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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c. f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLETTA CALANNI MACCHIO, giusta C.F._1 procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, via Cesare Battisti n. 56, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. CARLO GAGLIARDI, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Milano, via Tortona n. 25, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA-
E NEI CONFRONTI DI
, C. F. , nato ad [...], il [...], ed CP_2 CodiceFiscale_2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SABRINA GIARDINA, presso il cui studio sito in S. Agata Militello, via Trento n.2, è elettivamente domiciliato;
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e esponendo che in data 29.07.2019 stava percorrendo ad Controparte_3 CP_2 Alcara Li Fusi, il rettilineo via Circonvallazione Nord, a bordo del ciclomotore Piaggio Zip targato
X7FHC9, di proprietà del signor quando veniva violentemente investito Controparte_4 dall'autovettura Fiat DA Multijet targata DA177DH, di proprietà del e dallo CP_2 stesso condotta, mentre era in procinto di effettuare una manovra di inversione del senso di marcia senza fermarsi e occupando il centro della carreggiata, nonostante avesse l'obbligo di concedere la precedenza.
Esponeva che a seguito del sinistro subiva gravissime lesioni per le quali veniva traportato mediante elisoccorso al Policlinico di Messina dove veniva ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico di “legatura della vena giugulare esterna in regione laterocervicale dx e gomito dx” e successivamente ricoverato prima nel reparto di rianimazione e successivamente in quello di chirurgia vascolare fino al 12.08.2019, data in cui a seguito di un episodio sincopale si evidenziavano focolai emorragici in atto.
Spiegava che in data 13 agosto 2019 veniva trasferito presso il reparto di cardiologia con UTIC dove i medici chiedevano consulenza neurologica a seguito della quale veniva diagnosticata
“sindrome neuro mediata di tipo misto” e in data 20 agosto 2019 veniva dimesso.
Lamentava la persistenza di disturbi e l'insorgenza di gravi patologie psico fisiche quali cefalea, vertigini con perdita dell'equilibrio, cervicalgia, tremori agli arti, disfunzione erettile, stato di ansia e depressione, disturbi del sonno tutti connessi e conseguenti al sinistro per cui è causa.
Affermava quindi di essersi trovato, per un totale di 152 gironi, in condizione di inabilità temporanea assoluta e parziale.
Deduceva di aver accettato, a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti dalla compagnia assicuratrice convenuta, la somma di € 68.554,07.
Sosteneva di aver diritto al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, compresi quello morale ed estetico, per un ammontare pari a € 800.000.
Concludeva chiedendo dichiararsi la piena responsabilità del convenuto nella CP_2 causazione del sinistro e la condanna dello stesso, in solido con l'assicurazione convenuta, al risarcimento del danno per l'importo di € 800.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione CP_2 degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c. e contestando preliminarmente la ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice. Sosteneva di non aver mai eseguito manovre improvvise e di non aver nessun obbligo di concedere la precedenza e deduceva che parte attrice era priva di patente, non indossava il casco e, pertanto, aveva assunto un ruolo concorrente nella causazione dell'incidente stradale.
Lamentava l'erronea ed eccessiva quantificazione del risarcimento del danno.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, con comparse di risposta, la compagnia CP_5 Controparte_3 contestando interamente quanto ex adverso chiesto dedotto ed eccepito, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla notifica dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 d. l. 132/2014.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda e la responsabilità concorsuale di parte attrice nella causazione del sinistro.
Evidenziava che, come emergeva dalla relazione dei Carabinieri di Alcara Li Fusi, parte attrice guidava il ciclomotore senza aver conseguito la necessaria patente di guida.
Contestava la richiesta risarcitoria poiché eccessiva e sproporzionata rispetto alle lesioni riportate e precisava di aver corrisposto all'attore la somma di € 70.000,00 e non quella indicata dallo stesso nell'atto introduttivo.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, a mezzo prova testimoniale e CTU, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., a seguito di concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione nullità della citazione avanzata dal convenuto . CP_2
Al fine di effettuare tale valutazione appare opportuno premettere che la previsione della declaratoria di nullità della citazione, ai sensi dell'articolo 164 co IV c.p.c., trova la sua la ragione ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Richiamando sul punto Giurisprudenza di merito secondo la quale “La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 del Cpc, sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della
“causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle parti.” (cfr Tribunale di Latina n. 1205/2022) è possibile dunque affermare che nel caso in specie risultano sufficientemente delineati entrambi i suddetti elementi avendo parte attrice, anche negli scritti successivi all'atto introduttivo, più volte precisato sia l'oggetto della domanda spiegata sia il fondamento giuridico della stessa.
Ciò posto, è possibile passare all'esame nel merito della vicenda in esame.
2.1 L'obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. I danni causati dall'incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., a norma del quale:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno.”
Anche la responsabilità da circolazione di veicoli, configurando una responsabilità da fatto illecito, si fonda sul principio generale del “neminem laedere”.
Il primo elemento che caratterizza tale tipo di responsabilità è, quindi, il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (tenuto, cioè con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza o disattenzione) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. A differenza dell'ordinamento penale, dove vige la tipicità dei fatti illeciti, nell'ordinamento civile l'illecito è atipico, nel senso che ogni violazione del principio del neminem laedere, in grado di provocare ad altri un danno ingiusto (corrispondente ad una lesione di un diritto o di un interesse protetto dall'ordinamento), va risarcita. Spetterà pertanto al giudice individuare, di volta in volta, se un fatto, sulla base degli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c., può ritenersi idoneo ad integrare la responsabilità aquiliana.
Altro elemento essenziale, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, è rappresentato dal nesso di causalità. Per far sorgere in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno,
è necessario infatti che a quest'ultimo sia causalmente riconducibile il fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dalla condotta posta in essere dall'agente.
Sarà, quindi, colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
La disciplina generale della responsabilità aquiliana deve però essere integrata con quanto previsto dall'art. 2054 c.c., che tratta nello specifico della circolazione di veicoli.
L'art. 2054 c.c., in particolare, pone a carico del conducente (e del proprietario, se soggetto diverso) il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti. In questa ipotesi, infatti, si presume il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel primo comma dell'art. 2054 c.c., per cui “il conducente di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, nonché della presunzione di concorso paritario sancita dal secondo comma per il caso di scontro tra i veicoli, non pare potersi dubitare che incomba sul conducente/danneggiato la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile.
Il conducente di un veicolo, infatti, non è tenuto ad ottemperare solo alle norme di condotta previste in materia di circolazione, ma deve utilizzare altresì la comune prudenza fino a prevedere, di fatto, l'imprudenza altrui ed affermare l'assoluta estraneità della propria condotta dall'evento di danno.
Così ricostruiti i principi di diritto applicabili alla fattispecie astratta, occorre adesso soffermarsi sulla vicenda concreta oggetto del giudizio.
2.2 Il sinistro avveniva in data 29 luglio 2019, intorno alle ore 10.30, lungo il rettilineo della circonvallazione all'altezza del civico 41/43.
Secondo la ricostruzione di parte attrice il percorreva, alla guida del ciclomotore Parte_1
Piaggio Zip targato X7FHC9, la circonvallazione in direzione monte – mare quando veniva investito dall'autovettura fiat DA targata DA177DH, condotta da che CP_2 effettuava una manovra di inversione di marcia senza arrestare la marcia e senza osservare l'obbligo a suo carico di dare la precedenza.
I due veicoli, pertanto, impattavano e l'odierno attore riportava le lesioni lamentate nell'atto introduttivo. A parere dello scrivente, sulla base della documentazione versata in atti, non vi sono elementi tali da far propendere per una conclusione diversa dal presunto concorso di colpa previsto dall'art. 2054 c. c.
Dall'esame della relazione di incidente stradale prodotta agli atti da entrambe le parti convenute non emerge alcun profilo tale da poter affermare che la responsabilità nella causazione dell'evento possa essere attribuita per intero al convenuto . CP_2
I carabinieri intervenuti sul luogo, infatti, effettuati i rilievi del caso, hanno accertato la posizione statica dei mezzi assunta nella fase terminale del sinistro, ovvero nel momento dell'impatto: così come emerge dalla documentazione fotografica agli atti, la Fiat DA condotta dal CP_2 si trovava in posizione orizzontale rispetto alla strada e aveva invaso la corsia opposta
[...] mentre il ciclomotore era a terra in posizione parallela alla macchina.
Tale circostanza conduce a ricostruire la dinamica dell'incidente nel senso che il convenuto
[...]
al momento in cui sopraggiungeva il motociclo condotto da aveva già CP_2 Parte_2 iniziato la manovra di inversione del senso di marcia ed aveva già oltrepassato la linea di mezzeria occupando anche solo in parte l'altra carreggiata.
A ciò si aggiunga che, in primo luogo, come risulta agli atti, l'odierno attore ha violato il codice della strada mettendosi alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente e, in secondo luogo, non risulta adeguatamente supportata da valide prove la circostanza che lo stesso indossasse il casco al momento dell'impatto.
Dal verbale redatto dai carabinieri, giunti sul luogo immediatamente dopo il sinistro, emerge che non vi era nessuna traccia del casco;
d'altra parte, invece, appare poco convincente la deposizione della teste (madre dell'odierno attore) che all'udienza del 13 marzo 2024 afferma Testimone_1 di essere giunta sul luogo del sinistro e di aver visto il casco a terra e di aver appreso che lo stesso era successivamente sparito e ricomparso dopo alcuni giorni grazie ad alcuni amici del figlio che l'avevano ritrovato e riconsegnato al marito.
Appare infatti opportuno ricordare che “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art.
2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e ancora “Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (Cass. Civ. n. 29320/2022). Sulla base del principio appena esposto, dunque, quanto riportato dai carabinieri nel verbale agli atti fa piena prova fino a querela di falso e basta a smentire la circostanza della teste in Tes_1 merito alla presenza del casco sul luogo del sinistro.
Analizzata la condotta della parte attrice, tuttavia, a parere di questo giudicante la stessa non appare idonea ad escludere del tutto una parte di responsabilità residuata in capo al CP_2
[...]
Come già esposto il conducente del veicolo deve utilizzare la comune prudenza fino a prevedere, di fatto, l'imprudenza altrui ed affermare l'assoluta estraneità della propria condotta dall'evento di danno.
Orbene nel caso in specie l'odierno convenuto avrebbe potuto e dovuto utilizzare maggiore diligenza nell'affrontare la manovra al fine di accertare il sopraggiungere di qualche veicolo così facendo avrebbe potuto concorrere ad evitare l'impatto o a anche soltanto ad attenuarlo limitando le conseguenze dannose per entrambi i conducenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve, in definitiva, ritenersi che ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso: pertanto, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta al 70% in capo al e al residuo Parte_2
30% in capo al . CP_2
2.3 Ciò posto, è necessario esaminare le domande risarcitorie formulate dalla parte attrice, tenuto conto del principio generale espresso dall'art. 1227, comma 1, c.c. (pacificamente applicabile ex art. 2056, comma 1, c.c. anche alla responsabilità aquiliana) secondo cui se il fatto colposo del creditore (danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Pienamente applicabile risulta, pertanto, nel caso che ci occupa il citato art. 1227, I co., c.c., con conseguente necessità di limitare il risarcimento dovuto in favore dell'attore, secondo quanto previsto dalla norma de qua.
Rimane quindi da esaminare l'aspetto relativo al danno, parte attrice lamenta quale diretta conseguenza del sinistro, sia un danno non patrimoniale (biologico, morale, estetico) sia un danno patrimoniale derivante dalle spese mediche affrontate e ne chiede il risarcimento.
In merito alla prima tipologia di danno, va detto che non sorgono dubbi in merito alla prova del danno subito dall'attore: dall'esame degli atti emerge infatti una copiosa produzione di documentazione medica e nello stesso senso conduce anche la relazione peritale redatta dal consulente incaricato dal Tribunale il quale, in risposta ai quesiti assegnati, afferma che
“Considerata la modalità dell'incidente descritto e le lesioni riscontrate, possiamo affermare che il nesso di causalità
è del tutto plausibile, considerati i criteri cronologici, topografici, dell'efficienza, della continuità fenomenica e dell'esclusione.” (cfr pag. 4 CTU in atti).
Relativamente al profilo del quantum debeatur, va osservato che il Tecnico incaricato da questo tribunale ha stabilito che le lesioni riportate hanno causato un'invalidità permanente nella misura dell'10% e una invalidità temporanea così suddivisa:
- Inabilità temporanea assoluta al 100%: giorni 30;
- Inabilità parziale temporanea al 75%: giorni 30;
- Inabilità parziale temporanea al 50%: giorni 60;
Orbene, come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 26975/2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Ciò premesso, pur essendo questo giudicante a conoscenza della recente emanazione del DPR
12/2025 contenente le nuove tabelle uniche nazionali, va detto che le stesse sono applicabili sono per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la data della sua entrata in vigore, 5 marzo 2025.
Nella fattispecie in esame, essendosi il sinistro verificato anteriormente all'emanazione del DPR, trovano applicazione dunque le Tabelle del Tribunale di Milano sulla scorta delle quali il danno non patrimoniale risarcibile, nell'accezione unitaria di cui sopra, ammonta in totale ad € 33.390,00, calcolato come di seguito precisato: età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni;
percentuale di invalidità permanente 10%; punto di danno biologico € 2.612,40; danno biologico permanente risarcibile 23.903,00; danno biologico temporaneo € 9.487,50.
In merito alla personalizzazione del danno va richiamata una pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte secondo la quale “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ. n. 2377/2014).
Orbene, nel caso che ci occupa non è stata applicata alcuna percentuale di personalizzazione del danno poiché non vi sono agli atti elementi tali da far ritenere il danno subito più grave o da dimostrare una particolare sofferenza subita.
La superiore somma dovrà essere decurtata, in applicazione dell'art. 1227 c. c., del 70% in ragione della quota di corresponsabilità attribuita al danneggiato.
L'importo così residuato è pari a € 10.017,00.
Sulle somme sopra indicate, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n.
1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (29.07.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 29.07.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
In definitiva il danneggiato dovrebbe ricevere, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, la somma complessiva di €.10.017,00, tuttavia, come risulta dagli atti, l'assicurazione convenuta aveva già corrisposto in favore della parte attrice una somma a titolo di indennizzo pari a € 70.000,00 (cfr all. 2 assicurazione). Sicché la maggior somma liquidata dalla compagnia di assicurazione in via stragiudiziale (€
70.000,00), deve ritenersi interamente satisfattiva del danno biologico lamentato, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Sulla scorta delle superiori motivazioni, dunque, la domanda di parte attrice va rigettata.
2.4 Inoltre, sebbene risulti agli atti la copia di alcune spese mediche sostenute dalla parte attrice, va precisato che nessuna domanda di risarcimento del danno patrimoniale è stata specificamente avanzata dal . Parte_1
2.5 Da ultimo una considerazione va fatta circa le contestazioni alla CTU avanzate in sede di comparsa conclusionale dalla parte attrice.
Sebbene non si dubiti del pregio delle osservazioni elaborate dai CTP, non può tacersi il fatto che le stesse costituiscono in ogni caso delle difese mentre i contenuti della CTU sono per loro stessa natura generalmente caratterizzati dall'oggettività e imparzialità.
In particolare, nel caso in specie va osservato che la specializzazione in psichiatria e psicoterapia del CTU nominato dal Tribunale, dott. ssa rafforzano maggiormente la Persona_1 convinzione della correttezza delle conclusioni a cui la stessa è pervenuta, vieppiù laddove le conclusioni cui il Consulente è giunto sono corroborate da un approfondito esame obiettivo.
In ogni caso, sulla base dell'andamento generale della vicenda processuale e dell'incidenza causale della condotta del sulla causazione dell'evento, è plausibile che anche il riconoscimento Pt_1 di una maggiore percentuale di invalidità non avrebbe modificato sostanzialmente l'esito del presente giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte attrice.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa in base al decisum e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1626/2021, vertente tra
[...]
contro e , disattesa e respinta ogni Pt_1 CP_2 Controparte_3 diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in € 2.540,00 oltre Parte_1
spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, in favore della
[...] ed € 2.540,00 in favore dell'Avv. Sabrina Giardina, quale procuratore CP_3 antistatario di , oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. CP_2 come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice, le spese relative alla CTU come saranno liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Patti, 30.7.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena