CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2546/2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza dell'17.12.2024, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Raviele (c.f. - pec: C.F._1
), con il quale elettivamente domicilia ad Aversa (CE) in Viale della Libertà n. Email_1
156 presso lo studio dell'avv. Donato Colantuoni
APPELLANTE
E
1 (p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Renata Puoti (c.f. - pec: ) presso la quale C.F._2 Email_2 elettivamente domicilia in Caserta alla via G. Ferrarecce n. 145
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1178/2023 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere pubblicata in data 27.3.2023, notificata il 18.4.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2018 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei suoi confronti, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad istanza della per l'importo di euro 10.100,02 oltre interessi e spese. Controparte_2
Alla base della richiesta monitoria la ricorrente deduceva il mancato pagamento, da parte dell'ingiunta
(già “ ), delle fatture n. 123 dell'8.6.2011, n. 125 del 11.6.2012, Parte_2
n. 114 del 4.6.2013, n. 112 del 13.6.2014 e n.118 dell'8.6.2015, emesse per la locazione di n. 2 cartelli pubblicitari posizionati al Km 1+350 sx e al Km 3+380 sx sulla S.S. Domitiana, nel Comune di Sessa
Aurunca, località Centore.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, avendo stipulato il contratto di locazione in data 13.6.2005 con la società soggetto giuridico diverso dalla Parte_3 [...]
CP_2
Nel merito, deduceva l'inadempimento contrattuale di controparte, per avere la soc. nstallato i CP_2 cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione dell'Anas, in violazione dell'art. 23 comma 1-11
C.d.S., ricevendo, per l'effetto, la notifica dei relativi verbali di contravvenzione (nn. 282/2010 del
27.8.2010, 5873/2011 del 4.4.2011, e V7066/1 del 10.1.2012).
Deduceva, inoltre, che, da verifiche effettuate dopo la notifica dei verbali, era emerso che la
[...] aveva cessato ogni rapporto con l'ANAS fin dall'aprile 2012, e che la cartellonistica Parte_3 pubblicitaria indicata in contratto era stata rimossa in quello stesso anno.
Pertanto, la pretesa azionata in monitorio non era fondata.
Radicatasi la lite, si costituiva l'opposta, resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto;
in via gradata, chiedeva la condanna della società ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver goduto del Parte_1 servizio pubblicitario senza corrispondere il corrispettivo pattuito almeno fino al 2015.
2 Allegava di essere cessionaria del contratto stipulato nell'anno 2009 con la e che la Parte_3 cessione era nota all'opponente, la quale le aveva, infatti, corrisposto il contributo annuale dopo la cessione.
Contestava all'opponente di non averle mai comunicato la ricezione dei verbali di contravvenzione, pur essendovi tenuta a termini di contratto (art. 8).
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove testimoniali, formulata invano dal giudice proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva, all'esito, decisa non la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta sulla scorta dell'intervenuta comunicazione della cessione e della corresponsione dei pagamenti successivi in favore della cessionaria.
Nel merito, riteneva che l'omessa dimostrazione della sussistenza delle autorizzazioni non avesse comportato ostacoli alla pacifica fruizione del servizio pubblicitario, essendo emerso, dalle deposizioni rese, che solo nel giugno del 2015 i cartelloni erano stati concretamente rimossi.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 17.5.2023, ha proposto tempestivo appello, la
[...]
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 7.11.2023 (per l'udienza del 28.11.2023) si è costituita la Controparte_2 resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
L'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
3 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è fondato e meritevole di accoglimento.
Col primo motivo di gravame l'appellante deduce l'errata valutazione del materiale istruttorio, lamentando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della persistente installazione degli impianti pubblicitari, almeno fino al 2015, sulla base della sola testimonianza resa dal teste di parte opposta , da sola non sufficiente a provare i fatti, e Testimone_1 comunque smentita dalle emergenze della documentazione prodotta da controparte.
La cartellonistica sarebbe stata rimossa molto tempo prima, nel 2012, a seguito dei verbali di contestazione dell'infrazione amministrativa, come risulterebbe dalle note a firma del dirigente amministrativo dell'Anas e del Responsabile U.O., versate in atti dall'opponente e non adeguatamente valutate dal primo giudice.
Il Tribunale, inoltre, sarebbe incorso in error in procedendo respingendo la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente, che, se ammessa, avrebbe diversamente collocato cronologicamente l'epoca della rimozione dei cartelli pubblicitari.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che gli effetti della cessione del contratto “si producono ipso iure… a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione”.
L'opposta non avrebbe versato in atti il contratto tra cedente e cessionario, né l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, ma la sola lettera di comunicazione della cessione, inviata dalla cedente alla società in data 13.1.2009. Parte_2
Orbene, va pregiudizialmente analizzata la questione relativa della legittimazione attiva della cessionaria.
Le doglianze sollevate sul punto sono infondate, apparendo decisive le circostanze, di cui vi è prova in atti, della rituale comunicazione della cessione del contratto al debitore ceduto, e dei pagamenti da questi successivamente eseguiti in favore della cessionaria, in tal modo manifestando, per facta concludentia,
l'accettazione della cessione.
La sentenza gravata non merita censura in parte qua.
4 Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il motivo inerente l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella prospettiva della prova del credito azionato in monitorio.
L'opponente ha versato in atti i verbali di contestazione, che provano la circostanza dell'illecita installazione della cartellonistica oggetto del contratto per mancata autorizzazione preventiva dell'ANAS.
Era senz'altro onere della (cedente) richiedere tale autorizzazione, a termini dell'art. 7 Controparte_2 del contratto (in atti), nel quale è subentrata l'odierna parte appellata.
L'opponente ha, inoltre, prodotto la nota a firma del responsabile dell'U.O. e del dirigente territoriale dell'Area Amministrativa dell'ANAS, datata 16.1.2014 (Prot. CNA -0041332), da cui emerge che, almeno uno dei due cartelli di cui si discute, precisamente quello posizionato al Km 1+350 sx, è stato rimosso con verbale n. 7066 del 10/01/2012.
L'appellata contesta la mancata allegazione del verbale di rimozione ivi menzionato.
Cionondimeno, la provenienza pubblicistica della nota del 16.1.2014 consente di affermare senz'altro la prevalenza delle circostanze in essa certificate rispetto alle emergenze di segno contrario allegate da parte appellata (deposizione teste e verbale di avvenuta rimozione datato 30.6.2015, di formazione Tes_1 unilaterale), da cui si pretende di far discendere la dimostrazione del prolungamento delle installazioni pubblicitarie fino al 2015.
In ogni caso, è assorbente la considerazione che la società che ha installato la cartellonistica di cui si discute nell'interesse dell'odierna appellante non ha provveduto a richiedere la preventiva autorizzazione all'ANAS, così esponendo il suo cliente al rischio, poi realizzatosi, di subire l'irrogazione delle sanzioni amministrative di legge, oltre all'ordine di rimozione.
Siffatta omissione, integrando grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla cedente (art. 7), trasferitesi alla cessionaria per effetto della cessione, rende illegittima la pretesa azionata in monitorio, a nulla rilevando se i cartelli siano o meno rimasti in sede anche successivamente all'elevazione dei verbali di infrazione, poiché in tal modo ciò che è stato prolungato è la condotta illecita
- di cui l'opponente era solidalmente responsabile - non certo il godimento del servizio pubblicitario, come erroneamente argomentato dal primo giudice.
Né rileva la circostanza che l'appellante non abbia dato tempestiva comunicazione dei verbali di infrazione alla società, a tenore dell'art. 8 del contratto, posto che tale comunicazione sarebbe stata, al più, strumentale a provare, nelle sedi competenti, il conseguimento delle autorizzazioni, autorizzazioni che, però, nel caso di specie, non erano state mai conseguite.
5 è la vessatorietà della previsione di cui al citato art. 8, laddove esonera da ogni responsabilità la CP_3 società di installazione dei cartelli per il caso di mancata comunicazione. Ne deriva l'inoperatività della previsione, tenuto anche conto della mancanza di prova di specifica approvazione per iscritto.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio.
Nemmeno è accoglibile la subordinata domanda di condanna ex art. 2041 c.c., difettandone il carattere di sussidiarietà rispetto all'azione contrattuale infondatamente esercitata.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado appellata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche CP_4
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata/opposta, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201 a € 26.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza attribuzione, non richiesta.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dalla società con citazione del 16.1.2018, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
- Condanna la società al pagamento delle spese processuali del doppio grado in Controparte_2 favore di controparte, che liquida, per il primo grado, in euro 118,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 655,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso il 9.1.2025
6 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2546/2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza dell'17.12.2024, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Raviele (c.f. - pec: C.F._1
), con il quale elettivamente domicilia ad Aversa (CE) in Viale della Libertà n. Email_1
156 presso lo studio dell'avv. Donato Colantuoni
APPELLANTE
E
1 (p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Renata Puoti (c.f. - pec: ) presso la quale C.F._2 Email_2 elettivamente domicilia in Caserta alla via G. Ferrarecce n. 145
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1178/2023 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere pubblicata in data 27.3.2023, notificata il 18.4.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2018 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei suoi confronti, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad istanza della per l'importo di euro 10.100,02 oltre interessi e spese. Controparte_2
Alla base della richiesta monitoria la ricorrente deduceva il mancato pagamento, da parte dell'ingiunta
(già “ ), delle fatture n. 123 dell'8.6.2011, n. 125 del 11.6.2012, Parte_2
n. 114 del 4.6.2013, n. 112 del 13.6.2014 e n.118 dell'8.6.2015, emesse per la locazione di n. 2 cartelli pubblicitari posizionati al Km 1+350 sx e al Km 3+380 sx sulla S.S. Domitiana, nel Comune di Sessa
Aurunca, località Centore.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, avendo stipulato il contratto di locazione in data 13.6.2005 con la società soggetto giuridico diverso dalla Parte_3 [...]
CP_2
Nel merito, deduceva l'inadempimento contrattuale di controparte, per avere la soc. nstallato i CP_2 cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione dell'Anas, in violazione dell'art. 23 comma 1-11
C.d.S., ricevendo, per l'effetto, la notifica dei relativi verbali di contravvenzione (nn. 282/2010 del
27.8.2010, 5873/2011 del 4.4.2011, e V7066/1 del 10.1.2012).
Deduceva, inoltre, che, da verifiche effettuate dopo la notifica dei verbali, era emerso che la
[...] aveva cessato ogni rapporto con l'ANAS fin dall'aprile 2012, e che la cartellonistica Parte_3 pubblicitaria indicata in contratto era stata rimossa in quello stesso anno.
Pertanto, la pretesa azionata in monitorio non era fondata.
Radicatasi la lite, si costituiva l'opposta, resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto;
in via gradata, chiedeva la condanna della società ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver goduto del Parte_1 servizio pubblicitario senza corrispondere il corrispettivo pattuito almeno fino al 2015.
2 Allegava di essere cessionaria del contratto stipulato nell'anno 2009 con la e che la Parte_3 cessione era nota all'opponente, la quale le aveva, infatti, corrisposto il contributo annuale dopo la cessione.
Contestava all'opponente di non averle mai comunicato la ricezione dei verbali di contravvenzione, pur essendovi tenuta a termini di contratto (art. 8).
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove testimoniali, formulata invano dal giudice proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva, all'esito, decisa non la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta sulla scorta dell'intervenuta comunicazione della cessione e della corresponsione dei pagamenti successivi in favore della cessionaria.
Nel merito, riteneva che l'omessa dimostrazione della sussistenza delle autorizzazioni non avesse comportato ostacoli alla pacifica fruizione del servizio pubblicitario, essendo emerso, dalle deposizioni rese, che solo nel giugno del 2015 i cartelloni erano stati concretamente rimossi.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 17.5.2023, ha proposto tempestivo appello, la
[...]
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 7.11.2023 (per l'udienza del 28.11.2023) si è costituita la Controparte_2 resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
L'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
3 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è fondato e meritevole di accoglimento.
Col primo motivo di gravame l'appellante deduce l'errata valutazione del materiale istruttorio, lamentando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della persistente installazione degli impianti pubblicitari, almeno fino al 2015, sulla base della sola testimonianza resa dal teste di parte opposta , da sola non sufficiente a provare i fatti, e Testimone_1 comunque smentita dalle emergenze della documentazione prodotta da controparte.
La cartellonistica sarebbe stata rimossa molto tempo prima, nel 2012, a seguito dei verbali di contestazione dell'infrazione amministrativa, come risulterebbe dalle note a firma del dirigente amministrativo dell'Anas e del Responsabile U.O., versate in atti dall'opponente e non adeguatamente valutate dal primo giudice.
Il Tribunale, inoltre, sarebbe incorso in error in procedendo respingendo la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente, che, se ammessa, avrebbe diversamente collocato cronologicamente l'epoca della rimozione dei cartelli pubblicitari.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che gli effetti della cessione del contratto “si producono ipso iure… a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione”.
L'opposta non avrebbe versato in atti il contratto tra cedente e cessionario, né l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, ma la sola lettera di comunicazione della cessione, inviata dalla cedente alla società in data 13.1.2009. Parte_2
Orbene, va pregiudizialmente analizzata la questione relativa della legittimazione attiva della cessionaria.
Le doglianze sollevate sul punto sono infondate, apparendo decisive le circostanze, di cui vi è prova in atti, della rituale comunicazione della cessione del contratto al debitore ceduto, e dei pagamenti da questi successivamente eseguiti in favore della cessionaria, in tal modo manifestando, per facta concludentia,
l'accettazione della cessione.
La sentenza gravata non merita censura in parte qua.
4 Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il motivo inerente l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella prospettiva della prova del credito azionato in monitorio.
L'opponente ha versato in atti i verbali di contestazione, che provano la circostanza dell'illecita installazione della cartellonistica oggetto del contratto per mancata autorizzazione preventiva dell'ANAS.
Era senz'altro onere della (cedente) richiedere tale autorizzazione, a termini dell'art. 7 Controparte_2 del contratto (in atti), nel quale è subentrata l'odierna parte appellata.
L'opponente ha, inoltre, prodotto la nota a firma del responsabile dell'U.O. e del dirigente territoriale dell'Area Amministrativa dell'ANAS, datata 16.1.2014 (Prot. CNA -0041332), da cui emerge che, almeno uno dei due cartelli di cui si discute, precisamente quello posizionato al Km 1+350 sx, è stato rimosso con verbale n. 7066 del 10/01/2012.
L'appellata contesta la mancata allegazione del verbale di rimozione ivi menzionato.
Cionondimeno, la provenienza pubblicistica della nota del 16.1.2014 consente di affermare senz'altro la prevalenza delle circostanze in essa certificate rispetto alle emergenze di segno contrario allegate da parte appellata (deposizione teste e verbale di avvenuta rimozione datato 30.6.2015, di formazione Tes_1 unilaterale), da cui si pretende di far discendere la dimostrazione del prolungamento delle installazioni pubblicitarie fino al 2015.
In ogni caso, è assorbente la considerazione che la società che ha installato la cartellonistica di cui si discute nell'interesse dell'odierna appellante non ha provveduto a richiedere la preventiva autorizzazione all'ANAS, così esponendo il suo cliente al rischio, poi realizzatosi, di subire l'irrogazione delle sanzioni amministrative di legge, oltre all'ordine di rimozione.
Siffatta omissione, integrando grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla cedente (art. 7), trasferitesi alla cessionaria per effetto della cessione, rende illegittima la pretesa azionata in monitorio, a nulla rilevando se i cartelli siano o meno rimasti in sede anche successivamente all'elevazione dei verbali di infrazione, poiché in tal modo ciò che è stato prolungato è la condotta illecita
- di cui l'opponente era solidalmente responsabile - non certo il godimento del servizio pubblicitario, come erroneamente argomentato dal primo giudice.
Né rileva la circostanza che l'appellante non abbia dato tempestiva comunicazione dei verbali di infrazione alla società, a tenore dell'art. 8 del contratto, posto che tale comunicazione sarebbe stata, al più, strumentale a provare, nelle sedi competenti, il conseguimento delle autorizzazioni, autorizzazioni che, però, nel caso di specie, non erano state mai conseguite.
5 è la vessatorietà della previsione di cui al citato art. 8, laddove esonera da ogni responsabilità la CP_3 società di installazione dei cartelli per il caso di mancata comunicazione. Ne deriva l'inoperatività della previsione, tenuto anche conto della mancanza di prova di specifica approvazione per iscritto.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio.
Nemmeno è accoglibile la subordinata domanda di condanna ex art. 2041 c.c., difettandone il carattere di sussidiarietà rispetto all'azione contrattuale infondatamente esercitata.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado appellata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche CP_4
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata/opposta, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201 a € 26.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza attribuzione, non richiesta.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dalla società con citazione del 16.1.2018, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
- Condanna la società al pagamento delle spese processuali del doppio grado in Controparte_2 favore di controparte, che liquida, per il primo grado, in euro 118,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 655,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso il 9.1.2025
6 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7