TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6015 /2024
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 14 luglio 2025, innanzi al dott. Guido Marcelli è stata chiamata la causa promossa da nei confronti di . Pt_1 CP_1
Letta la nota scritta di parte appellante, Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 13:20 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6015/2024 promossa da:
Parte_1
con il patroc ll'avv. MICHELETTA TITA' DANIELE , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BRIONE 10143 TORINO ITALIA CP_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patroci l'avv. BATTISTELLA BARBARA , elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace (opposizione a verbale di accertamento)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Parte_1
Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione presentata contro il verbale di accertamento
2 numero 2368669/2022/1/1/1 del 1° dicembre 2022 della Polizia Locale di CP_1
disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ha premesso la società appellante di aver proposto ricorso ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 150 del
2011, avverso il verbale di accertamento numero 2368669/2022/1/1/1 del 1° dicembre 2022 della Polizia Locale di a motivo della violazione dell'art. 201 CdS, ovvero per CP_1
omessa contestazione immediata della violazione. Ha quindi soggiunto che il primo giudice aveva errato nel respingere il motivo di opposizione in ragione del valore fidefacente del verbale fino a querela di falso, in quanto il verbale aveva valore di mero indizio in ordine alla commissione della violazione. Inoltre non vi era motivo di compensare le spese, essendo rimasta contumace potendosi solamente non procedere al riguardo. Nel CP_1
merito ha insistito nel ritenere affetto il verbale da vizio di nullità per omessa contestazione immediata della violazione, sia in quanto appariva impossibile accertare la violazione e contemporaneamente dirigere il traffico, sia perché il motivo era affermato al singolare mentre gli agenti accertatori erano due.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, mantenere la sanzione nei limiti edittali, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
----------------
Si è costituita argomentando che correttamente il giudice di pace aveva CP_1
ritenuto la fede privilegiata fino a querela di falso del verbale in ordine ai fatti che gli accertatori avevano affermato essere avvenuti in loro presenza. Ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto del medesimo.
-------------------
L'appello è infondato e va disatteso.
Il giudice di prime cure ha respinto l'opposizione rilevando che la società – cui era stato contestato che il conducente del veicolo di cui era proprietaria “faceva uso di telefono non a viva voce e non dotato di auricolare” – non aveva dimostrato alcuno stato di necessità o causa di forza maggiore. Inoltre, ha soggiunto che poiché il verbale di accertamento è provvisto di fede privilegiata in quanto redatto da pubblici ufficiali, per superare tale valore privilegiato la avrebbe dovuto proporre querela di falso. Pt_1
3 La sentenza va confermata, sebbene con motivazione parzialmente differente.
I motivi di opposizione formulati dalla società con il ricorso introduttivo del giudizio sono due: la omessa contestazione immediata ed il fatto che il veicolo sul quale si trovava il conducente sanzionato non si sarebbe trovato in nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel CP_1
verbale.
Per quanto concerne il primo profilo di censura, nel verbale di accertamento si afferma che la mancata contestazione immediata è stata dovuta ad “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione”.
La circostanza, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudicante, non è assistita da valore probatorio privilegiato, trattandosi di una valutazione e non di un fatto oggettivo o di fatto direttamente compiuto od avvenuto al cospetto del pubblico ufficiale. Nondimeno, ritiene il Tribunale che l'essere stati gli accertatori impegnati nella regolamentazione del traffico costituisce motivo sufficiente a giustificare la mancata contestazione immediata della violazione, non potendo procedersi agevolmente ad entrambe le attività.
Il secondo profilo è del pari privo di pregio in quanto in effetti la circostanza che il conducente del mezzo fosse impegnato in una conversazione telefonica non in viva voce né mediante utilizzo di auricolare appare fidefacente sino a querela di falso, trattandosi di fatto direttamente accertato dagli agenti della polizia municipale. Dunque, in questo caso deve condividersi quanto argomentato dal giudice di pace in merito alla mancata proposizione di querela di falso, unico mezzo idoneo a contestare quanto indicato nel verbale.
L'appello in definitiva va respinto con condanna della società appellante a rifondere le spese del grado in favore di in ragione del principio di soccombenza. CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- condanna a rifondere a le spese del grado di appello che Parte_1 CP_1
liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
- ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Così deciso in Roma, 14 luglio 2025
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 13:20.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
5
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 14 luglio 2025, innanzi al dott. Guido Marcelli è stata chiamata la causa promossa da nei confronti di . Pt_1 CP_1
Letta la nota scritta di parte appellante, Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 13:20 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6015/2024 promossa da:
Parte_1
con il patroc ll'avv. MICHELETTA TITA' DANIELE , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BRIONE 10143 TORINO ITALIA CP_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patroci l'avv. BATTISTELLA BARBARA , elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace (opposizione a verbale di accertamento)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Parte_1
Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione presentata contro il verbale di accertamento
2 numero 2368669/2022/1/1/1 del 1° dicembre 2022 della Polizia Locale di CP_1
disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ha premesso la società appellante di aver proposto ricorso ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 150 del
2011, avverso il verbale di accertamento numero 2368669/2022/1/1/1 del 1° dicembre 2022 della Polizia Locale di a motivo della violazione dell'art. 201 CdS, ovvero per CP_1
omessa contestazione immediata della violazione. Ha quindi soggiunto che il primo giudice aveva errato nel respingere il motivo di opposizione in ragione del valore fidefacente del verbale fino a querela di falso, in quanto il verbale aveva valore di mero indizio in ordine alla commissione della violazione. Inoltre non vi era motivo di compensare le spese, essendo rimasta contumace potendosi solamente non procedere al riguardo. Nel CP_1
merito ha insistito nel ritenere affetto il verbale da vizio di nullità per omessa contestazione immediata della violazione, sia in quanto appariva impossibile accertare la violazione e contemporaneamente dirigere il traffico, sia perché il motivo era affermato al singolare mentre gli agenti accertatori erano due.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, mantenere la sanzione nei limiti edittali, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
----------------
Si è costituita argomentando che correttamente il giudice di pace aveva CP_1
ritenuto la fede privilegiata fino a querela di falso del verbale in ordine ai fatti che gli accertatori avevano affermato essere avvenuti in loro presenza. Ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto del medesimo.
-------------------
L'appello è infondato e va disatteso.
Il giudice di prime cure ha respinto l'opposizione rilevando che la società – cui era stato contestato che il conducente del veicolo di cui era proprietaria “faceva uso di telefono non a viva voce e non dotato di auricolare” – non aveva dimostrato alcuno stato di necessità o causa di forza maggiore. Inoltre, ha soggiunto che poiché il verbale di accertamento è provvisto di fede privilegiata in quanto redatto da pubblici ufficiali, per superare tale valore privilegiato la avrebbe dovuto proporre querela di falso. Pt_1
3 La sentenza va confermata, sebbene con motivazione parzialmente differente.
I motivi di opposizione formulati dalla società con il ricorso introduttivo del giudizio sono due: la omessa contestazione immediata ed il fatto che il veicolo sul quale si trovava il conducente sanzionato non si sarebbe trovato in nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel CP_1
verbale.
Per quanto concerne il primo profilo di censura, nel verbale di accertamento si afferma che la mancata contestazione immediata è stata dovuta ad “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione”.
La circostanza, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudicante, non è assistita da valore probatorio privilegiato, trattandosi di una valutazione e non di un fatto oggettivo o di fatto direttamente compiuto od avvenuto al cospetto del pubblico ufficiale. Nondimeno, ritiene il Tribunale che l'essere stati gli accertatori impegnati nella regolamentazione del traffico costituisce motivo sufficiente a giustificare la mancata contestazione immediata della violazione, non potendo procedersi agevolmente ad entrambe le attività.
Il secondo profilo è del pari privo di pregio in quanto in effetti la circostanza che il conducente del mezzo fosse impegnato in una conversazione telefonica non in viva voce né mediante utilizzo di auricolare appare fidefacente sino a querela di falso, trattandosi di fatto direttamente accertato dagli agenti della polizia municipale. Dunque, in questo caso deve condividersi quanto argomentato dal giudice di pace in merito alla mancata proposizione di querela di falso, unico mezzo idoneo a contestare quanto indicato nel verbale.
L'appello in definitiva va respinto con condanna della società appellante a rifondere le spese del grado in favore di in ragione del principio di soccombenza. CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- condanna a rifondere a le spese del grado di appello che Parte_1 CP_1
liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
- ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Così deciso in Roma, 14 luglio 2025
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 13:20.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
5