(Suddito nemico).
Agli effetti di questa legge, e' considerato suddito nemico:
1° ((Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalita' dello Stato nemico, ancorche' possieda in pari tempo la nazionalita' di altro Stato estero))
2° colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalita' dello Stato nemico, ancorche' possieda in pari tempo la nazionalita' italiana o quella di altro Stato;
3° l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalita' di uno Stato nemico, o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalita' nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico;
4° la moglie di colui che e' considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge, possieda la nazionalita' italiana.