Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/12/2025, n. 24016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24016 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14310/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14310 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA CH, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Autonoma della Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come in atti;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Fabio Ciari, con domicilio digitale come in atti;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, viale Milizie 34;
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentataa e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e comma 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione n. 1356 del 28/11/2022 della Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna relativa “all'attuazione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei D.M. a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016,2017,2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sardegna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Sardegna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF in ragione del suddetto payback, nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento rif. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali o provinciali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla Provincia Autonoma di Trento per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Provincia in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della Provincia Autonoma di Trento e/o di qualsiasi altra amministrazione provinciale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF s.r.l. in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Decreto Assessorile n. 1247 del 13/12/2022 relativa alla “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sicilia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Sicilia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]“;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Piemonte per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Piemonte e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF SRL, in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA CH il 24/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione GR n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia-Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano [.]” ;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Emilia-Romagna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF s.r.l. in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HE IF il 15\4\2025 :
per l’annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti secondi motivi aggiunti,
per l’annullamento
- della Determina n. 25860 del 27/11/2024 (ALL. 1) della regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “ottemperanza alla Sentenza n. 139/2027 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22/7/2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo Allegato (parte integrante);
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società HE IF s.r.l. in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Regione Piemonte, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa NN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che la società ricorrente, con atto depositato in data 17.11.2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, avendo provveduto al versamento in favore delle Regioni resistenti degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alla definizione in rito della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO UT, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
NN IO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IO | IO UT |
IL SEGRETARIO