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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3137 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Butera Salvatore, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore ricorrente
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e dife- Controparte_1
sa dall'avv. Raguccia Teres'Alba, giusta procura allegata alla comparsa di costi- tuzione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. dell'18 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 23 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 novembre 2020, , premettendo Parte_1
di avere - in data 10 dicembre 2009 – contratto matrimonio Controparte_1
dalla cui unione sono nati tre figli , e tutti minorenni, Per_1 Per_2 Per_3
ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento tenuto dalla la quale avrebbe più volte CP_1
violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo relazioni extraconiugali con altri uomini anche in casa in presenza dei minori, deducendo di averla vista nella notte del 22 luglio 2020 sotto casa in macchina con un altro uomo, il proprio cugino, in atteggiamenti intimi.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli, i quali nel corso del matrimonio sarebbero stati più volti lasciati soli in casa e la previsione dell'obbligo in capo alla di corrispondergli per il loro mantenimento CP_1
un assegno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 12 settembre 2021, CP_1
non si è opposta alla domanda principale, ma ha contestato la do-
[...]
manda di addebito, allegando una gelosia ossessiva del il quale Pt_1
- 2 - l'avrebbe costretta a stare in casa, impedendole di avere contatti con altre per- sone.
Inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento paritario fra gli stessi o, in subordine, con collocamento prevalente presso il domicilio del padre, nonché il rigetto della richiesta di mantenimento a suo carico in favore dei figli, tenuto conto del suo stato di disoccupazione.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708
c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, conte- stando le allegazioni avverse.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale ed incaricati i Servizi
Sociali, il Consultorio familiare territorialmente competenti, nonché il Servizio di Neuropsichiatria infantile presso l'Asp di Agrigento, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. dell'18 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegna- zione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la
- 3 - pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, la domanda di addebito avanzata dal ricorrente è fon- data.
Infatti, sulla scorta delle emergenze istruttorie risulta provato che il falli- mento della vita matrimoniale sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta della la quale ha violato il dovere di fedeltà coniugale, tradendo il marito in CP_1
più occasioni.
Invero, tale assunto è confermato dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal teste , il quale ha dichiarato di avere intratte- Testimone_1
nuto una relazione sentimentale con la dal maggio al luglio del 2020, CP_1
confermando che i loro incontri avvenivano presso la casa coniugale in pre- senza i minori, i quali, prima che lui arrivasse, venivano chiusi a chiave in un'altra stanza dalla IC (cfr. verbale di udienza del 28 aprile 2023).
Tali dichiarazioni, coerenti e prive di contraddizioni, non trovano ele- menti di segno opposto, anzi risultano confermate sia dal verbale di sit rese dal medesimo , sia da quanto emerso dalla conversazione tra il pa- Tes_1
dre i minori (cfr. verbale di trascrizione di conversazione tra presenti della
Questura di Agrigento in atti), i quali hanno raccontato al padre di essere stati più volte chiusi a chiave dalla madre in una stanza e di essere riusciti a vedere, spiando dal buco della serratura, la stessa introdurre uomini in casa, tra cui il
. Tes_1
- 4 - Ebbene, essendo provata la violazione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, è necessario verificare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratte- rizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cassazione n. 7859 del
09/06/2000).
Nel caso di specie, si osserva come non sia stata fornita alcuna prova da parte della in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale, stante la CP_1
genericità della prova orale sul punto, peraltro articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal
Pt_1
Venendo al resto, per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di mani- festa carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non solo della circostanza che i minori venivano chiusi a chiave dalla madre prima di incontrare il , ma anche da quanto dichiarato Tes_1
dalla teste madre del ma della cui attendibilità non Testimone_2 Pt_1
v'è motivo per dubitare, ossia che spesso i minori erano soliti recarsi a piedi dalla medesima per trovare accudimento dopo essere stati lasciati a casa da so- li dalla madre (cfr. verbale di udienza del 28 aprile 2023: “ La circostanza capita- va spesso e volentieri, e i bambini venivano a piedi a casa mia. Ricordo che Per_3
- 5 - all'epoca aveva tre anni e mezzo. Io trattenevo i mie nipoti casa mia. Quando la CP_1
tornava a casa e non li trovava, veniva a prenderli a casa mia. Escludo che fosse a lavoro, poiché non lavorava in quel periodo. Mi ricordo pure un'occasione che i bambini erano ri- masti soli a casa e sino arrivati a casa mia tutti bagnati perché c'era maltempo. Mio figli non sapeva nulla, perché era a lavoro al supermercato nello stesso paese. I bambini li accu- divo io per farli mangiare, poiché la madre non preparava loro da mangiare”).
Pertanto, i figli , e vanno affidati in via esclusiva Per_1 Per_2 Per_3
al padre , il quale dopo la separazione di fatto si è preso cura dei Parte_1
minori, anteponendo le loro esigenze alle proprie ( cfr. relazione Consultorio familiare del 12 marzo 2024), con collocamento stabile presso il domicilio di quest'ultimo.
Per quanto riguarda gli incontri, tenuto conto di quanto relazionato dagli
Uffici incaricati in ordine alla volontà manifestata dai minori ed Per_1
di non vedere la madre e alla posizione assunta dalla piccola di Per_2 Per_3
aderire alla decisione dei fratelli più grandi, va previsto che gli incontri avven- gano presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali del Comune di Agrigento se- condo un calendario di incontri predisposti dai responsabili dell'Ufficio, con- fermando contestualmente la presa in carico dei coniugi da parte del Consul- torio familiare, al fine di fornire misure di sostegno alla genitorialità per un periodo di sei mesi.
Per quanto concerne le statuizioni economiche, tenuto conto delle con- dizioni personali e reddituali delle parti, va confermato l'obbligo in capo alla di corrispondere al a titolo di mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 Per_4
[..
, e un assegno complessivo di 400,00, rivalutabili secondo Per_2 Per_3
gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50
- 6 - % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Pare opportuno evidenziare come non possa trovare accoglimento la ri- chiesta della resistente di non disporre alcun obbligo a contribuire al mante- nimento dei figli, atteso che a prescindere dalle condizioni economiche dei genitori, questi, ai sensi dell'art. 147 c.c., hanno il dovere mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, fino al raggiungimento della loro indi- pendenza economica.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, la va CP_1
condannata a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in di- spositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 10 dicembre 2009, trascritto
[...]
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento, anno 2009, par- te I, numero 33, con addebito a carico della CP_1
affida i figli minori , e esclusivamente al Per_1 Per_2 Persona_5
padre, con collocazione stabile presso il domicilio di Parte_1
quest'ultimo e con facoltà per la madre di incontrare i figli secondo le modali- tà stabilite in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti e il Consultorio fami- liare a prendere in carico il nucleo e assolvere quanto richiesto in parte motiva per un periodo di sei mesi;
- 7 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimen- Controparte_1
to dei figli , e corrispondendo a , Per_1 Per_2 Persona_5 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro
400,00 euro, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute dal Controparte_1
che liquida in complessivi € 4000,00, oltre € 98,00 quali esborsi, oltre Pt_1
iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3137 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Butera Salvatore, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore ricorrente
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e dife- Controparte_1
sa dall'avv. Raguccia Teres'Alba, giusta procura allegata alla comparsa di costi- tuzione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. dell'18 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 23 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 novembre 2020, , premettendo Parte_1
di avere - in data 10 dicembre 2009 – contratto matrimonio Controparte_1
dalla cui unione sono nati tre figli , e tutti minorenni, Per_1 Per_2 Per_3
ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento tenuto dalla la quale avrebbe più volte CP_1
violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo relazioni extraconiugali con altri uomini anche in casa in presenza dei minori, deducendo di averla vista nella notte del 22 luglio 2020 sotto casa in macchina con un altro uomo, il proprio cugino, in atteggiamenti intimi.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli, i quali nel corso del matrimonio sarebbero stati più volti lasciati soli in casa e la previsione dell'obbligo in capo alla di corrispondergli per il loro mantenimento CP_1
un assegno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 12 settembre 2021, CP_1
non si è opposta alla domanda principale, ma ha contestato la do-
[...]
manda di addebito, allegando una gelosia ossessiva del il quale Pt_1
- 2 - l'avrebbe costretta a stare in casa, impedendole di avere contatti con altre per- sone.
Inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento paritario fra gli stessi o, in subordine, con collocamento prevalente presso il domicilio del padre, nonché il rigetto della richiesta di mantenimento a suo carico in favore dei figli, tenuto conto del suo stato di disoccupazione.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708
c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, conte- stando le allegazioni avverse.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale ed incaricati i Servizi
Sociali, il Consultorio familiare territorialmente competenti, nonché il Servizio di Neuropsichiatria infantile presso l'Asp di Agrigento, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. dell'18 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegna- zione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la
- 3 - pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, la domanda di addebito avanzata dal ricorrente è fon- data.
Infatti, sulla scorta delle emergenze istruttorie risulta provato che il falli- mento della vita matrimoniale sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta della la quale ha violato il dovere di fedeltà coniugale, tradendo il marito in CP_1
più occasioni.
Invero, tale assunto è confermato dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal teste , il quale ha dichiarato di avere intratte- Testimone_1
nuto una relazione sentimentale con la dal maggio al luglio del 2020, CP_1
confermando che i loro incontri avvenivano presso la casa coniugale in pre- senza i minori, i quali, prima che lui arrivasse, venivano chiusi a chiave in un'altra stanza dalla IC (cfr. verbale di udienza del 28 aprile 2023).
Tali dichiarazioni, coerenti e prive di contraddizioni, non trovano ele- menti di segno opposto, anzi risultano confermate sia dal verbale di sit rese dal medesimo , sia da quanto emerso dalla conversazione tra il pa- Tes_1
dre i minori (cfr. verbale di trascrizione di conversazione tra presenti della
Questura di Agrigento in atti), i quali hanno raccontato al padre di essere stati più volte chiusi a chiave dalla madre in una stanza e di essere riusciti a vedere, spiando dal buco della serratura, la stessa introdurre uomini in casa, tra cui il
. Tes_1
- 4 - Ebbene, essendo provata la violazione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, è necessario verificare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratte- rizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cassazione n. 7859 del
09/06/2000).
Nel caso di specie, si osserva come non sia stata fornita alcuna prova da parte della in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale, stante la CP_1
genericità della prova orale sul punto, peraltro articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal
Pt_1
Venendo al resto, per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di mani- festa carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non solo della circostanza che i minori venivano chiusi a chiave dalla madre prima di incontrare il , ma anche da quanto dichiarato Tes_1
dalla teste madre del ma della cui attendibilità non Testimone_2 Pt_1
v'è motivo per dubitare, ossia che spesso i minori erano soliti recarsi a piedi dalla medesima per trovare accudimento dopo essere stati lasciati a casa da so- li dalla madre (cfr. verbale di udienza del 28 aprile 2023: “ La circostanza capita- va spesso e volentieri, e i bambini venivano a piedi a casa mia. Ricordo che Per_3
- 5 - all'epoca aveva tre anni e mezzo. Io trattenevo i mie nipoti casa mia. Quando la CP_1
tornava a casa e non li trovava, veniva a prenderli a casa mia. Escludo che fosse a lavoro, poiché non lavorava in quel periodo. Mi ricordo pure un'occasione che i bambini erano ri- masti soli a casa e sino arrivati a casa mia tutti bagnati perché c'era maltempo. Mio figli non sapeva nulla, perché era a lavoro al supermercato nello stesso paese. I bambini li accu- divo io per farli mangiare, poiché la madre non preparava loro da mangiare”).
Pertanto, i figli , e vanno affidati in via esclusiva Per_1 Per_2 Per_3
al padre , il quale dopo la separazione di fatto si è preso cura dei Parte_1
minori, anteponendo le loro esigenze alle proprie ( cfr. relazione Consultorio familiare del 12 marzo 2024), con collocamento stabile presso il domicilio di quest'ultimo.
Per quanto riguarda gli incontri, tenuto conto di quanto relazionato dagli
Uffici incaricati in ordine alla volontà manifestata dai minori ed Per_1
di non vedere la madre e alla posizione assunta dalla piccola di Per_2 Per_3
aderire alla decisione dei fratelli più grandi, va previsto che gli incontri avven- gano presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali del Comune di Agrigento se- condo un calendario di incontri predisposti dai responsabili dell'Ufficio, con- fermando contestualmente la presa in carico dei coniugi da parte del Consul- torio familiare, al fine di fornire misure di sostegno alla genitorialità per un periodo di sei mesi.
Per quanto concerne le statuizioni economiche, tenuto conto delle con- dizioni personali e reddituali delle parti, va confermato l'obbligo in capo alla di corrispondere al a titolo di mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 Per_4
[..
, e un assegno complessivo di 400,00, rivalutabili secondo Per_2 Per_3
gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50
- 6 - % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Pare opportuno evidenziare come non possa trovare accoglimento la ri- chiesta della resistente di non disporre alcun obbligo a contribuire al mante- nimento dei figli, atteso che a prescindere dalle condizioni economiche dei genitori, questi, ai sensi dell'art. 147 c.c., hanno il dovere mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, fino al raggiungimento della loro indi- pendenza economica.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, la va CP_1
condannata a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in di- spositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 10 dicembre 2009, trascritto
[...]
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento, anno 2009, par- te I, numero 33, con addebito a carico della CP_1
affida i figli minori , e esclusivamente al Per_1 Per_2 Persona_5
padre, con collocazione stabile presso il domicilio di Parte_1
quest'ultimo e con facoltà per la madre di incontrare i figli secondo le modali- tà stabilite in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti e il Consultorio fami- liare a prendere in carico il nucleo e assolvere quanto richiesto in parte motiva per un periodo di sei mesi;
- 7 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimen- Controparte_1
to dei figli , e corrispondendo a , Per_1 Per_2 Persona_5 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro
400,00 euro, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute dal Controparte_1
che liquida in complessivi € 4000,00, oltre € 98,00 quali esborsi, oltre Pt_1
iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -