CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240020039300031520000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto a ruolo col n° 50 / 2025 R.G.R. in data 31.01..01.2025, il sig. Ricorrente_1 da Campobasso, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 presso cui domiciliava in Indirizzo_1, come da mandato in atti, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2024 00200399300031520000 notificatagli in data 16.11.2024 dalla Regione Molise, tramite la s.p.a. MUNICIPIA al fine di recuperare 443,06 Euro, a titolo di tassa automobilistica regionale inerente l'anno d'imposta 2018 e relativa alle autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2
Parte ricorrente eccepiva:
- Intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. 5, comma 51, D.L. 953 del 30.12.1982, convertito in applicazione dell'art. 3 del D.L. n° 60 del 07.03.1986;
- Carenza di motivazioni;
- Assenza di elementi probatori.
Per siffatte ragioni, il reclamante concludeva, previa discussione in pubblica udienza, per l'annullamento del provvedimento impugnato con avversa condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA CORTE, in composizione monocratica:
- Sciolta la riserva;
- Letti gli atti di causa ed in particolar modo il verbale in pari data;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato;
- Condanna, congiuntamente tra loro, per metà ciascuno, sia la Regione Molise che Municipia s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di controparte, equitativamente determinate in € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 % nonché l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni. Così deciso in Campobasso, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
D'IM
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240020039300031520000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto a ruolo col n° 50 / 2025 R.G.R. in data 31.01..01.2025, il sig. Ricorrente_1 da Campobasso, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 presso cui domiciliava in Indirizzo_1, come da mandato in atti, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2024 00200399300031520000 notificatagli in data 16.11.2024 dalla Regione Molise, tramite la s.p.a. MUNICIPIA al fine di recuperare 443,06 Euro, a titolo di tassa automobilistica regionale inerente l'anno d'imposta 2018 e relativa alle autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2
Parte ricorrente eccepiva:
- Intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. 5, comma 51, D.L. 953 del 30.12.1982, convertito in applicazione dell'art. 3 del D.L. n° 60 del 07.03.1986;
- Carenza di motivazioni;
- Assenza di elementi probatori.
Per siffatte ragioni, il reclamante concludeva, previa discussione in pubblica udienza, per l'annullamento del provvedimento impugnato con avversa condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA CORTE, in composizione monocratica:
- Sciolta la riserva;
- Letti gli atti di causa ed in particolar modo il verbale in pari data;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato;
- Condanna, congiuntamente tra loro, per metà ciascuno, sia la Regione Molise che Municipia s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di controparte, equitativamente determinate in € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 % nonché l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni. Così deciso in Campobasso, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
D'IM