Art. 22.
Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.
Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorita', per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti.
Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non puo' superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.
Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.
Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorita', per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti.
Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non puo' superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.