuius, il legato disposto dalla Per_1 non può essere qualificato come legato in sostituzione, per due ragioni: anzitutto, perché la de cuius con tale atto ha formalmente omesso di istituire come eredi altri soggetti. In secondo luogo, perché dall'atto di ultima volontà non emerge in maniera inequivocabile che la intendesse tacitare Per_1 integralmente con la disposizione a titolo particolare. CP_1
Il legato deve dunque essere qualificato come in favore del coerede (posto che e il defunto Pt_1
risultavano comunque successori ab intestato, unitamente a , sugli ulteriori beni – CP_2 CP_1 patrimonio mobiliare – della ) e dunque come prelegato, ex art. 661 c.c. Per_1
In assenza di diverse determinazioni della de cuius, lo stesso deve intendersi a carico di tutta l'eredità e per l'intero ammontare, ex art. 661 c.c. e alla prestazione dello stesso sono tenuti tutti gli eredi, ivi incluso lo stesso (non emergendo elementi da cui possa espressamente ritenersi che la CP_1
volesse intendere che il legato fosse ricompreso nell'intera quota riservata di , Per_1 CP_1 composta di quota riservata e disponibile), sicché il legato deve intendersi anche in conto legittima, ex art. 552 c.c., di talché ben potrebbe essere soggetto a riduzione, laddove, considerando tutte le donazioni e, come si vedrà, il residuo relictum, per effetto di detta disposizione venisse effettivamente lesa la legittima di . Persona_9
8. Così qualificato il legato, deve osservarsi che l'azione di riduzione attorea è diretta verso il legato o in subordine le donazioni.
8.1. L'attore non ha tuttavia considerato che al momento della morte della si era aperta anche Per_1
pagina 21 di 34 la successione legittima sul patrimonio mobiliare relitto (al di là della circostanza che attore e convenuto, impropriamente, si siano di fatto divisi parte del denaro sul c/c della , dopo la sua Per_1 morte) sicché la riduzione dovrebbe anzitutto avere ad oggetto la porzione di beni spettanti agli eredi legittimi, ex art. 553 c.c. posto che “In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l'art. 553 c.c.” (Cass. Sez. II, ord. n.
17856 del 22/6/2023); il meccanismo della riduzione ex art. 553 c.c. deve intendersi automatico, posto che “In base all'art 553 cod civ, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art 555 cod civ, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale Azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi […]” (Cass. Sez. II, sent. n. 1521 del 6/3/1980).
Tanto chiarito, si è detto che il valore complessivo dei beni relitti e di quelli donati, detratti i debiti – calcolato all'epoca della apertura della successione della – ammontava ad € 338.074,50 (€ Per_1
173.397,41. + 170.000 – 5.322,91); la quota riservata dell'attore e a IR era di € CP_1
84.518,62 ciascuno;
analoga la disponibile.
I beni su cui si era aperta la successione ab intestato era rappresentato, dovendosi scomputare il legato, dal saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra e Persona_1 CP_2
, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI (Vi), dai titoli di cui al
[...] deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius, per un controvalore di
€ 33.190,36 e dal saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI (che come detto, va maggiorato degli € 46.007,00 girati con bonifico dopo la morte della morte e da cui vanno detratti gli oneri di conto successivi), per € 51.340,88, per complessivi € 87.397,41.
Le porzioni di detti beni spettanti ai tre ammontavano ad € 29.132,47 per ciascun coerede (1/3 CP_1 di 87.397,41).
Ex art. 553, secondo alinea c.c., l'attore e devono comunque imputare alla quota Controparte_2 loro riservata, di € 84.518,62, le donazioni ricevute in vita dalla (pari a 50.000,00 € per Per_1
e € 70.000,00 per ) sicché residua una lesione di € 34.518,62 per e Pt_1 CP_2 Pt_1
pagina 22 di 34 14.518,62 per (mentre la quota riservata di era stata ampiamente assorbita dalla CP_2 CP_1 donazione).
Va poi considerato che ha agito in rappresentazione del padre ma che, essendo coerede con Pt_1 il fratello, al più potrà agire in riduzione per integrare la metà della quota riservata del padre e, dunque, per 7.259,31 (14.518,62/2). Per reintegrare la quota di e quella del padre cui è succeduto per Pt_1 riduzione, deve procedersi dunque a riduzione per complessivi € 41.777,93
La porzione di beni su cui si è aperta la successione ab intestato spettante (per € 29.132,47) CP_1 deve dunque essere integralmente ridotta per reintegrare la quota di e la quota di quella del Pt_1 padre.
Si è detto peraltro che successivamente alla morte della , i due figli si divisero Per_1
(impropriamente) parte del saldo del c/c intestato unicamente alla de cuius, ripartendosi € 23.003,50 € ciascuno.
Così facendo tuttavia ha disposto di somme che non doveva percepire, per effetto della CP_1 riduzione.
8.2. L'effetto pratico dell'accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c. sulla porzione di beni su cui si era aperta la successione legittima è quindi, nel caso di specie duplice:
i) riducendosi del tutto la porzione di , risulterà l'unico titolare degli Controparte_1 Pt_1 stessi e dunque (a) del saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra Persona_1
e , presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI (Vi), oltre Controparte_2 eventuali interessi maturati sulla somma dalla morte della ad oggi;
Per_1
(b) dei titoli di cui al deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius e nel dettaglio: 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (entrambe di piena titolarità della de cuius) e 1/2
n. 59995,798 Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, entrambe di 1/2 di proprietà della defunta);
(c) del saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI.
Per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, deve dunque accertarsi e dichiararsi che
è l'unico titolare dei predetti beni;
le parti non hanno meglio provato in questa sede Parte_1 quale sia stato il destino di detti beni, sicché può assumersi che gli stessi siano ancora indivisi (come dedotto dal convenuto, in corso di causa;
laddove invece gli stessi fossero dispersi, potrà Pt_1 eventualmente agire per la restituzione, in separata sede, contro il soggetto che ne fosse appropriato);
ii) deve essere condannato alla restituzione della somma percepita in eccesso, per € Controparte_1
23.003,50, con la rivalutazione decorrente dal giorno dell'operazione – coincidente con il giorno di apertura della successione, 23.6.2014) e interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. decorrenti dalla domanda
(notifica della citazione: 13.2.2023) sulla somma rivalutata (pari al 13.2.2023, ad € 27.190,14) e pagina 23 di 34 calcolati sulla somma via via rivalutata dal febbraio 2023 (cfr. in tal senso, Cass. Sez. II, sent. n. 10564 del 19/5/2005), per complessivi € 30.306,83.
9. Residua una lesione di € 12.645,46. Seguendo l'ordine di legge, ex art. 554 c.c. occorre procedere alla riduzione del legato.
Essendo del tutto evidente l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 560, comma 1, c.p.c., ossia alla comoda separazione dall'immobile donato (peraltro, pro quota), della – minima - parte occorrente per integrare la quota riservata e tenuto altresì conto che l'eccedenza di sull'immobile Controparte_1 non supera il quarto della porzione disponibile (pari ad € 84.518,62), il convenuto legatario può ritenere per sé tutto l'immobile (rectius, l'intera quota del diritto di proprietà donatagli dal de cuius), compensando in denaro il fratello ai sensi dell'art. 560, comma 2, ult. parte, c.c. Il diritto di CP_1
di trattenere l'immobile e compensare in denaro il fratello si fonda altresì sul terzo comma del
[...] citato art. 560 giacché egli è legittimario e il valore della quota dell'immobile a lui legata (€ 86.000,00) non supera l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario (€
169.037,24.).
Sicché deve essere condannato anche al versamento di € 12.645,46, con la Controparte_1 rivalutazione decorrente dall'apertura della successione, 23.6.2014 e interessi legali ex art. 1284, co. 1
c.c. decorrenti dalla domanda (notifica della citazione: 13.2.2023) sulla somma rivalutata (pari al
13.2.2023, ad € 14.946,93) e calcolati sulla somma via via rivalutata dal febbraio 2023 (cfr. in tal senso,
Cass. Sez. II, sent. n. 10564 del 19/5/2005), per complessivi € 16.663,24.
10. Deve chiarirsi, posto che in ogni caso l'attore ha richiesto anche procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria della , che, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione – Per_1 seppur con modalità diverse da quanto ipotizzato dall'attore – viene meno ogni comunione ereditaria tra gli eredi sui residui beni (mobili) della , sicché la domanda di divisione rimane assorbita. Per_1
11. Si procede quindi all'esame delle domande concernenti l'eredità di . Quando ad Controparte_2 essa, l'attore non ha proposto domanda di riduzione, chiedendo unicamente la divisione dei beni relitti, previa collazione di asserite donazioni.
Alla sua morte, era titolare: Controparte_2
a) dei seguenti beni mobili: (i) il saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di CP_8
VI, n. 50325/1000/00000409, per € 68.781,50 al momento della morte, € 58.874,98 al momento delle valutazioni del CTU (giugno 2024), circostanza non contestata dalle parti;
(ii) azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n. 50325/3100/00410366, per un valore di € 23.990,17 alla morte di , € 21.143,96 al giugno 2024; CP_2
(iii) titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 tanto alla morte del de pagina 24 di 34 cuius, quanto all'epoca delle stime del CTU
Il CTU non ha riscontrato, all'attualità, la presenza di obbligazioni BPV, pure risultanti dalla dichiarazione di sussistenza prodotta dall'attore (per un valore al momento della morte del de cuius di €
861,85), di valore da ritenersi comunque all'attualità nullo, stante le notorie vicissitudini della NC;
(b) di vari beni immobili: (i) due unità immobiliari nel Condominio di via Michelangelo in NO
(Vi), censite al CF di detto Comune, al foglio 5, m.n. 1813 sub. 11 e sub. 21 (l'unità A) e al foglio 5, map. 1813, sub. 10 e sub. 20 (l'unità B);
(ii) la porzione di titolarità del de cuius della bifamiliare in via Rio (il cui ulteriore 50% era stato legato dalla a ) censita al fg. 5, mapp. 1807 sub. 1 e sub. 2; Per_1 CP_1
(iii) degli immobili in via Roma, e più esattamente un negozio (fg. 5, mapp. 526, sub. 10), un ufficio al piano terra (fg. 5, mapp 526, sub. 10), un ufficio al piano primo (fg. 5, mapp 526 sub. 14 e 15);
(iv) un'abitazione in via Roma/Via Michelangelo, censita al C.F. fg. 5, mapp. 526 sub. 16;
(v) locali d'accesso a via Roma, via Michelangelo (fg. 5, mapp. 516, sub. 17);
(vi) un terreno censito al fg. 5, mapp. 526, sub. 18, una corte comune, m. 526 sub. 16, 17, e un terreno,
m. 1590;
(vii) la casa padronale in via Rio, fg. 5, map. 1608, composta di 4 unità immobiliari;
(viii) un terreno, censito al fg. 5, mapp. 530;
(ix) un terreno censito a confine con l'edificio fg. 5, mapp. 1789;
(x) vari terreni definiti come relitti stradali, di valore non meglio chiarito.
12. ha regolato la propria successione con un testamento olografo, datato 22.6.2012, Controparte_2 pubblicato il 12.2.2026 (doc. 9 attoreo), con cui ha così disposto: ““io sottoscritto Controparte_2 nel pieno delle mie facoltà mentali decido di lasciare in eredità a mio figlio le mie proprietà Pt_1 in via Roma e i due appartamenti in via Michelangelo. A mio figlio le mie proprietà in via CP_1
Rio e la mia parte della familiare sempre in via Rio”
Anche se l'attore ha svolto delle generiche riserve sul testamento (alludendone in maniera velata ad una possibile invalidità, cfr. da ultimo conclusioni rassegnate all'udienza di p.c.) le parti e in particolare non hanno addotto alcun elemento per dubitare della validità del testamento, sicché deve Pt_1 anzitutto dichiararsi che la successione di è (anche) regolata da detto atto. Anche, Controparte_2 perché il testamento nulla dispone quanto ai beni mobili, per cui, come si vedrà, la successione deve intendersi regolata ex lege.
La difesa del convenuto ha dedotto, sin dall'inizio del giudizio, che con tale disposizione il de cuius avrebbe inteso operato una (parziale) divisione dei suoi beni, ex art. 734, co. 1 c.c.
L'attore non ha contestato tale ricostruzione o meglio qualificato la disposizione, deducendo tuttavia pagina 25 di 34 che (i) tra le “mie proprietà in via Rio” non potrebbe intendersi incluso il terreno censito al fg. 5, mapp.
1789, sicché, dopo la morte del padre, illegittimamente se lo sarebbe intestato (pag. 10 CP_1 citazione), mentre il bene dovrebbe comunque ricadere nella massa ancora da dividere;
(ii) il de cuius avrebbe eseguito nei confronti del convenuto tutta una serie di donazioni, da considerarsi quindi ai fini della collazione – anche , da parte sua, ha dedotto la sussistenza di alcune CP_1 donazioni del padre verso il fratello.
12.1. Quanto alla prima questione l'attore ha dedotto che il terreno censito al fg. 5, ma. 1789, non si troverebbe in via Rio e non farebbe parte della casa familiare sita in quella strada, non avendo alcun rapporto di pertinenza o funzionalità con la casa padronale dei genitori.
Il CTU, cui era stato formulato apposito quesito2 ha appurato, attraverso una ricognizione dei luoghi
(cfr. pagg. 9 ss) che “Il terreno di via Rio come la bifamiliare di Via Rio sono collocati in una posizione contigua tra loro e la casa ed il terreno hanno una loro unitarietà, chiaramente distinguibile rispetto agli immobili di via Roma e Via Michelangelo che sono collocati in zona centrale di Sossan, ben diversa da via Rio”. Ha inoltre appurato che al terreno, che dà sul retro su via Monte della Croce (cfr. ortofoto a pag. 9 della CTU), si accede da via Rio.
Dette conclusioni non sono state contrastate dall'attore, che negli scritti conclusivi si è limitato ad affermare che il terreno “non si trova in Via Rio come dichiarato da controparte e che quindi non può rientrare tra i beni disposti in favore di . A tal riguardo il CTU non ha mai correttamente CP_1 risposto al quesito limitandosi a dichiarare che il terreno in questione si trova più vicino all'abitazione di via Rio che a quella di Via Michelangelo o Via Roma.” (pag. 12), senza tuttavia meglio chiarire come mai il terreno, contiguo alla bifamiliare di via Rio ed accessibile unicamente da via Rio non dovrebbe essere incluso tra le “mie proprietà in via Rio”, usando la locuzione del testamento.
Il CTU ha altresì accertato che nel patrimonio relitto di non sussistevano altri beni Controparte_2 immobili, oltre a quelli menzionati nel testamento (cfr. pag. 16 laddove il CTU afferma “Non risultano beni immobili da dividere in quanto già assegnati agli eredi secondo le volontà testamentarie dei genitori”).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che il de cuius nel menzionare le “mie proprietà in via Rio” abbia inteso includere anche il terreno, facendo riferimento alla strada da cui aveva accesso: detta interpretazione è anche la più logica, in base ad una lettura complessiva del testamento (ex art. 1364 c.c.), poiché con detto atto IR ha disposto di tutti i propri immobili (e non si vede dunque perché avrebbe dovuto 2Questo il quesito: “verifichi ove sia ubicato il terreno sito in NO (Vi) e censito al catasto terreni di detto comune al foglio, 5, map. 1789 e quanto disti in particolare da via Rio e dagli altri beni pacificamente di proprietà del de cuius al momento della morte, collocati su detta strada e se sia accessibile da detta via o altra via;
verifichi quanto tale bene disti dagli altri immobili di proprietà di , alla sua morte e da questi lasciati a , siti in Controparte_2 Parte_1 NO, via Michelangelo e via Roma” pagina 26 di 34 escludere dalle sue disposizioni un solo terreno) e anche considerata la contiguità del terreno con la bifamiliare, che pure ha lasciato a – sicché deve ritenersi che abbia inteso lasciare CP_2 CP_1 al convenuto tutti i beni collocati in via Rio e tra loro limitrofi, per evitare contiguità e conflittualità tra gli eredi.
12.2. Stante quanto precede, deve altresì ritenersi che con il testamento abbia inteso CP_2 effettivamente dividere tra i figli tutti i propri beni immobili ex art. 734 c.c.
Milita in tal senso il tenore letterale dell'atto di ultime volontà “decido di lasciare” e anche l'interpretazione complessiva dell'atto, da cui come detto emerge che il de cuius ha disposto di tutti i beni immobili che componevano il suo patrimonio, menzionando entrambi gli eredi (i due figli) e indicando gli specifici beni che intendeva loro attribuire e assegnare.
Non a caso può osservarsi che nessuna delle parti ha dato una diversa interpretazione del testamento, non avendo l'attore minimamente adombrato – al di là della tesi, genericamente formulata e, come detto, infondata, per cui il terreno in via Rio dovesse intendersi non incluso nei beni di cui il padre aveva disposto – che con il testamento non avesse inteso dividere tra i figli ed eredi tutti i CP_2 beni immobili.
13. L'attore ha quindi chiesto procedersi alla divisione del patrimonio relitto del de cuius, previa collazione delle asserite donazioni in favore dell'attore e del convenuto.
Va ricordato che la collazione ereditaria costituisce, in entrambe le forme previste dalla legge – conferimento del bene in natura oppure per imputazione – uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti aventi la qualità di coniuge o discendenti del de cuius, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum, sì da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota (cfr. Cass., 30.7.2004, n. 14553).
Si è detto che il relictum è costituito unicamente da denaro (saldo del c/c) e titoli, avendo il de cuius già diviso tra i figli integralmente i propri immobili, sicché l'individuazione di eventuali donazioni potrebbe al più unicamente rilevare nelle operazioni di collazione propedeutiche alla divisione di tali, residui beni: sono quindi del tutto ultronee e irrilevanti le deduzioni delle parti e in particolare di circa il valore degli immobili assegnati dal de cuius, le migliorie/interventi asseritamente Pt_1 realizzati sugli stessi dopo la morte del padre, non avendo l'attore proposto alcuna domanda di riduzione del testamento paterno e non potendo l'ipotetica collazione di donazioni impattare in alcun modo su detti beni;
per le stesse ragioni, deve evidenziarsi la parziale non rilevanza della relazione di pagina 27 di 34 CTU, che dalle pag. 16 ss. del suo elaborato ha proceduto a stimare gli immobili ereditati dalle parti, ipotizzando anche delle soluzioni divisionali che prevedevano una ridistribuzione/diversa assegnazione degli immobili, operazione questa ultronea rispetto al quesito articolato e comunque impossibile, stante l'assetto ereditario, che non consente in alcun modo di rivedere le assegnazioni di immobili operate da
(stante il mancato esperimento di una azione di riduzione anche con riferimento Controparte_2 all'eredità paterna, da parte dell'attore).
14. , facendo riferimento ad un documento (doc. 13) ricomprendente due matrici di Parte_1 assegno e gli estratti conto del padre, da cui emergerebbero vari bonifici in favore di , ha CP_1 assunto che avrebbe donato al convenuto i seguenti importi (citazione, pagg. 8 e 9): CP_2
- 2/12/1986 assegno a £20.000.000-€ 24.383,98; Parte_2
- 24/12/1995 assegno a £10.000.000-€ 7.638,40; Controparte_1
- 02/2003 donazione a € 5.000,00; Controparte_1
- 01/02/2013 bonifico a € 1.900,00; Controparte_1
- 09/08/2013 bonifico a e € 4.060,00; Controparte_1 Parte_4
- 02/12/2013 bonifico a e € 4.510,00; Controparte_1 Parte_2
- 15/01/2014 bonifico a e € 2.390,00; Controparte_1 Parte_2
- 03/04/2014 bonifico a € 4.960,00; Controparte_1
- 12/05/2014 bonifico a € 2.850,00; Controparte_1
- 02/07/2014 bonifico a € 7.750,00; Controparte_1
- 06/10/2014 bonifico a € 8.550,00; Controparte_1
- 17/02/2015 bonifico a € 6.290,00; Controparte_1
- 05/03/2015 bonifico a € 4.210,00; Controparte_1
- 27/05/2015 bonifico a € 4.480,00; Controparte_1
- 03/09/2015 bonifico a € 8.750,00; Controparte_1
Per complessivi € 97.722,38.
ha contestato tale ricostruzione;
quanto alle donazioni asseritamente documentate Controparte_1 con delle matrici di assegni (le prime tre nell'ordine), la cui veridicità la parte ha espressamente disconosciuto (pag. 15, comparsa) anche per l'inidoneità delle matrici a dimostrare il versamento.
Quanto ai vari bonifici, rilevando che in talune distinte sarebbero presenti delle causali, inserite dal padre, a conferma che non si tratterebbe di donazioni, ma di rimborsi per spese varie
Ha poi dedotto che dalla stessa documentazione prodotta da emergerebbero delle donazioni Pt_1 eseguite da in favore di (comparsa di risposta, pag. 16): CP_2 CP_1
“- Bonifico datato 29.04.2015 di euro 1.928,50; pagina 28 di 34 - Bonifico di euro 1.928,50 datato 29.04.2015;
- Bonifico datato 25.05.2015 di euro 628,00.”.
Per complessivi € 4.485,00.
14.1. Si procede a verificare l'esistenza delle asserite donazioni dal padre.
14.1.1. Quanto alle prime asserite disposizioni, tutte in ipotesi realizzate mediante il versamento di assegni, a fronte dello specifico disconoscimento del convenuto, l'attrice non ne ha chiesto la verificazione, sicché i documenti non sono idonei a dimostrare alcunché.
Per completezza si evidenzia che è poi condivisibile la difesa del convenuto, posto che la matrice dell'assegno in sé non è idonea a provare il versamento, costituendo una mera annotazione da parte del potenziale emittente (nel caso di specie, il de cuius - cfr. in tal senso, Cass. Sez. VI, ord.n. 15709 del 4 giugno 2021 che, pur essendo stata resa, come dedotto da parte attrice, in una fattispecie lavoristica, delinea un principio di carattere generale, applicabile anche nella presente controversia).
Va peraltro evidenziato che la matrice dell'assegno del 2.12.1986 si riferirebbe a un versamento non in favore del convenuto, ma della di lui moglie, non essendovi dunque prova che avesse inteso CP_2 beneficiare il figlio;
la matrice dell'assegno del 2/2003 è idonea a provare alcunché, posto che la cifra è riportata con un punto interrogativo, a fianco dello spazio espressamente deputato all'indicazione dell'importo.
Le predette operazioni non possono quindi essere qualificate come donazioni.
14.1.2. Quanto alle altre operazioni, sarebbe stato onere dell'attore provarne la natura donativa o fornire degli elementi da cui potesse essere quantomeno possibile desumere detta natura.
L'attore non ha fornito tale prova e, in particolare:
(i) con riferimento alle operazioni dell'1.2.2013 e del 9.8.2013: le stesse contengono due causali
“rimborso casa” e “giugno/luglio lavori” - che fino a prova contraria, non fornita, devono ritenersi inserite dal de cuius - da cui può desumersi che le stesse fossero in realtà dirette a rimborsare a delle spese sostenute per i genitori (e in particolare, per lavori eseguiti nelle abitazioni); CP_1
(ii) quanto alle altre operazioni, occorre considerare che, come si è ritenuto provato per le ragioni già esposte con riferimento alla posizione della , già dal 2013 entrambi i de cuius, pur dotati di Per_1 capacità di intendere e volere, non fossero autonomi da un punto di vista motorio, stante anche l'età avanzata, sicché la quasi totalità delle spese venivano anticipate da – non essendovi prova CP_1 che si curasse delle necessità quotidiane genitori, all'infuori della gestione di talune pratiche Pt_1 di cui si è detto (dichiarazione delle tasse, gestione di taluni affitti).
Esaminando più nel dettaglio le varie disposizioni e le relative causali, rilevato inoltre che gli stessi non
“coprono” le mensilità delle operazioni poste in essere dalla , di cui è stata esclusa la natura Per_1
pagina 29 di 34 donativa, considerata la cadenza e la consistenza delle operazioni e le causali delle stesse (da intendersi riferibili a ) può dirsi che con dette operazioni il de cuius abbia in effetti inteso Controparte_2 rimborsare a esborsi mensili di spese sostenute per lui e per la moglie ed infatti: CP_1
- il bonifico del 2.12.2013 da € 4.510,00 non riporta particolari causali, ma dista due mesi dal bonifico di € 5.700,00 eseguito dalla a , sicché può ritenersi che con il bonifico di dicembre il Per_1 CP_1 de cuius rimborsasse spese quotidiane sostenute per entrambi i de cuius per il periodo ottobre/novembre 2013 (e l'importo è in linea con le spese quotidiane dei due de cuius per tali mensilità);
- il bonifico del 15.1.2014 da € 2.390,00 non riporta particolari causali, ma dista un mese dal precedente, sicché può ritenersi che con esso il de cuius rimborsasse spese quotidiane per il periodo di dicembre 2013 (e l'importo è in linea con delle spese per i due de cuius per tale mensilità);
- il bonifico del 3.4.2014 da € 4.960,00 riporta la causale “01-02 + carr.”. Pur incompleta, detta causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per i mesi di gennaio/febbraio 2014 (01-02), più altre spese;
- il bonifico del 12.5.2014 da € 2.850,00 riporta la causale “03 e notifica.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di marzo 2014 (“03” e una ulteriore spesa, per una notifica, non meglio provata in corso di causa). L'ammontare dell'importo è come detto in linea con le spese di entrambi i de cuius per un'unica mensilità;
- il bonifico del 2.7.2014 da € 7.750,00 riporta la causale “4-5-6 + chie.”. Pur incompleta, detta causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per i mesi di aprile (4), maggio (5)
e giugno (6) 2014 più un'altra spesa non evincibile in maniera chiara dalla causale;
l'importo è coerente con le spese per i due de cuius, considerando che la mancò alla fine di giugno 2014; Per_1
- il bonifico del 6.10.2014 da € 8.550,00 riporta la causale “7 – 8 – 9 legna.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di luglio agosto e settembre 2014 e delle spese per l'acquisto di legna;
l'importo, considerando quest'ultimo esborso e la circostanza che nel frattempo era mancata la , è coerente con le spese di tre mesi del solo padre;
Per_1
- il bonifico del 17.2.2025 da € 6.290,00 riporta la causale “10-11-12 2f.”. La causale, pur incompleta, conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di ottobre, novembre e dicembre e forse delle ulteriori spese tagliate nella causale. Ad ogni modo, l'importo, comprendente tre mensilità, è coerente con le spese di tre mesi del solo padre;
- il bonifico del 5.3.2015 da € 4.210,00 riporta la causale “0
1-02 legna.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di gennaio, febbraio e delle spese per l'acquisto di legna;
l'importo, considerando quest'ultimo esborso, è coerente con le spese di due mesi pagina 30 di 34 del solo padre;
- il bonifico del 27.5.2015 da € 4.480 riporta la causale “03-04 legna tv pali decesp.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di marzo, aprile, oltre che spese per l'acquisto di legna, di una tv e per dei pali;
l'importo, considerando quest'ultimi esborsi,
è coerente con le spese di due mesi del solo padre;
- il bonifico del 3.9.2025 da € 8.750,00 riporta la causale “05-06-07-08.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di maggio, giugno, luglio e agosto.
In ultima analisi, non avendo l'attore provato la finalità liberale e dovendo anzi la stessa ritenersi esclusa dalle causali, da ritenersi coerenti in ragione dell'ammontare e della cadenza dei bonifici, le predette operazioni non possono quindi essere qualificate come donazioni.
14.2. Di contro, il convenuto non ha provato che le tre operazioni su menzionate, in favore del fratello, avessero natura donativa.
Anzitutto, le operazioni sono due (avendo il convenuto duplicato due bonifici eseguiti il 29.4.2015). Il secondo bonifico, da € 628,00 riporta la causale “rimborso spese succ.” sicché può ritenersi che lo stesso fosse diretto a rimborsare all'attore degli esborsi sostenuti anche per conto del padre, per la successione materna.
Il primo bonifico non riporta causali, ma stante l'importo contenuto e assai specifico (€1.928,50) non può escludersi, come dedotto dall'attore, che il bonifico servisse a rimborsare delle spese sostenute da in favore del padre. Come detto, sarebbe del resto stato onere del convenuto dimostrare Pt_1 specificamente l'intento liberale.
Anche le predette operazioni non possono quindi essere qualificate come donazioni.
15. Non essendo emerse donazioni da ai figli da sottoporre a collazione, i residui beni CP_2
(mobili) di , allo stato indivisi, devono essere attribuiti ex art. 734, co. 2 c.c. Controparte_2 conformemente alla legge e, quindi, tra attore e convenuto in parte uguali, ex art. 566 c.c.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari
Deve pertanto procedersi allo scioglimento della comunione sui seguenti beni mobili, prevedendone l'assegnazione al 50% ciascuno:
(i) il saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di VI, n. CP_8
50325/1000/00000409, per € 68.781,50 al momento della morte, € 58.874,98 al momento delle valutazioni del CTU (giugno 2024), circostanza non contestata dalle parti;
pagina 31 di 34 (ii) azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n. 50325/3100/00410366, per un valore di € 23.990,17 alla morte di , € 21.143,96 al giugno 2024; CP_2
(iii) di titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 tanto alla morte del de cuius, quanto all'epoca delle stime del CTU
16. Stante la reciproca soccombenza – è risultato vittorioso, peraltro in parte, sulla domanda Pt_1 di riduzione proposta in relazione alla successione della madre, ma soccombente quanto alla domanda diretta a ricondurre nell'asse ereditario il terreno di via Rio e prevalentemente soccombente quanto alle domande dirette ad accertare le donazioni del padre verso il fratello, stante il maggior numero di operazioni contestate rispetto al fratello – sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...], residente in [...] e ivi deceduta il 23 giugno 2014;
(ii) accerta e dichiara che la successione di è regolata dal testamento olografo del 22 Persona_1 giugno 2012, pubblicato il 12 febbraio 2016 dal Notaio , con cui ha legato al figlio Persona_10
le quote di cui era titolare dell'immobile sito in NO, via Rio, e censito al C.F. di Controparte_1 detto Comune, al fg. 5, mapp. 1807 sub. 1 e 2 e, quanto agli altri beni, ex lege, lasciando quali eredi il marito e i figli e;
Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
(iii) accerta la qualità di erede legittimario in capo a , avente diritto alla quota di Parte_1 riserva, ex art. 542, comma 2, dell'1/4 intero patrimonio ereditario materno e, per rappresentazione del padre , dell'ulteriore 1/8 del patrimonio materno;
Controparte_2
(iv) dichiara che nell'asse ereditario relitto da erano compresi, alla morte della de cuius: Persona_1
(a) il saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra e Persona_1 CP_2
, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI (Vi), oltre eventuali
[...] interessi maturati sulla somma dalla morte della ad oggi;
Per_1
(b) i titoli di cui al deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius e nel dettaglio: 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (piena titolarità della de cuius) e 1/2 n. 59995,798
Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, di titolarità di 1/2 di proprietà della defunta);
(c) il saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI;
pagina 32 di 34 (v) riduce ex art. 553 c.c. la porzione spettante a sui predetti beni (per € 29.132,47) Controparte_1 per l'intero;
(vi) accertato altresì che ha prelevato, successivamente alla morte della de cuius, € Controparte_1
23.003,50, dichiara che, per effetto della riduzione di cui al superiore capo v):
(a) è l'unico titolare dei beni relitti della de cuius di cui al capo iv) e per l'effetto è Parte_1
l'unico titolare:
1) del saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra e Persona_1 Persona_1
, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI, oltre eventuali Controparte_2 interessi maturati sulla somma dalla morte della ad oggi;
Per_1
2) dei titoli di cui al deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius e nel dettaglio: 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (piena titolarità della de cuius) e 1/2 n. 59995,798
Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, di titolarità di 1/2 di proprietà della defunta); 3) del saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI;
(b) condanna a corrispondere a la somma di € 30.306,83, Controparte_1 Parte_1 comprensiva di rivalutazione e interessi maturati all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 dalla sentenza sino al saldo;
(vii) riduce ex art. 560 c.c. il legato previsto in favore di fino alla concorrenza di € Controparte_1
12.645,46 e per l'effetto condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.663,24, comprensiva di rivalutazione e interessi maturati all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 dalla sentenza sino al saldo;
(viii) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 deceduto l'8 settembre 2015;
(ix) accerta e dichiara che la successione di è regolata dal testamento olografo del Controparte_2
22 giugno 2012, pubblicato il 12 febbraio 2016 dal Notaio , con cui questi ha già Persona_10 diviso tra i propri eredi, e , l'intero suo patrimonio immobiliare e, quanto Pt_1 Controparte_1 agli altri beni, ex lege, lasciando quali eredi i figli e;
Pt_1 Controparte_1
(x) rigetta le domande di attore e convenuto, tese ad accertare la sussistenza di donazioni da parte del padre;
(xi) conseguentemente, in parziale accoglimento delle domande attoree, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di sui seguenti beni (A) il saldo del c/c intestato Controparte_2 esclusivamente al de cuius presso di VI, n. 50325/1000/00000409; Controparte_2 CP_8
(B) azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n. 50325/3100/00410366, intestate al de cuius ; Controparte_2
pagina 33 di 34 (C) titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 alla morte del de cuius, intestate al de cuius e per l'effetto: Controparte_2
1) assegna a : Parte_1
a) il 50% del saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di Controparte_2 CP_8
VI, n. 50325/1000/00000409;
b) il 50% delle azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n.
50325/3100/00410366, intestate al de cuius ; Controparte_2
c) il 50% dei titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 alla morte del de cuius, intestate al de cuius Controparte_2
2) assegna a : Controparte_1
a) il 50% del saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di Controparte_2 CP_8
VI, n. 50325/1000/00000409;
b) il 50% delle azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n.
50325/3100/00410366, intestate al de cuius ; Controparte_2
(c) il 50% dei titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 alla morte del de cuius, intestate al de cuius ; Controparte_2
(xii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(xiii) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, per il 50% ciascuna;
Così deciso in VI, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13 novembre 2025
Il Giudice estensore
OV SS
Il Presidente
NN FR
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione:“Nel merito 1) divisione successione Persona_1
- Nell'ipotesi in cui sia dichiarata la validità del testamento della Sig.ra pubblicato in data 12/02/2016: Persona_1 a) procedersi alla collazione da parte degli eredi ex art. 737 e ss. del c.c.; pagina 6 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di VI, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Dott.ssa NN FR Presidente
Dott.ssa Antonio Picardi Giudice dott. OV SS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1185 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 9 luglio 2025 all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parte_1 C.F._1
LM (C.F. ) e AN LM (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Montecchio GI (VI), via Giuriolo, 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Controparte_1 C.F._4
LO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San C.F._5
RT Buon Albergo (Vr), viale del Lavoro, 32/C, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione/riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 9.7.2025 si riscontrava il deposito del foglio di p.c. del 8.7.2025, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“Nel merito
1) divisione successione Persona_1 pagina 1 di 34 - Nell'ipotesi in cui sia dichiarata la validità del testamento della Sig.ra pubblicato in Persona_1 data 12/02/2016 accertarsi e dichiararsi se la disposizione testamentaria costituisce legato in conto di legittima senza dispensa di imputazione ovvero quale legato in sostituzione di legittima.
Conseguentemente:
a) procedersi alla collazione da parte degli eredi ex art. 737 e ss. del c.c.;
b) ricostruirsi la massa ereditaria della defunta determinando la quota di legittimario che spetta all'attore secondo la quantificazione attuata dal CTU in €26.591,87 o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia;
c) accertare e dichiarare la lesione della quota riservata al legittimario;
Parte_1
d) procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie poste a favore del Sig. Controparte_1
e in subordine delle donazioni erogate dalla de cuius, nella misura necessaria per la reintegrazione della quota di legittima dell'attore;
e) Previa azione di restituzione condannare il a corrispondere la somma di € Controparte_1
64.300,00 quella maggiore o minore che risulterà di giustizia determinata dalla differenza tra il valore della quota dovuta e quanto ricevuto dalla madre oltre ad interessi e rivalutazione.
In ogni caso
- Accertato e determinato il valore della massa ereditaria della defunta , anche a Persona_1 seguito di collazione, determinate le quote di legittima ed accertata la lesione di quanto spettante ed eseguita la riduzione delle disposizioni lesive e reintegrare la quota di legittima anche a mezzo della restituzione al Sig. di quanto a lui spettante, dichiarare lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria e procedere alla ripartizione dell'asse ereditario tra le parti condannando il convenuto al pagamento a favore dell'attore di quanto risultante con interessi e rivalutazione.
- Con condanna del alla restituzione dei frutti civili dalla domanda. Controparte_1
2) Controparte_2
- Accertata la validità delle disposizioni testamentarie del Sig. , ricostruita la massa Controparte_2 anche a mezzo della collazione dei beni e valori ricevuti dalle parti in causa ed imputazione del terreno Foglio 5 Map. 1789 e dei relitti, determinare la parte del relictum da dividersi secondo le quote della successione legittima;
conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria condannando il alla restituzione dei beni e a consegnare all'attore i beni Controparte_1 mobili, immobili trattenuti in misura eccedente la quota di successione legittima, oltre ad interessi e rivalutazione.
In via istruttoria […]”
Si riscontrava il deposito delle note del 7.7.2025, in cui il convenuto così precisava le conclusioni: pagina 2 di 34 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
1) nel merito, stante la validità del testamento olografo della sig.ra , previa collazione Persona_1 delle somme ricevute dal sig. a titolo di donazione di cui in narrativa, tenuto conto Parte_1 del prelegato a favore del figlio dell'immobile sito in Via Rio, accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza della lesione della quota di legittima millantata dall'attore, per la ragioni di fatto e diritto esposte;
2) nel merito, stante la validità del testamento olografo del sig. , anche in virtù di Controparte_2 quanto disposto dall'art. 734 c.c., previa collazione delle somme ricevute dal sig. a Parte_1 titolo di donazione di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza della lesione della quota di legittima millantata dall'attore;
3) in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del sig. da Controparte_1 controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto come ampiamente esposto nei precedenti scritti difensivi;
4) Con vittoria di spese diritti e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il proprio Parte_1 fratello, deducendo che: Controparte_1
- in data 23.6.2014 decedeva , madre delle odierne parti in causa, cui succedevano il Persona_1 marito – – e i figli, per l'appunto, e . Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
Apertasi la successione, l'asse ereditario veniva ricostruito come da dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate in data 19.9.2014. Successivamente, la dichiarazione di successione veniva integrata con l'indicazione di un ulteriore conto corrente, di cui la defunta era contitolare insieme al marito, acceso presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI, ove era depositata la somma di € 2.866,17;
- tuttavia, in seguito al suo rinvenimento, soltanto in data 12.2.2016, veniva pubblicato il testamento olografo della con cui la de cuius disponeva di lasciare “in eredità a mi figlio la la Per_1 CP_1 miaparte di proprietà delek bifamiligre in via Rio”. Seguiva, dunque, il deposito di una nuova dichiarazione di successione che teneva conto della quota di 1/2 dell'immobile sito in Via Rio, nel
Comune di NO (VI).
Parte attrice, procedeva, quindi, alla ricostruzione della massa ereditaria avvalendosi delle operazioni di stima di un proprio consulente, geom. . Persona_2
In particolare, affermava che, al momento della morte della madre, il valore del relictum ammontasse a complessivi € 127.390,00 e si componesse: 1) della quota di 1/2 dell'immobile censito al catasto pagina 3 di 34 fabbricati del Comune di NO - Fg. 5 map. n. 1807 sub. 1 e 2 in Via Rio a NO (VI)
(corrispondente ad un valore stimato di € 86.000,00); 2) di titoli depositati presso la NC PO di
VI per un valore di € 33.190,36; 3) del saldo di € 5.333,88 del conto corrente presso la NC
PO di VI intestato esclusivamente alla;
3) della somma di € 2.866,17 presente in un Per_1 conto corrente cointestato presso la NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI.
Parte attrice dava poi atto delle donazioni effettuate in vita dalla , consistenti in diverse Per_1 elargizioni in denaro, eseguite tramite bonifico attraverso il conto acceso presso NC PO di
VI, per complessivi €84.300,00 (di cui 70.000,00 in favore del marito e 14.300,00 in CP_2 favore del figlio ). CP_1
Trattavasi in particolare: 1) di € 15.000,00 trasferiti il 28.3.2013 a;
2) € 2.900,00 Controparte_2 trasferiti il 10.6.2013 a;
3) € 5.700,00, trasferiti il 10.8.2013 a e alla Controparte_1 CP_1 moglie 3) € 5.700,00 trasferiti il 18.10.2013 a e alla 4) € 15.000,00 Parte_2 CP_1 Pt_2 trasferiti il 19.5.2014 a;
5) € 40.000,00 trasferiti il 17.6.2014 a . CP_2 CP_2
Pertanto, sommato il relictum e il donatum e sottratta la somma € 4.300,00 sostenuta per le spese funerarie, la massa ereditaria veniva quindi stimata in complessivi € 207.390,41.
Parte attrice precisava, poi, che nell'imminenza della morte della madre, ma precedentemente al rinvenimento del testamento, i figli dividevano, esclusivamente tra di loro, la componente liquida del relictum, percependo, ciascuno di essi, € 23.000,00.
Riepilogava, poi, le operazioni nonché i passaggi argomentativi da compiersi per dimostrare la lesione della propria quota di legittima.
In primo luogo, procedeva all'individuazione, ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c. della quota di riserva spettante a ciascuno degli eredi, quantificandola nella somma di € 51.847,60.
Deduceva, in secondo luogo, che le somme donate in vita dalla al coniuge e al figlio Per_1 CP_1 dovessero cadere in collazione, precisando, tuttavia, come tale operazione non potesse essere concretamente effettuata da (in quanto deceduto poco dopo la moglie, v. infra) e Controparte_2 che, pertanto, le somme da costui ricevute in donazione graverebbero sui figli, nel contesto della successione paterna.
L'attore, poi, qualificava la già richiamata disposizione testamentaria quale legato in conto di legittima senza dispensa d'imputazione oppure legato in sostituzione di legittima, gravante quindi sul solo beneficiario.
Il tutto, così, con evidente lesione della propria quota di legittima, nella misura in cui avrebbe ricevuto la somma di € 23.000,00, del tutto esigua rispetto agli importi incamerati dagli altri due familiari superstiti alla morte della madre (rispettivamente, € 123.300,00 per il fratello ed € 70.000,00 CP_1
pagina 4 di 34 per il padre ). CP_2
La prospettazione attorea proseguiva poi nel descrivere le necessarie operazioni di collazione da compiersi onde procedere alla divisione dell'asse ereditario materno;
operazioni all'esito delle quali la massa ereditaria veniva quantificata nella somma complessiva di € 130.300,00, da dividersi, ad avviso degli attori, ex art. 581 c.c. esclusivamente tra e , in quanto il fratello CP_2 Parte_1
doveva ritenersi tacitato dall'avvenuta accettazione del legato testamentario materno. CP_1
Tanto precisato in ordine alla successione della , parte attrice riferiva come, poco dopo la morte Per_1 della madre, l'8.9.2015, decedeva anche il proprio padre, . Controparte_2
Rappresentava dunque di avere, in accordo con il fratello, incaricato il geom. per la Persona_2 stesura di una relazione di stima del patrimonio immobiliare relitto.
Deduceva che , al momento del decesso, fosse proprietario: 1) nel contesto del condominio CP_2 sito in via Michelangelo, nel Comune di NO (VI) dell'unità A) identificata al Fg.5 Map.1813 Sub.
11 e Sub. 21 (del valore stimato pari a € 83.000,00) e dell'unità B) Fg.5 813 Sub. 10 e Sub. 20 CP_3
(del valore stimato di 82.000,00); 2) della quota di 1/4 della bifamiliare sita in Via Rio nel Comune di
NO (VI), catastalmente identificata al Fg.5 Map.1807 Sub 1 e Sub. 2 (valore della quota stimato in
€ 86.000,00); 3) di alcuni immobili in Via Roma, consistenti in un negozio catastalmente identificato
Fg.5 Map.526 Sub. 10 (per il valore stimato di € 55.000,00), in ufficio al piano terra, catastalmente identificato al Fg.5 Map.526 Sub. 10 (per il valore stimato di €54.000,00), ufficio piano primo, catastalmente identificato, Fg.5 Map.526 Sub. 14 e 15 ( per il valore stimato di € 173.500,00); 4) degli immobili siti tra via Roma e via Michelangelo identificati al Fg.5 Map. 526 Sub. 16 (per un valore stimato di € 190.000,00) e al Fg.5 Map.526 Sub. 17 (questi, per un valore stimato di € 60.000,00); 5)
Terreno identificato al Fg.5 Map.526 Sub. 18 (Corte) comune Sub. 16-17 del Map.526 – terreno identificabile al Fg.5 Map.1590) per il valore stimato di € 40.000,00); 6) immobile padronale sito in via
Rio al Fg.5 608 (da stima, suddivisibile in quattro unità immobiliari, rispettivamente dal valore CP_3 di euro 200.000,00, €206.000,00, € 230.000,00, €47.000,00; 7) Terreno fra rogge - Fg.5 Map.530 dal valore stimato di € 3.000,00; 8) Terreno a confine con edificio padronale Fg.5 map.1789 dal valore stimato di € 20.000,00; 9) Relitti stradali di valore non definito.
Il valore complessivo di tale compendio immobiliare veniva stimato in € 1.529.500,00.
A comporre il relictum concorrevano altresì i seguenti valori mobiliari: 1) € 68.781,50 depositati in un conto corrente presso la NC PO di VI;
2) € 23.990,17 quale controvalore delle azioni presenti presso detto istituto di credito;
3) € 861,85 in obbligazioni;
4) € 1.083,60 di titoli azionari del
Credito Cooperativo Vicentino.
Al fine della ricostruzione della massa ereditaria, l'attore indicava poi la presenza di numerose pagina 5 di 34 disposizioni liberali effettuate dal padre a favore del figlio e della moglie di costui, per un CP_1 controvalore pari a complessivi € 97.722,38.
Individuava, dunque, l'ammontare complessivo della massa ereditaria in € 1.721.939,50 e quantificava nella somma di € 573.979,83 la quota di legittima.
Esponeva che, in data 12.2.2016, contestualmente alla pubblicazione del testamento della propria madre, veniva altresì pubblicato il testamento di . Controparte_2
Nella scheda testamentaria il de cuius disponeva in favore del figlio delle “proprietà in Via Pt_1
Roma e i due appartamenti in Via Michelangelo” mentre in favore del figlio la “proprietà in CP_1
Via Rio e la parte di [mia] proprietà della famigliare sempre in Via Rio”.
Tuttavia, veniva evidenziato come il tenore letterale del testamento fosse equivoco, attesa la pluralità di immobili presenti nelle aree indicate dal testatore.
Dunque, secondo l'interpretazione del negozio mortis causa offerta dall'attore, a costui spetterebbero gli appartamenti siti in Via Michelangelo, composti da due unità del valore di € 165.000,00; le proprietà di Via Roma composte da un negozio e due uffici, per stimati € 282.500,00; l'abitazione e annessi locali siti all'intersezione tra Via Roma e Via Michelangelo per € 290.000,00 (per una quota complessiva del valore di € 740.500,50).
Mentre, invece, al fratello spetterebbe: la quota di proprietà del testatore della bifamiliare di CP_1
Via Roma del valore di € 86.000,00 e la c.d. casa padronale sita in Via Roma (per un valore di euro
683.000,00 (per una quota complessiva del valore di € 769.000,00).
Evidenziava, dunque come, da tale ripartizione, il proprio fratello avesse conseguito un indebito vantaggio di € 28.500,00 rispetto a quanto ricevuto dall'attore.
L'attore aggiungeva, poi, come il proprio fratello si fosse immotivamente intestato un terreno del valore di € 20.000,00 ritenendolo erroneamente ricompreso nelle disposizioni testamentarie del proprio padre.
A chiusura della propria ricostruzione, l'attore precisava che avrebbe dovuto essere considerato creditore nei confronti della massa ereditaria del padre laddove la reintegrazione della propria quota di legittima, lesa nella successione della madre, non fosse avvenuta attraverso la riduzione della disposizione testamentaria eseguita nei confronti del convenuto.
Da ultimo, dava atto di aver instaurato il procedimento di mediazione, invitando ad aderirvi il fratello
. Il procedimento si concludeva, tuttavia, senza che le parti riuscissero a raggiungere un CP_1 accordo1. 2. La prima udienza, indicata in citazione per il 30.6.2023, veniva differita ex art. 168bis, co. 5 c.p.c. al
4.7.2023. Si costituiva tempestivamente , il quale insisteva per il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, ritenendo insussistente le prospettate lesioni di legittima. A sostegno delle proprie conclusioni, prendeva puntualmente posizione rispetto a ciascuna delle vicende successorie per cui è causa.
In particolare, rispetto alla successione della madre: 1) condivideva la ricostruzione attorea in punto di patrimonio mobiliare relitto, precisando come la ripartizione tra fratelli, della somma di € 23.000,00 ciascuno, fosse avvenuta d'intesa con il padre, il quale aveva rinunciato alla propria quota;
2) rispetto, invece, alla quota di 1/2 dell'immobile sito in Via Rio, oggetto del lascito testamentario, riteneva che tale atto dispositivo andasse giuridicamente qualificato quale prelegato, gravando dunque, pro quota, su tutti gli eredi;
3) quanto ai bonifici, indicati da controparte quali atti di liberalità, disposti dalla madre nei suoi confronti, sosteneva, al contrario, che tali versamenti fossero stati da lui ricevuti a titolo di rimborso spese per il mantenimento dei propri genitori, nel frattempo divenuti bisognosi di cure e supporto;
4) evidenziava come l'unica donazione ricevuta dalla propria madre constasse della somma di € 50.000,00 e che anche il fratello avesse ricevuto analogo importo.
Formulando una doppia ipotesi di conteggio dell'ammontare massa ereditaria materna, dando atto di avere ricevuto esclusivamente – sia a titolo di donazione che di divisione dei beni mobili materni – la somma complessiva di € 73.000,00, escludeva in ogni caso la ex adverso prospettata lesione della quota di legittima.
Quanto, invece alla successione del padre: 1) condivideva la ricostruzione dei beni mobili facenti parte
b) ricostruirsi la massa ereditaria della defunta determinando la quota di legittimario che spetta all'attore (che ammonta secondo le stime provvisorie a € 51.847,60, o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia); c) accertare e dichiarare la lesione della quota riservata al legittimario;
Parte_1 d) procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie poste a favore del Sig. e in subordine delle Controparte_1 donazioni erogate dalla de cuius, nella misura necessaria per la reintegrazione della quota di legittima;
e) Previa azione di restituzione condannare il a corrispondere la somma di € 28.847,60 o quella Controparte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia determinata dalla differenza tra il valore della quota dovuta e quanto ricevuto dalla madre oltre ad interessi e rivalutazione. In ogni caso
- Accertato e determinato il valore della massa ereditaria della defunta , anche a seguito di collazione, Persona_1 determinate le quote di legittima ed accertata la lesione di quanto spettante e ed eseguita la riduzione delle disposizioni lesive e reintegrazione della quota di legittima anche a mezzo della restituzione del Sig. , dichiarare lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria e procedere alla ripartizione dell'asse ereditario tra le parti condannando il convenuto al pagamento a favore dell'attore di quanto risultante con interessi e rivalutazione.
- Con condanna del alla restituzione dei frutti civili dalla domanda. Controparte_1 2) Controparte_2
- Accertata la validità delle disposizioni testamentarie del Sig. , ricostruita la massa anche a mezzo della Controparte_2 collazione dei beni e valori ricevuti dalle parti in causa ed imputazione del terreno Foglio 5 Map. 1789 e dei relitti, determinare la parte del relictum da dividersi secondo le quote della successione legittima;
conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria condannando il alla restituzione dei beni e a consegnare Controparte_1 all'attore i beni mobili, immobili trattenuti in misura eccedente la quota di successione legittima, oltre ad interessi e rivalutazione” pagina 7 di 34 del relictum per il complessivo importo di € 94.717,12; 2) quanto al compendio immobiliare, pur concordando con parte attrice circa l'individuazione dei singoli cespiti, negava tuttavia di aver mai conferito alcun incarico al geom. , di cui contestava le stime;
3) riteneva inequivoche le Per_2 disposizioni testamentarie riferibili agli immobili di proprietà del de cuius facilmente collocabili nelle tre diverse zone di Via Michelangelo, Via Roma e Via Rio nel Comune di NO. Conseguentemente respingeva la tesi attorea circa l'illegittima intestazione, a proprio favore, del terreno dal valore di €
20.000,00 ritenendo che quest'ultimo ricadesse inequivocabilmente nelle proprietà di Via Rio, a lui trasmesse in via testamentaria dal padre;
4) quanto al donatum riteneva destituita di CP_2 fondamento la ricostruzione attorea. In particolare, quanto alle somme che gli sarebbero pervenute tramite assegno, disconosceva la veridicità dei documenti portati a supporto di tale tesi, ritenendo, in ogni caso, che la sola matrice degli assegni non fosse idonea a fornire la prova degli avvenuti pagamenti. Quanto invece agli importi asseritamente ricevuti tramite bonifico ribadiva come si trattasse di rimborsi, sostenuti dal convenuto per il fatto di essersi sempre occupato da solo e a tempo pieno dei propri anziani genitori, attesi i rapporti conflittuali tra costoro e l'attore; 5) in ogni caso, evidenziava come dall'esame degli estratti conti emergessero donazioni effettuate anche nei confronti del fratello per complessivi € 4.485,00. Pt_1
Escludendo, così, ogni ipotesi di lesione della quota di legittima spettante al fratello;
ribadendo la necessità di doversi procedere alla collazione di tutte le donazioni dirette e indirette ricevute da costui, concludeva per il rigetto delle domande attoree.
3. Alla prima udienza il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 8.11.2023, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., tra l'altro, l'attore respingeva la ricostruzione avversaria, relativamente ai rapporti asseritamente tesi con i propri genitori. Anzi, esponeva di essersi sempre interessato a loro tanto da supportarli nella gestione di numerose pratiche burocratiche e tecniche. A tal proposito, evidenziava come la somma di € 50.000,00 fosse stata versata a suo favore dalla madre quale corrispettivo per l'attività tecnica da lui stesso svolta in relazione ad alcuni terreni di proprietà della e delle sue sorelle. Conseguentemente, tale disposizione non poteva considerarsi una Per_1 donazione a differenza, invece, dell'assegno del medesimo importo versato in favore di . CP_1
Pertanto, tale ulteriore atto liberale imponeva un ricalcolo della massa ereditaria della defunta madre che tenesse conto di tale importo di € 50.000,00.
Successivamente, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 2.12.2023, per cui venivano escussi, all'udienza del 31.1.2024 , Controparte_4 Testimone_1
, e per parte attrice;
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Testimone_2
pagina 8 di 34 e per parte convenuta;
a detta udienza, i procuratori di parte Pt_2 Testimone_3 Testimone_4 attrice rinunciavano a sentire ulteriori testimoni e, insieme ai procuratori di parte convenuta insistevano per le residue istanze istruttorie. Con ordinanza del 13.2.2024 veniva, dunque, disposta CTU con la nomina dell'arch. , il quale depositava la propria perizia in data 24.9.2024. Alla Persona_3 successiva udienza del 8.10.2024 l'attuale Relatore invitava le parti valutare una possibile soluzione conciliativa della causa, rinviando all'udienza del 12.11.2024, anche al fine della decisione sulle residue istanze istruttorie. In tale sede le parti davano atto della pendenza di trattative chiedendo concordemente un rinvio per verificarne gli esiti. Seguiva, dunque, l'udienza del 11.12.2024 ove i difensori delle parti davano atto che non era stato possibile raggiungere un'intesa stragiudiziale e chiedevano fissarci udienza di p.c.
Il Giudice, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 8.7.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il Relatore tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per conclusionali e repliche e riservandosi di riferire al Collegio.
4. Preliminarmente, deve osservarsi, quanto all'eredità di , che nell'introdurre il presente Persona_1 giudizio l'attore aveva proposto un duplice ordine di domande i) riduzione, sia delle disposizioni delle disposizioni testamentarie, sia di quelle delle donazioni asseritamente eseguite dalla in favore Per_1 del fratello;
ii) divisione della massa ereditaria (come evincibile dal riferimento all'istituto CP_1 della collazione, pur richiamato, in vari passaggi espositivi, impropriamente da entrambe le parti anche con riferimento all'azione di riduzione)
Nonostante la genericità della conclusione sub. 1) d), deve osservarsi, quanto all'azione di riduzione, che in citazione l'attore lamentava unicamente la lesione della propria legittima, senza far riferimento a quella del padre.
Solamente in prima memoria 183 c.p.c. l'attore ha per la prima volta rappresentato – nel confutare le difese del convenuto – che questi avrebbe dimenticato di considerare “le donazioni ricevute” dal padre cui i figli succederebbero per rappresentazione nella successione materna (pag. 1 e 4).
In conclusionale l'attore lamenta, la lesione della quota di legittima di (pag. 10), così come in CP_2 memoria di replica richiama nuovamente l'istituto della rappresentazione (pag. 7).
Da tali passaggi può intendersi che l'attore, se non altro a partire dalla prima memoria, abbia inteso agire in riduzione, oltre che in proprio, anche quale erede del padre (ex art. 557 co. 1 c.c., ultimo alinea), pur facendo riferimento nelle conclusioni da ultimo rassegnate solo alla lesione della quota riservata “al legittimario ” (conclusione 1, sub. c)” e alla “quota di legittima Parte_1 dell'attore (1, sub. d). pagina 9 di 34 Può osservarsi che la domanda, in tal senso intesa, pur venendo proposta in prima memoria ex art. 183
c.p.c. non può dirsi inammissibile, essendo la domanda comunque connessa alla vicenda sostanziale in giudizio, senza una particolare compromissione delle potenzialità difensive delle parti (cfr. Cass.
S.U. sent. n. 12310 del 15/6/2015; Cass. S.U. sent. n. 22404 del 13/9/2018), essendo comunque tesa ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie/donazioni della in favore del convenuto. Per_1
5. Ciò chiarito, si può procedere all'esame del merito, premettendo, ex art. 456 c.c. la dichiarazione di apertura della successione di , nata a [...] il [...], residente in vita a Persona_1
NO, via Rio, 37 e ivi deceduta il 23 giugno 2014 e di , nato a [...] il 24 Controparte_2 marzo 1923 e ivi deceduto l'8 settembre 2015.
Si procede anzitutto all'esame delle domande concernenti l'eredità di , iniziando da Persona_1 quelle di riduzione.
6. La risoluzione della domanda presuppone, anzitutto (i) l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la disponibile e le quote di riserva di cui l'attore lamenta la lesione, massa che, ex art. 556
c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano alla de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti tutti i beni di cui la defunta aveva eventualmente disposto in vita a titolo di donazione;
(ii) inoltre, nel caso di specie, la ricostruzione della volontà testamentaria della e, in particolare, l'esatta qualificazione del legato previsto in favore del convenuto. Per_1
6.1. Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria svolta può così ricostruirsi il relictum.
6.1.1. Al momento della morte, per quanto concerne i valori mobiliari, la era titolare (i) delle Per_1 somme depositate in un c/c cointestato con il marito, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di
NA GI (Vi), per € 2.866,17; nessuna delle parti ha prodotto copia dell'e/c di detto conto, ma entrambe concordano che le somme riferibili alla de cuius, al momento della morte, coincidessero con detto importo, come da dichiarazione di successione integrativa (doc. 3 convenuto);
(ii) del deposito titoli presso NC PO di VI, per € 33.190,36: in tale deposito (n.
077/472855) erano ricompresi 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (entrambe di piena titolarità della de cuius e n. 59995,798 Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, entrambe di 1/2 di proprietà della defunta), per un valore complessivo (quanto ai titoli Arca e EPV, nella quota riferibile alla de cuius), di
€ 33.190,36 (valore non contestato dalle parti, pure indicato nella dichiarazione di successione, doc. 5 attoreo, pag. 6 del file);
(iii) del saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI (doc. 10 attoreo). In citazione l'attore ha esposto (rinviando alla dichiarazione di successione) che al momento della morte della de cuius il saldo alla morte della ammontasse ad € 5.333,88. Per_1
Nel costituirsi, il convenuto ha osservato che in realtà attore e convenuto si fossero già suddivisi pagina 10 di 34 integralmente le disponibilità mobiliari della madre, per € 23.000,00 cadauno.
In prima memoria l'attore ha quindi dedotto che in realtà, poche ore dopo la morte della madre, il
23.6.2014 avrebbe bonificato, senza autorizzazione alcuna dell'attore o del padre, a sé stesso CP_1
e dal conto € 23.000,00 ciascuno, lasciando sul conto € 5.349,75, operazione che a partire da Pt_1 tale scritto l'attore ha qualificato come donazione (imputando 23.000,00 nel donatum, considerando peraltro solamente l'operazione in favore del convenuto, cfr. prima memoria pag. 2, qualificazione che l'attore ha continuato a propugnare anche in corso di causa – nel corso delle operazioni peritali, in cui l'attore ha confermato al CTU dell'operazione, riferendo che € 23.000,00 sarebbero stati lasciati al padre, cfr. CTU, pag. 8 e da ultimo negli scritti conclusivi, ad es. conclusionale, pag. 10).
Può osservarsi che, in effetti, esaminando il cc della , emergono il 23.6.2014 due bonifici Per_1
23.003,50 ciascuno, in favore di c/c di attore e convenuto (cointestato con le rispettive mogli).
Nonostante le allegazioni attoree, dall'istruttoria non è emerso che dopo la morte della madre parte delle somme furono versate anche al padre.
– per stessa ammissione di non contestata dal convenuto – che detti bonifici Per_4 Pt_1 risultano essere stati eseguiti poche ore dopo la morte della madre, gli stessi non possono essere in evidenza essere qualificati come donazioni, ma piuttosto come una prima divisione, parziale, del compendio materno, da parte degli eredi.
Tuttavia, delle stesse deve tenersi conto, come correttamente dedotto dal convenuto negli scritti conclusivi, nel ricostruire il relictum, nel senso che il saldo attivo del c/c n. 077/570002055 della defunta, alla morte, era pari ad € 51.340,88 (ossia il saldo di € 5.349,75 al 30.6.2014, a cui vanno aggiunte somme uscite dal conto dopo la morte della de cuius – e quindi, i due bonifici per € 23.003,50, per complessivi € 46.007,00, ma anche € 2,65 e 8,53 per addebito competenze e imposta di bollo – e sottratti € 27,05 di cedole di titoli Enel riconosciute sempre dopo la morte della de cuius, il 27.6.2014).
6.1.2. La era poi titolare dell'1/2 dell'immobile sito in NO, via Rio, e censito al C.F. di Per_1 detto Comune, al fg. 5, mapp. 1807 sub. 1 e 2 (lasciato in legato a , ma su ciò si tornerà), il CP_1 cui valore è stato stimato dal CTU in € 86.000,00, con valutazione non contrastata dalle parti e pertanto pienamente condivisa da questo Tribunale.
Il valore del relictum al momento della morte della ammontava pertanto ad € 173.397,41. Per_1
6.2. Quanto al donatum, nell'introdurre il giudizio l'attore ha dedotto la sussistenza delle seguenti donazioni, eseguite con vari bonifici dal c/c ad essa intestata (doc. 10), così arrotondate per difetto dall'attore:
€ 15.000,00 a il 28.3.2013; Controparte_2
€ 2.900,00 a il 10.6.2013; CP_1
pagina 11 di 34 € 5.700,00 a (e alla moglie) il 10.8.2013; CP_1
€ 5.700,00 a (e alla moglie) il 18.10.2013; CP_1
€ 15.000,00 a il 19.5.2014; CP_2
€ 40.000,00 a il 17.6.2014. CP_2
A fronte di tale ricostruzione, il convenuto, pur riconoscendo l'esecuzione dei bonifici della in Per_1 favore di , ha osservato che non se ne conoscerebbe il titolo (pag. 11) CP_2
Quanto alle operazioni in proprio favore, ha dedotto (pag. 10) che negli ultimi anni madre e padre avrebbero perso la propria indipendenza, necessitando di esser accuditi da terzi e che di ciò si sarebbe fatto carico esso convenuto, con l'ausilio di terzi, provvedendo a acquistare medicine, generi alimentari, prenotando e accompagnando i genitori a visite mediche, sostenendo in ultima analisi ogni spesa ordinaria e straordinaria in favore dei genitori, sicché questi ultimi avrebbero proceduto a rimborsargli gli spese, con i tre bonifici indicati (tesi, come si vedrà, sostenuta anche con riferimento alle disposizioni eseguite successivamente dal padre nei propri confronti).
Il convenuto ha osservato che la madre avrebbe eseguito solo due donazioni in favore dei due figli, versando loro € 50.000,00 ciascuno nel 2011, tramite assegno.
L'attore ha contrastato tale ricostruzione, non contestando la percezione della somma ma osservando
(seconda 183, pagg. 3e 9 e da ultimo scritti conclusivi) che in realtà i 50.000,00 € gli sarebbero stati corrisposti dalla madre, per delle pratiche tecniche seguite nella sua attività di architetto, per conto Pers della e delle sorelle e connesse alla divisione e vendita di beni ricevuti in Per_1 Persona_5 successione del padre (e nonno delle parti) . Persona_7
Ha quindi escluso la natura donativa del versamento dell'assegno in suo favore, prendendo atto del riconoscimento del versamento degli € 50.000,00 in favore del fratello che pure chiedeva computarsi nel donatum.
6.2.1. Partendo da questi ultimi atti dispositivi, dall'e/c prodotto dall'attore con la prima 183 (doc. 14) emerge in effetti che la emise due assegni da € 50.000,00 ciascuno, in data 9 e 11 agosto 2011. Per_1
Le parti non hanno contestato di aver percepito dette somme.
, come detto, ha assunto la natura donativa di entrambi i versamenti, osservando che CP_1 nell'agosto 2011 la madre, dopo aver venduto un immobile (cfr. prima 183, pag. 2) avrebbe deciso di donare parte del ricavato per beneficiare in egual misura i figli.
Come detto, pur confermando la natura donativa della disposizione in favore del fratello, ha Pt_1 negato che l'analogo versamento in suo favore integrasse una donazione, osservando che, nei suoi confronti, la somma sarebbe stata corrisposta a retribuzione dell'attività di consulenza svolta nei confronti della madre e delle sorelle per varie pratiche connesse alla divisione e vendita di beni ricevuti pagina 12 di 34 ereditati dal padre. A sostegno di tale prospettazione, ha prodotto della documentazione che attesterebbe l'esecuzione di attività professionale in favore della madre e della zia, dal 1994 al 2011
(docc. da 22 a 26) ossia quando, nel luglio 2011, furono venduti a terzi i beni (doc. 26).
Sono poi stati escussi vari testi (cfr. verbale ud. 31.1.2024). Alla luce dell'istruttoria svolta, deve rilevarsi che non può dirsi dimostrato che gli € 50.000,00 furono corrisposti dalla madre a retribuzione dell'attività professionale svolta dal figlio.
Anzitutto, la documentazione prodotta è assai scarna, essendo stata prodotta unicamente una richiesta di parere su una proposta di piano di recupero, a firma di (da cui potrebbe evincersi che
Pt_1 questi redasse detto piano), risalente tuttavia all'1.10.1994, una scrittura privata di divisione (non datata, doc. 23), copia di una comunicazione di inizio attività datata il 14.10.2000 in cui
Pt_1 figura come tecnico incarico (doc. 24) e di un certificato di destinazione urbanistica del luglio 2011, con richiesta a firma di documentazione in sé non sufficiente a dimostrare l'esatta
Pt_1 consistenza dell'attività svolta da in rapporto anche al valore dei beni, stante anche il
Pt_1 termine assai dilatato (oltre quindici anni) in cui l'attività sarebbe stata eseguita.
Anche dalla prova orale non sono emersi elementi utili a supportare la ricostruzione dell'attore: i testi escussi non hanno meglio specificato e illustrato le attività svolte da nei confronti della Pt_1 madre e delle zie e quali fossero le intese tra le parti;
l'unica teste che ha confermato espressamente che il versamento di € 50.000,00 sarebbe occorso a saldo dell'attività svolta, , oltre a essere Controparte_7 la moglie dello stesso attore, ha reso una dichiarazione generica, posto che a richiesta di chiarimenti
“Adr: quando si fece pagare?” ha riferito “non lo so non condivido i conti lavorativi di mio marito, non so neanche dire se si fece pagare da tutte le sorelle, so solo che la mamma di disse di averlo Pt_1 pagato, a una cena a casa dei miei genitori, non ricordo quando”..
A confutazione della prospettazione attorea, peraltro, il teste (figlia di Testimone_5 Parte_3
, sorella della de cuius), ha peraltro riferito, quanto alla presentazione della Dia del 2000 che
[...] venne pagato per le cose che faceva, chiedeva delle parcelle che venivano saldate”, a Pt_1 dimostrazione che nel lungo arco temporale in cui avrebbe curato gli interessi della madre e delle zie l'attore comunque avrebbe ricevuto dei pagamenti per l'attività svolta (sicché, l'ulteriore versamento di
€ 50.000,00 avrebbe configurato una duplicazione).
Del resto, la tesi per cui i 50.000,00 € furono corrisposti a retribuzione dell'attività svolta dall'attore contrasta con alcuni dati oggettivi: anzitutto, non si comprende la ragione per cui la de cuius avrebbe dovuto retribuire il figlio, anche per conto delle sorelle;
in secondo luogo, l'attività asseritamente da saldare risalirebbe ad oltre circa dieci anni dall'asserito pagamento;
in terzo luogo, l'attore non ha documentato di aver emesso alcuna fattura, ricevuta o documentazione fiscale a fronte del pagamento, pagina 13 di 34 come sarebbe stato suo onere fare laddove il versamento avesse avuto effettivamente natura remuneratoria (stante anche la consistenza dell'importo).
Altro dato è che la corresponsione – di cui, significativamente, l'attore aveva omesso di far menzione nel proporre il giudizio – è pressoché contestuale con quella destinata al fratello, di pacifica natura donativa.
Pur risultando irrilevanti le ulteriori prove orali assunte su richiesta di ad ulteriore CP_1 dimostrazione della duplice donazione, essendosi le stesse esaurite in delle testimonianze de relato (cfr. dichiarazioni della moglie del convenuto) – generiche (cfr. dichiarazioni teste , nuora Pt_2 Tes_3 del convenuto, che ha riferito che la de cuius le avrebbe parlato della consegna degli assegni, senza però ricordare quando;
ma anche dichiarazioni , figlio del figlio del convenuto, che si è Testimone_4 limitato a riferire che la nonna gli avrebbe detto che ci teneva a “tenere un rapporto economico equo” con i figli, i predetti elementi di cui si è detto portano dunque a ritenere sussistente l'intento liberale della con riferimento a entrambe le operazioni, sicché le stesse debbono essere qualificate Per_1 come donazioni.
Nel donatum debbono dunque essere anzitutto ricompresi i due versamenti, per complessivi €
100.000,00 (50.000,00 + 50.000,00).
6.2.2. Proseguendo nell'analisi, l'attore ha assunto la natura donativa di vari bonifici risultanti dall'e/c della verso un c/c intestato a o cointestato con la moglie, trattasi in Per_1 CP_1 Pt_2 particolare di versamenti per € 2.900,00 in data 10.6.2013, € 5.700,00 in data 10.8.2013, € 5.700,00 in data 18.10.2013.
Il convenuto ha obiettato – in linea con analoga difesa svolta in riferimento all'asse paterno – che non si tratterebbe di donazioni, ma di rimborsi, posto che negli ultimi anni di vita entrambi i genitori, piuttosto in avanti con l'età (lui del marzo 1923, la nell'aprile 1925), avrebbero perso la Per_1 propria indipendenza, non potendo recarsi in banca e dovendo far conto solo su per le spese CP_1 di tutti i giorni.
L'attore ha contrastato tale ricostruzione, osservando che anch'egli si sarebbe fatto carico delle necessità dei genitori e che gli stessi sarebbero stati del tutto autonomi, potendo ad esempio recarsi in banca.
Si ritiene che l'attore, su cui pure gravava l'onere, all'esito dell'istruttoria non abbia fornito prova della natura donativa dei versamenti. Anzitutto non ha dimostrato specificamente che con detti Pt_1 bonifici la madre volesse beneficiare il figlio.
In secondo luogo, non risulta confutata la prospettazione del convenuto, per cui si sarebbe fatto carico dei genitori, per tutte le attività quotidiane, negli ultimi anni di vita, che anzi trova pieno supporto nelle pagina 14 di 34 risultanze istruttorie.
La documentazione prodotta dall'attore e i testi escussi su sua richiesta hanno al più potuto dimostrare che si sia fatto carico di taluni adempimenti di carattere burocratico (presentazione delle Pt_1 dichiarazioni dei redditi, cfr. dichiarazioni teste;
la gestione di alcune locazioni di immobili Tes_1 di proprietà dei genitori - cfr. 2a 183 attorea, pag. 3, asserzione non contrastata dal convenuto), ma non anche delle necessità quotidiane – spese alimentari, pagamenti di fornitori, utenze, spese per medicine etc.
Dall'istruttoria svolta non può poi dirsi provato che negli ultimi anni i genitori (pur capaci di intendere e volere) fossero dotati di autonomia nei movimenti e che fossero in grado di recarsi presso le banche per prelevare: in tal senso, anche i testi attorei non hanno potuto confermare che negli ultimi anni di vita i due danti causa (che, all'epoca delle disposizioni del 2013, erano rispettivamente 88 enne la e 90enne padre) fossero in grado di recarsi, da soli a prelevare contanti in banca (pur Per_1 CP_1 dovendosi ritenere che fossero in grado di eseguire, o far eseguire, disposizioni di bonifico). In tal senso, la stessa moglie dell'attore, , pur avendo ricordato di aver accompagnato dal 2004 fino CP_7 alla morte a far acquisti in un negozio di abbigliamento e aver inizialmente Controparte_2 dichiarato che la dal 2004 – ossia quasi dieci anni prima delle disposizioni per cui si discute - Per_1 fosse in grado di recarsi in banca (risp. a cap. 8 attoreo), ad ulteriore richiesta di chiarimenti ha riferito
“non so dire se la madre andasse personalmente in banca anche negli ultimi anni di vita, so che voleva che la accompagnassi dal parrucchiere o dall'estetista”.
Può osservarsi che in realtà, dalle stesse dichiarazioni del teste emerge che i genitori delle parti richiedessero di essere accompagnati per recarsi in esercizi commerciali, a supporto dell'asserzione del convenuto circa la loro non autonomia, sul piano motorio. La testimonianza della fa poi CP_7 riferimento a talune, specifiche necessità senza neanche dettagliare quante volte l'attore o essa teste avessero proceduto ad accompagnare i genitori (dovendosi peraltro considerare che le dichiarazioni si riferiscono solo ad alcune isolate necessità della vita quotidiana).
Dall'esame degli e/c prodotti, negli anni cui risalgono i bonifici indicati dall'attore come donazioni, non emergono poi prelievi di contanti o pagamenti per spese della vita di tutti i giorni (ad es., pagamenti al supermercato, di utenze etc..); è infatti irrilevante in tal senso l'ulteriore e/c prodotto dall'attore sub. doc. 14, da cui emergono taluni prelevamenti che tuttavia risalgono al 2011 e, dunque, ad oltre due anni prima rispetto ai bonifici di cui contesta la natura donativa. Pt_1
La costante ripetizione (anche considerati, come si vedrà, i bonifici eseguiti dal padre verso il figlio), con cadenza tendenzialmente bimestrale, dei bonifici verso e la causale di uno di quelli da € CP_1
5.700,00 (che in alcuni casi, si veda ad esempio la disposizione del 18.10.2013, riportano la causale pagina 15 di 34 “due mesi”, cfr. doc. 10 - causale che, fino a prova contraria, deve intendersi riferibile alla de cuius),
l'ammontare delle somme bonificate (da cui è possibile ricostruire che le tre disposizioni, si riferissero a bonifici per complessivi € 2.850/2900 al mese, ossia ca. 1450/1500,00 a de cuius), portano a ritenere, come dedotto da parte convenuta, che con detti bonifici la avesse restituito al figlio somme da Per_1 questi versate per anticipare spese per la vita quotidiana dei genitori (considerazione supportata dalla mancata prova di esborsi diretti da parte dei de cuius, per le spese di tutti i giorni, negli anni successivi al 2013, compreso e dal fatto che non risulta che altri soggetti si siano presi cura delle esigenze quotidiane dei de cuius).
Detti versamenti pertanto non possono essere ricompresi nel donatum.
6.2.3. È stato dimostrato che la eseguì tre bonifici in favore del marito, di importo consistente, Per_1 ossia da € 15.000,00 il 28.3.2013, da € 15.000,00 il 19.5.2014 e € 40.000,00 il 17.6.2014.
Parte convenuta non ha significativamente contrastato la prospettazione attorea, per cui detti versamenti sottintenderebbero a delle donazioni o comunque a delle liberalità, in ogni caso soggette a riduzione ex art. 809, co. 1 c.c. In corso di causa non sono emersi elementi utili a dimostrare che detti versamenti furono eseguiti per ragioni diverse dallo spirito di liberalità, sicché detti importi devono essere pure inseriti nel donatum.
Il donatum ammonta pertanto complessivamente a € 170.000,00 (€ 50.000 + 50.000 + 15.000 + 15.000
+ 40.000).
6.3. Non è contestato tra le parti che i debiti ammontino ad € 5.322,91 (spese funerarie).
6.4. Il valore complessivo dei beni relitti e di quelli donati, detratti i debiti – ovviamente calcolato all'epoca della apertura della successione di – ammonta dunque ad € 338.074,50 (€ Persona_1
173.397,41 + 170.000,00 – 5.322,91)
Sulla base dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva destinata ai due figli (pari all'1/2 dell'asse ereditario stante il concorso con il coniuge allora superstite ) risulta corrispondente Controparte_2 ad € 169.037,25; conseguentemente la quota riservata al solo attore ammonta ad € 84.518,62 (ossia l'1/4); identica la quota di . Il restante quarto del patrimonio (per € 84.518,62) era Controparte_2 dunque disponibile dalla de cuius.
7. La ha regolato la propria successione con un testamento olografo, datato 22.6.2012, Per_1 pubblicato il 12.2.2016 (doc. 7 attoreo), con cui ha così disposto: “io sottoscritta lascio Persona_1 in eredità a mi figlio la la miaparte di proprietà delek bifamilaire in via Rio”. Per_8
Anche se l'attore ha svolto delle generiche riserve sul testamento (alludendone in maniera velata ad una possibile invalidità, cfr. da ultimo conclusioni rassegnate all'udienza di p.c.) non ha articolato domande dirette a una siffatta declaratoria;
le parti, non hanno addotto alcun elemento per dubitare della validità pagina 16 di 34 del testamento.
Ciò premesso, deve essere qualificata la disposizione testamentaria con cui la de cuius ha inteso beneficiare , su cui le parti hanno visioni contrapposte: l'attore l'ha qualificata, dapprima CP_1
(citazione, pag. 5) come un legato in conto di legittima o, in alternativa, in corso di causa e da ultimo
(conclusionale, pag. 9) quale un legato in sostituzione di legittima;
il convenuto ha dedotto trattarsi di un prelegato, ex art. 661 c.c.
In memoria di replica ha ulteriormente modificato la propria impostazione, adombrando che Pt_1 la disposizione della potrebbe essere qualificata come una divisione fatta dal testatore, ex art. Per_1
734 c.c., sicché “Se si accogliesse questa posizione si giungerebbe alla conclusione secondo cui la
voleva attribuire a quella parte di eredità” (cfr. pag. 6). Per_1 CP_1
Deve osservarsi che con il testamento la non ha disposto di tutta la sua eredità, ma unicamente Per_1 del suo 50% della bifamiliare di via Rio, nulla prevedendo quanto alle disponibilità mobiliari di cui si è detto (saldo del c/c cointestato col marito, saldo del c/c intestato solo a sé stessa, portafoglio titoli) di cui pure era titolare, sicché la successione deve intendersi regolata in parte, con riferimento a tali altri beni, dalle disposizioni in materia di successione legittima.
7.1. Ciò chiarito, la distinzione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare è delineata dall'art. 588, co. 1 c.c., secondo cui le disposizioni sono a titolo universale se “comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore”, dovendosi intendere le altre disposizioni come a titolo particolare. Il co. 2 chiarisce quindi che “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. È stato così affermato che: “Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini - che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato). (Cass. Sez. L. sent. n. 9467 del 12/7/2001; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n. 24163 del 25/10/2013, e Cass. Sez. VI, ord. n. 6125 del 5/3/2020).
Tanto premesso, in corso di causa non è emerso che la fosse dotata di particolari nozioni Per_1
pagina 17 di 34 giuridiche, sicché, di per sé, l'inciso “lascio in eredità” non pare determinante nel ricostruire l'esatta volontà della parte. Piuttosto, il testamento va letto alla luce della composizione dell'asse della Per_1 al momento della redazione dell'atto: si è detto che all'epoca la non fosse titolare solo dell'1/2 Per_1 di via Rio, ma anche di liquidità e titoli: ciò nonostante, dalla lettura del testamento non emerge in alcun modo che con l'assegnazione di via Rio la Marcato avesse inteso attribuire una quota del patrimonio, sicché deve escludersi che con la stessa la intendesse operare una istitutio ex re Per_1 certa.
Sotto altro profilo, la disposizione non può essere qualificata ex art. 734 c.c. (come fatto dall'attore in memoria di replica).
Si rammenta che “La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo.” (Cass. Sez. II, ord. n. 10761 del 17/4/2019; cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. II, ord. n. 9888 dell'11/4/2024).
Dall'esame del pur scarno testamento della , da eseguirsi secondo i criteri ermeneutici di cui Per_1 artt. 1362 ss c.c., non emerge che la de cuius intendesse dividere in tutto o in parte il proprio patrimonio: tanto risulta dal fatto che nel testamento non si menziona in un alcun modo la posizione di ne la utilizza espressione tali da far ritenere che intendesse dividere i propri beni Pt_1 Per_1 tra i due figli (omettendo alcuna menzione, tra l'altro, della componente mobiliare del patrimonio); pur con formula incerta, emerge che la abbia inteso lasciare degli specifici beni che componevano Per_1 il suo patrimonio (la quota di di titolarità della bifamiliare) a , sicché la disposizione può CP_1 senz'altro essere indicata come istitutiva di un legato. pagina 18 di 34 È appena il caso di evidenziare che (l'ulteriore e in parte contraddittoria) qualificazione propugnata da non potrebbe in alcun modo agevolare la sua posizione, ma anzi sarebbe deteriore per Pt_1
l'attore (ciò perché, ex art. 734 co. 2 c.c., i beni non compresi dall'ipotizzata divisione operata dalla
, ossia i beni mobili, dovrebbero comunque essere attribuiti conformemente alla legge;
sia Per_1 perché, qualificata la disposizione come divisione ex art. 734 c.c. non potrebbe operare la collazione, invocata dall'attore – pur avendola la difesa attorea sovrapposta impropriamente alla riduzione –, poiché “L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e
737 cod. civ.” - Cass. Sez. II, sent.n. 12830 del 23/5/2013; cfr. in tal senso, Cass. Sez. II, ord. n. 15442 del 3/6/2024, in parte motiva).
7.2. Chiarito che la disposizione deve essere qualificata come un legato, occorre ulteriormente qualificarlo. Stante le diverse posizioni delle parti, è opportuno ricordare che il prelegato (art. 661 c.c.)
è un legato a favore di uno degli eredi, che va a sommarsi alla quota ereditaria del beneficiario legatario- coerede.
Per legato in sostituzione di legittima si intende (ex art. 551 c.c.) quell'attribuzione a titolo particolare che il testatore attribuisce a un legittimario – per un valore uguale o anche superiore all'importo della legittima – a condizione che esso rinunci a ogni altra pretesa sull'eredità oppure con la dichiarazione che il legato è fatto in sostituzione della legittima, sicché il legittimario può scegliere se rinunciare al legato e chiedere la legittima o conseguire il legato, perdendo in tal caso il diritto di chiedere un supplemento, se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non acquistando la qualità di erede, salvo che il testatore non abbia espressamente attribuito al legatario la facoltà di chiedere il supplemento. quanto ai caratteri distintivi del legato in sostituzione di legittima, è stato osservato che “Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario "la sola casa ... quale sua stretta legittima ... a titolo di legittima che neanche merita")” (Cass. Sez. II, sent. n. 824 del 16/1/2014) e che “Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle pagina 19 di 34 disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con
l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima” (Cass. Sez. II, sent. N. 30082 del 19/11/2019).
In altri termini, è necessario che sia evincibile che con quel legato il testatore ha inteso tacitare del tutto l'erede legittimario, sicché è stato altresì evidenziato che il legato in sostituzione ex art. 551 c.c. presuppone l'istituzione ex asse di altra o altre persone (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 28962 del
18/10/2023), il che è logico, posto che volendo con un legato in sostituzione il testatore soddisfare integralmente il legatario, senza fargli acquistare la qualità di erede (ex art. 551, co. 2 c.c.), egli deve altresì individuare altri possibili eredi.
Per legato in conto di legittima (figura richiamata dall'art. 552 c.c.) si intende quel legato che, nel caso di esperimento dell'azione di riduzione, deve essere imputato nella quota di legittima spettante al legatario che sia anche legittimario, al fine di quantificare la lesione che l'altro coerede/legittimario agente in riduzione ha subito a seguito di donazioni o disposizioni testamentarie.
A ben vedere, dunque, la figura del prelegato non indica una figura diversa dal legato in conto di legittima, ma opera su un livello diverso.
Come chiarito anche da parte della dottrina, il legato può essere disposto sia in favore di legittimario che sia istituito erede, sia in favore di legittimario che non lo sia. Nel primo caso il legato è anche un prelegato e, di norma, è anche un legato in conto legittima.
Le due qualificazioni operano infatti su diversi piani: il prelegato disciplina l'incidenza del legato sul patrimonio ereditario (gravando, salva diversa disposizione del testatore, il prelegato ex art. 662, co. 1 su tutti gli eredi, ivi incluso il legatario/erede), mentre la disposizione di cui all'art. 552 c.c. in punto
“legato in conto” disciplina l'onere di imputazione dello stesso legato alla legittima nel caso patologico, ossia nel caso in cui un coerede legittimario esperisca l'azione di riduzione.
In altri termini, un legato in favore di un erede è di per sé e salvo diversa disposizione del testatore un prelegato ex art. 661 c.c.; solo in caso di esperimento dell'azione di riduzione avverso il legato, può sorgere il tema del limite entro cui detto legato può essere ridotto, e trova operatività la disciplina di cui all'art. 552 c.c., nel senso che il legato (gravante salvo diversa previsione anzitutto sulla legittima del legatario) potrà essere ridotto ex art. 554 c.c., solamente laddove ecceda la legittima del legatario e al contempo leda la legittima di un altro erede/legittimario (in tal caso, ovviamente, la riduzione potrà avvenire al massimo fino a concorrenza della quota di legittima del legatario/legittimario) e non sia possibile esperire utilmente la riduzione, nel rispetto dell'ordine legale disciplinato dagli artt. 553 ss c.c. pagina 20 di 34 Ciò perché, diversamente da quanto sembra sostenere parte convenuta, con la previsione di un prelegato il testatore non potrebbe comunque ledere i diritti degli altri eredi/legittimari (limitandosi per l'appunto, come chiarito, le disposizioni di cui agli artt. 661 ss c.c. a normare e descrivere l'incidenza sul patrimonio ereditario, rimanendo comunque ferma la tutela dei legittimari prevista dalle distinte disposizioni di cui agli artt. 553 ss. cc.).
Certa dottrina ha quindi ipotizzato, per l'ipotesi in cui il testatore volesse garantire quanto più possibile che il bene legato resti effettivamente al legatario, che il legato possa essere “ordinato in conto di quota ereditaria” nel caso cioè in cui il testatore intenda computare nella quota dell'erede l'attribuzione a titolo particolare, nel senso che il legato non si aggiunge alla quota (come previsto dall'art. 661 c.c.) ma ne fa parte: sostanzialmente il testatore, valendosi della facoltà di derogare prevista dall'art. 662 c.c., potrebbe prevedere che tenuti alla prestazione del legato non siano tutti gli eredi, ma solamente l'erede/legatario, sicché in ultima analisi il legato dovrebbe intendersi ricompreso nella sua quota ereditaria (composta di quota riservata e disponibile, nella sua integralità); ciò al fine di limitare per quanto possibile, la riduzione del legato.
7.3. Ciò premesso, dall'analisi del sintetico testamento della de cuius, il legato disposto dalla Per_1 non può essere qualificato come legato in sostituzione, per due ragioni: anzitutto, perché la de cuius con tale atto ha formalmente omesso di istituire come eredi altri soggetti. In secondo luogo, perché dall'atto di ultima volontà non emerge in maniera inequivocabile che la intendesse tacitare Per_1 integralmente con la disposizione a titolo particolare. CP_1
Il legato deve dunque essere qualificato come in favore del coerede (posto che e il defunto Pt_1
risultavano comunque successori ab intestato, unitamente a , sugli ulteriori beni – CP_2 CP_1 patrimonio mobiliare – della ) e dunque come prelegato, ex art. 661 c.c. Per_1
In assenza di diverse determinazioni della de cuius, lo stesso deve intendersi a carico di tutta l'eredità e per l'intero ammontare, ex art. 661 c.c. e alla prestazione dello stesso sono tenuti tutti gli eredi, ivi incluso lo stesso (non emergendo elementi da cui possa espressamente ritenersi che la CP_1
volesse intendere che il legato fosse ricompreso nell'intera quota riservata di , Per_1 CP_1 composta di quota riservata e disponibile), sicché il legato deve intendersi anche in conto legittima, ex art. 552 c.c., di talché ben potrebbe essere soggetto a riduzione, laddove, considerando tutte le donazioni e, come si vedrà, il residuo relictum, per effetto di detta disposizione venisse effettivamente lesa la legittima di . Persona_9
8. Così qualificato il legato, deve osservarsi che l'azione di riduzione attorea è diretta verso il legato o in subordine le donazioni.
8.1. L'attore non ha tuttavia considerato che al momento della morte della si era aperta anche Per_1
pagina 21 di 34 la successione legittima sul patrimonio mobiliare relitto (al di là della circostanza che attore e convenuto, impropriamente, si siano di fatto divisi parte del denaro sul c/c della , dopo la sua Per_1 morte) sicché la riduzione dovrebbe anzitutto avere ad oggetto la porzione di beni spettanti agli eredi legittimi, ex art. 553 c.c. posto che “In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l'art. 553 c.c.” (Cass. Sez. II, ord. n.
17856 del 22/6/2023); il meccanismo della riduzione ex art. 553 c.c. deve intendersi automatico, posto che “In base all'art 553 cod civ, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art 555 cod civ, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale Azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi […]” (Cass. Sez. II, sent. n. 1521 del 6/3/1980).
Tanto chiarito, si è detto che il valore complessivo dei beni relitti e di quelli donati, detratti i debiti – calcolato all'epoca della apertura della successione della – ammontava ad € 338.074,50 (€ Per_1
173.397,41. + 170.000 – 5.322,91); la quota riservata dell'attore e a IR era di € CP_1
84.518,62 ciascuno;
analoga la disponibile.
I beni su cui si era aperta la successione ab intestato era rappresentato, dovendosi scomputare il legato, dal saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra e Persona_1 CP_2
, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI (Vi), dai titoli di cui al
[...] deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius, per un controvalore di
€ 33.190,36 e dal saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI (che come detto, va maggiorato degli € 46.007,00 girati con bonifico dopo la morte della morte e da cui vanno detratti gli oneri di conto successivi), per € 51.340,88, per complessivi € 87.397,41.
Le porzioni di detti beni spettanti ai tre ammontavano ad € 29.132,47 per ciascun coerede (1/3 CP_1 di 87.397,41).
Ex art. 553, secondo alinea c.c., l'attore e devono comunque imputare alla quota Controparte_2 loro riservata, di € 84.518,62, le donazioni ricevute in vita dalla (pari a 50.000,00 € per Per_1
e € 70.000,00 per ) sicché residua una lesione di € 34.518,62 per e Pt_1 CP_2 Pt_1
pagina 22 di 34 14.518,62 per (mentre la quota riservata di era stata ampiamente assorbita dalla CP_2 CP_1 donazione).
Va poi considerato che ha agito in rappresentazione del padre ma che, essendo coerede con Pt_1 il fratello, al più potrà agire in riduzione per integrare la metà della quota riservata del padre e, dunque, per 7.259,31 (14.518,62/2). Per reintegrare la quota di e quella del padre cui è succeduto per Pt_1 riduzione, deve procedersi dunque a riduzione per complessivi € 41.777,93
La porzione di beni su cui si è aperta la successione ab intestato spettante (per € 29.132,47) CP_1 deve dunque essere integralmente ridotta per reintegrare la quota di e la quota di quella del Pt_1 padre.
Si è detto peraltro che successivamente alla morte della , i due figli si divisero Per_1
(impropriamente) parte del saldo del c/c intestato unicamente alla de cuius, ripartendosi € 23.003,50 € ciascuno.
Così facendo tuttavia ha disposto di somme che non doveva percepire, per effetto della CP_1 riduzione.
8.2. L'effetto pratico dell'accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c. sulla porzione di beni su cui si era aperta la successione legittima è quindi, nel caso di specie duplice:
i) riducendosi del tutto la porzione di , risulterà l'unico titolare degli Controparte_1 Pt_1 stessi e dunque (a) del saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra Persona_1
e , presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI (Vi), oltre Controparte_2 eventuali interessi maturati sulla somma dalla morte della ad oggi;
Per_1
(b) dei titoli di cui al deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius e nel dettaglio: 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (entrambe di piena titolarità della de cuius) e 1/2
n. 59995,798 Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, entrambe di 1/2 di proprietà della defunta);
(c) del saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI.
Per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, deve dunque accertarsi e dichiararsi che
è l'unico titolare dei predetti beni;
le parti non hanno meglio provato in questa sede Parte_1 quale sia stato il destino di detti beni, sicché può assumersi che gli stessi siano ancora indivisi (come dedotto dal convenuto, in corso di causa;
laddove invece gli stessi fossero dispersi, potrà Pt_1 eventualmente agire per la restituzione, in separata sede, contro il soggetto che ne fosse appropriato);
ii) deve essere condannato alla restituzione della somma percepita in eccesso, per € Controparte_1
23.003,50, con la rivalutazione decorrente dal giorno dell'operazione – coincidente con il giorno di apertura della successione, 23.6.2014) e interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. decorrenti dalla domanda
(notifica della citazione: 13.2.2023) sulla somma rivalutata (pari al 13.2.2023, ad € 27.190,14) e pagina 23 di 34 calcolati sulla somma via via rivalutata dal febbraio 2023 (cfr. in tal senso, Cass. Sez. II, sent. n. 10564 del 19/5/2005), per complessivi € 30.306,83.
9. Residua una lesione di € 12.645,46. Seguendo l'ordine di legge, ex art. 554 c.c. occorre procedere alla riduzione del legato.
Essendo del tutto evidente l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 560, comma 1, c.p.c., ossia alla comoda separazione dall'immobile donato (peraltro, pro quota), della – minima - parte occorrente per integrare la quota riservata e tenuto altresì conto che l'eccedenza di sull'immobile Controparte_1 non supera il quarto della porzione disponibile (pari ad € 84.518,62), il convenuto legatario può ritenere per sé tutto l'immobile (rectius, l'intera quota del diritto di proprietà donatagli dal de cuius), compensando in denaro il fratello ai sensi dell'art. 560, comma 2, ult. parte, c.c. Il diritto di CP_1
di trattenere l'immobile e compensare in denaro il fratello si fonda altresì sul terzo comma del
[...] citato art. 560 giacché egli è legittimario e il valore della quota dell'immobile a lui legata (€ 86.000,00) non supera l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario (€
169.037,24.).
Sicché deve essere condannato anche al versamento di € 12.645,46, con la Controparte_1 rivalutazione decorrente dall'apertura della successione, 23.6.2014 e interessi legali ex art. 1284, co. 1
c.c. decorrenti dalla domanda (notifica della citazione: 13.2.2023) sulla somma rivalutata (pari al
13.2.2023, ad € 14.946,93) e calcolati sulla somma via via rivalutata dal febbraio 2023 (cfr. in tal senso,
Cass. Sez. II, sent. n. 10564 del 19/5/2005), per complessivi € 16.663,24.
10. Deve chiarirsi, posto che in ogni caso l'attore ha richiesto anche procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria della , che, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione – Per_1 seppur con modalità diverse da quanto ipotizzato dall'attore – viene meno ogni comunione ereditaria tra gli eredi sui residui beni (mobili) della , sicché la domanda di divisione rimane assorbita. Per_1
11. Si procede quindi all'esame delle domande concernenti l'eredità di . Quando ad Controparte_2 essa, l'attore non ha proposto domanda di riduzione, chiedendo unicamente la divisione dei beni relitti, previa collazione di asserite donazioni.
Alla sua morte, era titolare: Controparte_2
a) dei seguenti beni mobili: (i) il saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di CP_8
VI, n. 50325/1000/00000409, per € 68.781,50 al momento della morte, € 58.874,98 al momento delle valutazioni del CTU (giugno 2024), circostanza non contestata dalle parti;
(ii) azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n. 50325/3100/00410366, per un valore di € 23.990,17 alla morte di , € 21.143,96 al giugno 2024; CP_2
(iii) titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 tanto alla morte del de pagina 24 di 34 cuius, quanto all'epoca delle stime del CTU
Il CTU non ha riscontrato, all'attualità, la presenza di obbligazioni BPV, pure risultanti dalla dichiarazione di sussistenza prodotta dall'attore (per un valore al momento della morte del de cuius di €
861,85), di valore da ritenersi comunque all'attualità nullo, stante le notorie vicissitudini della NC;
(b) di vari beni immobili: (i) due unità immobiliari nel Condominio di via Michelangelo in NO
(Vi), censite al CF di detto Comune, al foglio 5, m.n. 1813 sub. 11 e sub. 21 (l'unità A) e al foglio 5, map. 1813, sub. 10 e sub. 20 (l'unità B);
(ii) la porzione di titolarità del de cuius della bifamiliare in via Rio (il cui ulteriore 50% era stato legato dalla a ) censita al fg. 5, mapp. 1807 sub. 1 e sub. 2; Per_1 CP_1
(iii) degli immobili in via Roma, e più esattamente un negozio (fg. 5, mapp. 526, sub. 10), un ufficio al piano terra (fg. 5, mapp 526, sub. 10), un ufficio al piano primo (fg. 5, mapp 526 sub. 14 e 15);
(iv) un'abitazione in via Roma/Via Michelangelo, censita al C.F. fg. 5, mapp. 526 sub. 16;
(v) locali d'accesso a via Roma, via Michelangelo (fg. 5, mapp. 516, sub. 17);
(vi) un terreno censito al fg. 5, mapp. 526, sub. 18, una corte comune, m. 526 sub. 16, 17, e un terreno,
m. 1590;
(vii) la casa padronale in via Rio, fg. 5, map. 1608, composta di 4 unità immobiliari;
(viii) un terreno, censito al fg. 5, mapp. 530;
(ix) un terreno censito a confine con l'edificio fg. 5, mapp. 1789;
(x) vari terreni definiti come relitti stradali, di valore non meglio chiarito.
12. ha regolato la propria successione con un testamento olografo, datato 22.6.2012, Controparte_2 pubblicato il 12.2.2026 (doc. 9 attoreo), con cui ha così disposto: ““io sottoscritto Controparte_2 nel pieno delle mie facoltà mentali decido di lasciare in eredità a mio figlio le mie proprietà Pt_1 in via Roma e i due appartamenti in via Michelangelo. A mio figlio le mie proprietà in via CP_1
Rio e la mia parte della familiare sempre in via Rio”
Anche se l'attore ha svolto delle generiche riserve sul testamento (alludendone in maniera velata ad una possibile invalidità, cfr. da ultimo conclusioni rassegnate all'udienza di p.c.) le parti e in particolare non hanno addotto alcun elemento per dubitare della validità del testamento, sicché deve Pt_1 anzitutto dichiararsi che la successione di è (anche) regolata da detto atto. Anche, Controparte_2 perché il testamento nulla dispone quanto ai beni mobili, per cui, come si vedrà, la successione deve intendersi regolata ex lege.
La difesa del convenuto ha dedotto, sin dall'inizio del giudizio, che con tale disposizione il de cuius avrebbe inteso operato una (parziale) divisione dei suoi beni, ex art. 734, co. 1 c.c.
L'attore non ha contestato tale ricostruzione o meglio qualificato la disposizione, deducendo tuttavia pagina 25 di 34 che (i) tra le “mie proprietà in via Rio” non potrebbe intendersi incluso il terreno censito al fg. 5, mapp.
1789, sicché, dopo la morte del padre, illegittimamente se lo sarebbe intestato (pag. 10 CP_1 citazione), mentre il bene dovrebbe comunque ricadere nella massa ancora da dividere;
(ii) il de cuius avrebbe eseguito nei confronti del convenuto tutta una serie di donazioni, da considerarsi quindi ai fini della collazione – anche , da parte sua, ha dedotto la sussistenza di alcune CP_1 donazioni del padre verso il fratello.
12.1. Quanto alla prima questione l'attore ha dedotto che il terreno censito al fg. 5, ma. 1789, non si troverebbe in via Rio e non farebbe parte della casa familiare sita in quella strada, non avendo alcun rapporto di pertinenza o funzionalità con la casa padronale dei genitori.
Il CTU, cui era stato formulato apposito quesito2 ha appurato, attraverso una ricognizione dei luoghi
(cfr. pagg. 9 ss) che “Il terreno di via Rio come la bifamiliare di Via Rio sono collocati in una posizione contigua tra loro e la casa ed il terreno hanno una loro unitarietà, chiaramente distinguibile rispetto agli immobili di via Roma e Via Michelangelo che sono collocati in zona centrale di Sossan, ben diversa da via Rio”. Ha inoltre appurato che al terreno, che dà sul retro su via Monte della Croce (cfr. ortofoto a pag. 9 della CTU), si accede da via Rio.
Dette conclusioni non sono state contrastate dall'attore, che negli scritti conclusivi si è limitato ad affermare che il terreno “non si trova in Via Rio come dichiarato da controparte e che quindi non può rientrare tra i beni disposti in favore di . A tal riguardo il CTU non ha mai correttamente CP_1 risposto al quesito limitandosi a dichiarare che il terreno in questione si trova più vicino all'abitazione di via Rio che a quella di Via Michelangelo o Via Roma.” (pag. 12), senza tuttavia meglio chiarire come mai il terreno, contiguo alla bifamiliare di via Rio ed accessibile unicamente da via Rio non dovrebbe essere incluso tra le “mie proprietà in via Rio”, usando la locuzione del testamento.
Il CTU ha altresì accertato che nel patrimonio relitto di non sussistevano altri beni Controparte_2 immobili, oltre a quelli menzionati nel testamento (cfr. pag. 16 laddove il CTU afferma “Non risultano beni immobili da dividere in quanto già assegnati agli eredi secondo le volontà testamentarie dei genitori”).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che il de cuius nel menzionare le “mie proprietà in via Rio” abbia inteso includere anche il terreno, facendo riferimento alla strada da cui aveva accesso: detta interpretazione è anche la più logica, in base ad una lettura complessiva del testamento (ex art. 1364 c.c.), poiché con detto atto IR ha disposto di tutti i propri immobili (e non si vede dunque perché avrebbe dovuto 2Questo il quesito: “verifichi ove sia ubicato il terreno sito in NO (Vi) e censito al catasto terreni di detto comune al foglio, 5, map. 1789 e quanto disti in particolare da via Rio e dagli altri beni pacificamente di proprietà del de cuius al momento della morte, collocati su detta strada e se sia accessibile da detta via o altra via;
verifichi quanto tale bene disti dagli altri immobili di proprietà di , alla sua morte e da questi lasciati a , siti in Controparte_2 Parte_1 NO, via Michelangelo e via Roma” pagina 26 di 34 escludere dalle sue disposizioni un solo terreno) e anche considerata la contiguità del terreno con la bifamiliare, che pure ha lasciato a – sicché deve ritenersi che abbia inteso lasciare CP_2 CP_1 al convenuto tutti i beni collocati in via Rio e tra loro limitrofi, per evitare contiguità e conflittualità tra gli eredi.
12.2. Stante quanto precede, deve altresì ritenersi che con il testamento abbia inteso CP_2 effettivamente dividere tra i figli tutti i propri beni immobili ex art. 734 c.c.
Milita in tal senso il tenore letterale dell'atto di ultime volontà “decido di lasciare” e anche l'interpretazione complessiva dell'atto, da cui come detto emerge che il de cuius ha disposto di tutti i beni immobili che componevano il suo patrimonio, menzionando entrambi gli eredi (i due figli) e indicando gli specifici beni che intendeva loro attribuire e assegnare.
Non a caso può osservarsi che nessuna delle parti ha dato una diversa interpretazione del testamento, non avendo l'attore minimamente adombrato – al di là della tesi, genericamente formulata e, come detto, infondata, per cui il terreno in via Rio dovesse intendersi non incluso nei beni di cui il padre aveva disposto – che con il testamento non avesse inteso dividere tra i figli ed eredi tutti i CP_2 beni immobili.
13. L'attore ha quindi chiesto procedersi alla divisione del patrimonio relitto del de cuius, previa collazione delle asserite donazioni in favore dell'attore e del convenuto.
Va ricordato che la collazione ereditaria costituisce, in entrambe le forme previste dalla legge – conferimento del bene in natura oppure per imputazione – uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti aventi la qualità di coniuge o discendenti del de cuius, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum, sì da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota (cfr. Cass., 30.7.2004, n. 14553).
Si è detto che il relictum è costituito unicamente da denaro (saldo del c/c) e titoli, avendo il de cuius già diviso tra i figli integralmente i propri immobili, sicché l'individuazione di eventuali donazioni potrebbe al più unicamente rilevare nelle operazioni di collazione propedeutiche alla divisione di tali, residui beni: sono quindi del tutto ultronee e irrilevanti le deduzioni delle parti e in particolare di circa il valore degli immobili assegnati dal de cuius, le migliorie/interventi asseritamente Pt_1 realizzati sugli stessi dopo la morte del padre, non avendo l'attore proposto alcuna domanda di riduzione del testamento paterno e non potendo l'ipotetica collazione di donazioni impattare in alcun modo su detti beni;
per le stesse ragioni, deve evidenziarsi la parziale non rilevanza della relazione di pagina 27 di 34 CTU, che dalle pag. 16 ss. del suo elaborato ha proceduto a stimare gli immobili ereditati dalle parti, ipotizzando anche delle soluzioni divisionali che prevedevano una ridistribuzione/diversa assegnazione degli immobili, operazione questa ultronea rispetto al quesito articolato e comunque impossibile, stante l'assetto ereditario, che non consente in alcun modo di rivedere le assegnazioni di immobili operate da
(stante il mancato esperimento di una azione di riduzione anche con riferimento Controparte_2 all'eredità paterna, da parte dell'attore).
14. , facendo riferimento ad un documento (doc. 13) ricomprendente due matrici di Parte_1 assegno e gli estratti conto del padre, da cui emergerebbero vari bonifici in favore di , ha CP_1 assunto che avrebbe donato al convenuto i seguenti importi (citazione, pagg. 8 e 9): CP_2
- 2/12/1986 assegno a £20.000.000-€ 24.383,98; Parte_2
- 24/12/1995 assegno a £10.000.000-€ 7.638,40; Controparte_1
- 02/2003 donazione a € 5.000,00; Controparte_1
- 01/02/2013 bonifico a € 1.900,00; Controparte_1
- 09/08/2013 bonifico a e € 4.060,00; Controparte_1 Parte_4
- 02/12/2013 bonifico a e € 4.510,00; Controparte_1 Parte_2
- 15/01/2014 bonifico a e € 2.390,00; Controparte_1 Parte_2
- 03/04/2014 bonifico a € 4.960,00; Controparte_1
- 12/05/2014 bonifico a € 2.850,00; Controparte_1
- 02/07/2014 bonifico a € 7.750,00; Controparte_1
- 06/10/2014 bonifico a € 8.550,00; Controparte_1
- 17/02/2015 bonifico a € 6.290,00; Controparte_1
- 05/03/2015 bonifico a € 4.210,00; Controparte_1
- 27/05/2015 bonifico a € 4.480,00; Controparte_1
- 03/09/2015 bonifico a € 8.750,00; Controparte_1
Per complessivi € 97.722,38.
ha contestato tale ricostruzione;
quanto alle donazioni asseritamente documentate Controparte_1 con delle matrici di assegni (le prime tre nell'ordine), la cui veridicità la parte ha espressamente disconosciuto (pag. 15, comparsa) anche per l'inidoneità delle matrici a dimostrare il versamento.
Quanto ai vari bonifici, rilevando che in talune distinte sarebbero presenti delle causali, inserite dal padre, a conferma che non si tratterebbe di donazioni, ma di rimborsi per spese varie
Ha poi dedotto che dalla stessa documentazione prodotta da emergerebbero delle donazioni Pt_1 eseguite da in favore di (comparsa di risposta, pag. 16): CP_2 CP_1
“- Bonifico datato 29.04.2015 di euro 1.928,50; pagina 28 di 34 - Bonifico di euro 1.928,50 datato 29.04.2015;
- Bonifico datato 25.05.2015 di euro 628,00.”.
Per complessivi € 4.485,00.
14.1. Si procede a verificare l'esistenza delle asserite donazioni dal padre.
14.1.1. Quanto alle prime asserite disposizioni, tutte in ipotesi realizzate mediante il versamento di assegni, a fronte dello specifico disconoscimento del convenuto, l'attrice non ne ha chiesto la verificazione, sicché i documenti non sono idonei a dimostrare alcunché.
Per completezza si evidenzia che è poi condivisibile la difesa del convenuto, posto che la matrice dell'assegno in sé non è idonea a provare il versamento, costituendo una mera annotazione da parte del potenziale emittente (nel caso di specie, il de cuius - cfr. in tal senso, Cass. Sez. VI, ord.n. 15709 del 4 giugno 2021 che, pur essendo stata resa, come dedotto da parte attrice, in una fattispecie lavoristica, delinea un principio di carattere generale, applicabile anche nella presente controversia).
Va peraltro evidenziato che la matrice dell'assegno del 2.12.1986 si riferirebbe a un versamento non in favore del convenuto, ma della di lui moglie, non essendovi dunque prova che avesse inteso CP_2 beneficiare il figlio;
la matrice dell'assegno del 2/2003 è idonea a provare alcunché, posto che la cifra è riportata con un punto interrogativo, a fianco dello spazio espressamente deputato all'indicazione dell'importo.
Le predette operazioni non possono quindi essere qualificate come donazioni.
14.1.2. Quanto alle altre operazioni, sarebbe stato onere dell'attore provarne la natura donativa o fornire degli elementi da cui potesse essere quantomeno possibile desumere detta natura.
L'attore non ha fornito tale prova e, in particolare:
(i) con riferimento alle operazioni dell'1.2.2013 e del 9.8.2013: le stesse contengono due causali
“rimborso casa” e “giugno/luglio lavori” - che fino a prova contraria, non fornita, devono ritenersi inserite dal de cuius - da cui può desumersi che le stesse fossero in realtà dirette a rimborsare a delle spese sostenute per i genitori (e in particolare, per lavori eseguiti nelle abitazioni); CP_1
(ii) quanto alle altre operazioni, occorre considerare che, come si è ritenuto provato per le ragioni già esposte con riferimento alla posizione della , già dal 2013 entrambi i de cuius, pur dotati di Per_1 capacità di intendere e volere, non fossero autonomi da un punto di vista motorio, stante anche l'età avanzata, sicché la quasi totalità delle spese venivano anticipate da – non essendovi prova CP_1 che si curasse delle necessità quotidiane genitori, all'infuori della gestione di talune pratiche Pt_1 di cui si è detto (dichiarazione delle tasse, gestione di taluni affitti).
Esaminando più nel dettaglio le varie disposizioni e le relative causali, rilevato inoltre che gli stessi non
“coprono” le mensilità delle operazioni poste in essere dalla , di cui è stata esclusa la natura Per_1
pagina 29 di 34 donativa, considerata la cadenza e la consistenza delle operazioni e le causali delle stesse (da intendersi riferibili a ) può dirsi che con dette operazioni il de cuius abbia in effetti inteso Controparte_2 rimborsare a esborsi mensili di spese sostenute per lui e per la moglie ed infatti: CP_1
- il bonifico del 2.12.2013 da € 4.510,00 non riporta particolari causali, ma dista due mesi dal bonifico di € 5.700,00 eseguito dalla a , sicché può ritenersi che con il bonifico di dicembre il Per_1 CP_1 de cuius rimborsasse spese quotidiane sostenute per entrambi i de cuius per il periodo ottobre/novembre 2013 (e l'importo è in linea con le spese quotidiane dei due de cuius per tali mensilità);
- il bonifico del 15.1.2014 da € 2.390,00 non riporta particolari causali, ma dista un mese dal precedente, sicché può ritenersi che con esso il de cuius rimborsasse spese quotidiane per il periodo di dicembre 2013 (e l'importo è in linea con delle spese per i due de cuius per tale mensilità);
- il bonifico del 3.4.2014 da € 4.960,00 riporta la causale “01-02 + carr.”. Pur incompleta, detta causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per i mesi di gennaio/febbraio 2014 (01-02), più altre spese;
- il bonifico del 12.5.2014 da € 2.850,00 riporta la causale “03 e notifica.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di marzo 2014 (“03” e una ulteriore spesa, per una notifica, non meglio provata in corso di causa). L'ammontare dell'importo è come detto in linea con le spese di entrambi i de cuius per un'unica mensilità;
- il bonifico del 2.7.2014 da € 7.750,00 riporta la causale “4-5-6 + chie.”. Pur incompleta, detta causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per i mesi di aprile (4), maggio (5)
e giugno (6) 2014 più un'altra spesa non evincibile in maniera chiara dalla causale;
l'importo è coerente con le spese per i due de cuius, considerando che la mancò alla fine di giugno 2014; Per_1
- il bonifico del 6.10.2014 da € 8.550,00 riporta la causale “7 – 8 – 9 legna.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di luglio agosto e settembre 2014 e delle spese per l'acquisto di legna;
l'importo, considerando quest'ultimo esborso e la circostanza che nel frattempo era mancata la , è coerente con le spese di tre mesi del solo padre;
Per_1
- il bonifico del 17.2.2025 da € 6.290,00 riporta la causale “10-11-12 2f.”. La causale, pur incompleta, conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di ottobre, novembre e dicembre e forse delle ulteriori spese tagliate nella causale. Ad ogni modo, l'importo, comprendente tre mensilità, è coerente con le spese di tre mesi del solo padre;
- il bonifico del 5.3.2015 da € 4.210,00 riporta la causale “0
1-02 legna.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di gennaio, febbraio e delle spese per l'acquisto di legna;
l'importo, considerando quest'ultimo esborso, è coerente con le spese di due mesi pagina 30 di 34 del solo padre;
- il bonifico del 27.5.2015 da € 4.480 riporta la causale “03-04 legna tv pali decesp.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di marzo, aprile, oltre che spese per l'acquisto di legna, di una tv e per dei pali;
l'importo, considerando quest'ultimi esborsi,
è coerente con le spese di due mesi del solo padre;
- il bonifico del 3.9.2025 da € 8.750,00 riporta la causale “05-06-07-08.”. La causale conferma che con il bonifico il de cuius stesse rimborsando esborsi per il mese di maggio, giugno, luglio e agosto.
In ultima analisi, non avendo l'attore provato la finalità liberale e dovendo anzi la stessa ritenersi esclusa dalle causali, da ritenersi coerenti in ragione dell'ammontare e della cadenza dei bonifici, le predette operazioni non possono quindi essere qualificate come donazioni.
14.2. Di contro, il convenuto non ha provato che le tre operazioni su menzionate, in favore del fratello, avessero natura donativa.
Anzitutto, le operazioni sono due (avendo il convenuto duplicato due bonifici eseguiti il 29.4.2015). Il secondo bonifico, da € 628,00 riporta la causale “rimborso spese succ.” sicché può ritenersi che lo stesso fosse diretto a rimborsare all'attore degli esborsi sostenuti anche per conto del padre, per la successione materna.
Il primo bonifico non riporta causali, ma stante l'importo contenuto e assai specifico (€1.928,50) non può escludersi, come dedotto dall'attore, che il bonifico servisse a rimborsare delle spese sostenute da in favore del padre. Come detto, sarebbe del resto stato onere del convenuto dimostrare Pt_1 specificamente l'intento liberale.
Anche le predette operazioni non possono quindi essere qualificate come donazioni.
15. Non essendo emerse donazioni da ai figli da sottoporre a collazione, i residui beni CP_2
(mobili) di , allo stato indivisi, devono essere attribuiti ex art. 734, co. 2 c.c. Controparte_2 conformemente alla legge e, quindi, tra attore e convenuto in parte uguali, ex art. 566 c.c.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari
Deve pertanto procedersi allo scioglimento della comunione sui seguenti beni mobili, prevedendone l'assegnazione al 50% ciascuno:
(i) il saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di VI, n. CP_8
50325/1000/00000409, per € 68.781,50 al momento della morte, € 58.874,98 al momento delle valutazioni del CTU (giugno 2024), circostanza non contestata dalle parti;
pagina 31 di 34 (ii) azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n. 50325/3100/00410366, per un valore di € 23.990,17 alla morte di , € 21.143,96 al giugno 2024; CP_2
(iii) di titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 tanto alla morte del de cuius, quanto all'epoca delle stime del CTU
16. Stante la reciproca soccombenza – è risultato vittorioso, peraltro in parte, sulla domanda Pt_1 di riduzione proposta in relazione alla successione della madre, ma soccombente quanto alla domanda diretta a ricondurre nell'asse ereditario il terreno di via Rio e prevalentemente soccombente quanto alle domande dirette ad accertare le donazioni del padre verso il fratello, stante il maggior numero di operazioni contestate rispetto al fratello – sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...], residente in [...] e ivi deceduta il 23 giugno 2014;
(ii) accerta e dichiara che la successione di è regolata dal testamento olografo del 22 Persona_1 giugno 2012, pubblicato il 12 febbraio 2016 dal Notaio , con cui ha legato al figlio Persona_10
le quote di cui era titolare dell'immobile sito in NO, via Rio, e censito al C.F. di Controparte_1 detto Comune, al fg. 5, mapp. 1807 sub. 1 e 2 e, quanto agli altri beni, ex lege, lasciando quali eredi il marito e i figli e;
Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
(iii) accerta la qualità di erede legittimario in capo a , avente diritto alla quota di Parte_1 riserva, ex art. 542, comma 2, dell'1/4 intero patrimonio ereditario materno e, per rappresentazione del padre , dell'ulteriore 1/8 del patrimonio materno;
Controparte_2
(iv) dichiara che nell'asse ereditario relitto da erano compresi, alla morte della de cuius: Persona_1
(a) il saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra e Persona_1 CP_2
, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI (Vi), oltre eventuali
[...] interessi maturati sulla somma dalla morte della ad oggi;
Per_1
(b) i titoli di cui al deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius e nel dettaglio: 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (piena titolarità della de cuius) e 1/2 n. 59995,798
Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, di titolarità di 1/2 di proprietà della defunta);
(c) il saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI;
pagina 32 di 34 (v) riduce ex art. 553 c.c. la porzione spettante a sui predetti beni (per € 29.132,47) Controparte_1 per l'intero;
(vi) accertato altresì che ha prelevato, successivamente alla morte della de cuius, € Controparte_1
23.003,50, dichiara che, per effetto della riduzione di cui al superiore capo v):
(a) è l'unico titolare dei beni relitti della de cuius di cui al capo iv) e per l'effetto è Parte_1
l'unico titolare:
1) del saldo di € 2.866,17 riferibile alla de cuius dell'e/c cointestato tra e Persona_1 Persona_1
, presso NC di Credito Cooperativo Vicentino di NA GI, oltre eventuali Controparte_2 interessi maturati sulla somma dalla morte della ad oggi;
Per_1
2) dei titoli di cui al deposito n. 077/472855 presso NC PO di VI intestati alla de cuius e nel dettaglio: 262 titoli Enel Spa, 825 LE IA (piena titolarità della de cuius) e 1/2 n. 59995,798
Arca Cash Plus e n. 5000 EPV ZC 11/18, di titolarità di 1/2 di proprietà della defunta); 3) del saldo del c./c n. 077/570002055 NC PO di VI;
(b) condanna a corrispondere a la somma di € 30.306,83, Controparte_1 Parte_1 comprensiva di rivalutazione e interessi maturati all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 dalla sentenza sino al saldo;
(vii) riduce ex art. 560 c.c. il legato previsto in favore di fino alla concorrenza di € Controparte_1
12.645,46 e per l'effetto condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.663,24, comprensiva di rivalutazione e interessi maturati all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 dalla sentenza sino al saldo;
(viii) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 deceduto l'8 settembre 2015;
(ix) accerta e dichiara che la successione di è regolata dal testamento olografo del Controparte_2
22 giugno 2012, pubblicato il 12 febbraio 2016 dal Notaio , con cui questi ha già Persona_10 diviso tra i propri eredi, e , l'intero suo patrimonio immobiliare e, quanto Pt_1 Controparte_1 agli altri beni, ex lege, lasciando quali eredi i figli e;
Pt_1 Controparte_1
(x) rigetta le domande di attore e convenuto, tese ad accertare la sussistenza di donazioni da parte del padre;
(xi) conseguentemente, in parziale accoglimento delle domande attoree, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di sui seguenti beni (A) il saldo del c/c intestato Controparte_2 esclusivamente al de cuius presso di VI, n. 50325/1000/00000409; Controparte_2 CP_8
(B) azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n. 50325/3100/00410366, intestate al de cuius ; Controparte_2
pagina 33 di 34 (C) titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 alla morte del de cuius, intestate al de cuius e per l'effetto: Controparte_2
1) assegna a : Parte_1
a) il 50% del saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di Controparte_2 CP_8
VI, n. 50325/1000/00000409;
b) il 50% delle azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n.
50325/3100/00410366, intestate al de cuius ; Controparte_2
c) il 50% dei titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 alla morte del de cuius, intestate al de cuius Controparte_2
2) assegna a : Controparte_1
a) il 50% del saldo del c/c intestato esclusivamente al de cuius presso di Controparte_2 CP_8
VI, n. 50325/1000/00000409;
b) il 50% delle azioni (Enel, LE e Bpv) collocate presso il deposito amministrato n.
50325/3100/00410366, intestate al de cuius ; Controparte_2
(c) il 50% dei titoli azionari del Credito cooperativo vicentino, dal valore di € 1.083,60 alla morte del de cuius, intestate al de cuius ; Controparte_2
(xii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(xiii) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, per il 50% ciascuna;
Così deciso in VI, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13 novembre 2025
Il Giudice estensore
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Il Presidente
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pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione:“Nel merito 1) divisione successione Persona_1
- Nell'ipotesi in cui sia dichiarata la validità del testamento della Sig.ra pubblicato in data 12/02/2016: Persona_1 a) procedersi alla collazione da parte degli eredi ex art. 737 e ss. del c.c.; pagina 6 di 34