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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Nuoro 12, con il patrocinio dell'Avv.to Tiziana Frongia;
attore nei confronti di
, residente in [...], , residente in CP_1 CP_2
Pontecorvo, via Le Coste n. 16, , residente in [...]
2, e , residente in [...], nella loro qualità Controparte_4 di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in data 29 marzo 2021; Controparte_3
convenuti contumaci in riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “accertare che, quantomeno dal 1973., l'attore ha goduto pacificamente e pubblicamente in via esclusiva degli appezzamenti di terreno siti nel Comune censuario di Samugheo e censiti al Catasto terreni al foglio 25 mappali 60 sub L e 65 sub E – di seguito a frazionamento risultanti in catasto terreni al foglio 25 mappali 311 e 564 e di seguito a costruzione di fabbricato, come sopra spiegato, ora accatastati al catasto fabbricati foglio 25 particella 968; e dichiarare che ne ha, pertanto, acquistato per usucapione la piena e perfetta proprietà, anche del fabbricato per accessione. Ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda pronuncia Spese vinte in caso di contestazione”.
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 Controparte_3 del suo diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sull'immobile ubicato nel comune di Samugheo, distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 25, mappale 968 (derivato dalla soppressione dei mappali 311 e 564), e nel catasto fabbricati al foglio 25, particella 968, esponendo di essere stato nel possesso esclusivo e incontrastato, quanto meno dall'anno 1973, degli appezzamenti di terreno originariamente distinti nel catasto terreni al foglio 25, mappali 60 sub L e 65 sub E, di seguito a frazionamento risultanti in catasto terreni al foglio 25, mappali 311 e 564, e, di seguito a costruzione di fabbricato, al foglio 25, particella 968.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto di aver costruito sul terreno ora indicato la propria abitazione, avendo presentato a propria firma, nell'anno 1973, la domanda di autorizzazione a pagina 1 di 4 costruire e avendo provveduto, a proprie spese e cura, a realizzare un fabbricato composto da un piano terra, con un locale di sgombero e il ripostiglio magazzino, da un primo piano, con soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno, e da un piano secondo, con tre stanze da letto, e da un sottotetto, con ripostiglio e locale da sgombero. ha inoltre allegato: Parte_1
- di aver abitato, sin dall'anno 1984, nello stesso fabbricato con la propria famiglia, avendo provveduto al pagamento di tutte le spese, comprese quelle di spettanza del proprietario, e avendo sottoscritto le relative dichiarazioni in qualità di proprietario;
- di aver provveduto, nell'anno 1992, a inoltrare la domanda di accatastamento del fabbricato;
- di aver presentato a suo nome e firma, nell'anno 2011, la domanda per la costruzione del lastrico solare, alla quale aveva provveduto a sue spese;
- di essersi sempre occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- di aver provveduto a sua cura e spese, nell'anno 2015, a rifare il bagno e l'impianto idrico dell'abitazione.
Alla luce di quanto esposto, la parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto, chiamato in giudizio in qualità di cointestatario catastale dell'immobile, non si è costituito nel procedimento.
All'udienza del 23 marzo 2023, in conseguenza del decesso del convenuto, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento, che, riassunto con ricorso depositato in data 12 giugno 2023 e istruito con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2025, per la decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito delle note conclusive, sostitutive dell'udienza.
*******
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi pagina 2 di 4 di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
I testimoni e escussi all'udienza del 24 luglio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2025, hanno confermato che aveva esercitato il possesso sull'immobile oggetto della Parte_1 vertenza, per aver curato, di sua iniziativa, sui terreni sopra menzionati, la costruzione della propria abitazione, avendo realizzato, a partire dall'anno 1973, un fabbricato composto da piano terra (con locale di sgombero e ripostiglio magazzino) primo piano (con soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno) piano secondo (con tre stanze da letto) e sottotetto (con ripostiglio e locale da sgombero).
Inoltre, i testi hanno dichiarato che l'attore: dall'anno 1984, aveva iniziato a abitare nello stesso fabbricato con la propria famiglia, si era occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nell'anno 2011, aveva curato la costruzione del lastrico solare, avendo acquistato i materiali necessari e avendo provveduto a retribuire la mano d'opera impiegata e, nell'anno 2015, a proprie spese e cura, aveva rinnovato il bagno, unitamente all'impianto idraulico e ai sanitari.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per aver frequentato l'immobile in ragione di rapporti di amicizia e vicinato (cfr. verbale ud. cit.).
La documentazione depositata a corredo dell'atto di citazione costituisce ulteriore conferma dell'avvenuto compimento da parte di di atti idonei a rivelare l'esercizio di un potere Parte_1 di signoria sull'immobile oggetto della vertenza (cfr. certificato storico di residenza dell'attore, che attesta la residenza nell'immobile di via Nuoro a decorrere dal 22 settembre 1984, doc. n. 1, fascicolo processuale parte attrice;
domanda di accatastamento del fabbricato, depositata l'11 dicembre 1992, di cui al doc. n. 2, fascicolo processuale parte attrice;
ricevute di pagamento di utenze e tributi come da doc. n. 4, fascicolo processuale parte attrice;
permesso di costruire datato 16 aprile 1973, doc. n. 6, fascicolo processuale parte attrice;
autorizzazione edilizia del 19 ottobre 2011, doc. n. 7, fascicolo processuale parte attrice).
È, infine, agli atti del procedimento una dichiarazione con la quale il cointestatario catastale CP_3
in data 11 novembre 2020, aveva riconosciuto l'esercizio del possesso esclusivo
[...] ultraventennale da parte dell'attore sull'immobile (cfr. doc. n. 3, fascicolo processuale parte attrice).
Occorre, da ultimo, considerare che il convenuto e, successivamente, gli eredi di Controparte_3 quest'ultimo, rimasti contumaci, hanno mostrato anche con loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, dell'immobile per cui è causa.
Non è giustificato il richiesto ordine al conservatore dei registri immobiliari di eseguire la trascrizione pagina 3 di 4 del titolo, tenuto conto che la presente sentenza costituisce titolo per ottenere la trascrizione (art. 2651,
c.c.) che resta, peraltro, in concreto condizionata agli adempimenti a carico dei richiedenti indicati negli artt. 2658 e ss., cc.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, dell'immobile ubicato nel comune di Samugheo, distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 25, mappale 968, e nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 25, particella 968.
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Oristano, 12 dicembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Nuoro 12, con il patrocinio dell'Avv.to Tiziana Frongia;
attore nei confronti di
, residente in [...], , residente in CP_1 CP_2
Pontecorvo, via Le Coste n. 16, , residente in [...]
2, e , residente in [...], nella loro qualità Controparte_4 di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in data 29 marzo 2021; Controparte_3
convenuti contumaci in riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “accertare che, quantomeno dal 1973., l'attore ha goduto pacificamente e pubblicamente in via esclusiva degli appezzamenti di terreno siti nel Comune censuario di Samugheo e censiti al Catasto terreni al foglio 25 mappali 60 sub L e 65 sub E – di seguito a frazionamento risultanti in catasto terreni al foglio 25 mappali 311 e 564 e di seguito a costruzione di fabbricato, come sopra spiegato, ora accatastati al catasto fabbricati foglio 25 particella 968; e dichiarare che ne ha, pertanto, acquistato per usucapione la piena e perfetta proprietà, anche del fabbricato per accessione. Ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda pronuncia Spese vinte in caso di contestazione”.
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 Controparte_3 del suo diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sull'immobile ubicato nel comune di Samugheo, distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 25, mappale 968 (derivato dalla soppressione dei mappali 311 e 564), e nel catasto fabbricati al foglio 25, particella 968, esponendo di essere stato nel possesso esclusivo e incontrastato, quanto meno dall'anno 1973, degli appezzamenti di terreno originariamente distinti nel catasto terreni al foglio 25, mappali 60 sub L e 65 sub E, di seguito a frazionamento risultanti in catasto terreni al foglio 25, mappali 311 e 564, e, di seguito a costruzione di fabbricato, al foglio 25, particella 968.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto di aver costruito sul terreno ora indicato la propria abitazione, avendo presentato a propria firma, nell'anno 1973, la domanda di autorizzazione a pagina 1 di 4 costruire e avendo provveduto, a proprie spese e cura, a realizzare un fabbricato composto da un piano terra, con un locale di sgombero e il ripostiglio magazzino, da un primo piano, con soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno, e da un piano secondo, con tre stanze da letto, e da un sottotetto, con ripostiglio e locale da sgombero. ha inoltre allegato: Parte_1
- di aver abitato, sin dall'anno 1984, nello stesso fabbricato con la propria famiglia, avendo provveduto al pagamento di tutte le spese, comprese quelle di spettanza del proprietario, e avendo sottoscritto le relative dichiarazioni in qualità di proprietario;
- di aver provveduto, nell'anno 1992, a inoltrare la domanda di accatastamento del fabbricato;
- di aver presentato a suo nome e firma, nell'anno 2011, la domanda per la costruzione del lastrico solare, alla quale aveva provveduto a sue spese;
- di essersi sempre occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- di aver provveduto a sua cura e spese, nell'anno 2015, a rifare il bagno e l'impianto idrico dell'abitazione.
Alla luce di quanto esposto, la parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto, chiamato in giudizio in qualità di cointestatario catastale dell'immobile, non si è costituito nel procedimento.
All'udienza del 23 marzo 2023, in conseguenza del decesso del convenuto, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento, che, riassunto con ricorso depositato in data 12 giugno 2023 e istruito con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2025, per la decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito delle note conclusive, sostitutive dell'udienza.
*******
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi pagina 2 di 4 di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
I testimoni e escussi all'udienza del 24 luglio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2025, hanno confermato che aveva esercitato il possesso sull'immobile oggetto della Parte_1 vertenza, per aver curato, di sua iniziativa, sui terreni sopra menzionati, la costruzione della propria abitazione, avendo realizzato, a partire dall'anno 1973, un fabbricato composto da piano terra (con locale di sgombero e ripostiglio magazzino) primo piano (con soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno) piano secondo (con tre stanze da letto) e sottotetto (con ripostiglio e locale da sgombero).
Inoltre, i testi hanno dichiarato che l'attore: dall'anno 1984, aveva iniziato a abitare nello stesso fabbricato con la propria famiglia, si era occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nell'anno 2011, aveva curato la costruzione del lastrico solare, avendo acquistato i materiali necessari e avendo provveduto a retribuire la mano d'opera impiegata e, nell'anno 2015, a proprie spese e cura, aveva rinnovato il bagno, unitamente all'impianto idraulico e ai sanitari.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per aver frequentato l'immobile in ragione di rapporti di amicizia e vicinato (cfr. verbale ud. cit.).
La documentazione depositata a corredo dell'atto di citazione costituisce ulteriore conferma dell'avvenuto compimento da parte di di atti idonei a rivelare l'esercizio di un potere Parte_1 di signoria sull'immobile oggetto della vertenza (cfr. certificato storico di residenza dell'attore, che attesta la residenza nell'immobile di via Nuoro a decorrere dal 22 settembre 1984, doc. n. 1, fascicolo processuale parte attrice;
domanda di accatastamento del fabbricato, depositata l'11 dicembre 1992, di cui al doc. n. 2, fascicolo processuale parte attrice;
ricevute di pagamento di utenze e tributi come da doc. n. 4, fascicolo processuale parte attrice;
permesso di costruire datato 16 aprile 1973, doc. n. 6, fascicolo processuale parte attrice;
autorizzazione edilizia del 19 ottobre 2011, doc. n. 7, fascicolo processuale parte attrice).
È, infine, agli atti del procedimento una dichiarazione con la quale il cointestatario catastale CP_3
in data 11 novembre 2020, aveva riconosciuto l'esercizio del possesso esclusivo
[...] ultraventennale da parte dell'attore sull'immobile (cfr. doc. n. 3, fascicolo processuale parte attrice).
Occorre, da ultimo, considerare che il convenuto e, successivamente, gli eredi di Controparte_3 quest'ultimo, rimasti contumaci, hanno mostrato anche con loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, dell'immobile per cui è causa.
Non è giustificato il richiesto ordine al conservatore dei registri immobiliari di eseguire la trascrizione pagina 3 di 4 del titolo, tenuto conto che la presente sentenza costituisce titolo per ottenere la trascrizione (art. 2651,
c.c.) che resta, peraltro, in concreto condizionata agli adempimenti a carico dei richiedenti indicati negli artt. 2658 e ss., cc.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, dell'immobile ubicato nel comune di Samugheo, distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 25, mappale 968, e nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 25, particella 968.
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Oristano, 12 dicembre 2025
La giudice
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