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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AE CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 457/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n.137/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Matera via Dante 13/b 9 c/o studio avv. Giuseppe Tedesco (C.F. che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
–APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franchino, in forza di delibera di G.M. e di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente; - APPELLATO -
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa ex art.437 c.p.c., all'udienza del 10/12/2025 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'articolo 127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato le proprie note, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui ri- chiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (co- me modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha impugnato la sentenza n. 137 resa dal Giudice di Pace di Matera Parte_1
l'8/3/2024 che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.87U/23 redatto dalla Polizia Locale per avere alla guida dell'auto tg.EJ658LH in data 16/11/2023 violato l'art. 145 commi IV e X C.d.S., essendosi immesso sulla locale via Dante senza dare la dovuta precedenza.
1 A sostegno dell'appello ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per la mancata con- testazione immediata della violazione amministrativa, in spregio dell'art. 201 C.d.S., dal momento che l'infrazione sarebbe stata agevolmente verificabile dagli agenti intervenuti a seguito di un sinistro che aveva coinvolto anche altro mezzo. Inoltre il ha sostenu- Pt_1 to di avere impegnato via Dante molto tempo prima del sopraggiungere a velocità elevata di un motociclo che aveva urtato la sua auto, invocando la c.d. precedenza di fatto, come rile- vabile dalle planimetrie in atti e dalla consulenza tecnica di parte, di talché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese processuali.
Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che la con- Controparte_1 testazione della violazione può essere differita quando sia necessario eseguire rilievi per la ricostruzione di un sinistro stradale, nonché la legittimità della contestazione, costituendo un dovere per l'utente della strada dare la precedenza in presenza di cartello che sancisca tale obbligo, dovendo prefigurarsi il sopraggiungere di altro veicolo e velocità eccessiva, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con il favore degli oneri legali.
L'appello è infondato.
Va anzitutto negata la dedotta illegittimità del verbale opposto per la mancata immediata contestazione della violazione amministrativa: invero, l'art. 200 C.d.S. ha stabilito tale pre- scrizione “quando possibile” e la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito co- me sia sufficiente l'indicazione nel verbale delle motivazioni che hanno imposto il relativo differimento, restando preclusa all'A.G. la valutazione delle diverse modalità organizzative dell'organo di polizia che ha proceduto ad elevare la contravvenzione e che avrebbero potu- to consentire in astratto l'immediata contestazione (cfr. Cass. Civ. Sez.VI sent.25/10/2016
n.21552).
Nel caso di specie i verbalizzanti hanno esplicitamente chiarito che “non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto la violazione è stata accertata a seguito della ricostruzione del sinistro stradale occorso nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo” e tale plausibile giustificazione è confortata dai rilievi documentali e fotografici ese- guiti dalla Polizia Locale nell'occasione, sicché appare evidente che non si sarebbe potuto pretendere l'elevazione di una contravvenzione prima degli accertamenti finalizzati a verifi- care anche la direzione di marcia dei mezzi coinvolti con conseguente legittimo differimento della contestazione della violazione amministrativa.
Nel merito, dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Matera in occasione del sini-
2 stro verificatosi il 16/11/2023, sulla base dei rilievi eseguiti e della posizione assunta dal motociclo tg.DN11461, si evince chiaramente che l'appellante nella circostanza, provenendo da via dei Bizantini e immettendosi su via Dante non aveva ottemperato all'obbligo prescrit- to da apposita segnaletica di dare precedenza ai mezzi che percorrevano tale ultima arteria stradale. L'assunto non è contestato dal il quale tuttavia nega la violazione del Pt_1 precetto imposto dall'art. 145 C.d.S. sul presupposto che egli avrebbe impegnato l'incrocio prima dell'arrivo del motociclo, invocando perciò la precedenza di fatto e che il sinistro sa- rebbe stato conseguenza esclusiva della velocità eccessiva tenuta dal motociclista, stimata nell'elaborato peritale prodotto in atti in almeno km.60 orari.
Sul punto, premesso che in questa sede non va esaminata la questione relativa alla responsa- bilità esclusiva o concorrente dell'appellante della causazione del sinistro, si rileva come la precedenza di fatto costituisca principio di elaborazione giurisprudenziale che non trova al- cun sostegno nell'art. 145 C.d.S. e che i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente in ipotesi di immissione in intersezione stradale con un anticipo tale da poterla attraversare senza che veicoli con precedenza di diritto siano perciò solo obbligati a frenare o eseguire manovre di emergenza, dovendo prevalere sempre l'obbligo di prudenza massima gravante sugli utenti della strada in presenza di incrocio, in ragione dell'esplicito richiamo operato dalla suddetta norma. Resta a carico dell'opponente la prova della diligenza tenuta nel dero- gare all'obbligo di dare precedenza, avendo impegnato con anticipo l'intersezione stradale
(cfr. Cass. Civ. Sez.III ord.16/1/2020 n.8138).
Nel caso specifico il nell'immettersi sulla locale via Dante, arteria urbana rettili- Pt_1 nea, avrebbe dovuto avvedersi del sopraggiungere, peraltro a velocità elevata, del motociclo tg.DN11461, non essendo in alcun sostenibile che una percorrenza di tale strada a km.60 orari ad opera di tale mezzo costituisca elemento che possa avere impedito di scorgerlo per quanti provenivano dalla via Bizantini. Pertanto non risponde al dovere di massima pruden- za richiamato dall'art. 145 C.d.S. la condotta dell'appellante che, avendo verificato la possi- bilità di precedere l'arrivo all'incrocio dell'altro mezzo, abbia deciso di impegnarlo, assu- mendosi inopinatamente il rischio che tale manovra avrebbe potuto impedire la collisione
(avvenuta peraltro non per effetto di tamponamento del ciclomotore), senza avere riguardo alla notevole velocità tenuta dal ciclomotore.
Sotto questo profilo l'omessa diligenza e la carenza di massima prudenza nella condotta di guida del impediscono di considerare la precedenza di fatto, avendo dovuto lo Pt_1
3 stesso attendere il passaggio del mezzo che godeva in ogni caso del diritto di precedenza.
Da tanto consegue la conferma dell'impugnata sentenza ed il rigetto dell'opposizione avver- so il verbale di contestazione n.87U/23 redatto dalla Polizia Locale in data 16/11/2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del a norma dell'art. 91 Pt_1
c.p.c. e, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, si liquidano in misura prossi- ma ai minimi tariffari previsti dal D.M.55/2014, quantificati in € 350 (€ 75 studio, € 75 atto introduttivo, € 100 trattazione ed € 100 fase decisionale) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Stante il rigetto del gravame, ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.D.115/2002, il
[...] va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato. Pt_2
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presen- te documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei da- ti che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del con ricorso depositato il 9/4/2024 avverso la sentenza n.137 Controparte_1 resa in data 8/3/2024 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del pre- Controparte_1 sente giudizio che liquida in € 350,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- dichiara il tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Matera, il 10-12-2025
Il Giudice
AE Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AE CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 457/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n.137/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Matera via Dante 13/b 9 c/o studio avv. Giuseppe Tedesco (C.F. che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
–APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franchino, in forza di delibera di G.M. e di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente; - APPELLATO -
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa ex art.437 c.p.c., all'udienza del 10/12/2025 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'articolo 127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato le proprie note, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui ri- chiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (co- me modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha impugnato la sentenza n. 137 resa dal Giudice di Pace di Matera Parte_1
l'8/3/2024 che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.87U/23 redatto dalla Polizia Locale per avere alla guida dell'auto tg.EJ658LH in data 16/11/2023 violato l'art. 145 commi IV e X C.d.S., essendosi immesso sulla locale via Dante senza dare la dovuta precedenza.
1 A sostegno dell'appello ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per la mancata con- testazione immediata della violazione amministrativa, in spregio dell'art. 201 C.d.S., dal momento che l'infrazione sarebbe stata agevolmente verificabile dagli agenti intervenuti a seguito di un sinistro che aveva coinvolto anche altro mezzo. Inoltre il ha sostenu- Pt_1 to di avere impegnato via Dante molto tempo prima del sopraggiungere a velocità elevata di un motociclo che aveva urtato la sua auto, invocando la c.d. precedenza di fatto, come rile- vabile dalle planimetrie in atti e dalla consulenza tecnica di parte, di talché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese processuali.
Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che la con- Controparte_1 testazione della violazione può essere differita quando sia necessario eseguire rilievi per la ricostruzione di un sinistro stradale, nonché la legittimità della contestazione, costituendo un dovere per l'utente della strada dare la precedenza in presenza di cartello che sancisca tale obbligo, dovendo prefigurarsi il sopraggiungere di altro veicolo e velocità eccessiva, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con il favore degli oneri legali.
L'appello è infondato.
Va anzitutto negata la dedotta illegittimità del verbale opposto per la mancata immediata contestazione della violazione amministrativa: invero, l'art. 200 C.d.S. ha stabilito tale pre- scrizione “quando possibile” e la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito co- me sia sufficiente l'indicazione nel verbale delle motivazioni che hanno imposto il relativo differimento, restando preclusa all'A.G. la valutazione delle diverse modalità organizzative dell'organo di polizia che ha proceduto ad elevare la contravvenzione e che avrebbero potu- to consentire in astratto l'immediata contestazione (cfr. Cass. Civ. Sez.VI sent.25/10/2016
n.21552).
Nel caso di specie i verbalizzanti hanno esplicitamente chiarito che “non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto la violazione è stata accertata a seguito della ricostruzione del sinistro stradale occorso nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo” e tale plausibile giustificazione è confortata dai rilievi documentali e fotografici ese- guiti dalla Polizia Locale nell'occasione, sicché appare evidente che non si sarebbe potuto pretendere l'elevazione di una contravvenzione prima degli accertamenti finalizzati a verifi- care anche la direzione di marcia dei mezzi coinvolti con conseguente legittimo differimento della contestazione della violazione amministrativa.
Nel merito, dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Matera in occasione del sini-
2 stro verificatosi il 16/11/2023, sulla base dei rilievi eseguiti e della posizione assunta dal motociclo tg.DN11461, si evince chiaramente che l'appellante nella circostanza, provenendo da via dei Bizantini e immettendosi su via Dante non aveva ottemperato all'obbligo prescrit- to da apposita segnaletica di dare precedenza ai mezzi che percorrevano tale ultima arteria stradale. L'assunto non è contestato dal il quale tuttavia nega la violazione del Pt_1 precetto imposto dall'art. 145 C.d.S. sul presupposto che egli avrebbe impegnato l'incrocio prima dell'arrivo del motociclo, invocando perciò la precedenza di fatto e che il sinistro sa- rebbe stato conseguenza esclusiva della velocità eccessiva tenuta dal motociclista, stimata nell'elaborato peritale prodotto in atti in almeno km.60 orari.
Sul punto, premesso che in questa sede non va esaminata la questione relativa alla responsa- bilità esclusiva o concorrente dell'appellante della causazione del sinistro, si rileva come la precedenza di fatto costituisca principio di elaborazione giurisprudenziale che non trova al- cun sostegno nell'art. 145 C.d.S. e che i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente in ipotesi di immissione in intersezione stradale con un anticipo tale da poterla attraversare senza che veicoli con precedenza di diritto siano perciò solo obbligati a frenare o eseguire manovre di emergenza, dovendo prevalere sempre l'obbligo di prudenza massima gravante sugli utenti della strada in presenza di incrocio, in ragione dell'esplicito richiamo operato dalla suddetta norma. Resta a carico dell'opponente la prova della diligenza tenuta nel dero- gare all'obbligo di dare precedenza, avendo impegnato con anticipo l'intersezione stradale
(cfr. Cass. Civ. Sez.III ord.16/1/2020 n.8138).
Nel caso specifico il nell'immettersi sulla locale via Dante, arteria urbana rettili- Pt_1 nea, avrebbe dovuto avvedersi del sopraggiungere, peraltro a velocità elevata, del motociclo tg.DN11461, non essendo in alcun sostenibile che una percorrenza di tale strada a km.60 orari ad opera di tale mezzo costituisca elemento che possa avere impedito di scorgerlo per quanti provenivano dalla via Bizantini. Pertanto non risponde al dovere di massima pruden- za richiamato dall'art. 145 C.d.S. la condotta dell'appellante che, avendo verificato la possi- bilità di precedere l'arrivo all'incrocio dell'altro mezzo, abbia deciso di impegnarlo, assu- mendosi inopinatamente il rischio che tale manovra avrebbe potuto impedire la collisione
(avvenuta peraltro non per effetto di tamponamento del ciclomotore), senza avere riguardo alla notevole velocità tenuta dal ciclomotore.
Sotto questo profilo l'omessa diligenza e la carenza di massima prudenza nella condotta di guida del impediscono di considerare la precedenza di fatto, avendo dovuto lo Pt_1
3 stesso attendere il passaggio del mezzo che godeva in ogni caso del diritto di precedenza.
Da tanto consegue la conferma dell'impugnata sentenza ed il rigetto dell'opposizione avver- so il verbale di contestazione n.87U/23 redatto dalla Polizia Locale in data 16/11/2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del a norma dell'art. 91 Pt_1
c.p.c. e, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, si liquidano in misura prossi- ma ai minimi tariffari previsti dal D.M.55/2014, quantificati in € 350 (€ 75 studio, € 75 atto introduttivo, € 100 trattazione ed € 100 fase decisionale) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Stante il rigetto del gravame, ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.D.115/2002, il
[...] va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato. Pt_2
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presen- te documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei da- ti che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del con ricorso depositato il 9/4/2024 avverso la sentenza n.137 Controparte_1 resa in data 8/3/2024 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del pre- Controparte_1 sente giudizio che liquida in € 350,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- dichiara il tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Matera, il 10-12-2025
Il Giudice
AE Catalani
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