Articolo 11 della Legge 13 febbraio 2001, n. 45
Articolo 10Articolo 12
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25 marzo 2001
Art. 11. 1. All' articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Relazione del Ministro dell'interno"; b) nel comma 1, le parole: "sui programmi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle misure speciali".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 16, della legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 16 (Relazione del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sulle misure speciali di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di applicazione, senza riferimenti normativi".
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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