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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott.ssa Viviana Cusolito Presidente
Dott.ssa Simona Monforte Giudice
Dott. Salvatore Irullo Giudice on. relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 31.10.2024;
uditi i procuratori delle parti;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1904 del Registro Generale
2023
TRA
(C.F.: ), nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Palermo, in Piazza Principe di Camporeale n.
26/D, presso lo studio dell'Avv. Alì Listì Maman, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- di NA (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in NA (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 20.04.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di NA, Cat. A/12 n. 11 - 2023, emesso in data
03.02.2023 e notificato in data 04.04.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 10.08.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1
T.U.I. sulla base delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
20.12.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto
Legislativo n. 286/98 e s.m. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020. Dalle poche informazioni fornite dall'istante, comparando la sua situazione in Italia con quella nel
Paese di origine, appare evidente un netto sbilanciamento a favore di quest'ultimo, ove risiede la sua famiglia. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una violazione del diritto al rispetto della propria
Pag. 2 di 17 vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria integrazione, all'interno della comunità che lo ospita, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Con comparsa di risposta depositata in data 09.01.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per inesistenza della notificazione e, nel merito, il rigetto dello stesso, poiché ritenuto infondato.
Pag. 3 di 17 All'udienza collegiale del 31.10.2024 per la discussione orale, parte resistente insisteva per l'eccezione di improcedibilità e per il rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente disattesa eccezione di nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso avversario e di improcedibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato con la comparsa di costituzione nel presente giudizio. Rileva la Resistente che “l'art. 19ter del d.lgs. 150/2011 assoggetta le controversie in materia di diniego e revoca dei permessi di soggiorno alle regole del rito semplificato di cognizione di cui agli artt.
281decies c.p.c. e ss., imponendo alla parte ricorrente la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione
(cfr. art. 281undecies c.p.c.). Nel caso di specie, tale ultimo atto veniva comunicato, in data 25 ottobre 2023, solo dall'Ufficio di Cancelleria del
Tribunale di NA personalmente alla Questura di NA. (doc. n. 6)
Ai fini della costituzione in giudizio, pertanto, l'Amministrazione a patrocinio erariale è stata costretta ad effettuare formale istanza di accesso agli atti ed estrarre la necessaria documentazione depositata da parte avversaria, dalla quale non è dato rinvenirsi copia della relata di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e, di conseguenza, prova della stessa”. In linea con il condiviso orientamento del Supremo Collegio,
Sez. 1, Sentenza n.21111 del 07/10/2024, ritiene, però, il Collegio che nella presente controversia la avvenuta costituzione del Resistente ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt.164 e 291 cod. proc. civ.
Pag. 4 di 17 Si deve, inoltre, rilevare che la domanda introduttiva del presente giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile, sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.
1.1.e
1.2 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa istanza al Questore di NA in data
10.08.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L.
04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto
Pag. 5 di 17 permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione
Pag. 6 di 17 internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”
Pag. 7 di 17 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, la protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero
“rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.
Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n.
8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace
Pag. 8 di 17 di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L'ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall'art. 19 comma 1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413
Pag. 9 di 17 del 2021, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare.
Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel Paese di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la
Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata.
Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di
Pag. 10 di 17 insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, a riprova del suo percorso di integrazione, l'istante ha prodotto:
- contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 12.09.2022
e prorogato fino all'11.09.2023, attestante la propria assunzione, come manovale di officina, presso la società “CONTI GALLENTI S.R.L.”, sita in Torrenova, Contrada Pietra di Roma, e relative buste paga da settembre
2022 a febbraio 2023;
- contratto di locazione abitativa di natura transitoria, stipulato dall'01.10.2021 al 30.09.2022;
- contratto di comodato di immobile ad uso abitativo, stipulato dal
13.01.2023 al 12.01.2024;
- contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 17.01.2024
e prorogato fino al 31.07.2024, ma interrotto in data 16.04.2024 a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attestante la propria assunzione, con la qualifica di manovale, presso la ditta CALAPOD
MIHAI, con sede di lavoro in Fabriano (AN), via Achille Grandi 28.
Da predetta documentazione si evince, pertanto, come l'odierno deducente, dal suo ingresso in Italia, sia riuscito a rendersi indipendente dal punto di vista lavorativo e abitativo, dimostrando la propria capacità
d'inserimento nel contesto socio-economico in cui odiernamente vive.
Pag. 11 di 17 Al contrario, nell'eventualità di rimpatrio in Nigeria, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi all'interno della realtà socio-lavorativa, e verrebbero vanificati gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. A ciò si aggiunga che dagli attuali report emerge chiaramente come, negli ultimi anni, la situazione relativa alla sicurezza ed al rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente nel Paese d'origine del ricorrente.
Secondo un recente rapporto di Human Rights Watch “numerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il sostentamento di milioni di persone in tutto il paese. Nel Nord-ovest, bande di cosiddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi su vasta scala, mentre nel Nord-est si è verificata una ripresa degli attacchi da parte della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato
Islamico (ISWAP), una fazione di . Decenni di conflitti Per_1
intercomunitari tra agricoltori e pastori nella Middle Belt e nella regione del Northcentral continuano a mietere vittime, mentre le autorità lottano per contenere gli scontri per la terra e altre risorse, esacerbati dalle tensioni etniche e religiose. Nelle loro risposte alla crisi della sicurezza in tutto il paese, le forze di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui attacchi aerei indiscriminati, mentre le autorità hanno ripetutamente omesso di ritenere responsabili gli ufficiali per gli abusi attraverso il sistema giudiziario… Secondo l'organizzazione non governativa (ONG) Center for Democracy and Development, in
Nigeria sono stati registrati complessivamente 109 decessi correlati alle elezioni in vista delle elezioni generali del 2023… Le comunità dello Stato di Borno, epicentro del conflitto di , hanno assistito a una Per_1
Pag. 12 di 17 ripresa di attacchi e rapimenti da parte di gruppi armati. A marzo, oltre 30 pescatori e contadini sono stati uccisi in modo orribile in un attacco nell'area del governo locale di Ngala. A giugno, circa 36 persone, tra cui contadini, sono state uccise nelle aree del governo locale di Dambo, Jere e
Mafa. Secondo un rapporto dei media, ISWAP, una fazione di spicco di
, ha imposto un divieto di attività agricole, di pesca e di Per_1
pastorizia nell'area del governo locale di Marte. La mossa di fermare le attività agricole era apparentemente per punire le comunità agricole per averle spiate per conto dell'esercito, che ha effettuato bombardamenti aerei
contro
ISWAP.” (https://www.hrw.org/world-report/2024/country- chapters/nigeria)
Secondo Freedom con sede negli Stati Uniti che CP_3
conduce ricerche e advocacy sulla democrazia, la libertà politica e i diritti umani, “Sebbene la Nigeria abbia apportato notevoli miglioramenti alla qualità delle sue elezioni dalla transizione del 1999 al governo democratico, le elezioni presidenziali e dell'Assemblea nazionale del 2023, che hanno visto eletto presidente e l'All Progressives Persona_2
Congress (APC) mantenere la sua maggioranza legislativa, sono state rovinate da irregolarità. La corruzione rimane endemica nella strategica industria petrolifera. Le sfide alla sicurezza, tra cui insurrezioni, rapimenti
e violenza comunitaria e settaria nella regione della Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni di nigeriani. Le agenzie militari e delle forze dell'ordine spesso si impegnano in esecuzioni extragiudiziali, torture e altri abusi. Le libertà civili sono minate da pregiudizi religiosi ed etnici, mentre le donne e le persone LGBT+ affrontano una discriminazione pervasiva. Il vivace panorama mediatico è ostacolato da leggi penali sulla diffamazione, nonché dalle frequenti molestie e arresti di
Pag. 13 di 17 giornalisti che trattano argomenti politicamente sensibili.”
(https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2024)
Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo lo stato dei diritti umani in Nigeria, “Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Le persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Le autorità hanno continuato a effettuare sfratti forzati. Le autorità non sono riuscite a mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti del conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di sparizioni forzate.” (https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/)
E' utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP)
e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato la
Nigeria al 8° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 7.575, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. La Nigeria ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e
8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. Il report evidenzia, del resto, come la Nigeria abbia registrato nel 2023 il primo
Pag. 14 di 17 incremento in terrorismo in tre anni. Tale aumento nelle morti, passate dal
34% al 524%, è stato provocato dallo scontro in corso tra e CP_4 Per_1
. Se tale conflitto fosse tenuto fuori dal conteggio, le morti,
[...]
principalmente civili, sarebbero scese al 18%. I civili sono stati il gruppo più preso di mira per il secondo anno consecutivo nel 2023, seguiti dal personale militare. I civili sono stati presi di mira in oltre un quarto di tutti gli attacchi, seguiti dal personale militare al 21 percento e dalle forze dell'ordine anche al 21 percento. L' è stato il gruppo terroristico più CP_4
letale della Nigeria per ciascuno degli ultimi quattro anni. Ha rappresentato il 53 percento delle vittime legate al terrorismo della nazione e il 37 percento degli incidenti terroristici nel 2023. Anche se il numero di attacchi terroristici dell' è diminuito leggermente CP_4
nell'ultimo anno, il bilancio delle vittime è aumentato del 27 percento, raggiungendo 276 morti, il numero più alto degli ultimi tre anni. In media, gli attacchi ISWA sono diventati più letali nel 2023, causando 5,2 vittime per attacco, un aumento di 3,6 nel 2022. Il conflitto tra e CP_4 Per_1
si è intensificato nel 2023, con gli attacchi che hanno causato
[...] CP_4
la morte di 167 militanti di , il numero più alto da quando i Per_1
due gruppi si sono divisi nel 2016. ha registrato il suo anno Per_1
più letale dal 2020, con 29 attacchi che hanno causato 151 morti, un aumento significativo rispetto ai nove attacchi e 72 morti registrati nell'anno precedente. La maggior parte degli attacchi di ha Per_1
preso di mira i civili, ma quasi un quarto delle loro vittime si è verificato durante gli scontri con . (Global Terrorism Index 2024 - World | CP_4
ReliefWeb).
Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito , ove è Email_1
possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed
Pag. 15 di 17 episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 28.10.2023 e il 25.10.2024 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Nigeria si siano registrati 3.999 incidenti di sicurezza, di cui 1.888 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 9.414 decessi, di cui 3.328 civili, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza ed i decessi siano in crescita rispetto all'anno precedente. (cfr. https://acleddata.com/explorer/).
Sempre , nella sua analisi globale sui conflitti in corso, CP_5
inserisce la Nigeria al quinto posto tra i cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in Nigeria vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese “consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, la Nigeria al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della
Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina. (https://acleddata.com/conflict-index/index-july-
2024/).
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 16 di 17 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1904 - 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso ed annulla il decreto emesso dal Questore di
NA in data 03.02.2023 e notificato in data 04.04.2023;
b) riconosce, per l'effetto, a (C.F.: Parte_1
), nato il [...] ad [...], il C.F._1
diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno:
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
NA, lì 29 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito
Il Giudice on. relatore
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di NA.
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott.ssa Viviana Cusolito Presidente
Dott.ssa Simona Monforte Giudice
Dott. Salvatore Irullo Giudice on. relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 31.10.2024;
uditi i procuratori delle parti;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1904 del Registro Generale
2023
TRA
(C.F.: ), nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Palermo, in Piazza Principe di Camporeale n.
26/D, presso lo studio dell'Avv. Alì Listì Maman, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- di NA (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in NA (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 20.04.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di NA, Cat. A/12 n. 11 - 2023, emesso in data
03.02.2023 e notificato in data 04.04.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 10.08.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1
T.U.I. sulla base delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
20.12.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto
Legislativo n. 286/98 e s.m. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020. Dalle poche informazioni fornite dall'istante, comparando la sua situazione in Italia con quella nel
Paese di origine, appare evidente un netto sbilanciamento a favore di quest'ultimo, ove risiede la sua famiglia. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una violazione del diritto al rispetto della propria
Pag. 2 di 17 vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria integrazione, all'interno della comunità che lo ospita, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Con comparsa di risposta depositata in data 09.01.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per inesistenza della notificazione e, nel merito, il rigetto dello stesso, poiché ritenuto infondato.
Pag. 3 di 17 All'udienza collegiale del 31.10.2024 per la discussione orale, parte resistente insisteva per l'eccezione di improcedibilità e per il rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente disattesa eccezione di nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso avversario e di improcedibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato con la comparsa di costituzione nel presente giudizio. Rileva la Resistente che “l'art. 19ter del d.lgs. 150/2011 assoggetta le controversie in materia di diniego e revoca dei permessi di soggiorno alle regole del rito semplificato di cognizione di cui agli artt.
281decies c.p.c. e ss., imponendo alla parte ricorrente la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione
(cfr. art. 281undecies c.p.c.). Nel caso di specie, tale ultimo atto veniva comunicato, in data 25 ottobre 2023, solo dall'Ufficio di Cancelleria del
Tribunale di NA personalmente alla Questura di NA. (doc. n. 6)
Ai fini della costituzione in giudizio, pertanto, l'Amministrazione a patrocinio erariale è stata costretta ad effettuare formale istanza di accesso agli atti ed estrarre la necessaria documentazione depositata da parte avversaria, dalla quale non è dato rinvenirsi copia della relata di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e, di conseguenza, prova della stessa”. In linea con il condiviso orientamento del Supremo Collegio,
Sez. 1, Sentenza n.21111 del 07/10/2024, ritiene, però, il Collegio che nella presente controversia la avvenuta costituzione del Resistente ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt.164 e 291 cod. proc. civ.
Pag. 4 di 17 Si deve, inoltre, rilevare che la domanda introduttiva del presente giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile, sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.
1.1.e
1.2 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa istanza al Questore di NA in data
10.08.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L.
04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto
Pag. 5 di 17 permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione
Pag. 6 di 17 internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”
Pag. 7 di 17 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, la protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero
“rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.
Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n.
8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace
Pag. 8 di 17 di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L'ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall'art. 19 comma 1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413
Pag. 9 di 17 del 2021, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare.
Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel Paese di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la
Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata.
Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di
Pag. 10 di 17 insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, a riprova del suo percorso di integrazione, l'istante ha prodotto:
- contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 12.09.2022
e prorogato fino all'11.09.2023, attestante la propria assunzione, come manovale di officina, presso la società “CONTI GALLENTI S.R.L.”, sita in Torrenova, Contrada Pietra di Roma, e relative buste paga da settembre
2022 a febbraio 2023;
- contratto di locazione abitativa di natura transitoria, stipulato dall'01.10.2021 al 30.09.2022;
- contratto di comodato di immobile ad uso abitativo, stipulato dal
13.01.2023 al 12.01.2024;
- contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 17.01.2024
e prorogato fino al 31.07.2024, ma interrotto in data 16.04.2024 a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attestante la propria assunzione, con la qualifica di manovale, presso la ditta CALAPOD
MIHAI, con sede di lavoro in Fabriano (AN), via Achille Grandi 28.
Da predetta documentazione si evince, pertanto, come l'odierno deducente, dal suo ingresso in Italia, sia riuscito a rendersi indipendente dal punto di vista lavorativo e abitativo, dimostrando la propria capacità
d'inserimento nel contesto socio-economico in cui odiernamente vive.
Pag. 11 di 17 Al contrario, nell'eventualità di rimpatrio in Nigeria, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi all'interno della realtà socio-lavorativa, e verrebbero vanificati gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. A ciò si aggiunga che dagli attuali report emerge chiaramente come, negli ultimi anni, la situazione relativa alla sicurezza ed al rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente nel Paese d'origine del ricorrente.
Secondo un recente rapporto di Human Rights Watch “numerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il sostentamento di milioni di persone in tutto il paese. Nel Nord-ovest, bande di cosiddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi su vasta scala, mentre nel Nord-est si è verificata una ripresa degli attacchi da parte della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato
Islamico (ISWAP), una fazione di . Decenni di conflitti Per_1
intercomunitari tra agricoltori e pastori nella Middle Belt e nella regione del Northcentral continuano a mietere vittime, mentre le autorità lottano per contenere gli scontri per la terra e altre risorse, esacerbati dalle tensioni etniche e religiose. Nelle loro risposte alla crisi della sicurezza in tutto il paese, le forze di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui attacchi aerei indiscriminati, mentre le autorità hanno ripetutamente omesso di ritenere responsabili gli ufficiali per gli abusi attraverso il sistema giudiziario… Secondo l'organizzazione non governativa (ONG) Center for Democracy and Development, in
Nigeria sono stati registrati complessivamente 109 decessi correlati alle elezioni in vista delle elezioni generali del 2023… Le comunità dello Stato di Borno, epicentro del conflitto di , hanno assistito a una Per_1
Pag. 12 di 17 ripresa di attacchi e rapimenti da parte di gruppi armati. A marzo, oltre 30 pescatori e contadini sono stati uccisi in modo orribile in un attacco nell'area del governo locale di Ngala. A giugno, circa 36 persone, tra cui contadini, sono state uccise nelle aree del governo locale di Dambo, Jere e
Mafa. Secondo un rapporto dei media, ISWAP, una fazione di spicco di
, ha imposto un divieto di attività agricole, di pesca e di Per_1
pastorizia nell'area del governo locale di Marte. La mossa di fermare le attività agricole era apparentemente per punire le comunità agricole per averle spiate per conto dell'esercito, che ha effettuato bombardamenti aerei
contro
ISWAP.” (https://www.hrw.org/world-report/2024/country- chapters/nigeria)
Secondo Freedom con sede negli Stati Uniti che CP_3
conduce ricerche e advocacy sulla democrazia, la libertà politica e i diritti umani, “Sebbene la Nigeria abbia apportato notevoli miglioramenti alla qualità delle sue elezioni dalla transizione del 1999 al governo democratico, le elezioni presidenziali e dell'Assemblea nazionale del 2023, che hanno visto eletto presidente e l'All Progressives Persona_2
Congress (APC) mantenere la sua maggioranza legislativa, sono state rovinate da irregolarità. La corruzione rimane endemica nella strategica industria petrolifera. Le sfide alla sicurezza, tra cui insurrezioni, rapimenti
e violenza comunitaria e settaria nella regione della Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni di nigeriani. Le agenzie militari e delle forze dell'ordine spesso si impegnano in esecuzioni extragiudiziali, torture e altri abusi. Le libertà civili sono minate da pregiudizi religiosi ed etnici, mentre le donne e le persone LGBT+ affrontano una discriminazione pervasiva. Il vivace panorama mediatico è ostacolato da leggi penali sulla diffamazione, nonché dalle frequenti molestie e arresti di
Pag. 13 di 17 giornalisti che trattano argomenti politicamente sensibili.”
(https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2024)
Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo lo stato dei diritti umani in Nigeria, “Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Le persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Le autorità hanno continuato a effettuare sfratti forzati. Le autorità non sono riuscite a mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti del conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di sparizioni forzate.” (https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/)
E' utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP)
e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato la
Nigeria al 8° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 7.575, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. La Nigeria ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e
8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. Il report evidenzia, del resto, come la Nigeria abbia registrato nel 2023 il primo
Pag. 14 di 17 incremento in terrorismo in tre anni. Tale aumento nelle morti, passate dal
34% al 524%, è stato provocato dallo scontro in corso tra e CP_4 Per_1
. Se tale conflitto fosse tenuto fuori dal conteggio, le morti,
[...]
principalmente civili, sarebbero scese al 18%. I civili sono stati il gruppo più preso di mira per il secondo anno consecutivo nel 2023, seguiti dal personale militare. I civili sono stati presi di mira in oltre un quarto di tutti gli attacchi, seguiti dal personale militare al 21 percento e dalle forze dell'ordine anche al 21 percento. L' è stato il gruppo terroristico più CP_4
letale della Nigeria per ciascuno degli ultimi quattro anni. Ha rappresentato il 53 percento delle vittime legate al terrorismo della nazione e il 37 percento degli incidenti terroristici nel 2023. Anche se il numero di attacchi terroristici dell' è diminuito leggermente CP_4
nell'ultimo anno, il bilancio delle vittime è aumentato del 27 percento, raggiungendo 276 morti, il numero più alto degli ultimi tre anni. In media, gli attacchi ISWA sono diventati più letali nel 2023, causando 5,2 vittime per attacco, un aumento di 3,6 nel 2022. Il conflitto tra e CP_4 Per_1
si è intensificato nel 2023, con gli attacchi che hanno causato
[...] CP_4
la morte di 167 militanti di , il numero più alto da quando i Per_1
due gruppi si sono divisi nel 2016. ha registrato il suo anno Per_1
più letale dal 2020, con 29 attacchi che hanno causato 151 morti, un aumento significativo rispetto ai nove attacchi e 72 morti registrati nell'anno precedente. La maggior parte degli attacchi di ha Per_1
preso di mira i civili, ma quasi un quarto delle loro vittime si è verificato durante gli scontri con . (Global Terrorism Index 2024 - World | CP_4
ReliefWeb).
Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito , ove è Email_1
possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed
Pag. 15 di 17 episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 28.10.2023 e il 25.10.2024 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Nigeria si siano registrati 3.999 incidenti di sicurezza, di cui 1.888 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 9.414 decessi, di cui 3.328 civili, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza ed i decessi siano in crescita rispetto all'anno precedente. (cfr. https://acleddata.com/explorer/).
Sempre , nella sua analisi globale sui conflitti in corso, CP_5
inserisce la Nigeria al quinto posto tra i cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in Nigeria vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese “consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, la Nigeria al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della
Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina. (https://acleddata.com/conflict-index/index-july-
2024/).
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 16 di 17 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1904 - 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso ed annulla il decreto emesso dal Questore di
NA in data 03.02.2023 e notificato in data 04.04.2023;
b) riconosce, per l'effetto, a (C.F.: Parte_1
), nato il [...] ad [...], il C.F._1
diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno:
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
NA, lì 29 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito
Il Giudice on. relatore
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di NA.
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